Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 14887
CASS
Sentenza 22 ottobre 2002

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In tema di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio, fondato sull'adulterio della moglie (art. 235, primo comma, n. 3 cod. civ.), l'indagine sul verificarsi di tale adulterio ha carattere preliminare rispetto a quella sulla sussistenza o meno del rapporto procreativo e deve prescindere dalle prove a quest'ultimo inerenti, incluse quelle ematologiche, che non possono essere utilizzate in giudizio per integrare la prova dell'adulterio. Nella specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello la quale aveva ritenuto carente la prova preliminare avendo considerato insufficienti allo scopo le ammissioni della moglie, ai sensi dell'art. 235, secondo comma cod. civ. e non integrabili, sul piano probatorio, con i risultati di una prova ematologica effettuata in via autonoma dal marito.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 14887
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14887
Data del deposito : 22 ottobre 2002

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