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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/10/2025, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G n.1631/2024 e riunito n.1747/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. AT LL Presidente
Dott. AR PA Consigliere rel.
Dott. AT Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da partita IVA ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Giovanni Avesani
Appellante
C.F. ) in CP_1 Parte_2 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante p.t. con l'avv. Silvia Ceroni
Appellante contro
(C.F. Controparte_2
) in persona del Curatore p.t. con l'avv. Marco Aiello P.IVA_3
Appellato
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art.2901 c.c.. Appello avverso la sentenza n. 1239/2024 pubblicata in data 19/6/2024 del Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI Per l'appellante Parte_1
In via principale: riformarsi l'impugnata sentenza dichiarando inammissibile l'azione revocatoria ex art.2901 c.c. proposta dal Controparte_2
ex art,67, lett.d) l.fall.
[...]
In via subordinata riformarsi l'impugnata sentenza respingendo la domanda di revocatoria avanzata dal fallimento appellato per l'assenza dei requisiti previsti dall'art.2901 c.c. difettando nel caso in esame sia l'eventus damni che la scientia e partecipatio fraudis in capo a e quindi dichiararsi non dovuta la CP_3 somma di euro 308.350,00 alla cui restituzione è stata condannata . CP_3
In ogni caso Ordinarsi la restituzione a delle somme corrisposte al CP_3
Fallimento per effetto della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per sorte capitale, interessi e spese.
Con vittoria di spese e competenze sia del presente grado di giudizio, sia di quanto maturato in primo grado oltre accessori di legge.
Per l'appellante Controparte_4
In via preliminare in accoglimento dell'istanza di rimessione in termini del 24 ottobre 2024, accertare e dichiarare la tempestività e la correttezza dell'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in appello eseguita da Controparte_4 in data 17 ottobre 2024 avverso la sentenza n. 1236/2024, rep. n.
[...]
1560/2024 del 17 giugno 2024 del Tribunale di Vicenza, emessa all'esito del giudizio n. 7208/2021 R.G., nei confronti di Controparte_2
e e pertanto considerare
[...] Parte_1 tempestivo e corretto il suddetto appello e la relativa iscrizione a ruolo con invio telematico dell'atto di citazione alla cancelleria della Corte d'Appello in data 17 ottobre 2024; nel merito in accoglimento dei motivi di appello e in totale riforma della sentenza n. 1236/2024, rep. n. 1560/2024 del 17 giugno 2024 del Tribunale di Vicenza, emessa all'esito del giudizio n. 7208/2021 R.G. dichiararsi inammissibile, e/o improcedibile e/o nulla, e in ogni caso infondata, l'azione svolta dalla curatela e in particolare la domanda sub A) dell'atto di citazione della curatela del giudizio di primo grado e per l'effetto accertarsi e dichiararsi la validità ed efficacia degli atti pag. 2/17 costitutivi di ipoteca da parte di in favore di in data Controparte_2 CP_5
Cont 30.12.2016, di cui alle note di iscrizione ipotecaria in pari data c/o di
Vicenza ai n.ri R.P. 4291 e R.G. 24547, R.P. 4292 e R.G. 24547, R.P. 4293 e R.G.
24547, sui beni ivi descritti;
in ogni caso, con rifusione di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado.
Per il fallimento Controparte_2
Voglia codesta ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto da per carenza di interesse all'azione e, Parte_1 conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 1239/2024 del
Tribunale di Vicenza pubblicata il 19 giugno 2024, nel merito, in via principale respingere sia l'appello proposto da sia l'appello Parte_1 proposto da , in quanto entrambi infondati in Controparte_4 fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n.
1239/2024 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 19 giugno 2024, nel merito, in via subordinata per il caso di parziale o totale riforma della sentenza n. 1239/2024 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 19 giugno 2024, pronunciandosi sulle questioni rimaste assorbite,
(A) dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori di (e CP_2 del , ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e 66 l. Controparte_2 fall., l'accordo esecutivo del piano attestato di risanamento sottoscritto il 20 dicembre 2016, il contratto di mutuo e di dazione di ipoteche del 20dicembre
2016, nonché l'atto di iscrizione delle medesime ipoteche, con particolare riguardo alla concessione, da parte di delle garanzie ipotecarie a CP_2 favore di (i cui crediti sono stati Parte_1 successivamente acquistati da e alla loro Controparte_4 iscrizione, nonché all'assunzione da parte di dell'impegno di vendere CP_2 gli immobili oggetto delle garanzie ipotecarie e di destinare parte dei proventi della cessione al rimborso di (i cui crediti sono Parte_1 stati successivamente acquistati da ); Controparte_4
pag. 3/17 (B) cumulativamente, anche in conseguenza della pronuncia di cui alla precedente lettera (A), dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori di (e del , ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 CP_2 Controparte_2
l. fall. (e, in subordine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall.) il pagamento di euro 308.350,00 effettuato nel maggio 2019, per il tramite di delegazione di pagamento, da parte di a favore di CP_2 Parte_1
;
[...]
(C) cumulativamente, in conseguenza della pronuncia di cui alla precedente lettera
(B), condannare a pagare al Parte_1 Controparte_2
l'importo di euro 308.350,00 (o il diverso ammontare accertando in
[...] corso di causa), oltre agli interessi legali (al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma,
c.c.), decorrente dalla data della domanda;
(D) in subordine, per il solo caso di rigetto delle domande di cui alla precedente lettera (B) e ferme in ogni caso le domande di cui alla precedente lettera (A), accertare e dichiarare che il pagamento di euro 308.350,00 effettuato nel maggio
2019, per il tramite di delegazione di pagamento, da parte di a favore CP_2 di costituisce un versamento sine causa e, Parte_1 quindi, un indebito e, per l'effetto, condannare , Parte_1 anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., a pagare al l'importo di Controparte_2 euro 308.350,00 (o il diverso ammontare accertando in corso di causa), oltre agli interessi legali (al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c.), decorrente dalla data della domanda;
in ogni caso con condanna delle controparte alla rifusione degli onorari e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, alla cassa di previdenza e all'iva.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il fallimento Controparte_2
conveniva in giudizio (di
[...] Parte_1
Contr seguito per brevità anche solo chiedendo di dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori di (e del , CP_2 Controparte_2
pag. 4/17 ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., l'accordo esecutivo del piano attestato di risanamento sottoscritto il 20 dicembre 2016, il contratto di mutuo e di dazione di ipoteche del 20 dicembre 2016, nonché l'atto di iscrizione delle medesime ipoteche, con particolare riguardo alla concessione, da parte di delle garanzie ipotecarie a favore di CP_2 Parte_1
e alla loro iscrizione, nonché all'assunzione da parte di
[...] CP_2 dell'impegno di vendere gli immobili oggetto delle garanzie ipotecarie e di destinare parte dei proventi della cessione al rimborso di Parte_1
e di dichiarare inefficace nei confronti della massa ai sensi e per gli effetti
[...] dell'art. 64 l. fall. (e, in subordine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e 66
l. fall.) il pagamento di euro 308.350,00 effettuato nel maggio 2019, per il tramite di delegazione di pagamento, da parte di a favore di CP_2 Parte_1
Contr e di condannare a pagare al
[...] Controparte_2
l'importo di euro 308.350,00 (o il diverso ammontare accertando in corso di causa), oltre agli interessi legali (al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c.), decorrenti dalla data della domanda, in via subordinata anche ai sensi dell'art.2033 cod. civ.
L'attore premetteva che in bonis era una società immobiliare inscritta CP_2 nel c.d. “Gruppo Deva” con al vertice Deva s.p.a., unico socio di e, CP_2 allo stesso tempo, socio di maggioranza di (oggi Controparte_7 [...]
