Sentenza 8 aprile 2009
Massime • 1
In materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, allorchè il pubblico ministero indichi nel decreto di autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature esterne all'ufficio attività di indagini incompatibili con la strumentazione d'ufficio, è superflua ogni ulteriore motivazione a sostegno della ritenuta inidoneità di detta strumentazione rispetto allo scopo perseguito. (Fattispecie relativa ad utilizzazione di strumentazione audiovisiva per l'intercettazione di colloqui in ambiente carcerario).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2009, n. 18174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18174 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/04/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO CO M. S. - Consigliere - N. 1320
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 005926/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA CAUSA SANTO, N. IL 17/09/1964;
avverso ORDINANZA del 10/12/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1. Con ordinanza del 10 dicembre 2008 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, rigettando il relativo gravame e giudicando in sede di rinvio (il giudice di legittimità aveva in tale circostanza delibato una questione pregiudiziale relativa alla ammissibilità del ricorso proposto in proprio dal difensore di fiducia) confermava l'ordinanza emessa in data 27.11.2008 dal G.I.P. dello stesso tribunale, che in danno di La Causa Santo aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere con l'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p.. A. sostegno della decisione impugnata il giudice territoriale richiamava, in prime luogo, attività di indagine che hanno interessato le organizzazioni criminali del clan RA e del Clan LA - LA in seguito all'omicidio di tale IN NT, appartenente al primo dei due clan menzionati, omicidio avvenuto il 2.1.2002. Da dette indagini, articolate su dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, su intercettazioni telefoniche ed ambientali, ancorché in parte dichiarate inutilizzabili, e sull'osservazione diretta da parte degli operatori di polizia di occasioni di incontro tra sodali, avrebbero consentito di delineare una rete di rapporti facenti capo a CR RO, responsabile del gruppo malavitoso di IN inserito nel gruppo associativi dei LA-LA, gruppo oggetto di numerose altre indagini, sfociate anche in ordinanze di custodia cautelare ed operante nell'attualità come comprovato, secondo i giudici di merito, dai colloqui in carcere intercettati tra CR CO e SA RO ed a carico di AN SA.
I giudici di merito, su tali premesse, valorizzavano e richiamavano poi a carico del ricorrente, individuato come appartenente a clan promosso da LA TT ed LA DO (classe 1960) con ruoli in essa apicali, le intercettazioni acquisite (tra i predetti CR e quelle tra AN SA con la moglie e con il fratello) nelle quali si farebbe riferimento al ricorrente ed alle funzioni importanti assegnategli nella vita dell'associazione malavitosa, funzioni mantenute, sempre ad avviso del tribunale, anche in regime di detenzione.
A sostegno della decisione assunta il giudice a qui ha infine difeso la legittimità delle eseguite ed utilizzate intercettazioni, attese le argomentate eccezioni opposte dalla difesa.
2. Ricorre per l'annullamento dell'impugnata ordinanza La Causa Santo, con l'assistenza del suo difensore di fiducia, all'uopo illustrando due motivi di doglianza con i quali denuncia violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione articolata dal giudice del riesame.
2.1 Oppone in particolare la difesa ricorrente col primo motivo di ricorso la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali registrate presso la sala colloqui della casa circondariale di Catania Bicocca, perché non adeguatamente motivato il requisito della inidoneità degli impianti in dotazione alla procura da parte del PM ed illegittimamente integrata detta omessa motivazione dal GIP dell'ordinanza custodiale impugnata, in violazione dei principi affermati da questa Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione (Cass., Sez. Un., 1.2.7.2007, n. 30347).
2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa, ricorrente la illegittimità dell'ordinanza in esame, a niente dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sul rilievo che l'asserita significatività delle tre intercettazioni richiamate dal provvedimento impugnato, quelle del 3.6.2003, del 9.7.2003 e del 14 luglio 2003, e le relative conclusioni tratte dal Tribunale risulterebbero in contrasto con circostanze oggettive non valutate dal giudice di merito.
In particolare: i saluti inviati dallo AN al ricorrente per il tramite del cognato del CR, tale Scollo, detenuto con esso ricorrente nel carcere di Ascoli Piceno, ove mai il La Causa risulta, viceversa, essere stato ristretto (intercettazione del 3.6.2004): la ricostruzione del labiale dello AN nel colloquio con la moglie del 9.7.2003 e nei colloqui del 14.7.2003.
