Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 8616
CASS
Sentenza 4 marzo 2026

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  • Rigettato
    Mancata applicazione del principio delle Sezioni Unite sulla minorata difesa

    La Corte ha ritenuto che il contesto fattuale e relazionale, l'età avanzata delle vittime (ultrasettantenni), il fatto di essere sole sulla pubblica via, avvicinate da sconosciuti o conoscenti lontani che instauravano un approccio familiare rassicurante, dimostrassero una oggettiva vulnerabilità. L'approfittamento non è stato passivo, ma parte integrante della strategia criminale diretta a soggetti anziani, soli e suggestionabili, che hanno mostrato limitata lucidità e capacità difensiva, accentuata dalle modalità scelte dall'imputato.

  • Rigettato
    Diritto al riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.4 c.p.

    La Corte territoriale ha ritenuto che il valore delle somme sottratte non fosse irrisorio avuto riguardo al contesto delle condotte. Ha inoltre considerato gli ulteriori effetti pregiudizievoli, comprensivi di un danno non solo economico ma anche morale, subito dalle vittime, data la natura plurioffensiva del delitto e il complessivo disvalore sociale della condotta.

  • Rigettato
    Diritto al riconoscimento delle attenuanti generiche

    Il diniego delle attenuanti generiche è congruamente motivato richiamando i numerosi precedenti penali specifici, la serialità delle condotte, la mancanza di atteggiamento collaborativo o di resipiscenza, e l'assenza di elementi positivi. La motivazione, pur facendo riferimento ai precedenti, non è una mera clausola di stile ma indica elementi decisivi ostativi al beneficio.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento per continuazione

    Il motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato e attiene a valutazioni discrezionali della Corte di merito, congruamente motivate in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen. La Corte territoriale ha ritenuto l'aumento disposto a titolo di continuazione contenuto e ragionevole, proporzionato al disvalore del reato satellite e coerente con la vicinanza temporale, l'identità del modus operandi e il ridotto scarto di offensività tra i due episodi.

  • Rigettato
    Mancata esclusione della recidiva qualificata

    Le sentenze di merito danno conto che la maggior capacità a delinquere e colpevolezza manifestata rispetto alle precedenti condanne per almeno quattro precedenti per reati della stessa indole, a breve distanza dalla precedente condanna, emergono come persistente inclinazione alla commissione di condotte analoghe, indici della personalità dell'imputato e della sua pericolosità sociale, nonché assenza di ravvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 8616
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8616
    Data del deposito : 4 marzo 2026

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