Sentenza 22 dicembre 2020
Massime • 1
La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che invocava la predetta circostanza attenuante in una fattispecie di più danneggiamenti di specchietti di autovetture posti in essere in continuazione, sottolineando l'irrilevanza del fatto che uno dei danneggiati avesse provveduto in proprio alla riparazione).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2020, n. 5049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5049 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2020 |
Testo completo
05049-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: GEPPINO RAGO Sent. n. sez. 2945/2020 -Presidente - UP 22/12/2020- SERGIO DI PAOLA R.G.N. 38450/2019 IO PA IN NN RI LL NN RI Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GI LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NN RI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 RITENUTO IN FATTO 1. IO Di OR ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Trieste del 18/6/2019 che, in parziale riforma della decisione del Tribunale dello stesso capoluogo, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo C) della rubrica così come riqualificato ai sensi dell'art. 726 - cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ed ha - rideterminato la pena in ordine al reato di cui all'art. 635, comma 2 n. 3, cod. pen., in mesi sette di reclusione.
1.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 62, n. 4 in riferimento agli artt. 81 cpv., 625, comma 2, n. 7, cod. pen., nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello aveva erroneamente omesso di riconoscere la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, invocato dalla difesa nel primo motivo di appello. Invero, la tenuità del danno doveva considerarsi insita nel costo di uno specchietto retrovisore (pari a 45, 50 €) e, tuttavia, doveva tenersi conto delle dichiarazioni rese dalle persone offese, laddove il proprietario dell'autovettura tg 71 (capo B della rubrica) assumeva di aver speso circa 100, 120 € per riparare il danno, mentre quello della vettura tg DB134YE (capo A della rubrica) aveva affermato di non aver speso nulla e di aver riparato il danno in proprio. Inoltre, sul punto, la sentenza risultava, per un verso, illogica e mal argomentata, in quanto il giudice di seconde cure aveva disatteso il principio espresso da questa Corte secondo cui, nel reato continuato, l'attenuante va valutata con riferimento al singolo reato e alla singola condotta;
per altro verso, contraddittoria, in quanto pur avendo dichiarato l'assenza di un danno economicamente rilevante ed in parte di minima entità, la Corte di appello non aveva riconosciuto l'applicabilità dell'attenuante de qua.
1.2. Con il secondo motivo lamenta la omessa motivazione in punto di valutazione dei documenti prodotti dalla difesa con riferimento al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
la violazione dell'art. 62-bis cod. pen.; nonché la mancanza della motivazione rispetto ad atto del processo specificatamente indicato dalla difesa nei motivi di appello. La Corte di appello aveva erroneamente rigettato il motivo di appello in cui la difesa lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche alla luce della documentazione depositata, inerente alla situazione clinica dell'imputato (soggetto affetto da anni da poli tossicodipendenza). In particolare, il giudice di seconde cure, nell'asseverare la 2 sentenza di primo grado, che risultava affetta da vizi di illogicità e confortata da dati probatori estrinseci, aveva fatto proprio quel vizio. Dunque, la motivazione non faceva riferimento alcuno alla documentazione prodotta dalla difesa, sulla quale si fondava il motivo di appello. Né, poi, la Corte di appello aveva tenuto conto del comportamento dell'imputato successivo al reato, caratterizzato dalla volontà di distanziarsi dalle condotte e dagli agiti antisociali. Diversamente, siffatti elementi dovevano essere valutati dal giudice del merito ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche.
1.3. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 635, comma 2, n. 3 e 131-bis cod. pen., e/o mancanza della motivazione sul punto, e violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. relativamente alla cognizione del giudice di appello. La Corte territoriale non aveva motivato con riguardo alla richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto avanzata dalla difesa con motivi aggiunti, così omettendo di pronunciarsi su un motivo senza valutarne l'ammissibilità. Posto che alla previsione di cui all'art. 581 cod. proc. pen. circa la specificità dei motivi di impugnazione corrisponde la previsione di cui all'art. 597 cod. proc. pen. che delimita la sua cognizione, il giudice di secondo grado era incorso in un errore non emendabile che appariva configurare una nullità a tutti gli effetti.
1.4. Con successiva memoria la difesa del ricorrente ha ulteriormente dedotto in ordine al terzo motivo di ricorso, evidenziando anche gli elementi che non ostano all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo del motivo di appello. Il ricorrente, infatti, non si è confrontato con le ragioni poste a fondamento della motivazione e con la giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una 3 presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/3/2019, Rv. 276970). Pur tuttavia, la Corte di appello ha puntualmente ritenuto di non poter qualificare i fatti di lieve entità, precisandosi come il danno causato alla autovettura RE IO (capo B della rubrica) ammontava ad € 100/120, importo che, alla stregua dell'orientamento di questa Corte, non poteva ritenersi di minima rilevanza economica, necessitando che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res" (in termini Sez. 5, n. 36790 del 22/6/2015, Rv. 264745; Sez. 4, n. 6635 del 19/172017, Rv. 269241). Allo stesso modo, la Corte territoriale ha dato conto del danno causato al veicolo EU (capo A della rubrica), laddove il proprietario FO RO non aveva affatto escluso il danno, ma aveva riferito la sussistenza di un concreto e persistente pregiudizio, nonostante avesse provveduto in proprio alla riparazione. Al riguardo, infatti, è necessario evidenziare come ai fini della configurabilità della circostanza attenuante de qua non si deve aver riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Rv. 275950; Sez. 4, n. 6635 del 19/172017, Rv. 269241). La circostanza, poi, che il danneggiato abbia proceduto "in proprio" alla riparazione, accettando di disporre del bene pur danneggiato non fa venir meno il pregiudizio di carattere patrimoniale, non lieve anche per il costo che notoriamente è attribuito alla sostituzione del bene con altro originale. L'applicabilità dell'attenuante presuppone, infatti, che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia il valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito, a nulla rilevando la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/1/2017, Rv. 269241). Tuttavia, la condotta illecita posta in essere dal ricorrente ha avuto ad oggetto più danneggiamenti, con la conseguenza che, essendo stata riconosciuta la continuazione dei reati, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato (cfr., sul 4 punto, Sez. 2, n. 9351 del 8/2/2018, Rv. 272270) e non con riferimento al singolo reato e alla singola condotta (come prospettato dalla difesa).
2.2. La seconda doglianza è inammissibile perché generica e/o manifestamente infondata. Il giudice di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche, asseverando le valutazioni sul punto del giudice di primo grado, in ragione delle reiterate condotte violente poste in essere dal ricorrente (peraltro già noto alle Forze dell'ordine), consistenti in atti di vandalismo ingiustificati e connotati da un forte stato di agitazione. Né, al riguardo, è apparsa rilevante la documentazione asserita dal ricorrente, che dava atto dello stato di tossicodipendenza da cui l'imputato è affetto. Infatti, il giudice di seconde cure ha chiarito che proprio siffatta condizione, ovvero anche la sussistenza di un eventuale stato di sobrietà del ricorrente al momento della commissione delle condotte illecite, non varrebbe a discriminare la valutazione circa l'intensità del dolo e la riprovevolezza dei comportamenti perpetrati. Ad ogni modo, il Collegio ritiene di condividere quanto ribadito, anche di recente, da questa Corte, secondo cui al fine di escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed idoneo al diniego del beneficio, sicché anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903, n. 279549 del 15/7/2020, Rv. 279549).
2.3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è inammissibile per essere stato proposto tardivamente in appello, trattandosi di motivo nuovo e indipendente da quelli in precedenza proposti in tema di responsabilità e pena con l'atto di appello (sulla autonomia della questione dell'applicazione di una causa di non punibilità quale punto distinto tanto rispetto a quelli concernenti la sussistenza del fatto e della colpevolezza, quanto rispetto a quello concernente la determinazione della pena, vedi ex multis Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Rv. 278255). Invero, la richiesta risulta essere stata presentata per la prima volta alla Corte territoriale con i motivi aggiunti in data 4/6/2015. L'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., invece, risulta essere stato introdotto nell'ordinamento dal D.lgs. n. 28 del 16 marzo 2015, entrato in vigore il 2.4.2015. Ne consegue, 5 pertanto, che la richiesta poteva essere presentata già in sede di discussione nel corso del giudizio di primo grado (la relativa udienza si è tenuta il 20/4/2015) e, sicuramente, con i motivi di appello del 3/7/2015. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22/12/2020 Il consigliere estensore Il Presidente ^ Giovanni Ariolli Gepping Rago DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 9 FEB. 2021 IL IL CANCELLERE ENA O E R Claudia AN P E Z I O T R N O E C 6