Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 1
La valutazione della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa va operata dal giudice, caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato. (Fattispecie in materia di truffa in danno di una pluralità di persone offese, nella quale la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante nella condotta degli imputati che prospettavano alle vittime stabili occupazioni di lavoro, con approfittamento, a seconda dei casi, delle condizioni di crisi economica delle vittime medesime o di situazioni familiari di forte disagio delle stesse, colpite da recenti gravi lutti familiari).
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(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 61, co. 1, n. 5) SOMMARIO: Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione – Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite – Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Macerata, con sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, aveva gli imputati colpevoli di concorso nel reato di furto pluriaggravato ex artt. 61, primo comma, n. 5 e 625, primo comma, nn. 5 e 7, cod. pen.; esclusa la recidiva semplice per uno di essi, ritenuta la recidiva reiterata specifica contestata per l'altrro, riconosciuta in favore di entrambi la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2013, n. 6608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6608 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 14/11/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 2277
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 32316/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI GU NI N. IL 18/07/1963;
AL DO N. IL 18/12/1958;
avverso l'ordinanza n. 2302/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 10/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso MB ed il rigetto del ricorso Di ID;
Sentite le conclusioni del difensore di fiducia di MB FR, avv. Luigi Vallefuoco, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, sezione riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello del P.M. contro l'ordinanza (di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari personali) emessa dal G.I.P. del locale Tribunale in data 13 marzo 2013, ha applicato nei confronti di DI GU NI (in atti generalizzato) la misura degli arresti domiciliari, e nei confronti di AL DO (in atti generalizzato) la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G., per entrambi in ordine ai reati di cui all'art. 640 c.p., e art. 61 c.p., comma 1, n. 5. 2. Contro tale provvedimento, gli indagati (il DI GU personalmente, il AL con l'ausilio del difensore, iscritto all'apposito albo speciale) hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
ricorso DI GU:
I - violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente lamenta promiscuamente:
- quanto alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa", l'erroneità del collegamento di essa a mere condizioni di disagio sociale (come la condizione di disoccupato, la necessità di reperire un'occupazione in prossimità del luogo di residenza del proprio nucleo familiare, l'aspettativa del riconoscimento - in favore proprio o di congiunti - di una pensione di invalidità, l'infermità fisica et c);
- quanto al giudizio sulla sussistenza di esigenze cautelari, l'incomprensibilità logica dell'iter argomentativo seguito per affermarne l'attuale sussistenza e la necessità di applicare l'impugnata misura, valorizzando il ruolo di organizzatore asseritamente ricoperto dal ricorrente, ma senza indicare gli elementi dai quali esso è stato desunto, e trascurando, infine, che la misura è stata applicata dopo oltre tre anni dall'ultima delle condotte asseritamente delittuose ipotizzate.
Ha concluso chiedendo l'annullamento, con o senza rinvio, dell'impugnata ordinanza.
ricorso AL:
I - violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c-bis), e art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), (lamentando mancata valutazione di tutti gli elementi indicati dall'art. 292 c.p.p., oltre che di una propria memoria, sia quanto al profilo indiziario che quanto alle esigenze cautelari, richiamando per relationem - attraverso il richiamo a "pag. 5 dell'istanza in atti, corredata da atti processuali, verbali di sommarie informazioni e foto dello stato dei luoghi, confliggenti con l'apodittica ricostruzione" - le proprie separate deduzioni).
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con adozione di tutti i provvedimenti consequenziali.
3. All'odierna udienza camerale, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'ordinanza impugnata va annullata limitatamente ai reati di cui ai capi B), D), S), T), U) W), Y), CC), DD), EE), tutti ascritti al solo DI GU, in relazione ai quali va disposto il rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
I ricorsi vanno, nel resto, rigettati.
1. È necessario preliminarmente determinare i limiti entro i quali questa Corte Suprema può esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze applicative di misure cautelari personali.
1.1. Secondo l'orientamento che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 c.p.p., (cui l'art. 311 c.p.p., implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta "il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. Infatti, considerato che la richiesta di cui all'art. 309 c.p.p., quale mezzo di impugnazione sia pure atipico, ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 c.p.p., e ai presupposti ai quali subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo (Cass., Sez. Un., 8 luglio 1994, rie. Buffa, rv. 198212), deve sottolinearsi che, dal punto di vista strutturale, la motivazione della decisione del tribunale del riesame deve essere conformata al modello delineato dall'art. 292 c.p.p., che ricalca il modulo configurato dall'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Cass., Sez. Un., 21.04.1995, rie. Costantino, rv. 202002)" (così, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 11 del 22 marzo 2000, CED Cass. n. 215828; nel medesimo senso, dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., Sez. 4^, sentenza n. 22500 del 3 maggio 2007, CED Cass. n. 237012).