), a sua volta socio di controllo di Elimar s.r.l. e che, Controparte_8 in data 20 dicembre 2016, le quattro società perfezionavano con una serie di istituti di credito un accordo attuativo di un piano di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall. , accordo che prevedeva la concessione a favore di CP_7
Contr Cont
, da parte di e di mutui ipotecari per il
[...] Controparte_10 complessivo importo di euro 1.722.500,00, di cui oltre 1.000.000,00 di pertinenza Contr Contr di In pari data e stipulavano un ulteriore negozio CP_7
(attuativo dell'Accordo), relativo a un “finanziamento per cassa a medio-lungo termine dell'importo massimo di euro 1.062.263,00 da destinare al pagamento di debiti scaduti verso fornitori ed erario, nonché dei costi di ristrutturazione.
pag. 5/17 sottoscrivendo il contratto di Mutuo quale terza datrice di ipoteca CP_2 concedeva a favore di (a) ipoteche di primo Parte_1 grado (e di pari grado con i gravami contestualmente concessi a favore di
[...]
e di sugli immobili di proprietà della medesima Controparte_11 CP_10 siti in Arzignano (Vicenza), Via Pellizzari e Via Quattro Martiri (le CP_2
“Ipoteche Arzignano”);
(b) ipoteche di secondo grado (e di pari grado con i gravami contestualmente concessi a favore di e di sugli immobili di Controparte_11 CP_10 proprietà della medesima siti in Altavilla IN (Vicenza), Via CP_2
Tagliamento, s.n.c. (le “ Altavilla” e, unitamente alle Arzignano, Per_1 Per_1 le “ ”). Ipoteche che venivano iscritte in data 30 dicembre 2016. Per_1
Con la sottoscrizione dell'accordo, si impegnava inoltre a cedere gli CP_2 immobili oggetto delle ipoteche e a destinare i proventi della vendita al rimborso, inter alia, dei crediti di verso Parte_1 CP_7 conseguenti all'erogazione del mutuo.
L'attore evidenziava come il piano di risanamento del Gruppo Deva si rivelava non proficuamente eseguibile e il 13 marzo 2019 il Tribunale di Vicenza dichiarava il fallimento di CP_7
Rilevava come il 14 maggio 2019 aveva ceduto a CP_2 CP_12
l'immobile sul quale insistevano le e che in quella sede, a Parte_3 fronte di un prezzo complessivo di euro 4.130.000,00, oltre all'iva, l'importo di euro 308.350,00 era stato immediatamente destinato – in via diretta e senza il passaggio intermedio del finanziamento alla controllante Deva, pur previsto dall'accordo– al soddisfacimento di che aveva Parte_1 contestualmente prestato il proprio assenso alla cancellazione delle ipoteche
Altavilla.
Assumeva che la concessione delle ipoteche e l'assunzione dell'impegno di rimborsare costituivano atti di Parte_1 CP_2 inefficaci nei confronti della massa dei creditori ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., assumendo l'assoggettabilità alla revocatoria ordinaria e all'azione ex art.64
pag. 6/17 l.fall. degli atti esecutivi di un piano di risanamento ex art.67 terzo comma lett.d)
l.fall.
Si costituiva ritualmente (di seguito per Parte_1
Contr brevità anche solo chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dal fallimento tenuto conto della portata generale dell'esenzione da revocatoria ed evidenziando come alla data di sottoscrizione degli accordi attuativi del piano di risanamento in data 20.12.2016 non vi era alcun segnale che potesse far presagire l'impossibilità di esecuzione del piano. Contestava inoltre la ritenuta gratuità delle ipoteche tenuto conto che le stesse rappresentavano uno strumento attuativo degli accordi la cui esecuzione era necessaria per l'attuazione del Piano di risanamento che presupponeva il rilascio di reciproci impegni e concessioni da parte di tutte le società del gruppo.
In corso di causa si costituiva Controparte_4
Contr (di seguito per brevità anche solo quale cessionaria dei crediti di CP_4 chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Veniva disposta c.t.u. e in data 17 giugno 2024 con sentenza n.1236/2024 pubblicata in data 19 giugno 2024 il Tribunale di Vicenza “visti gli artt. 64 e 66
l.f., 2901 c.c. revoca gli atti costitutivi di ipoteca da parte di in Controparte_2 favore di in data 30.12.2016, di cui alle note di iscrizione ipotecaria in CP_5
Cont pari data c/o di Vicenza ai n.ri R.P. 4291 e R.G. 24547, R.P. 4292 e R.G.
24547, R.P. 4293 e R.G. 24547, sui beni ivi descritti;
dichiara l'inefficacia del pagamento di € 308.350,00, eseguito tramite delegazione, da in Controparte_2 favore di il 14.5.2019, e per l'effetto condanna CP_5 Parte_1
al pagamento della somma di € 308.350,00 in favore del
[...] [...]
, oltre agli interessi al tasso legale dalla Controparte_13 domanda al saldo” oltre al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure rilevava come le esenzioni di cui all'art. 67 l.f. riguardavano solo la revocatoria fallimentare e non anche la revocatoria ordinaria e riteneva provati i requisiti per il positivo accoglimento della revocatoria. Quanto all'eventus damni osservava che “è fuor di dubbio che il partecipare ad un'operazione di risanamento, quand'anche di gruppo, con chiari indici di pag. 7/17 insolvenza, e con la chiara percezione all'esterno che il risanamento riguarda anche le casse del soggetto che riduce la propria garanzia patrimoniale a beneficio del gruppo (qui , non può non far percepire la valenza negativa, Controparte_2 per i creditori personali, dell'atto dispositivo compiuto a beneficio del gruppo
(certo pur sempre con la riserva del possibile risanamento, ma non certo senza la consapevolezza della concreta deminutio patrimonii). Il pregiudizio pertanto risulta per tabulas dalla partecipazione di al piano di Controparte_2 risanamento” evidenziando come la consulenza tecnica d'ufficio aveva confermato “che la concessione, da parte di di ipoteche a Controparte_2 garanzia di finanziamenti diretti a un terzo ( e l'assunzione Controparte_7 dell'impegno a rimborsare l'esposizione garantita hanno cagionato un oggettivo deterioramento della situazione patrimoniale di “.. Parimenti, Controparte_2 quanto alla scientia fraudis e alla partecipatio fraudis. Assumeva che “essendo in Contr re ipsa che chi propone il risanamento ( e chi vi partecipa ( Controparte_2 siano a conoscenza che la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente da risanare sia abbisognevole di essere risanata, quindi che vi è un'incapienza patrimoniale già esistente e nota, che non può che aggravarsi con l'atto dispositivo revocabile. Situazione di incapienza fotografata dal Ctu come persistente anche nel momento del fallimento.”
Inoltre riteneva la sussistenza dei presupposti ex art. 64 l.f. e la gratuità del pagamento effettuato da in data 14.5.2019 tenuto conto che “Logica CP_2 giuridico-economica e buon senso inducono a ritenere che, una volta clamorosamente fallito il tentativo di risanamento del gruppo, mercè il fallimento di (intervenuto il 13.3.2019), gli accordi stipulati in vista del Controparte_7 risanamento divenuto impossibile non fossero più vincolanti, sicché il pagamento Contr di € 308.350,00, fatto in favore di debba considerarsi privo di giustificazione alcuna, vale a dire eseguito a titolo gratuito, cioè senza alcun corrispettivo, posto che in tesi il corrispettivo avrebbe dovuto essere il vantaggio compensativo del risanamento di chi ha eseguito il pagamento e del suo gruppo di imprese, però ormai fuori portata”( cfr. sentenza impugnata).
