Sentenza 21 marzo 2013
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La più recente interpretazione giurisprudenziale, che ha portato ad affermare che l'atto di impugnazione della sentenza, in caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, seppur incolpevole, da parte del soccombente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 291 cod. proc. civ. allorché l'impugnazione sia stata, invece, proposta nei confronti del defunto, non costituisce un'ipotesi di cosiddetto "overruling", ovvero di radicale mutamento di un consolidato orientamento ad opera del giudice della nomofilachia, al quale si debba negare efficacia retroattiva, in modo da non travolgere gli atti processuali già compiuti alla luce della soluzione poi ribaltata, avendo detta interpretazione, in realtà, composto un contrasto di opposti indirizzi di giurisprudenza, tale da non giustificare l'affidamento della parte impugnante sulla legittimità della notifica precedentemente eseguita alla controparte non più in vita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2013, n. 7140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7140 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. IN Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26347/2010 proposto da:
MA DI S. ST RZ [...], MA DI S. ST UI [...], PIGNATELLI PI AN [...], MA DI S. ST ER
[...], in qualità di eredi di MA DI S. ST NI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell'avvocato CALDARERA MARIO, rappresentati e difesi dall'avvocato CICCONE Alberto, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BE YR [...]quale erede di TI AO e, in proprio, quale gestore e comproprietaria dell'Hotel Raya di Panarea, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 3, presso lo studio dell'avvocato DELL'ALI EMANUELE, rappresentata e difesa dall'avvocato SASSANO Francesca, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
IR STS [...]in qualità di erede di MA AR VA, a sua volta erede di TI GR SS, a sua volta erede di TI AO, comproprietario dell'Hotel Raya di Panarea;
- intimato -
avverso la sentenza n. 990/2010 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 02/08/2010 R.G.N. 1358/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE IN;
udito l'Avvocato MARCHETTI SS per delega SASSANO FRANCESCO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza n. 13/2003 accoglieva parzialmente la domanda proposta da NG di S. FA NI nei confronti di AM YR in proprio e quale gestore dell'Hotel Raya di Panarea e di NC IO SS in proprio e quale erede di NC AO, già comproprietario del detto Hotel di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Hotel Raja, con condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 15.493.51. Avverso la detta sentenza proponevano appello sia gli eredi della NI NG di S. FA, deceduta nelle more, contestando la liquidazione di una somma di molto inferiore - per gli appellanti eredi- al dovuto, sia LT MI allegando l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. I due procedimenti venivano riuniti.
La Corte di appello di Messina con sentenza del 8.6.2010 rilevava l'ammissibilità di entrambi gli appelli, il primo notificato presso l'avv.ti Leone domiciliatario degli avv.ti Bartolo e Lo Castro- difensori della LT YR, a mezzo del servizio postale, sia del secondo in quanto la NI NG di S. FA era sì" deceduta nelle more del giudizio, ma secondo il vecchio orientamento giurisprudenziale, la notifica effettuata presso il domicilio dichiarato (non essendo la morte stata dichiarata processualmente) era da ritenersi valida.
Fondata era per i giudici di appello l'impugnazione della LT in quanto non era stata dimostrata l'assunzione da parte della stessa LT di NG NI o che quest'ultima avesse osservato in qualche modo le sue direttive. Irrilevante era la circostanza per cui la proprietà era per metà del suo convivente. Le mansioni dichiarate non erano state confermate dalla prova per testi e, al più, era emerso che NG di S. FA NI, in relazione al rapporto di convivenza con il NC, proprietario di metà dell'albergo, aveva collaborato per un breve periodo nell'Hotel, ma non in condizioni di subordinazione. Pertanto la Corte di appello rigettava integralmente la domanda.