1.2. Si è, più recentemente, osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 46124 dell'8 ottobre 2008, CED Cass. n. 241997; Sez. 6^, sentenza n. 11194 dell'8 marzo 2012, CED Cass. n. 252178).
L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti.
Sarebbero, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.
1.3. Deve aggiungersi che sarebbe inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia ne' dal testo dell'ordinanza impugnata, ne' da eventuali motivi o memorie scritte, ne' dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 2927 del 22 aprile 1997, CED Cass. n. 207759; Sez. 1^, sentenza n. 1786 del 5 dicembre 2003 - 21 gennaio 2004, CED Cass. n. 227110; Sez. 2^, sentenza n. 42408 del 21 settembre 2012, CED Cass. n. 254037), a nulla rilevando, in senso contrario, il fatto che il riesame sia un mezzo di impugnazione totalmente devolutivo, poiché "in mancanza di specifiche deduzioni difensive il Tribunale in sede di riesame legittimamente può limitarsi, (...), a concordare pienamente con la ricostruzione della sussistenza del quadro indiziario risultante dalla richiesta del PM e dall'ordinanza del GIP, riassumendo, poi, i punti essenziali di tale quadro indiziario".
1.4. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi.
2. Il ricorso di AL DO è, nel suo complesso, infondato.
2.1. Le doglianze del ricorrente inerenti all'adeguatezza del quadro indiziario valorizzato dal Tribunale del riesame sono infondate. Il Tribunale del riesame ha, infatti, valorizzato, ad integrazione del necessario quadro di gravità indiziaria legittimante l'emissione della impugnata misura coercitiva in danno del ricorrente, una articolata serie di elementi (riepilogati a f. 5 ss. del provvedimento impugnato), dai quali - con motivazione esauriente, logica, non contraddittoria, come tale esente da vizi rilevabili in questa sede, oltre che in difetto delle ipotizzate violazioni di legge - è stata nel complesso desunta la sussistenza del necessario quadro di gravità indiziaria in relazione al reato ipotizzato, nella specie senz'altro configurabile nei suoi elementi costitutivi essenziali.
2.2. Le doglianze del ricorrente inerenti all'omessa considerazione delle considerazioni esposte in una propria memoria sono estremamente generiche.
2.2.1. Questa Corte Suprema ha già ritenuto, con affermazioni di principio che meritano di essere ribadite, che è inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6^, sentenza n. 22445 dell'8 maggio 2009, CED Cass. n. 244181: nella specie, il P.M. aveva impugnato la sentenza di non luogo a procedere, che aveva escluso la configurabilità del reato contestato, non esplicitando critiche specifiche al provvedimento impugnato, ma replicando il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio), e comunque che i motivi di ricorso non possono limitarsi al mero richiamo per relationem di censure separatamente formulate, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare (Sez. 5^, sentenza n. 2896 del 9 dicembre 1998 - 3 marzo 1999, CED Cass. n. 212610: fattispecie relativa all'inammissibilità di ricorso che aveva richiamato per relationem i motivi di appello;
Sez. 2^, sentenza n. 27044 del 29 maggio 2003, CED Cass. n. 225168; sez. 6^, sentenza n. 21858 del 19 dicembre 2006 - 5 giugno 2007, CED Cass. n. 236689). Invero, i motivi di ricorso devono caratterizzarsi per la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame: ne consegue necessariamente che la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità.
Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto:
"È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, nel provvedimento impugnato, di censure articolate nel relativo atto di gravame ovvero in memorie, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommano, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, in rapporto alla motivazione del provvedimento impugnato".
2.2.2. Al contrario, il ricorrente si è limitato a contestare la condivisibilità della motivazione del Tribunale del riesame, senza peraltro contestarne singoli passaggi con la necessaria specificità, incentrando le proprie doglianze in concreto unicamente sul presunto difetto di motivazione in ordine alle proprie deduzioni, contenute in una memoria che, peraltro, si limita a richiamare per relationem, senza riprodurle e senza evidenziarne la rilevanza in ordine ai singoli punti dell'impugnata motivazione.