Giudizio di appello pag. 8/17 Contro la sentenza n.1239/24 del Tribunale di Vicenza hanno proposto appello
(procedimento n.1631/24) e Parte_1 [...]
(procedimento n.1747/24) con impugnazioni riunite Controparte_4 nel presente procedimento.
Gli appellanti, con motivazioni sovrapponibili hanno proposto due motivi d'impugnazione.
Quale primo motivo d'impugnazione gli appellanti hanno censurato la sentenza ove ha ritenuto l'inapplicabilità dell'esenzione ex art.67 comma 3 l.fall. alla revocatoria ordinaria.
Quale secondo motivo hanno censurato la pronuncia laddove ha accertato l'esistenza dei due presupposti per la revocatoria (eventus damni, scientia e participatio fraudis)
Il fallimento si è costituito eccependo la carenza Controparte_2 di interesse da parte di non avendo censurato il capo di sentenza che CP_3 ha revocato il pagamento di euro 308.350,00 ai sensi dell'art.64 l.fall., ritenendo la statuizione passata in giudicato e, inoltre, rilevando come la medesima risulterebbe estranea alla questione dell'efficacia delle ipoteche a seguito della cessione del credito ad L'appellata rilevava inoltre l'infondatezza CP_4 dell'appello e ne chiedeva la reiezione riproponendo in via subordinata la domanda di inefficacia del pagamento ex art.2033 c.c.
All'udienza del 30 settembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352
c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Ragioni della decisione
Va preliminarmente rigettata l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'appello da parte di tenuto conto che i motivi di appello investono CP_3 integralmente la sentenza impugnata. In proposito è sufficiente evidenziare come la pronuncia di inefficacia del pagamento ex art 64 l.fall. presuppone la dichiarazione di inefficacia delle ipoteche ex art.67 l.fall. e 2901 c.c. posto che l'escussione della garanzia in tanto integra un atto a titolo gratuito, in quanto l'ipoteca cui si riferisce viene dichiarata inefficace sì come ritenuto dal giudice di pag. 9/17 prime cure che infatti accoglieva la domanda proposta dal fallimento formulata dalla stessa parte nei seguenti termini: “Tenuto conto dell'inefficacia delle
Ipoteche (e, in particolare, delle ), il versamento di euro Parte_3
308.350,00 effettuato, con il meccanismo della delegazione di pagamento, da
[...]
a favore di il 14 maggio 2019 si rivela CP_14 Parte_1 un atto a titolo gratuito, come tale inefficace ai sensi dell'art. 64 l. fall., essendo stato posto in essere nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento
(intervenuta il 7 aprile 2021)”( così nell'atto di citazione di primo grado).
Ebbene tanto premesso gli appelli proposti vanno integralmente accolti sulla base di quanto rilevato dal più recente orientamento della Suprema Corte, qui integralmente condiviso dal Collegio.
In proposito è stato evidenziato come in tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall. per gli atti costitutivi di garanzie trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore, poiché anche in tali ipotesi è ravvisabile la medesima esigenza di non revocare una garanzia che la società aveva costituito in vista di un suo risanamento. (così, da ultimo, Cass. Civ.
13405/2025 e già Cass. civ. n.20885/2024 Cass. civ. n.1147/2023).
In proposito va sottolineato come la Suprema Corte ha osservato che “non è tanto questione di interpretazione letterale dell'articolo 67 legge fallimentare- se esso riferendosi genericamente alla azione revocatoria, abbia voluto limitare il riferimento alla sola revocatoria fallimentare – argomento a cui peraltro si può agevolmente replicare che ad una espressione ampia (azione revocatoria) corrisponde un significato, per l'appunto, ampio (sia ordinaria che fallimentare), altrimenti l'espressione ampia (azione revocatoria) non sarebbe distinguibile sul piano semantico da quella specifica (solo la revocatoria fallimentare). Ciò che induce a propendere per la soluzione affermativa è piuttosto la ratio della regola posta dall'articolo 67 l. fall., che sta nell'esigenza di non revocare una garanzia che la società aveva costituito in vista di un suo risanamento: se la ratio è quella, è pag. 10/17 indifferente il modo con cui l'atto potrebbe in astratto essere revocato;
conta il risultato, conta cioè che non lo si revochi. Se invece fosse possibile il contrario, ossia se fosse possibile dichiarare inefficace la garanzia mediante una revocatoria ordinaria, allora l'atto non si potrebbe mai sottrarre ad una dichiarazione di inefficacia (Cass. 1147 / 2023 p. 13), e ciò nel senso che l'esclusione prevista dall'articolo 67 l. fall., potrebbe essere posta nel nulla ricorrendo alla revocatoria ordinaria. E' vero che quest'ultima ha presupposti div ersi da quella, ma è altresì vero che qui presupposti non attengono alla ratio della norma, quanto semmai costituiscono le condizioni del suo esperimento” (cfr. in motivazione Cass. civ.
n.13405/2025).
Deve dunque ritenersi che l'esenzione da revocatoria a norma dell'art.67 comma 3 lett.d) l.fall. comprenda anche l'esercizio della revocatoria ordinaria in relazione alle garanzie costituite per il risanamento dell'impresa. Interpretazione che risulta coerente con quanto espressamente previsto dal Codice della crisi e dell'insolvenza che all'art. 166, 3° comma, lett. d), c.c.i.i. stabilisce espressamente che “l'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria”. Come si legge nella relazione illustrativa “ Con riferimento magli atti compiuti, ai pagamenti effettuato e alle garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione di piani attestati di risanamento … è stato previsto espressamente che l'esenzione opera anche con riferimento alla revocatoria ordinaria così risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto. Si tratta di disposizioni dirette ad incentivare il ricorso a tali strumenti di regolazione della crisi, garantendo stabilità agli atti compiuti in presenza di una situazione di insolvenza o di rischio di insolvenza in caso di non impossibile esito negativo della procedura” (cfr. relazione illustrativa ai decreti delegati in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155)
Ciò premesso va sottolineato come “Per ritenere esenti dalla domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. (nel testo previgente d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), il giudice deve effettuare, con giudizio "ex ante", una valutazione, parametrata sulla condizione pag. 11/17 professionale del terzo contraente, circa l'idoneità del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, seppure in negativo, vale a dire nei soli limiti dell'assoluta, evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine.” (Cass. civ. n.3018/2020 e più recentemente Cass n.2176/2023).
In proposito ritiene il Collegio come nel caso di specie deve ritenersi sussistente, con valutazione condotta ex ante, l'idoneità del piano a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria del Gruppo Deva e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, tenuto conto che il piano risultava corredato dell' attestazione da parte di professionista indipendente circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità e senza che siano stati valorizzati elementi in senso contrario
Ritiene il Collegio che lo scrutinio demandato al giudice della revocatoria deve consistere in un controllo sull'inidoneità originaria del piano di risanamento a raggiungere gli obiettivi programmati nel senso che gli atti impugnati risultino essere stati funzionali a regolare lo squilibrio secondo una pianificazione realistica.
