Sentenza 11 maggio 2016
Massime • 1
La valutazione della sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa per approfittamento delle condizioni del soggetto passivo va operata dal giudice valorizzando situazioni che, nel singolo caso, abbiano ridotto o comunque ostacolato la capacità di difesa della parte lesa, agevolando in concreto la commissione del reato. (Fattispecie in tema di truffe commesse ai danni di giovani disoccupati nella quale la S.C. ha ritenuto non sufficiente il riferimento, operato dai giudici di merito, alla generale crisi economica ed occupazionale che investe il settore giovanile, ed alla generica aspirazione di un posto di lavoro).
Commentari • 3
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La massima La circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 5, c.p. è configurabile solo quando ricorrono condizioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale, con esclusione, pertanto, delle situazioni in cui la posizione di inferiorità della vittima ricada sotto il controllo della vittima stessa ovvero di un soggetto che l'ha determinata. (Fattispecie relativa a truffe finalizzate ad ottenere indebitamente finanziamenti da parte di soggetti cd. cattivi pagatori, in cui la Corte ha escluso che integrasse tale aggravante la condizione di “inferiorità negoziale” della banca derivante …
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(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 61, co. 1, n. 5) SOMMARIO: Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione – Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite – Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Macerata, con sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, aveva gli imputati colpevoli di concorso nel reato di furto pluriaggravato ex artt. 61, primo comma, n. 5 e 625, primo comma, nn. 5 e 7, cod. pen.; esclusa la recidiva semplice per uno di essi, ritenuta la recidiva reiterata specifica contestata per l'altrro, riconosciuta in favore di entrambi la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2016, n. 28795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28795 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2016 |
Testo completo
AM_ 28 7 9 5/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA UGO DE CRESCIENZO Dott. N. 881 -- Rel. Dott. GIOVANNA VERGA Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 4717/2016 Dott. MARCO MARIA ALMA ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI - Consigliere - Dott. MONTRONE Dott. AZ PARDO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE BI AZ N. IL 31/03/1988 avverso l'ordinanza n. 3432/2015 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 09/12/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Alfre to Compes Viole ete de chiesto je rigens del ricors Udit i difensor Avv.; Acri Daniele che ha ento del ricors l'accoglime chiesto MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorre per cassazione DE BI AZ avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Roma che il 9 dicembre 2015 ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale che gli ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per truffa aggravata ai sensi dell'articolo 61 numero 5 codice penale. L'aggravante è stata contestata per essersi gli imputati approfittati dello stato di disoccupazione in cui versavano i candidati in un periodo di grave crisi economica Deduce il ricorrente che l'aggravante in argomento è stata erroneamente configurata. Lamenta che detta aggravante è stata collegata alla condizione di disoccupazione che unitamente all'età dei truffati in tempi come quelli correnti, segnati da una profonda crisi occupazionale che riguarda soprattutto l'universo giovanile, integri uno stato di minorata difesa tenuto conto della intuibile maggiore proclività dei ragazzi ad affidarsi all'aspettativa di una insperata soluzione dei problemi economici ed esistenziali connessi a sicure fonti di reddito. Sostiene che le motivazioni fornite dai giudici di merito si pongono in netta antitesi con le caratteristiche specifiche della circostanza aggravante della minorata difesa, ben evidenziate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che richiedono, perché possa applicarsi la circostanza, che le condizioni di tempo, luogo e persona abbiano in concreto effettivamente ostacolato la pubblica o privata difesa, non essendo sufficiente la idoneità astratta di quelle condizioni a favorire la commissione del reato. E' stato sottolineato che la giurisprudenza di questa corte ha affermato che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, l'età avanzata della vittima del reato, anche a seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla legge n. 94 del 2009, è rilevante nel senso che impone al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità (Cass. N. 35997/2019 Riv. N. 248163). Ancora che la valutazione della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa va operata dal giudice, caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato. (Fattispecie in materia di truffa in danno di una pluralità di persone offese, nella quale la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante nella condotta degli imputati che prospettavano alle vittime stabili occupazioni di lavoro, con approfittamento, a seconda dei casi, delle condizioni di crisi economica delle vittime medesime o di situazioni familiari di forte disagio delle stesse, colpite da recenti gravi lutti familiari Cass. n. 6608 del 2013 Rv. 258337). Ed è sottolineato che tale condizione di minorata difesa deve essere riconosciuta dall'autore del reato che ne ha approfittato, accertamento che è stato assolutamente omesso nella fattispecie in esame e che l'esclusione dell'aggravante comporta la inapplicabilità della misura . 