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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/10/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Reggio Calabria
Sezione seconda civile
Settore lavoro/previdenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 3314 /2024 rg , sul ricorso depositato il 26/06/2024 proposto da parte rappresentata e difesa da Parte_1 avv. FEDERICO FABIO) nei confronti di ( parte Controparte_1 rappresentata e difesa da avv. SCAGLIONE ALBERTA )
e nei confronti di in Controparte_2 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti ( difeso da avv.Ettore Triolo Controparte_3
); viste le note di trattazione scritta, così definitivamente provvedendo :
“ Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_1 liquida complessivamente in 2500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di . CP_1
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1 Accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza giuridica della notificazione dell'AVI n. 094 2024
9007917734 000 in quanto pervenuta da indirizzo p.e.c. non registrato presso i pubblici elenchi istituiti per legge;
- Nel merito:
2. Accertare l'omessa notifica degli atti presupposti e, per l'effetto, pronunciare declaratoria di nullità e/o annullamento dell'intimazione opposta e della procedura di riscossione;
3. Dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali sottesi all'a.a. n. 394 2018
0002786160 000 per decorso del termine quinquennale di legge;
4. Accertare e dichiarare la decadenza dal potere di riscossione ex art. 25, comma I, D. LGS.
46/1999 per tutti i ruoli sottesi all'atto impugnato;
- In subordine:
5. Ove fosse accertata la notifica degli atti presupposti, rideterminare la pretesa mediante declaratoria di inesigibilità del credito di cui all'a.a. n. 394 2018 0002786160 000 per decorso del termine quinquennale di legge in assenza di atti interruttivi sino alla notifica dell'intimazione opposta;
Parte ricorrente deduceva che agiva avverso l'AVI n. 094 2024 9007917734 000 notificata il
21/05/2024 (doc. all. 2) da er la Controparte_4 riscossione della complessiva somma di € 326.476,76 delimitando l'oggetto della domanda alla sola impugnazione degli atti portanti crediti di natura previdenziale costituiti dagli avvisi di addebito a seguire specificati:
1. n. 394 2018 0002786160 000 del 30/10/2018 afferente omesso versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2018;
2. n. 394 2019 0005468381 000 del 17/12/2019 afferente omesso versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2019;
L' . si costituiva e contestava la domanda. CP_1 Controparte_1
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda . CP_2
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è infondato.
La presente azione giudiziale è svolta avverso intimazione di pagamento da cui emergono debiti contributivi di cui ad avvisi di addebito indicati nel ricorso.
2 VIZIO NOTIFICA DELLA INTIMAZIONE - NULLITÀ E/O INESISTENZA GIURIDICA
DELLA NOTIFICAZIONE POICHÉ AVVENUTA DA ON Controparte_5
REGISTRATO PRESSO I PUBBLICI ELENCHI ISTITUITI PER LEGGE
Il motivo è di tipo formale e soggiace al limite temporale dell'art 617 cpc nel caso in esame però non rispettato poiché il ricorso è stato depositato oltre i 20 giorni dalla intimazione..
In ogni caso è motivo infondato sia per il raggiungimento dello scopo della conoscenza dell'atto e della difesa esercitata (in tema SS Sez. L, Ordinanza n. 9876 del 2023; anche SS L ,
12388/2023)
e sia perché non è nullità perché non prevista dalla legge (v. CASS Sez. 5 n. 6015/2023 ; e SS n.
982 del 2023).
OMESSA NOTIFICA AVVISI DI ADDEBITO
Il motivo , se fatto valere come vizio dell'intimazione , è tardivo ex 617 cpc . CP_ Esso è comunque infondato avendo l' provato la notifica il 31.10.2018 ( il primo avviso impugnato ) e il 17.12.2019 ( il secondo avviso impugnato ).
PRESCRIZIONE CP_ La legittimazione passiva è solo dell' ente creditore ( SS Su 7514/2022)
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di SSazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art. 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini SS n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
3 Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
L' prova la notifica degli avvisi e tenuto conto anche di 311 giorni di sospensione per CP_2 emergenza VI , non sono decorsi cinque anni
Per il resto produce vari atti come le intimazioni del 1.3.2022 e 23.6. 2023 CP_1
La pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito non è dunque prescritta.