Come sottolineato dalla Suprema Corte “sulla base della stessa formulazione legislativa, deve dunque ritenersi che sia attribuito al giudice un potere di valutazione del piano, sia pure nei limiti della sussistenza o meno di una assoluta manifesta inettitudine a raggiungere obiettivi prefissati individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, fermo, ovviamente il controllo di completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori “ ( così in motivazione n.3018/2020)
Ritiene il Collegio che in tal senso va valorizzata l'attestazione che risulta esser stata redatta con completezza e senza che risultino evidenziabili evidenti criticità, tenuto conto che la medesima involge la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica. Nel caso di specie ha dimesso nel giudizio il piano CP_3 attestato e tutta la documentazione e le deduzioni comprovanti l'idoneità del piano stesso a risanare la società (documento 3 fascicolo di primo grado CP_7
Contr
. L'attestazione asseverata indica lo svolgimento di un'accurata attività di pag. 12/17 analisi e verifica dei dati aziendali per ciascuna società, con l'accertamento della
“correttezza delle principali voci contabili presenti nelle situazioni patrimoniali” confermando anche che gli obiettivi del piano erano raggiungibili, in coerenza con gli andamenti previsti dal settore automotive ed immobiliare, con adeguata tenuta sia finanziaria che patrimoniale nel periodo 2016-2019 concludendo che “il Piano evidenzia come nel periodo dal 2016 al 2019, le aziende del Gruppo siano in condizioni di ripristinare condizioni di equilibrio economico e finanziario consentendo, con i ricavi della gestione, la copertura dei costi di gestione. Il piano evidenzia inoltre, che il rimborso dell'indebitamento finanziario potrà avvenire mediante un processo di dismissioni degli asset aziendali. Il Piano in definitiva dimostra la possibilità di risanamento dell'esposizione debitoria ed il riequilibrio finanziario nel presupposto che siano realizzati gli obiettivi del Piano stesso, sia dato corso alle azioni previste, ivi comprese le dismissioni, e sia definitivamente concluso l'Accordo con le società creditrici secondo i termini e le condizioni descritte”. ( cfr. doc. cit.)
Ritiene il Collegio che l'attestazione redatta dal professionista indipendente consente di comprovare la fattibilità ex ante del Piano e la sussistenza dei requisiti di legge per l'operatività, nel caso di specie, dell'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.
Né paiono valorizzabili le generiche critiche svolte dall'appellante rispetto all'attestazione, peraltro introdotte nel giudizio di primo grado solo in sede di scritti conclusionali e in questa sede meramente reiterate, tenuto conto che come evidenziato dalla Suprema Corte l'esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., postula che il giudice investito di una domanda o di un'eccezione di revocatoria valuti, secondo una prospettiva "ex ante", parametrata sulla condizione del terzo contraente che faccia valere l'esenzione, l'idoneità del piano in parola a perseguire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, assicurando il riequilibrio della sua situazione finanziaria “con una valutazione che, tuttavia, deve essere condotta in negativo, nei limiti dell'assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine” (cfr. Cass. civ. n. 6508/2023) pag. 13/17 Gli appelli vanno pertanto integralmente accolti, con riforma della sentenza e rigetto delle domande proposte dal fallimento in considerazione del fatto che gli atti impugnati, pacificamente riconducibili al piano di risanamento e posti in essere in esecuzione degli accordi di ristrutturazione del debito già eseguiti non possono venir revocati in applicazione dell'art 67 comma 3 lettera d) l.fall.
Né sussistono i presupposti in relazione alla domanda ex articolo 64 l.fall. posto che tale domanda secondo la stessa prospettazione attorea presupponeva l'inefficacia delle ipoteche (e, in particolare, delle c.d. “ipoteche Altavilla”) potendosi configurare solo in tal caso il versamento di euro 308.350,00 effettuato, con il meccanismo della delegazione di pagamento, da a favore di CP_2
il 14 maggio 2019, quale atto a titolo gratuito. Parte_1
Va osservato come stante l'efficacia della costituzione dell'ipoteca, per le ragioni sopraevidenziate, deve considerarsi valido ed efficace anche il conseguente pagamento effettuato da a seguito della vendita del bene oggetto CP_2 della garanzia ipotecaria, in quanto pagamento posto in essere in esecuzione dell'accordo esecutivo del piano attestato.
Né può ritenersi che la gratuità derivi dal fallimento di con Controparte_7 conseguente venir meno della vincolatività degli accordi.
L'efficacia del pagamento effettuato in esecuzione dell'accordo non viene meno in ragione del successivo fallimento dell'aderente (nel caso di specie CP_2 dichiarata fallita con sentenza 7 aprile 2021 e non posto che, Controparte_7 come evidenziato dalla Suprema Corte in relazione al rapporto tra efficacia degli accordi di ristrutturazione e successivo fallimento ha evidenziato come “la dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione degli accordi di ristrutturazione fa sì che l'attuazione del piano sia resa impossibile per l'intervento di un evento che, sovrapponendosi alla procedura minore, inevitabilmente lo rende irrealizzabile;
ne discende il venir meno della causa di risanamento posta a base di ciascuno dei singoli accordi di ristrutturazione dei debiti, cui consegue la loro risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 cod. civ. e la riespansione dell'originaria obbligazione, da ammettere al passivo del fallimento nel suo iniziale ammontare, pag. 14/17 detratti i pagamenti eventualmente intervenuti e non più revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e), l. fall.” (cfr. Cass. civ. 32996/2024).
Né può consentirsi una declaratoria di inefficacia ex art.64 l.fall. tenuto conto che la gratuità va esclusa dal perseguimento dell'interesse, economicamente apprezzabile, di cui al piano attestato per le società del gruppo. E come rilevato dalla Suprema Corte: “In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 l.fall., deve ritenersi che il pagamento del debito altrui da parte del terzo successivamente fallito integri un atto compiuto gratuitamente, salvo prova contraria che lo stesso sia stato compiuto perseguendo un interesse economicamente apprezzabile del solvens; tuttavia, detta prova ben può essere rappresentata dalla circostanza che il pagamento abbia riguardato un debito di pertinenza di un soggetto creditore del solvens, in quanto ciò soddisfa, di per sé, un interesse mediato e indiretto di quest'ultimo, correlato all'automatico operare della compensazione legale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto irrilevante, al fine di dimostrare il carattere oneroso della prestazione, il fatto che il pagamento fosse avvenuto per estinguere un debito di altra società, appartenente al medesimo gruppo, a sua volta creditrice del solvens) ( cfr. Cass. civ. n.20886/2024).
Conclusioni e spese
In accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 dell'appello proposto da vanno Controparte_4 dunque rigettate le domande proposte dal CP_2 Controparte_2
nei confronti di ex artt.2901 c.c.
[...] Controparte_4
64 e 66 l.fall. e 2033 c.c. con atto di citazione 17.12.2021 con condanna del fallimento alla restituzione di quanto ricevuto in Controparte_2 esecuzione della sentenza di primo grado.
Giusta soccombenza il fallimento va condannata Controparte_2
a rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, secondo il d.m. n.55/2014, nello scaglione da euro 1.000.001 a euro 2.000.000 rispettivamente: in favore di per il primo grado in Parte_1 euro 37.915,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e pag. 15/17 per il secondo grado in euro 24.064,00 per compensi ed euro 804,00 per spese
(c.u. e marca) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA e in favore di per il primo grado in euro 37.915,00 per compensi, oltre a spese CP_4 generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 6.946,00 per compensi ed euro 804,00 per spese (c.u. e marca) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA ( nei limiti della nota spese depositata).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata n.1236/24 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 19/06/2024
1. accoglie l'appello proposto da e Parte_1
l'appello proposto da e per l'effetto Controparte_4 rigetta le domande proposte dal nei CP_2 Controparte_2 confronti di ex artt.2901 c.c. 64 e 66 l.fall. e Controparte_4
2033 c.c. con atto di citazione 17.12.2021;
2. condanna il fallimento a rifondere a Controparte_2
: Parte_1
a) le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro
37.915,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
b) le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in euro
24.064,00 per compensi ed in euro 804,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3. condanna il fallimento a rifondere a Controparte_2
Controparte_15
a) le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro
37.915,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
b) le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in euro
6.946,00 per compensi ed in euro 804,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. pag. 16/17 Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 1 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
AR PA
Il Presidente
AT LL
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G n.1631/2024 e riunito n.1747/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. AT LL Presidente
Dott. AR PA Consigliere rel.