1 Il ricorso è fondato alla stregua delle seguenti considerazioni. Mette in dubbio il ricorrente la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. contestata nel caso di specie "perché il fatto sarebbe stato commesso approfittando dello stato di disoccupazione dei giovani in un periodo di particolare crisi economica sul territorio nazionale", aggravante ritenuta sussistente dal Tribunale "a fronte della grave crisi economica ed occupazionale che nel presente momento storico investe in particolare il mondo giovanile, ma anche chi proprio perché non più giovane e non sufficientemente anziano per il pensionamento e si trovi a causa di un licenziamento alla ricerca di un'occupazione" La circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma, 1, n. 5, è configurabile quando l'agente approfitti di circostanze a lui favorevoli, di tempo, di luogo o di persona (anche in relazione all'età), da lui conosciute e che abbiano, in relazione alla situazione fattuale in concreto esistente, ostacolato la reazione dei privati parti lese, agevolando in concreto la commissione del reato. Quanto alle circostanze relative alla persona, è pacifico che esse considerino situazioni di inferiorità della vittima di cui approfitti l'autore del reato Il fondamento dell'aggravante risiede nella considerazione in termini di maggior disvalore della condotta lì dove il reo approfitti, attraverso un meditato calcolo, delle possibilità di facilitazione dell'azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l'azione verrà a svolgersi. Secondo la dottrina e parte della giurisprudenza che individuano come soggettiva la circostanza in argomento, la esistenza di detto contesto "oggettivamente agevolativo" dovrebbe rientrare nella previsione del soggetto agente sì da manifestare una più elevata indole criminale, tale da giustificare l'incremento sanzionatorio. Deve però rilevarsi che in sede di applicazione giurisprudenziale anche lì dove si è optato per la natura oggettiva della circostanza (Sez. 5 n. 14955 del 23.2.2005, rv 206336), si è comunque posto l'accento sulla necessaria individuazione di concrete condizioni tali da facilitare l'azione delittuosa intrapresa. E' stato così affermato da questa Corte ( Cass. N. 40293 del 2013 Rv. 257248; N.6608 del 2014; N. 43128 del 2014) che la valutazione della sussistenza dell'aggravante va operata dal giudice, caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato. Occorre perciò che la difesa sia stata concretamente ostacolata non bastando l'idoneità astratta di quelle condizioni a favorire la commissione del reato (Cass., N. 5266 del 2006 Rv. 233573, N. 8819 del 2010 Rv. 246160; N. 3598 del 2011 Rv. 249270). Alla stregua dei principi indicati può affermarsi che il Tribunale non ha compiutamente spiegato in cosa consistesse lo stato di debolezza psichica delle vittime che avrebbe, nei singoli casi, ridotto la capacità di difendersi dalle condotte truffaldine oggetto di contestazione ed agevolato in concreto la commissione dei reati, determinando uno stato di minorata difesa tale da 2 facilitare le imprese delittuose.
Considerato che
non può infatti essere ritenuta sufficiente l'astratta idoneità delle condizioni a favorire la commissione del reato, lo stato di inferiorità psichica non può essere individuato esclusivamente nella generale crisi economica ed occupazionale che investe il settore giovanile e quello non ancora sufficientemente anziano per il pensionamento, e neppure nella generica aspirazione ad un posto di lavoro come strumento di riaffermazione della propria dignità, provata dalla mancanza di prospettive, come invece hanno fatto i giudici di merito. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale del Riesame di Roma, che si atterrà ai principi indicati, limitatamente alla circostanza di cui all'art. 61 n. 5 c.p.,con integrale trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Roma limitatamente alla circostanza di cui all'art. 61 n. 5 c.p. Ordina l'integrale trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Roma. Così deliberato in Roma l'11.5.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente) Ugo DECRESCIENZO Giovanna VERGA Juge DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 11 LUG. 2016 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli E T R I O O C ⭑N 3