Deduce altresì sui punto la difesa ricorrente:
- che il giudice a quo non avrebbe tenuto conto del regime carcerario al quale il La Causa è stato sottoposto dal lontano 1999 all'ottobre 2003, senza che ne sia provata alcuna violazione;
- che risulterebbe accertato con sentenza passata in giudicato che il La Causa, avrebbe investito lo AN della reggenza del gruppo di Monte Po nel 1999, quindi prima della sua sottoposizione a misura cautelare;
- che la contestazione in atti indica il tempus commissi delicti a far tempo dal giugno 2002, epoca questa coperta già da giudicato (sentenza della Corte di Assise di Catania, sez., 2, del 28.10.2002);
- che non risulta data motivazione alcuna in ordine alla sussistenza del dolo richiesto per la configurabilità del reato contestato.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Quanto al primo motivo rileva il collegio che, secondo comune insegnamento, le operazioni di intercettazione e registrazione delle conversazioni possono essere eseguite mediante impianti diversi da quelli installati presso la procura della repubblica quando ricorrano due condizioni: che gli impianti presso gli uffici del P.M. siano insufficienti o inidonei e che sussistano eccezionali regioni di urgenza.
Di tali condizioni deve dar conto il rappresentante della pubblica accusa col decreto autorizzativo all'utilizzo di impianti esterni, con motivazione, peraltro, che legittimamente può ritenersi implicitamente individuata allorquando il P.M. abbia indicato esplicitamente le esigenze investigative che egli intende soddisfare con l'attività di acquisizione probatoria programmata (Cass., Sez. 6, 9.12.2004, n. 163, Foti, rv. 230806; Cass., Sez. 1, 18.6.2003, n. 27970, rv. 225772). Ipotesi questa, astrattamente delineata, che concretamente può riconoscersi nella fattispecie in esame, ove il P.M. ha esposto l'esigenza investigativa di riprendere con strumentazione audiovisiva colloqui in carcere tra detenuti e familiari ovvero loro presunti sodali. Appare di tutta evidenza che l'esposta esigenza investigativa riporta in sè come elemento strutturale dell'acquisizione probatoria l'impossibilità di utilizzo di strumentazioni altre da quelle allestibili in loco, lontano dagli uffici di procura, dappoiché, ove non utilizzate le strumentazioni esterne la possibilità della programmata attività investigativa risulterebbe impossibile.
Di qui il principio di diritto conseguente: allorché il P.M. indica nel decreto di autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature esterne all'ufficio, attività di indagine incompatibili con la strumentazione di ufficio, ciò rende del tutto superfluo ulteriori motivazioni espresse sulle ragioni di inidoneità, insite e consustanziali alle predette esigenze investigative alla base dell'iniziativa istruttoria, non soddisfabili diversamente se non attraverso l'unica (perché priva di alternative) possibilità praticata.
3.2 Quanto al secondo motivo di ricorso rileva il Collegio che nel caso in esame alla motivazione impugnata, nonostante il diverso opinamento della difesa istante, non può certo negarsi scrupolo giuridico, correttezza argomentativa, logicità delle conclusioni assunte, con riferimento alla nozione di "gravi indizi di colpevolezza".
Giova sul punto osservare che in ordine all'applicazione della disciplina portata dall'art. 273 c.p.p., per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando ne frattempo una qualificata, probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato;
tra le tante: Cass., Sez. 6, 06/07/2004, n. 35671). Orbene, i giudici di merito hanno nel caso di specie analizzato ed interpretato intercettazioni ambientali, dalle quali hanno essi dedotto gli elementi indiziali posti a fondamento motivazionale della disposta misura cautelare. Sulla significatività di dette intercettazioni, quelle opposte dalla difesa ricorrente integrano una evidente sequenza di valutazioni in fatto, inammissibili nella presente fase processuale. È noto infatti che ad una logica valutazione delle vicende di causa operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporre un'altra, ancorché altrettanto logica (Cass.
5.12.02 Schiavone;
Cass.
6.05.03 Curcillo). È pur vero che non tutte le deduzioni, in fatto, prospettate in sede di riesame appaiono puntualmente riscontrate nella motivazione del Tribunale del riesame, ma è altrettanto vero che ciò non integra diletto della motivazione illustrata in prime cure là dove le argomentazioni esplicitate contengano, implicitamente, la confutazione di quelle censure dappoiché con esse incompatibili. In sede di legittimità, infatti, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata coi gravarne quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Cass. Sez. 2, 19/05/2004, n. 29434).
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2009