3. Il ricorso di DI GU NI è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.1. La circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma, 1, n. 5, è tradizionalmente ritenuta configurabile quando l'agente approfitti di circostanze a lui favorevoli, di tempo, di luogo o di persona (anche in relazione all'età), da lui conosciute e che abbiano, in relazione alla situazione fattuale in concreto esistente, ostacolato la reazione dell'Autorità pubblica, o dei privati parti lese, agevolando in concreto la commissione del reato, in quanto determinano uno stato di "minorata difesa" (di qui l'espressione con la quale la circostanza aggravante de qua è generalmente indicata) tale da facilitare l'impresa delittuosa (così per tutte Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 33682 del 5 luglio 2010, CED Cass. n. 248175). Le circostanze "di persona" (quelle in relazione alle quali sono state articolate le doglianze del ricorrente), riferite alla persona della vittima del reato, devono consistere in uno stato di debolezza fisica o psichica del soggetto passivo in cui questi si trovi per qualsiasi motivo (Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 6848 del 12 marzo 1991, CED Cass. n. 187649; Sez. 2^, sentenza n. 29499 del 10 giugno 2009, CED Cass. n. 244969). Non occorre che la difesa sia stata resa quasi, o del tutto, impossibile, ma è sufficiente che essa sia stata semplicemente ridotta o, comunque, ostacolata, cioè resa più difficile. Per "trarre profitto" dalle suddette circostanze, occorre che l'agente ne sia stato a conoscenza e se ne sia intenzionalmente avvantaggiato, pur se la situazione di fatto che ne abbia determinato il verificarsi sia insorta occasionalmente o, comunque, indipendentemente dalla sua volontà.
La valutazione della sussistenza delle circostanza aggravante de qua richiede generalmente una disamina caso per caso: "l'art. 65, n. 5, ora 61 (...) considera come aggravante l'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ostacolare la pubblica o provata difesa. Spetterà al giudice determinare quando le dette circostanze ricorrano. Il concetto non ha che due limiti: la specie della circostanza (tempo, luogo, persona), e la potenzialità di essa ad ostacolare, diminuire la difesa pubblica o privata. Il tempo di notte, ad es., costituirà aggravante, solo se l'anzidetta aggravante difesa sia stata, o ne potesse essere ostacolata;
così il furto commesso di notte, ma in luogo ove vi sia concorso di gente, ad es., in una festa da ballo, non sarà aggravato" (così il Guardasigilli nella Relazione al Re sul Codice penale del 1930, p. 12).
Sono stati ritenuti aggravati dall'approfittamento di circostanze (anche) di persona:
- un rapina commessa di notte in danno di persona portatrice di handicap psichico (Sez. 2^, sentenza n. 29499 del 10 giugno 2009, CED Cass. n. 244969);
- il furto di un orologio di valore sottratto da un infermiere a persona ricoverata in ospedale, nel corso di un intervento chirurgico (Sez. V, sentenza n. 33682 del 5 luglio 2010, CED Cass. n. 248175).
3.1.1. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:
"Le circostanze di persona che, ai sensi dell'art. 61 c.p., comma 1, n. 5, aggravano il reato quando l'agente ne approfitti, possono consistere in uno stato di debolezza fisica o psichica in cui la vittima del reato si trovi per qualsiasi motivo;
esse devono risultare favorevoli all'agente, ovvero essere da lui conosciute, nonché tali da ostacolare, in relazione alla situazione fattuale concretamente esistente, la reazione dell'Autorità pubblica o dei privati parti lese, agevolando in concreto la commissione del reato, in quanto determinanti uno stato di minorata difesa della vittima tale da facilitare l'impresa delittuosa. La relativa valutazione va operata dal giudice caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o, comunque, ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile".
3.1.2. A questo principio si è correttamente attenuto il Tribunale del riesame nei casi in cui ha valorizzato:
capo E): lo stato d'animo della persona offesa, appena colpita da un gravissimo lutto (la morte del figlio), che aveva determinato, o comunque acuito la necessità di non allontanarsi - per andare a lavorare - dalla dimora familiare, allo scopo di non far mancare alla moglie ed alla restante figlia (in tenera età) il proprio sostegno morale. La capacità di detta p.o. di difendersi dalle condotte truffatine oggetto di contestazione (che avevano fraudolentemente evocato la possibilità di ottenere un lavoro vicino casa) era senz'altro, in quel delicato frangente, significativamente affievolita, il che aveva agevolato in concreto la commissione del reato, determinando uno stato di minorata difesa della vittima tale da facilitare l'impresa delittuosa;
capo G), capo Z), capo AA): lo stato d'animo delle persone offese, da poco licenziate (negli ultimi due casi, affette anche da gravi problemi di salute, e proprio per tale causa licenziate). La capacità di dette pp.oo. di difendersi dalle condotte truffaldine oggetto di contestazione (che avevano fraudolentemente evocato a tutte le pp.oo. la possibilità di ottenere un lavoro stabile) era senz'altro, in quel delicato frangente, significativamente affievolita, il che aveva agevolato in concreto la commissione dei reati, determinando uno stato di minorata difesa delle vittime tale da facilitare le imprese delittuose;
