Sentenza breve 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 06/06/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00770/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00748/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 748 del 2025, proposto da
Polytech Health & Aesthetics Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B1A735EA56, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cataldo, Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Tumori "Giovanni Paolo Ii" I.R.C.C.S. – Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Johnson & Johnson Medical S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficicacia,
della Deliberazione del Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari del 29 marzo 2025, n. 275, comunicata il successivo 1° aprile 2025, nella parte in cui ha disposto l’aggiudicazione del lotto n. 3 della Procedura Aperta Telematica finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per l’approvvigionamento di PROTESI MAMMARIE, ESPANSORI MAMMARI, PROTESI DEL COMPLESSO AREOLA CAPEZZOLO E MATRICI TISSUTALI in conto deposito per 48 mesi per le esigenze dell’U.O.C. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari (CIG: B1A735EA56) in favore della sola Johnson & Johnson Medical S.p.A. e non anche della ricorrente, con conseguente attribuzione alla prima dell’intero quantitativo minimo di protesi in conto deposito previsto per il suddetto lotto, pari a 50 pezzi;
se ed in quanto di ragione, dell’art. 21 del disciplinare di gara e dell’art. 2 del capitolato speciale, nella parte in cui non hanno espressamente indicato le rispettive percentuali di assegnazione del quantitativo minimo di protesi in conto deposito previsto per il lotto n. 3, pari a 50 pezzi, in favore dei primi due operatori economici classificati;
per la condanna
della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, provvedendo ad aggiudicare in favore della ricorrente il lotto n. 3 del suddetto appalto e a destinare quota parte quantitativo minimo di protesi in conto deposito previsto per il suddetto lotto, pari a 50 pezzi in favore dei prodotti dalla stessa offerti in gara;
per la dichiarazione di inefficacia
del contratto d’appalto medio tempore stipulato con la ditta controinteressata nella parte in cui non contempla anche l’odierna ricorrente e attribuisce alla controinteressata stessa l’intero quantitativo minimo di protesi in conto deposito previsto per il suddetto lotto, pari a 50 pezzi, nonché, nello stesso in parte qua, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 122 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Tumori "Giovanni Paolo Ii" I.R.C.C.S. – Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Desirèe Zonno e udito l'avv. Massimo Ingravalle, per l'amministrazione sanitaria resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società odierna ricorrente, seconda classificata, impugna l’aggiudicazione esclusivamente in favore della controinteressata della procedura di gara per la fornitura di protesi sanitarie, lamentando, questo in estrema sintesi il nucleo delle doglianze, che avrebbe dovuto essere disposta in favore delle prime due classificate (sia pure con diverse quote di ripartizione della fornitura) e, dunque, anche in suo favore.
In vista dell’odierna udienza cautelare, ha depositato (22 maggio) dichiarazione di cessazione della materia del contendere, perché aggiudicata la gara anche in suo favore, con deliberazione n.125 del 19 maggio 2025, in accoglimento di quanto evidenziato con istanza di autotutela e nel ricorso. Ha insistito per la condanna della resistente alle spese, depositando, altresì (in data 3 giugno 2025), la propria nota di risposta del 6 maggio a quella in pari data dell’Ente, con cui ha rappresentato – a fronte dell’anticipazione della prossima rimozione in autotutela dell’atto impugnato- la necessità che tanto avvenisse entro il 17 maggio, data di scadenza del termine per depositate il ricorso introduttivo.
Il difensore dell’Istituto, comparso in udienza, ha confermato lo scambio epistolare tra le parti, rappresentando, tuttavia, che il termine per il deposito del ricorso è stato erroneamente indicato dalla ricorrente al 17 maggio per le ragioni su cui ci soffermerà nel prosieguo motivazionale.
All’udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata, quindi, tratta in decisione per la definizione in forma semplificata, previo avviso ex art. 60 c.p.a.
Il ricorso è improcedibile.
Come efficacemente rappresentato dalla difesa dell’Istituto:
-il ricorso è stato notificato via pec il 2 maggio 2025;
- il termine dimidiato per il suo deposito (pari a 15 giorni), cadente il 17 maggio 2025 (sabato), tuttavia, è prorogato al 19 maggio 2025, in ragione di quanto disposto dall’art. 155, co 4 e 5 c.p.c. (“ Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato ”);
-la determina n.125 che ha soddisfatto la pretesa della ricorrente è stata sì adottata e comunicata il giorno ultimo di scadenza del termine per il deposito del ricorso (19 maggio 2025), ma è stata tuttavia preceduta da una nota del 6 maggio 2025 con cui se ne è preannunciata l’adozione, in accoglimento dei rilievi formulati dalla ricorrente, con assicurazione di sollecita definizione;
-nonostante tale pregressa attività interlocutoria, il ricorso è stato depositato il 16 maggio (ossia 3 giorni prima della scadenza del termine), senza attendere l’ultimo giorno utile, come avrebbe imposto buona fede processuale, al fine di porre in essere – senza pregiudizio per la ricorrente- ogni utile azione per evitare l’iscrizione a ruolo ed il conseguente pagamento dell’oneroso contributo unificato;
-il ricorso, pur se ammissibile ab origine (perché notificato allorquando l’atto lesivo era ancora valido ed efficace), è divenuto improcedibile in ragione dell’adozione della delibera sopra indicata e tale pronuncia è da adottarsi con prevalenza su quella di cessazione della materia del contendere (che comporterebbe la rifusione del contributo unificato a carico dell’Istituto), in considerazione della sua migliore adeguatezza al principio di buona fede che deve sempre governare i rapporti tra le parti.
In considerazione di ciò va adottata la pronuncia indicata in dispositivo con compensazione delle spese di lite, in ragione della particolarità della vicenda per le ragioni sopraevidenziate ed esclusione della rifusione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese integralmente compensate; rifusione del contributo unificato esclusa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Desirèe Zonno | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO