Sentenza 13 febbraio 2015
Massime • 1
La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res". (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello, il quale aveva escluso l'applicabilità della circostanza attenuante al furto di una cinepresa compiuto da un agente di polizia all'interno del proprio Commissariato, derivando da esso grave pregiudizio al rapporto fiduciario di servizio).
Commentari • 2
- 1. Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistonoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021
Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
Leggi di più… - 2. Cosa rischia chi fa rifornimento e va via senza pagare?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2015, n. 8530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8530 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MASSAFRA Umberto - Presidente - del 13/02/2015
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 325
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 24897/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA FR N. IL 28/11/1972;
avverso la sentenza n. 1060/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 07/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINELLI FELICETTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 7 novembre 2013 nei confronti di AR RA, imputato in ordine al reato di furto aggravato, la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa in data 19 dicembre 2007 dal Tribunale di Locri - sezione monocratica di Siderno, appellata dal AR, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, rideterminava la pena inflitta in anni tre di reclusione ed Euro 750,00 di multa;
confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Avverso tale sentenza il AR proponeva ricorso per Cassazione a mezzo del suo difensore, e concludeva chiedendo l'annullamento con rinvio per una differente quantificazione della pena. Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) Violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'art. 62 c.p.. Riteneva il difensore, quanto all'attenuante della speciale tenuità del danno cagionato alla persona offesa, che la stessa doveva essere riconosciuta all'imputato dal momento che egli in data 12.05.2004 aveva restituito la telecamera in perfette condizioni. Secondo la difesa il riferimento al valore del bene fatto in sentenza avrebbe potuto essere decisivo solo in caso di perimento definitivo del bene, o per mancato recupero o per inservibilità di quello restituito. La tenuità del danno dovrebbe quindi essere ravvisata a causa del pregiudizio minimo limitato al ridotto lasso di tempo in cui la persona offesa è rimasta priva del bene.
Quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, secondo la difesa, i giudici della Corte territoriale erroneamente ne avevano ritenuto la insussistenza sulla base del fatto che la condotta collaborativa del AR sarebbe stata indotta soltanto dalla imminente perquisizione, "non evidenziando un sincero e genuino ravvedimento". Invece la disposizione di cui sopra fa riferimento alla riparazione del danno mediante il risanamento ovvero, quando sia possibile, mediante la restituzione delle cose. Nella fattispecie di cui è processo, pertanto, secondo il difensore, l'attenuante in questione doveva essere concessa dal momento che l'imputato, prima del giudizio, aveva restituito la telecamera in maniera spontanea, come era stato riferito dai testi EP e CI. Tale attenuante avrebbe natura oggettiva, come potrebbe dedursi dalla norma stessa che, richiedendo l'integralità del risarcimento, mette in secondo piano il momento psicologico della resipiscenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il proposto ricorso è infondato.
Quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, si osserva che i giudici della Corte territoriale, che hanno anche citato pertinente giurisprudenza di questa Corte sul punto, hanno spiegato in maniera logica le ragioni per cui non è stato possibile concedere all'imputato l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa. Hanno infatti rilevato che, ai fini della configurabilità della stessa, si devono valutare, oltre al valore economico del bene, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa e hanno evidenziato la grave lesione del rapporto fiduciario determinata dalla condotta delittuosa nella fattispecie che ci occupa (trattasi infatti di furto compiuto da un agente all'interno del proprio Commissariato), circostanza che non consentiva la concessione dell'attenuante in oggetto. Anche con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante della riparazione del danno prevista dall'art. 62 c.p., n. 6, i giudici della Corte territoriale ne hanno spiegato le ragioni con congrua e adeguata motivazione. In particolare hanno evidenziato la non integralità del risarcimento e la circostanza che si era trattato di una restituzione "provocata". Quanto al primo punto si osserva infatti che la telecamera era stata restituita priva del numero di matricola, che l'imputato aveva provveduto ad asportare, al chiaro fine di renderne più difficile l'identificazione, anche se la stessa aveva potuto avvenire sulla base degli altri dati che corrispondevano. Quanto al secondo punto, la sentenza impugnata ha evidenziato che il AR aveva consegnato la telecamera soltanto allorquando aveva saputo che stava per essere effettuata una perquisizione da parte degli agenti di P.S. presso la sua abitazione, sita in Roccella Ionica, perquisizione che avrebbe evidentemente portato al rinvenimento della stessa.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2015