Sentenza 22 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio, fondato sull'adulterio della moglie (art. 235, primo comma, n. 3 cod. civ.), l'indagine sul verificarsi di tale adulterio ha carattere preliminare rispetto a quella sulla sussistenza o meno del rapporto procreativo e deve prescindere dalle prove a quest'ultimo inerenti, incluse quelle ematologiche, che non possono essere utilizzate in giudizio per integrare la prova dell'adulterio. Nella specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello la quale aveva ritenuto carente la prova preliminare avendo considerato insufficienti allo scopo le ammissioni della moglie, ai sensi dell'art. 235, secondo comma cod. civ. e non integrabili, sul piano probatorio, con i risultati di una prova ematologica effettuata in via autonoma dal marito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 14887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14887 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RT VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIAVE 52, presso l'avvocato RENATO CARCIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FERDINANDO MAZZARELLA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
TR RO, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO, TAORMINA CRESCIMANNO MARIA, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 888/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 18/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2002 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Carcione che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SArio RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LV RT, con atto di citazione notificato il 13 e 15 maggio 1993 (e, in riassunzione, il 20 e 22 luglio dello stesso anno, conveniva davanti al Tribunale di AL la signora TR SA e l'avv. Maria TORMINA CRESCIMANNO, curatore speciale dei minori LA e LU RT, promuovendo azione di disconoscimento della paternità di questi ultimi:
Esponeva: a) di avere contratto matrimonio in data 6 febbraio 1982 con la TR e che costei aveva dato alla luce tre figli: AJ, nata il [...], LA, nato il [...], e LU, nata il [...]; b) che la convivenza con la moglie si era protratta fino al 2 agosto 1990, e che in data 9 novembre 1990 era stata omologata dal Tribunale di AL la separazione consensuale tra essi coniugi;
c) di avere avuto comunicato dalla consorte, nel mese di giugno del 1992, che la piccola LU era frutto della relazione extraconiugale che la TR aveva intrattenuto con un uomo al quale era ancora legata;
d) di avere fatto sottoporre, nel mese di agosto dello stesso anno ad esame ematologico-genetico sia la figlia maggiore DE che il secondogenito LA, apprendendo di non essere il padre neanche di costui.
Costituitasi, la TR eccepiva che il marito era decaduto dall'azione, per il fatto di averla esperita oltre l'anno dalla conoscenza dell'adulterio, del quale - a dire della stessa - ella lo aveva messo al corrente il lunedì successivo alla Pasqua del 1990;
nel merito, la TR contestava inoltre il fondamento della domanda.
Veniva espletata prova testimoniale richiesta dalla TR, e, costituitosi in giudizio anche il curatore speciale del minore (che aderiva alla domanda del RT, sottolineando l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla madre e l'interesse dei minori a veder riconosciuto il reale rapporto di paternità), il Tribunale, con sentenza del 12 giugno - 26 agosto 1998, dichiarava inammissibile l'azione, essendo rimasto provato che l'attore era venuto a conoscenza della relazione adulterina intrattenuta dalla moglie, nel periodo immediatamente antecedente alla separazione, incorrendo pertanto nella decadenza prevista dall'art. 244 c.c. Proponeva appello il RT.
Resisteva la TR, mentre il curatore speciale dei minori LA e LU chiedeva l'accoglimento dell'appello. La Corte di Appello rigettava il gravame rilevando come: 1) l'art. 244 c.c. consenta al presunto padre l'azione di disconoscimento solo nel termine di un anno dalla nascita del figlio, o, nel caso di assenza, dalla successiva data in cui egli è rientrato nella residenza familiare o, comunque - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1985 - dalla data della notizia dell'adulterio consumato all'epoca del concepimento;
2) nel caso in esame l'azione risultasse proposta diversi anni dopo la nascita dei figli, e perciò potesse essere ammessa unicamente in presenza della prova che solo dopo la nascita egli fosse venuto a conoscenza dell'adulterio consumato dalla moglie con il concepimento (prova quest'ultima implicante evidentemente quella dell'adulterio); 3) sotto un tal riguardo addirittura non vi fosse, nella fattispecie, prova alcuna del dedotto profilo per cui la SA TR avesse coltivato una relazione extraconiugale nel periodo del concepimento del figlio LA e della figlia LU, avendo i testi escussi in primo grado, riferito solo: a) di una relazione extraconiugale intrattenuta pochi mesi prima della separazione della donna dal marito;
separazione omologata il 9 novembre 1990, e perciò in epoca ben lontana e diversa da quella del concepimento;
b) di confidenze dello stesso RT circa una confessione resa dalla moglie in ordine alla effettiva paternità della piccola LU;
il che finisse per basare la prova dell'adulterio esclusivamente su di un tipo di dichiarazione (quello della madre) al quale il penultimo comma dell'art. 235 c.c. nega invece esaustiva rilevanza probatoria;
4) non vi fosse spazio, d'altronde, per dare ingresso di rilevanza agli accertamenti ematologici fatti eseguire dal RT sui figli LA e LU (tanto meno ai fini di legare ad essi la decorrenza del termine di decadenza), posto che la loro rilevanza probatoria non potrebbe non presupporre la già riconosciuta ammissibilità della relativa azione;
5) più in generale, in tema di disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio, fondato sull'adulterio della moglie, l'indagine sul verificarsi di tale adulterio abbia carattere preliminare rispetto a quella sulla sussistenza - o meno - del rapporto procreativo (investendo essa indagine l'elemento fattuale che tende proponibile l'azione) e debba prescindere dalle prove a quest'ultimo inerenti, incluse quelle ematologiche (Cass. 8087/98; 2113/92; 20/84); 6) la sentenza di primo grado andasse semplicemente corretta nella motivazione, laddove, nella fattispecie, non fosse stata la scadenza del termine dell'azione di disconoscimento ad averne determinato l'inammissibilità, bensì la mancanza della condizione (l'adulterio della moglie) per ammettere il RT alla prova negativa sulla paternità.
Propone ricorso per cassazione il RT, sulla base di 2^ motivi.
Non controricorre la TR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo, il ricorrente, deducendo VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 235 C.C., 14 DELLE PRELEGGI (IN RAPPORTO AL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE), E DEGLI ARTT. 2727 E SS. CC.; e OMESSA, E IN OGNI CASO, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU PUNTO DECISIVO, lamenta come la CORTE di merito abbia - a suo dire - sovrapposto due fattispecie le quali, nell'azione di disconoscimento, dovrebbero essere tenute distinte: la prima concernente l'adulterio, e l'altra concernente la procreazione. Più in particolare, a dire del ricorrente, sarebbe ben vero che il secondo comma dell'art. 235 c.c. dispone che "la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità", ma ciò riguarderebbe il solo fatto della procreazione, la cui presunzione legale di legittimità non può essere esclusa dalla confessione della madre, ma ben diverso si porrebbe il problema in relazione al fatto dell'adulterio, il quale, pur ponendosi quale condizione preliminare che deve essere autonomamente provato rispetto al fatto procreativo in sè, non conoscerebbe alcuna limitazione probatoria, non potendo l'art. 235 c.c. essere interpretato estensivamente. Da ciò conseguirebbe che,
contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, l'adulterio della moglie potrebbe essere provato in ogni mezzo e, quindi, anche per presunzioni.
Con il 2^ motivo il RT, deducendo invece VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DELL'ART. 235 C.C., NONCHÉ DEGLI ARTT. 2729, 2730 E 2733, STESSO CODICE, E DELL'ART. 115 E 116 C.P.C., lamenta come, anche a voler interpretare estensivamente la portata del secondo comma dell'art. 235 c.c., si proporrebbero comunque i profili di vizio della sentenza, posto che quest'ultima avrebbe del tutto omesso di esaminare le ammissioni della donna, quanto meno ai fini di una loro libera valutazione. Più in particolare le ammissioni fatte nel giugno 1992 in ordine alla sbandierata non paternità in ordine alla piccola LU, pur non valendo ad escludere la detta paternità, e pur non vincolando in modo assoluto il giudice nè in tal senso ne' in quello dell'adulterio, avrebbero - a dire del ricorrente - dovuto costituire importante circostanza, da valutarsi, almeno, come presunzione semplice - in concorso con altri elementi - di un commesso adulterio nell'ambito di una relazione ancora in corso. Più in particolare, tale circostanza, in unione ad altre circostanze quali - ad esempio - una certa consuetudine all'adulterio, avrebbe dovuto essere attentamente delibata e avrebbe potuto essere esclusa solo con sufficiente e non contraddittoria motivazione, la quale sarebbe invece mancata del tutto. Lamenta, inoltre, il ricorrente come, del pari, le stesse prove ematologiche volontariamente esperite dal RT prima ed al di fuori del processo, non avrebbero potuto essere ne' ignorate, ne' escluse del tutto nella complessiva valutazione delle presunzioni circa l'accadimento di un adulterio astrattamente idoneo al concepimento, rappresentando esse, prove comunque di un fatto storico realmente avvenuto.
I due motivi vanno trattati congiuntamente, siccome intimamente connessi fra loro e tesi entrambi a censurare la sentenza della Corte di Appello di AL nel momento in cui ha escluso che si sia raggiunta la prova di un adulterio commesso dalla TR nell'epoca del concepimento dei figli LA (1987) e LU (1990), e nel momento in cui - a tal fine - ha escluso sia la rilevanza di dedotte dichiarazioni confessorie della donna, sia che gli accertamenti ematologici spontaneamente effettuati dalla parte possano acquisire rilievo ove non risulti di per sè preliminarmente ed indipendentemente raggiunta la prova dell'adulterio in questione. Orbene, al di là di talune (peraltro ininfluenti, nella specie) asprezze del percorso logico seguito dalla Corte di Appello di AL (percepibili nel momento in cui, avendo concluso che, nella fattispecie, il discorso della "decadenza" sviluppato dal giudice di primo grado allorché aveva ritenuto intempestiva l'azione risalendo la conoscenza dell'intercorso adulterio al 1990, andasse superato in virtù dell'assorbente profilo per cui, nella fattispecie in esame non poteva ritenersi acquisita la pregiudiziale prova dell'adulterio, finisce poi - senza alcuna apparente necessità - per indugiare essa stessa per qualche attimo sulla tematica della "decadenza"), la pronuncia in esame resiste alle censure contro di lei sollevate. Più in particolare, va premesso - innanzitutto - come dalla lettura della impugnata sentenza non trovi corrispondenza alcuna il dedotto profilo per cui la Corte d'Appello di AL avrebbe indebita mente disatteso ogni e qualsivoglia considerazione delle dedotte dichiarazioni "confessorie" della TR, essendosi limitati invece i giudici di secondo grado ad escludere che -
indipendentemente dalle risultanze della prova ematologica effettuata dall'attore - potesse ritenersi raggiunta la prova dell'adulterio della moglie del RT, e a negare - al riguardo - carattere di "esaustività" probatoria alle dichiarazioni "confessorie" in questione. Va altresì posto in evidenza come - pertanto - si sia di fronte ad una valutazione di puro merito insindacabile in questa sede, giacché di per sè motivata con percorso logico immune da vizi logici e non pregiudicata di certo - sotto il profilo giuridica - dall'avvenuto riferimento alla previsione di cui al secondo comma dell'art. 235 c.c.). Ciò sottolineato e premesso, va posto più generalmente in rilievo come il tipo di censure sviluppate dal ricorrente appaia celare, in realtà, un sottile equivoco di fondo: quello secondo il quale le aree fenomeniche del rapporto adulterino della moglie - da un lato - e del difetto di paternità in testa al coniuge legittimo - dall'altro - si sovrappongano fra di loro venendo di fatto a coincidere dal punto di vista normativo e rendendo perciò fungibili fra loro le relative prove, e ragion per cui - per un verso - la prova dell'adulterio della moglie implichi perciò stesso anche sempre quella del difetto di paternità del coniuge, e - viceversa e conseguentemente - la prova del difetto di paternità biologica eventualmente raggiunta su base ematologica, implicando perciò stesso in sè stessa un'avvenuto adulterio, sia fungibile con quella relativa all'adulterio, per il che la scelta del legislatore italiano - ispirata ad un evidente disegno di tutela tendenziale della "filiazione legittima" a favore dei soggetti nati in costanza di matrimonio - di aprire la strada agli accertamenti istruttori sulla "paternità" effettiva (e perciò anche a quelli ematologici) solo ove sia stata preventivamente acquisita la prova dell'adulterio della moglie in epoca coincidente con quella dell'avvenuto concepimento, possa ritenersi soddisfatta ed appagata anche ove, nei fatti, l'ordine della sequenza storica sia stato invertito, essendosi acquisita la prova ematologica prima ed indipendentemente da quella sull'adulterio della moglie;
si che un eventuale difetto di pregiudiziale) prova dell'adulterio possa essere superato e surrogato attraverso - appunto - l'utilizzo della prova ematologica nella sua concomitante valenza di implicita prova dell'"adulterio". È proprio un tal equivoco sottile che dà corpo - infatti - alle censure del ricorrente nel momento in cui egli si duole della mancata utilizzazione, da parte dei giudici della Corte di Appello, dell'implicito valore probatorio rivestito dagli accertamenti ematologici da lui effettuati sui due figli, sul piano del pregiudiziale accertamento dell'adulterio della moglie. Nè un tal vizio logico dell'argomentazione risulta di certo attenuato, solo perché il RT si limita ad auspicarne una valorizzazione in termini di meri indizi piuttosto che di prova piena.
Ribadita pertanto l'ineccepibilità delle conclusioni tratte dalla Corte di appello in ordine alla inutilizzabilità delle risultanze degli accertamenti ematologici ai fini dell'acquisizione della pregiudiziale prova dell'adulterio, il ricorso va rigettato. Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese, non essendosi la TR costituita in questa fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Suprema Corte di Cassazione, il 21 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2002