Dott. AT Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da partita IVA ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Giovanni Avesani
Appellante
C.F. ) in CP_1 Parte_2 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante p.t. con l'avv. Silvia Ceroni
Appellante contro
(C.F. Controparte_2
) in persona del Curatore p.t. con l'avv. Marco Aiello P.IVA_3
Appellato
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art.2901 c.c.. Appello avverso la sentenza n. 1239/2024 pubblicata in data 19/6/2024 del Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI Per l'appellante Parte_1
In via principale: riformarsi l'impugnata sentenza dichiarando inammissibile l'azione revocatoria ex art.2901 c.c. proposta dal Controparte_2
ex art,67, lett.d) l.fall.
[...]
In via subordinata riformarsi l'impugnata sentenza respingendo la domanda di revocatoria avanzata dal fallimento appellato per l'assenza dei requisiti previsti dall'art.2901 c.c. difettando nel caso in esame sia l'eventus damni che la scientia e partecipatio fraudis in capo a e quindi dichiararsi non dovuta la CP_3 somma di euro 308.350,00 alla cui restituzione è stata condannata . CP_3
In ogni caso Ordinarsi la restituzione a delle somme corrisposte al CP_3
Fallimento per effetto della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per sorte capitale, interessi e spese.
Con vittoria di spese e competenze sia del presente grado di giudizio, sia di quanto maturato in primo grado oltre accessori di legge.
Per l'appellante Controparte_4
In via preliminare in accoglimento dell'istanza di rimessione in termini del 24 ottobre 2024, accertare e dichiarare la tempestività e la correttezza dell'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in appello eseguita da Controparte_4 in data 17 ottobre 2024 avverso la sentenza n. 1236/2024, rep. n.
[...]
1560/2024 del 17 giugno 2024 del Tribunale di Vicenza, emessa all'esito del giudizio n. 7208/2021 R.G., nei confronti di Controparte_2
e e pertanto considerare
[...] Parte_1 tempestivo e corretto il suddetto appello e la relativa iscrizione a ruolo con invio telematico dell'atto di citazione alla cancelleria della Corte d'Appello in data 17 ottobre 2024; nel merito in accoglimento dei motivi di appello e in totale riforma della sentenza n. 1236/2024, rep. n. 1560/2024 del 17 giugno 2024 del Tribunale di Vicenza, emessa all'esito del giudizio n. 7208/2021 R.G. dichiararsi inammissibile, e/o improcedibile e/o nulla, e in ogni caso infondata, l'azione svolta dalla curatela e in particolare la domanda sub A) dell'atto di citazione della curatela del giudizio di primo grado e per l'effetto accertarsi e dichiararsi la validità ed efficacia degli atti pag. 2/17 costitutivi di ipoteca da parte di in favore di in data Controparte_2 CP_5
Cont 30.12.2016, di cui alle note di iscrizione ipotecaria in pari data c/o di
Vicenza ai n.ri R.P. 4291 e R.G. 24547, R.P. 4292 e R.G. 24547, R.P. 4293 e R.G.
24547, sui beni ivi descritti;
in ogni caso, con rifusione di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado.
Per il fallimento Controparte_2
Voglia codesta ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto da per carenza di interesse all'azione e, Parte_1 conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 1239/2024 del
Tribunale di Vicenza pubblicata il 19 giugno 2024, nel merito, in via principale respingere sia l'appello proposto da sia l'appello Parte_1 proposto da , in quanto entrambi infondati in Controparte_4 fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n.
1239/2024 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 19 giugno 2024, nel merito, in via subordinata per il caso di parziale o totale riforma della sentenza n. 1239/2024 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 19 giugno 2024, pronunciandosi sulle questioni rimaste assorbite,
(A) dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori di (e CP_2 del , ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e 66 l. Controparte_2 fall., l'accordo esecutivo del piano attestato di risanamento sottoscritto il 20 dicembre 2016, il contratto di mutuo e di dazione di ipoteche del 20dicembre
2016, nonché l'atto di iscrizione delle medesime ipoteche, con particolare riguardo alla concessione, da parte di delle garanzie ipotecarie a CP_2 favore di (i cui crediti sono stati Parte_1 successivamente acquistati da e alla loro Controparte_4 iscrizione, nonché all'assunzione da parte di dell'impegno di vendere CP_2 gli immobili oggetto delle garanzie ipotecarie e di destinare parte dei proventi della cessione al rimborso di (i cui crediti sono Parte_1 stati successivamente acquistati da ); Controparte_4
pag. 3/17 (B) cumulativamente, anche in conseguenza della pronuncia di cui alla precedente lettera (A), dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori di (e del , ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 CP_2 Controparte_2
l. fall. (e, in subordine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall.) il pagamento di euro 308.350,00 effettuato nel maggio 2019, per il tramite di delegazione di pagamento, da parte di a favore di CP_2 Parte_1
;
[...]
(C) cumulativamente, in conseguenza della pronuncia di cui alla precedente lettera
(B), condannare a pagare al Parte_1 Controparte_2
l'importo di euro 308.350,00 (o il diverso ammontare accertando in
[...] corso di causa), oltre agli interessi legali (al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma,
c.c.), decorrente dalla data della domanda;
(D) in subordine, per il solo caso di rigetto delle domande di cui alla precedente lettera (B) e ferme in ogni caso le domande di cui alla precedente lettera (A), accertare e dichiarare che il pagamento di euro 308.350,00 effettuato nel maggio
2019, per il tramite di delegazione di pagamento, da parte di a favore CP_2 di costituisce un versamento sine causa e, Parte_1 quindi, un indebito e, per l'effetto, condannare , Parte_1 anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., a pagare al l'importo di Controparte_2 euro 308.350,00 (o il diverso ammontare accertando in corso di causa), oltre agli interessi legali (al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c.), decorrente dalla data della domanda;
in ogni caso con condanna delle controparte alla rifusione degli onorari e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, alla cassa di previdenza e all'iva.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il fallimento Controparte_2
conveniva in giudizio (di
[...] Parte_1
Contr seguito per brevità anche solo chiedendo di dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori di (e del , CP_2 Controparte_2
pag. 4/17 ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., l'accordo esecutivo del piano attestato di risanamento sottoscritto il 20 dicembre 2016, il contratto di mutuo e di dazione di ipoteche del 20 dicembre 2016, nonché l'atto di iscrizione delle medesime ipoteche, con particolare riguardo alla concessione, da parte di delle garanzie ipotecarie a favore di CP_2 Parte_1
e alla loro iscrizione, nonché all'assunzione da parte di
[...] CP_2 dell'impegno di vendere gli immobili oggetto delle garanzie ipotecarie e di destinare parte dei proventi della cessione al rimborso di Parte_1
e di dichiarare inefficace nei confronti della massa ai sensi e per gli effetti
[...] dell'art. 64 l. fall. (e, in subordine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e 66
l. fall.) il pagamento di euro 308.350,00 effettuato nel maggio 2019, per il tramite di delegazione di pagamento, da parte di a favore di CP_2 Parte_1
Contr e di condannare a pagare al
[...] Controparte_2
l'importo di euro 308.350,00 (o il diverso ammontare accertando in corso di causa), oltre agli interessi legali (al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c.), decorrenti dalla data della domanda, in via subordinata anche ai sensi dell'art.2033 cod. civ.
L'attore premetteva che in bonis era una società immobiliare inscritta CP_2 nel c.d. “Gruppo Deva” con al vertice Deva s.p.a., unico socio di e, CP_2 allo stesso tempo, socio di maggioranza di (oggi Controparte_7 [...]