capo I), capo K), capo Q): lo stato d'animo delle persone offese, prive di stabile occupazione e quindi di reddito sicuro, ed in condizioni di forte disagio economico. La capacità di dette pp.oo. di difendersi dalle condotte truffaldine oggetto di contestazione (che avevano fraudolentemente evocato ad entrambe la possibilità di ottenere un lavoro stabile) era, senz'altro, in quel delicato frangente, significativamente affievolita, il che aveva agevolato in concreto la commissione del reato, determinando uno stato di minorata difesa delle vittime tale da facilitare l'impresa delittuosa;
capo O): lo stato d'animo della persona offesa, appena colpita da un gravissimo lutto (la morte del padre), e con problemi economici e sentimentali (per i dissapori insorti con il convivente). La capacità di detta p.o. di difendersi dalle condotte truffatine oggetto di contestazione (che avevano fraudolentemente evocato la possibilità di ottenere un lavoro stabile) era senz'altro, in quel delicato frangente, significativamente affievolita, il che aveva agevolato in concreto la commissione del reato, determinando uno stato di minorata difesa della vittima tale da facilitare l'impresa delittuosa;
capo V): lo stato d'animo della persona offesa, muratore analfabeta e disoccupato, con un fratello gravemente ammalato (e poi deceduto);
l'indagato aveva per giunta diagnosticato alla p.o., in occasione del ricovero del fratello, un tumore ai testicoli. La capacità di detta p.o. di difendersi dalle condotte truffaldine oggetto di contestazione (che avevano fraudolentemente evocato la possibilità di ottenere una stabile sistemazione lavorativa) era senz'altro, in quel delicato frangente, significativamente affievolita, il che aveva agevolato in concreto la commissione del reato, determinando uno stato di minorata difesa della vittima tale da facilitare l'impresa delittuosa;
capo X): lo stato d'animo della persona offesa, gravemente invalida e da poco rimasta vedova, con due figlie da sostenere. La capacità di detta p.o. di difendersi dalle condotte truffaldine oggetto di contestazione (che avevano fraudolentemente evocato la possibilità di ottenere una pensione di invalidità con indennità di accompagnamento, e di procurare una stabile occupazione ad una delle figlie) era senz'altro, in quel delicato frangente, significativamente affievolita, il che aveva agevolato in concreto la commissione del reato, determinando uno stato di minorata difesa della vittima tale da facilitare l'impresa delittuosa. In tutti i casi si trattava di situazioni motivatamente ritenute dal Tribunale del riesame note all'indagato.
3.1.3. A conclusioni diverse deve giungersi per i reati di cui ai capi B), D), S), T), U) W), Y), CC), DD), EE), in relazione ai quali non può dirsi che il Tribunale abbia compiutamente spiegato in cosa consistesse lo stato di debolezza fisica o psichica delle vittime (che non può coincidere con qualsiasi situazione di transitorio disagio economico ne' con la mera aspirazione ad ottenere trattamenti previdenziali, magari indebiti) valorizzato ai fini della configurazione della circostanza aggravante de qua, che avrebbe, nei singoli casi, ridotto la capacità delle rispettive vittime di difendersi dalle condotte truffaldine oggetto di contestazione ed agevolato in concreto la commissione dei reati, determinando uno stato di minorata difesa delle vittime tale da facilitare le imprese delittuose.
3.1.4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente ai reati di cui ai capi B), D), S), T), U) W), Y), CC), DD), EE), con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio, nel quale si atterrà al principio di diritto in precedenza (p.
3.1.1. di queste Considerazioni in diritto) affermato.
3.2. Il pronunciato annullamento assorbe, con riguardo ai reati di cui ai capi B), D), S), T), U) W), Y), CC), DD), EE), le doglianze inerenti alle esigenze cautelari.
3.2.1. Quanto alle esigenze cautelari relativamente ai reati non toccati dal disposto annullamento, ovvero ai reati di cui ai capi E), G), I), K), O), Q), V), X), Z), AA), il Tribunale del riesame ha correttamente valorizzato il ruolo assunto dal DI GU di "organizzatore principale", termine impiegato all'evidenza (come si desume dal complesso delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato) per evocare unicamente il suo attivo e determinante coinvolgimento (spesso da solo;
talora in concorso con l'uno o l'altra dei coindagati) in tutti i reati ipotizzati ed indiziariamente ritenuti, ed i suoi precedenti penali specifici, ritenuti significativi anche alla luce dei non sporadici ne' occasionali comportamenti delittuosi oggetto del processo. Trattasi di elementi che, nel complesso, bene evidenziano la attuale sussistenza di un apprezzabile pericolo di recidiva specifica, peraltro non estremo, ma temperato, tanto da essere stata ritenuta misura adeguata a fronteggiarlo la mera custodia domiciliare, e non quella carceraria (pure richiesta dal P.M.).
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza limitatamente ai reati di cui ai capi B), D), S), T), U) W), Y), CC), DD), EE), con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014