Propongono ricorso con due motivi gli eredi NG di S. FA NI;
resiste LT YR con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., commi 2 e 6, e degli artt. 101, 291, 327 e 330 c.p.. Con il ricorso depositato in data 3.10.2003 avevano già
proposto appello gli eredi di NI NG di S. FA e quindi il decesso era stato portato a conoscenza della controparte. Il ricorso in appello di controparte alla stregua della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. a sezioni unite n. 26279/09) doveva essere dichiarato inammissibile. Il motivo non appare fondato. È certamente vero (come rileva anche la sentenza impugnata) che l'orientamento oggi prevalente della Corte di cassazione ritiene che "l'atto di impugnazione della sentenza, in caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole da parte del soccombente: ove l'impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c." (cfr. Cass. 26279/2009). La Corte di appello ha ritenuto tuttavia che la notifica fosse stata eseguita (nel 2004) alla luce di un diverso orientamento all'epoca prevalente secondo cui l'obbligo di notifica agli eredi non sussisteva allorché la morte non fosse stata dichiarata processualmente. Tale tesi non appare corretta in quanto emerge chiaramente dalla sentenza prima citata di questa Corte che sino al 2009 sussisteva un acceso contrasto interpretativo tanto che la stessa Corte nell'ultima passaggio della motivazione della sentenza del 2009 ha compensato le spese tra le parti alla luce del "pendolarismo che ha caratterizzato la giurisprudenza sulla questione di cui si tratta con una sterminata produzione di pronunce orientate per l'una o per l'altra soluzione", peraltro richiamando l'espressione "pendolarismo" come utilizzata dalla precedente sentenza n. 15783/2005. Pertanto la decisione del 2009 a Sezioni unite non costituisce un caso di overruling e cioè di mutamento radicale di indirizzo giurisprudenzale, ma risolve un contrasto tra indirizzi che come, dice la Corte, aveva portato ad una sterminata produzione di pronunce tra loro contrastanti. Pertanto appare inapplicabile alla fattispecie il recente orientamento di questa Corte secondo cui il mutamento di una consolidata interpretazione da parte del Giudice della nomofilachia di una norma processuale non ha effetti retroattivi e quindi, in sostanza, non travolge gli atti processuali compiuti alla luce dell'interpretazione poi ribaltata, sia in relazione al principio, di natura costituzionale (art. 111 Cost.) e di matrice sovranazionale (art. 6 Cedu, art. 47 della Carta
dei diritti dell'Ue) del "giusto processo", sia alla luce del principio generale dell'affidamento (la parte che deve compiere l'atto processuale non può che guardare alla giurisprudenza prevalente all'epoca in cui l'atto si forma;
cfr. Cass. n. 24413/2011, Cass. n. 15144/2011). Come già detto nel caso di specie non sussiste alcun overruling, ma solo un'ipotesi di componimento di un contrasto tra indirizzi giurisprudenziali opposti. Nessun affidamento la parte che ha notificato l'appello di cui si parla poteva avere sulla legittimità di una notifica non eseguita agli eredi e, quindi, il principio di precauzione avrebbe dovuto indurre la parte notificante a verificare tempestivamente se l'atto di appello fosse stato notificato effettivamente alla parte appellata ancora in vita e provvedere, se del caso, alla notifica agli eredi. Pertanto la nullità, alla luce di quanto detto supra sussiste, ma si deve ritenere che sia stata sanata. La sentenza di questa Corte a sezioni unite del 30 Luglio 2008 n. 20604 che ha escluso l'applicabilità nel rito del lavoro dell'art. 291 c.p.c. ai casi di tempestività del deposito del ricorso, ma di notifica non avvenuta (o come nel caso qui in esame di notifica nulla per le ragioni prima evidenziate) è intervenuta quattro anni prima della notifica dell'appello di cui si discute e pertanto il Giudice di appello avrebbe dovuto nel 2004 alla luce dell'orientamento allora prevalente della giurisprudenza di legittimità, concedere un nuovo termine per la notifica dell'appello agli eredi. Tuttavia tale termine sarebbe stato del tutto inutile in quanto risulta dalla sentenza impugnata che controparte si è costituita e si è difesa nel merito della controversia e che quindi la nullità è stata sanata. Nessuna lesione si è in concreto verificata del principio costituzionale e sovranazionale del "giusto processo". Pertanto il motivo va respinto dovendosi correggere sul punto la motivazione della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo si allega la falsa applicazione degli artt. 36 e 37 Cost., dell'art. 2697 c.p.c., comma 2 e artt. 112, 115, 116 c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, nonché l'omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La LT YR gestiva l'Hotel e, quindi, non era solo il legale rappresentante;
i testi avevano confermato lo svolgimento di attività di lavoro;
il rapporto di convivenza tra il CH e la NG di S. FA NI non rilevava, posto che su controparte sussisteva un onere di provare che l'attività fosse da ascriversi al rapporto sentimentale con il CH, prova che non era stata offerta.
Il motivo appare infondato sollevando questioni di merito, dirette ad una rivalutazione del "fatto" inammissibile in questa sede. La Corte territoriale ha accertato l'insussistenza di un rapporto di natura subordinata tra e parti ricostruendo le emergenze processuali e il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi. La motivazione appare congrua e logicamente coerente;
un regime di subordinazione è stato escluso in quanto non sono stati dimostrati gli "indici" della subordinazione (cfr. la penultima pagina della motivazione), mentre il legame sentimentale tra la NG e il CH appare non già la circostanza che porta ad escludere la riconducibilità del rapporto tra le parti di cui è processo allo schema di cui all'art.2094 c.c., ma un elemento che porta a giustificare una collaborazione con l'Hotel della NG, ma comunque non con le caratteristiche indicate nel ricorso. Le censure, come detto, sono di merito ed inoltre del tutto generiche in quanto non si offre neppure una disamina dettagliata delle risultanze processuali e si richiama il tenore di una intervista ad un giornale di cui non si parla affatto nella sentenza impugnata e che non è stata neppure prodotta unitamente al ricorso.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Stante la correzione della motivazione prima indicata sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013