), a sua volta socio di controllo di Elimar s.r.l. e che, Controparte_8 in data 20 dicembre 2016, le quattro società perfezionavano con una serie di istituti di credito un accordo attuativo di un piano di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall. , accordo che prevedeva la concessione a favore di CP_7
Contr Cont
, da parte di e di mutui ipotecari per il
[...] Controparte_10 complessivo importo di euro 1.722.500,00, di cui oltre 1.000.000,00 di pertinenza Contr Contr di In pari data e stipulavano un ulteriore negozio CP_7
(attuativo dell'Accordo), relativo a un “finanziamento per cassa a medio-lungo termine dell'importo massimo di euro 1.062.263,00 da destinare al pagamento di debiti scaduti verso fornitori ed erario, nonché dei costi di ristrutturazione.
pag. 5/17 sottoscrivendo il contratto di Mutuo quale terza datrice di ipoteca CP_2 concedeva a favore di (a) ipoteche di primo Parte_1 grado (e di pari grado con i gravami contestualmente concessi a favore di
[...]
e di sugli immobili di proprietà della medesima Controparte_11 CP_10 siti in Arzignano (Vicenza), Via Pellizzari e Via Quattro Martiri (le CP_2
“Ipoteche Arzignano”);
(b) ipoteche di secondo grado (e di pari grado con i gravami contestualmente concessi a favore di e di sugli immobili di Controparte_11 CP_10 proprietà della medesima siti in Altavilla IN (Vicenza), Via CP_2
Tagliamento, s.n.c. (le “ Altavilla” e, unitamente alle Arzignano, Per_1 Per_1 le “ ”). Ipoteche che venivano iscritte in data 30 dicembre 2016. Per_1
Con la sottoscrizione dell'accordo, si impegnava inoltre a cedere gli CP_2 immobili oggetto delle ipoteche e a destinare i proventi della vendita al rimborso, inter alia, dei crediti di verso Parte_1 CP_7 conseguenti all'erogazione del mutuo.
L'attore evidenziava come il piano di risanamento del Gruppo Deva si rivelava non proficuamente eseguibile e il 13 marzo 2019 il Tribunale di Vicenza dichiarava il fallimento di CP_7
Rilevava come il 14 maggio 2019 aveva ceduto a CP_2 CP_12
l'immobile sul quale insistevano le e che in quella sede, a Parte_3 fronte di un prezzo complessivo di euro 4.130.000,00, oltre all'iva, l'importo di euro 308.350,00 era stato immediatamente destinato – in via diretta e senza il passaggio intermedio del finanziamento alla controllante Deva, pur previsto dall'accordo– al soddisfacimento di che aveva Parte_1 contestualmente prestato il proprio assenso alla cancellazione delle ipoteche
Altavilla.
Assumeva che la concessione delle ipoteche e l'assunzione dell'impegno di rimborsare costituivano atti di Parte_1 CP_2 inefficaci nei confronti della massa dei creditori ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., assumendo l'assoggettabilità alla revocatoria ordinaria e all'azione ex art.64
pag. 6/17 l.fall. degli atti esecutivi di un piano di risanamento ex art.67 terzo comma lett.d)
l.fall.
Si costituiva ritualmente (di seguito per Parte_1
Contr brevità anche solo chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dal fallimento tenuto conto della portata generale dell'esenzione da revocatoria ed evidenziando come alla data di sottoscrizione degli accordi attuativi del piano di risanamento in data 20.12.2016 non vi era alcun segnale che potesse far presagire l'impossibilità di esecuzione del piano. Contestava inoltre la ritenuta gratuità delle ipoteche tenuto conto che le stesse rappresentavano uno strumento attuativo degli accordi la cui esecuzione era necessaria per l'attuazione del Piano di risanamento che presupponeva il rilascio di reciproci impegni e concessioni da parte di tutte le società del gruppo.
In corso di causa si costituiva Controparte_4
Contr (di seguito per brevità anche solo quale cessionaria dei crediti di CP_4 chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Veniva disposta c.t.u. e in data 17 giugno 2024 con sentenza n.1236/2024 pubblicata in data 19 giugno 2024 il Tribunale di Vicenza “visti gli artt. 64 e 66
l.f., 2901 c.c. revoca gli atti costitutivi di ipoteca da parte di in Controparte_2 favore di in data 30.12.2016, di cui alle note di iscrizione ipotecaria in CP_5
Cont pari data c/o di Vicenza ai n.ri R.P. 4291 e R.G. 24547, R.P. 4292 e R.G.
24547, R.P. 4293 e R.G. 24547, sui beni ivi descritti;
dichiara l'inefficacia del pagamento di € 308.350,00, eseguito tramite delegazione, da in Controparte_2 favore di il 14.5.2019, e per l'effetto condanna CP_5 Parte_1
al pagamento della somma di € 308.350,00 in favore del
[...] [...]
, oltre agli interessi al tasso legale dalla Controparte_13 domanda al saldo” oltre al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure rilevava come le esenzioni di cui all'art. 67 l.f. riguardavano solo la revocatoria fallimentare e non anche la revocatoria ordinaria e riteneva provati i requisiti per il positivo accoglimento della revocatoria. Quanto all'eventus damni osservava che “è fuor di dubbio che il partecipare ad un'operazione di risanamento, quand'anche di gruppo, con chiari indici di pag. 7/17 insolvenza, e con la chiara percezione all'esterno che il risanamento riguarda anche le casse del soggetto che riduce la propria garanzia patrimoniale a beneficio del gruppo (qui , non può non far percepire la valenza negativa, Controparte_2 per i creditori personali, dell'atto dispositivo compiuto a beneficio del gruppo
(certo pur sempre con la riserva del possibile risanamento, ma non certo senza la consapevolezza della concreta deminutio patrimonii). Il pregiudizio pertanto risulta per tabulas dalla partecipazione di al piano di Controparte_2 risanamento” evidenziando come la consulenza tecnica d'ufficio aveva confermato “che la concessione, da parte di di ipoteche a Controparte_2 garanzia di finanziamenti diretti a un terzo ( e l'assunzione Controparte_7 dell'impegno a rimborsare l'esposizione garantita hanno cagionato un oggettivo deterioramento della situazione patrimoniale di “.. Parimenti, Controparte_2 quanto alla scientia fraudis e alla partecipatio fraudis. Assumeva che “essendo in Contr re ipsa che chi propone il risanamento ( e chi vi partecipa ( Controparte_2 siano a conoscenza che la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente da risanare sia abbisognevole di essere risanata, quindi che vi è un'incapienza patrimoniale già esistente e nota, che non può che aggravarsi con l'atto dispositivo revocabile. Situazione di incapienza fotografata dal Ctu come persistente anche nel momento del fallimento.”
Inoltre riteneva la sussistenza dei presupposti ex art. 64 l.f. e la gratuità del pagamento effettuato da in data 14.5.2019 tenuto conto che “Logica CP_2 giuridico-economica e buon senso inducono a ritenere che, una volta clamorosamente fallito il tentativo di risanamento del gruppo, mercè il fallimento di (intervenuto il 13.3.2019), gli accordi stipulati in vista del Controparte_7 risanamento divenuto impossibile non fossero più vincolanti, sicché il pagamento Contr di € 308.350,00, fatto in favore di debba considerarsi privo di giustificazione alcuna, vale a dire eseguito a titolo gratuito, cioè senza alcun corrispettivo, posto che in tesi il corrispettivo avrebbe dovuto essere il vantaggio compensativo del risanamento di chi ha eseguito il pagamento e del suo gruppo di imprese, però ormai fuori portata”( cfr. sentenza impugnata).