DECADENZA
Il motivo , peraltro di natura solo processuale e non sostanziale , è precluso ormai dalla definitività degli accertamenti portati dagli avvisi di addebito non opposti tempestivamente .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 7.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Reggio Calabria
Sezione seconda civile
Settore lavoro/previdenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 3314 /2024 rg , sul ricorso depositato il 26/06/2024 proposto da parte rappresentata e difesa da Parte_1 avv. FEDERICO FABIO) nei confronti di ( parte Controparte_1 rappresentata e difesa da avv. SCAGLIONE ALBERTA )
e nei confronti di in Controparte_2 persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti ( difeso da avv.Ettore Triolo Controparte_3
); viste le note di trattazione scritta, così definitivamente provvedendo :
“ Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che CP_1 liquida complessivamente in 2500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
% , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di . CP_1
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1 Accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza giuridica della notificazione dell'AVI n. 094 2024
9007917734 000 in quanto pervenuta da indirizzo p.e.c. non registrato presso i pubblici elenchi istituiti per legge;
- Nel merito:
2. Accertare l'omessa notifica degli atti presupposti e, per l'effetto, pronunciare declaratoria di nullità e/o annullamento dell'intimazione opposta e della procedura di riscossione;
3. Dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali sottesi all'a.a. n. 394 2018
0002786160 000 per decorso del termine quinquennale di legge;
4. Accertare e dichiarare la decadenza dal potere di riscossione ex art. 25, comma I, D. LGS.
46/1999 per tutti i ruoli sottesi all'atto impugnato;
- In subordine:
5. Ove fosse accertata la notifica degli atti presupposti, rideterminare la pretesa mediante declaratoria di inesigibilità del credito di cui all'a.a. n. 394 2018 0002786160 000 per decorso del termine quinquennale di legge in assenza di atti interruttivi sino alla notifica dell'intimazione opposta;
Parte ricorrente deduceva che agiva avverso l'AVI n. 094 2024 9007917734 000 notificata il
21/05/2024 (doc. all. 2) da er la Controparte_4 riscossione della complessiva somma di € 326.476,76 delimitando l'oggetto della domanda alla sola impugnazione degli atti portanti crediti di natura previdenziale costituiti dagli avvisi di addebito a seguire specificati:
1. n. 394 2018 0002786160 000 del 30/10/2018 afferente omesso versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2018;
2. n. 394 2019 0005468381 000 del 17/12/2019 afferente omesso versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2019;
L' . si costituiva e contestava la domanda. CP_1 Controparte_1
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda . CP_2
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è infondato.
La presente azione giudiziale è svolta avverso intimazione di pagamento da cui emergono debiti contributivi di cui ad avvisi di addebito indicati nel ricorso.
2 VIZIO NOTIFICA DELLA INTIMAZIONE - NULLITÀ E/O INESISTENZA GIURIDICA
DELLA NOTIFICAZIONE POICHÉ AVVENUTA DA ON Controparte_5
REGISTRATO PRESSO I PUBBLICI ELENCHI ISTITUITI PER LEGGE
Il motivo è di tipo formale e soggiace al limite temporale dell'art 617 cpc nel caso in esame però non rispettato poiché il ricorso è stato depositato oltre i 20 giorni dalla intimazione..
In ogni caso è motivo infondato sia per il raggiungimento dello scopo della conoscenza dell'atto e della difesa esercitata (in tema SS Sez. L, Ordinanza n. 9876 del 2023; anche SS L ,
12388/2023)
e sia perché non è nullità perché non prevista dalla legge (v. CASS Sez. 5 n. 6015/2023 ; e SS n.
982 del 2023).
OMESSA NOTIFICA AVVISI DI ADDEBITO
Il motivo , se fatto valere come vizio dell'intimazione , è tardivo ex 617 cpc . CP_ Esso è comunque infondato avendo l' provato la notifica il 31.10.2018 ( il primo avviso impugnato ) e il 17.12.2019 ( il secondo avviso impugnato ).
PRESCRIZIONE CP_ La legittimazione passiva è solo dell' ente creditore ( SS Su 7514/2022)
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di SSazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art. 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini SS n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
3 Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
L' prova la notifica degli avvisi e tenuto conto anche di 311 giorni di sospensione per CP_2 emergenza VI , non sono decorsi cinque anni
Per il resto produce vari atti come le intimazioni del 1.3.2022 e 23.6. 2023 CP_1
La pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito non è dunque prescritta.
DECADENZA
Il motivo , peraltro di natura solo processuale e non sostanziale , è precluso ormai dalla definitività degli accertamenti portati dagli avvisi di addebito non opposti tempestivamente .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 7.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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