Sentenza 4 febbraio 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità rilevano, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'attenuante alla sottrazione di una patente di guida in base al complessivo danno subito dalla persona offesa per l'abusivo utilizzo e per ottenere il duplicato).
Commentari • 2
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Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 maggio – 24 luglio 2015, n. 32594 Presidente Ippolito – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 1 aprile 2014 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 15 dicembre 2008, ha assolto N.V. , Carabiniere in servizio presso la Tenenza di X, dal reato ex art. 326 c.p. di cui al capo sub D) perché il fatto non sussiste, e, riqualificati i fatti di concussione di cui ai capi sub A) ed F) ai sensi dell'art. 319-quater c.p., ha ridotto la pena inflitta dal primo Giudice ad anni tre e mesi cinque di reclusione, dichiarando l'interdizione dai pubblici uffici per anni …
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Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2015, n. 7738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7738 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - rel. Presidente - del 04/02/2015
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 474
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 37917/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA IM MI N. IL 22/05/1964;
avverso la sentenza n. 430/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 25/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
NE CO NO ricorre avverso la sentenza 25.3.14 della Corte d'appello di Trieste con la quale, in parziale riforma di quella in data 22.5.12 del locale tribunale, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ritenute le concesse attenuanti generiche con riferimento a tutti i reati contestati (furto, guida senza patente e violazione dell'art. 495 c.p.), unificati dal vincolo della continuazione, è stata rideterminata la pena in mesi dieci di reclusione.
Deduce il ricorrente violazione di legge, in relazione all'art. 62 c.p., n. 4, per non avere la Corte triestina riconosciuto l'attenuante specifica in questione in ordine alla sottrazione della patente di guida, essendo modesto sia il valore economico di detto documento che l'esborso necessario per richiedere il duplicato della patente, laddove poi la sanzione amministrativa conseguente al mancato uso da parte dello NE delle cinture di sicurezza del veicolo alla cui guida era stato fermato dai carabinieri, non era riferibile alla parte lesa CA, titolare della patente di guida oggetto del furto.
Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.
Correttamente, infatti, i giudici di appello, nel negare la ricorrenza, nella specie, delle condizioni per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 al reato di furto della patente di guida di cui al capo 1), hanno fatto riferimento non al solo valore cartaceo del documento sottratto, ma al complessivo pregiudizio patito dalla p.o. CA PE.
Per la sussistenza dell'attenuante in esame è necessario, infatti, che il danno arrecato alla parte lesa sia non solo lieve, ma lievissimo, ossia di rilevanza economica minima ed è necessario considerare il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa.
Pertanto, nel valutare, ai fini che qui interessano, anche le conseguenze derivanti dall'aver l'imputato fatto uso della patente di guida sottratta alla p.o., non certo illogicamente la Corte di merito ha evidenziato come il CA sia stato inizialmente chiamato a rispondere, in solido con l'imputato, dell'illecito amministrativo commesso dallo NE il 26.12.09, per aver cioè quest'ultimo circolato senza fare uso delle prescritte cinture di sicurezza, per Euro 85,20, con la decurtazione di 5 punti dalla propria patente di guida.
Inoltre - hanno sottolineato ancora i giudici di merito - a tale pregiudizio era da aggiungere l'esborso necessario al CA per ottenere il duplicato della patente di guida e pertanto il danno complessivamente arrecato dallo NE con la propria azione furtiva legittimamente è stato ritenuto non di particolare tenuità ai fini della concessione dell'invocata attenuante ex art. 62 c.p., n.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015