Giudizio di appello pag. 8/17 Contro la sentenza n.1239/24 del Tribunale di Vicenza hanno proposto appello
(procedimento n.1631/24) e Parte_1 [...]
(procedimento n.1747/24) con impugnazioni riunite Controparte_4 nel presente procedimento.
Gli appellanti, con motivazioni sovrapponibili hanno proposto due motivi d'impugnazione.
Quale primo motivo d'impugnazione gli appellanti hanno censurato la sentenza ove ha ritenuto l'inapplicabilità dell'esenzione ex art.67 comma 3 l.fall. alla revocatoria ordinaria.
Quale secondo motivo hanno censurato la pronuncia laddove ha accertato l'esistenza dei due presupposti per la revocatoria (eventus damni, scientia e participatio fraudis)
Il fallimento si è costituito eccependo la carenza Controparte_2 di interesse da parte di non avendo censurato il capo di sentenza che CP_3 ha revocato il pagamento di euro 308.350,00 ai sensi dell'art.64 l.fall., ritenendo la statuizione passata in giudicato e, inoltre, rilevando come la medesima risulterebbe estranea alla questione dell'efficacia delle ipoteche a seguito della cessione del credito ad L'appellata rilevava inoltre l'infondatezza CP_4 dell'appello e ne chiedeva la reiezione riproponendo in via subordinata la domanda di inefficacia del pagamento ex art.2033 c.c.
All'udienza del 30 settembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352
c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Ragioni della decisione
Va preliminarmente rigettata l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'appello da parte di tenuto conto che i motivi di appello investono CP_3 integralmente la sentenza impugnata. In proposito è sufficiente evidenziare come la pronuncia di inefficacia del pagamento ex art 64 l.fall. presuppone la dichiarazione di inefficacia delle ipoteche ex art.67 l.fall. e 2901 c.c. posto che l'escussione della garanzia in tanto integra un atto a titolo gratuito, in quanto l'ipoteca cui si riferisce viene dichiarata inefficace sì come ritenuto dal giudice di pag. 9/17 prime cure che infatti accoglieva la domanda proposta dal fallimento formulata dalla stessa parte nei seguenti termini: “Tenuto conto dell'inefficacia delle
Ipoteche (e, in particolare, delle ), il versamento di euro Parte_3
308.350,00 effettuato, con il meccanismo della delegazione di pagamento, da
[...]
a favore di il 14 maggio 2019 si rivela CP_14 Parte_1 un atto a titolo gratuito, come tale inefficace ai sensi dell'art. 64 l. fall., essendo stato posto in essere nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento
(intervenuta il 7 aprile 2021)”( così nell'atto di citazione di primo grado).
Ebbene tanto premesso gli appelli proposti vanno integralmente accolti sulla base di quanto rilevato dal più recente orientamento della Suprema Corte, qui integralmente condiviso dal Collegio.
In proposito è stato evidenziato come in tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall. per gli atti costitutivi di garanzie trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore, poiché anche in tali ipotesi è ravvisabile la medesima esigenza di non revocare una garanzia che la società aveva costituito in vista di un suo risanamento. (così, da ultimo, Cass. Civ.
13405/2025 e già Cass. civ. n.20885/2024 Cass. civ. n.1147/2023).
In proposito va sottolineato come la Suprema Corte ha osservato che “non è tanto questione di interpretazione letterale dell'articolo 67 legge fallimentare- se esso riferendosi genericamente alla azione revocatoria, abbia voluto limitare il riferimento alla sola revocatoria fallimentare – argomento a cui peraltro si può agevolmente replicare che ad una espressione ampia (azione revocatoria) corrisponde un significato, per l'appunto, ampio (sia ordinaria che fallimentare), altrimenti l'espressione ampia (azione revocatoria) non sarebbe distinguibile sul piano semantico da quella specifica (solo la revocatoria fallimentare). Ciò che induce a propendere per la soluzione affermativa è piuttosto la ratio della regola posta dall'articolo 67 l. fall., che sta nell'esigenza di non revocare una garanzia che la società aveva costituito in vista di un suo risanamento: se la ratio è quella, è pag. 10/17 indifferente il modo con cui l'atto potrebbe in astratto essere revocato;
conta il risultato, conta cioè che non lo si revochi. Se invece fosse possibile il contrario, ossia se fosse possibile dichiarare inefficace la garanzia mediante una revocatoria ordinaria, allora l'atto non si potrebbe mai sottrarre ad una dichiarazione di inefficacia (Cass. 1147 / 2023 p. 13), e ciò nel senso che l'esclusione prevista dall'articolo 67 l. fall., potrebbe essere posta nel nulla ricorrendo alla revocatoria ordinaria. E' vero che quest'ultima ha presupposti div ersi da quella, ma è altresì vero che qui presupposti non attengono alla ratio della norma, quanto semmai costituiscono le condizioni del suo esperimento” (cfr. in motivazione Cass. civ.
n.13405/2025).
Deve dunque ritenersi che l'esenzione da revocatoria a norma dell'art.67 comma 3 lett.d) l.fall. comprenda anche l'esercizio della revocatoria ordinaria in relazione alle garanzie costituite per il risanamento dell'impresa. Interpretazione che risulta coerente con quanto espressamente previsto dal Codice della crisi e dell'insolvenza che all'art. 166, 3° comma, lett. d), c.c.i.i. stabilisce espressamente che “l'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria”. Come si legge nella relazione illustrativa “ Con riferimento magli atti compiuti, ai pagamenti effettuato e alle garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione di piani attestati di risanamento … è stato previsto espressamente che l'esenzione opera anche con riferimento alla revocatoria ordinaria così risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto. Si tratta di disposizioni dirette ad incentivare il ricorso a tali strumenti di regolazione della crisi, garantendo stabilità agli atti compiuti in presenza di una situazione di insolvenza o di rischio di insolvenza in caso di non impossibile esito negativo della procedura” (cfr. relazione illustrativa ai decreti delegati in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155)
Ciò premesso va sottolineato come “Per ritenere esenti dalla domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. (nel testo previgente d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), il giudice deve effettuare, con giudizio "ex ante", una valutazione, parametrata sulla condizione pag. 11/17 professionale del terzo contraente, circa l'idoneità del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, seppure in negativo, vale a dire nei soli limiti dell'assoluta, evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine.” (Cass. civ. n.3018/2020 e più recentemente Cass n.2176/2023).
In proposito ritiene il Collegio come nel caso di specie deve ritenersi sussistente, con valutazione condotta ex ante, l'idoneità del piano a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria del Gruppo Deva e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, tenuto conto che il piano risultava corredato dell' attestazione da parte di professionista indipendente circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità e senza che siano stati valorizzati elementi in senso contrario
Ritiene il Collegio che lo scrutinio demandato al giudice della revocatoria deve consistere in un controllo sull'inidoneità originaria del piano di risanamento a raggiungere gli obiettivi programmati nel senso che gli atti impugnati risultino essere stati funzionali a regolare lo squilibrio secondo una pianificazione realistica.
