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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/07/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4029/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa degli avv. Antonio D'Agostino e Angelo Parte_1
Milito;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. Gilda Avena;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.8.2022, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di pagamento n. 313220414423422239, emesso dall' – sede di Corigliano- CP_2
Rossano – con cui veniva richiesta la restituzione della somma di € 1.938,10, asseritamente indebitamente percepita dalla defunta coniuge del ricorrente, , a titolo di Persona_1 pensione di invalidità civile per il periodo 1.1.2007 – 28.2.2011.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della pretesa per carenza di motivazione, intervenuta prescrizione e decadenza, assenza di dolo, nonché mancata prova del credito da parte dell' . Ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso CP_1 impugnato e, nel merito, l'annullamento dello stesso.
L' si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire, CP_2 trattandosi di avviso bonario privo di efficacia esecutiva. Nel merito, ha rappresentato l'intervenuto annullamento dell'indebito, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
2. Nel merito, l' ha dichiarato di aver annullato l'indebito oggetto di contestazione, CP_1 determinando la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, ai fini della regolamentazione delle spese, occorre valutare la fondatezza originaria della pretesa.
1 Dall'esame degli atti emerge che il credito vantato dall' si riferisce a somme percepite tra CP_2 il 2007 e il 2011, e che l'avviso di pagamento è stato notificato solo nel 2022. In assenza di prova di atti interruttivi della prescrizione, deve ritenersi decorso il termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Ne consegue che il diritto dell' alla ripetizione dell'indebito risulterebbe CP_2 prescritto. Tale circostanza renderebbe fondata l'opposizione, con conseguente soccombenza virtuale dell' . CP_1
3. Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del contegno collaborativo dell' . CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre CP_2 spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore dei procuratori antistatari del ricorrente.
Castrovillari, 25/07/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa degli avv. Antonio D'Agostino e Angelo Parte_1
Milito;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. Gilda Avena;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.8.2022, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di pagamento n. 313220414423422239, emesso dall' – sede di Corigliano- CP_2
Rossano – con cui veniva richiesta la restituzione della somma di € 1.938,10, asseritamente indebitamente percepita dalla defunta coniuge del ricorrente, , a titolo di Persona_1 pensione di invalidità civile per il periodo 1.1.2007 – 28.2.2011.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della pretesa per carenza di motivazione, intervenuta prescrizione e decadenza, assenza di dolo, nonché mancata prova del credito da parte dell' . Ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso CP_1 impugnato e, nel merito, l'annullamento dello stesso.
L' si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire, CP_2 trattandosi di avviso bonario privo di efficacia esecutiva. Nel merito, ha rappresentato l'intervenuto annullamento dell'indebito, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
2. Nel merito, l' ha dichiarato di aver annullato l'indebito oggetto di contestazione, CP_1 determinando la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, ai fini della regolamentazione delle spese, occorre valutare la fondatezza originaria della pretesa.
1 Dall'esame degli atti emerge che il credito vantato dall' si riferisce a somme percepite tra CP_2 il 2007 e il 2011, e che l'avviso di pagamento è stato notificato solo nel 2022. In assenza di prova di atti interruttivi della prescrizione, deve ritenersi decorso il termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Ne consegue che il diritto dell' alla ripetizione dell'indebito risulterebbe CP_2 prescritto. Tale circostanza renderebbe fondata l'opposizione, con conseguente soccombenza virtuale dell' . CP_1
3. Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del contegno collaborativo dell' . CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre CP_2 spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore dei procuratori antistatari del ricorrente.
Castrovillari, 25/07/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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