Come sottolineato dalla Suprema Corte “sulla base della stessa formulazione legislativa, deve dunque ritenersi che sia attribuito al giudice un potere di valutazione del piano, sia pure nei limiti della sussistenza o meno di una assoluta manifesta inettitudine a raggiungere obiettivi prefissati individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, fermo, ovviamente il controllo di completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori “ ( così in motivazione n.3018/2020)
Ritiene il Collegio che in tal senso va valorizzata l'attestazione che risulta esser stata redatta con completezza e senza che risultino evidenziabili evidenti criticità, tenuto conto che la medesima involge la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica. Nel caso di specie ha dimesso nel giudizio il piano CP_3 attestato e tutta la documentazione e le deduzioni comprovanti l'idoneità del piano stesso a risanare la società (documento 3 fascicolo di primo grado CP_7
Contr
. L'attestazione asseverata indica lo svolgimento di un'accurata attività di pag. 12/17 analisi e verifica dei dati aziendali per ciascuna società, con l'accertamento della
“correttezza delle principali voci contabili presenti nelle situazioni patrimoniali” confermando anche che gli obiettivi del piano erano raggiungibili, in coerenza con gli andamenti previsti dal settore automotive ed immobiliare, con adeguata tenuta sia finanziaria che patrimoniale nel periodo 2016-2019 concludendo che “il Piano evidenzia come nel periodo dal 2016 al 2019, le aziende del Gruppo siano in condizioni di ripristinare condizioni di equilibrio economico e finanziario consentendo, con i ricavi della gestione, la copertura dei costi di gestione. Il piano evidenzia inoltre, che il rimborso dell'indebitamento finanziario potrà avvenire mediante un processo di dismissioni degli asset aziendali. Il Piano in definitiva dimostra la possibilità di risanamento dell'esposizione debitoria ed il riequilibrio finanziario nel presupposto che siano realizzati gli obiettivi del Piano stesso, sia dato corso alle azioni previste, ivi comprese le dismissioni, e sia definitivamente concluso l'Accordo con le società creditrici secondo i termini e le condizioni descritte”. ( cfr. doc. cit.)
Ritiene il Collegio che l'attestazione redatta dal professionista indipendente consente di comprovare la fattibilità ex ante del Piano e la sussistenza dei requisiti di legge per l'operatività, nel caso di specie, dell'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.
Né paiono valorizzabili le generiche critiche svolte dall'appellante rispetto all'attestazione, peraltro introdotte nel giudizio di primo grado solo in sede di scritti conclusionali e in questa sede meramente reiterate, tenuto conto che come evidenziato dalla Suprema Corte l'esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., postula che il giudice investito di una domanda o di un'eccezione di revocatoria valuti, secondo una prospettiva "ex ante", parametrata sulla condizione del terzo contraente che faccia valere l'esenzione, l'idoneità del piano in parola a perseguire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, assicurando il riequilibrio della sua situazione finanziaria “con una valutazione che, tuttavia, deve essere condotta in negativo, nei limiti dell'assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine” (cfr. Cass. civ. n. 6508/2023) pag. 13/17 Gli appelli vanno pertanto integralmente accolti, con riforma della sentenza e rigetto delle domande proposte dal fallimento in considerazione del fatto che gli atti impugnati, pacificamente riconducibili al piano di risanamento e posti in essere in esecuzione degli accordi di ristrutturazione del debito già eseguiti non possono venir revocati in applicazione dell'art 67 comma 3 lettera d) l.fall.
Né sussistono i presupposti in relazione alla domanda ex articolo 64 l.fall. posto che tale domanda secondo la stessa prospettazione attorea presupponeva l'inefficacia delle ipoteche (e, in particolare, delle c.d. “ipoteche Altavilla”) potendosi configurare solo in tal caso il versamento di euro 308.350,00 effettuato, con il meccanismo della delegazione di pagamento, da a favore di CP_2
il 14 maggio 2019, quale atto a titolo gratuito. Parte_1
Va osservato come stante l'efficacia della costituzione dell'ipoteca, per le ragioni sopraevidenziate, deve considerarsi valido ed efficace anche il conseguente pagamento effettuato da a seguito della vendita del bene oggetto CP_2 della garanzia ipotecaria, in quanto pagamento posto in essere in esecuzione dell'accordo esecutivo del piano attestato.
Né può ritenersi che la gratuità derivi dal fallimento di con Controparte_7 conseguente venir meno della vincolatività degli accordi.
L'efficacia del pagamento effettuato in esecuzione dell'accordo non viene meno in ragione del successivo fallimento dell'aderente (nel caso di specie CP_2 dichiarata fallita con sentenza 7 aprile 2021 e non posto che, Controparte_7 come evidenziato dalla Suprema Corte in relazione al rapporto tra efficacia degli accordi di ristrutturazione e successivo fallimento ha evidenziato come “la dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione degli accordi di ristrutturazione fa sì che l'attuazione del piano sia resa impossibile per l'intervento di un evento che, sovrapponendosi alla procedura minore, inevitabilmente lo rende irrealizzabile;
ne discende il venir meno della causa di risanamento posta a base di ciascuno dei singoli accordi di ristrutturazione dei debiti, cui consegue la loro risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 cod. civ. e la riespansione dell'originaria obbligazione, da ammettere al passivo del fallimento nel suo iniziale ammontare, pag. 14/17 detratti i pagamenti eventualmente intervenuti e non più revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e), l. fall.” (cfr. Cass. civ. 32996/2024).
Né può consentirsi una declaratoria di inefficacia ex art.64 l.fall. tenuto conto che la gratuità va esclusa dal perseguimento dell'interesse, economicamente apprezzabile, di cui al piano attestato per le società del gruppo. E come rilevato dalla Suprema Corte: “In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 l.fall., deve ritenersi che il pagamento del debito altrui da parte del terzo successivamente fallito integri un atto compiuto gratuitamente, salvo prova contraria che lo stesso sia stato compiuto perseguendo un interesse economicamente apprezzabile del solvens; tuttavia, detta prova ben può essere rappresentata dalla circostanza che il pagamento abbia riguardato un debito di pertinenza di un soggetto creditore del solvens, in quanto ciò soddisfa, di per sé, un interesse mediato e indiretto di quest'ultimo, correlato all'automatico operare della compensazione legale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto irrilevante, al fine di dimostrare il carattere oneroso della prestazione, il fatto che il pagamento fosse avvenuto per estinguere un debito di altra società, appartenente al medesimo gruppo, a sua volta creditrice del solvens) ( cfr. Cass. civ. n.20886/2024).
Conclusioni e spese
In accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 dell'appello proposto da vanno Controparte_4 dunque rigettate le domande proposte dal CP_2 Controparte_2
nei confronti di ex artt.2901 c.c.
[...] Controparte_4
64 e 66 l.fall. e 2033 c.c. con atto di citazione 17.12.2021 con condanna del fallimento alla restituzione di quanto ricevuto in Controparte_2 esecuzione della sentenza di primo grado.
Giusta soccombenza il fallimento va condannata Controparte_2
a rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, secondo il d.m. n.55/2014, nello scaglione da euro 1.000.001 a euro 2.000.000 rispettivamente: in favore di per il primo grado in Parte_1 euro 37.915,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e pag. 15/17 per il secondo grado in euro 24.064,00 per compensi ed euro 804,00 per spese
(c.u. e marca) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA e in favore di per il primo grado in euro 37.915,00 per compensi, oltre a spese CP_4 generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 6.946,00 per compensi ed euro 804,00 per spese (c.u. e marca) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA ( nei limiti della nota spese depositata).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata n.1236/24 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 19/06/2024
1. accoglie l'appello proposto da e Parte_1
l'appello proposto da e per l'effetto Controparte_4 rigetta le domande proposte dal nei CP_2 Controparte_2 confronti di ex artt.2901 c.c. 64 e 66 l.fall. e Controparte_4
2033 c.c. con atto di citazione 17.12.2021;
2. condanna il fallimento a rifondere a Controparte_2
: Parte_1
a) le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro
37.915,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
b) le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in euro
24.064,00 per compensi ed in euro 804,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3. condanna il fallimento a rifondere a Controparte_2
Controparte_15
a) le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro
37.915,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
b) le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in euro
6.946,00 per compensi ed in euro 804,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. pag. 16/17 Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 1 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
AR PA
Il Presidente
AT LL
pag. 17/17