Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1723 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Sonia Vita, con la quale è elettivamente domiciliata in Locri (RC), Via
Roma n. 47
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Corso Margherita di Savoia n. 54, presso la sede territoriale dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/05/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che lavora alle dipendenze dell'Azienda AFOR (oggi Calabria Verde), con la qualifica di idraulico forestale, sin dal 1979;
- che è stato adibito a molteplici mansioni tra cui: costruzione di gabbionate e muri a secco;
pulizia e sistemazione di strade, viottoli e acquedotti;
potatura di alberi;
trasporto di legname e di pietre di grosse dimensioni;
- che, nello svolgimento di tali attività, è stato costretto ad assumere posture incongrue, anche a causa dell'utilizzo di arnesi da lavoro quali mazze, falci, picconi, roncole, motoseghe e decespugliatori;
- che, conseguentemente, è stato sottoposto ad un notevole sforzo fisico, con ripercussioni a carico della schiena, delle spalle, delle braccia, delle gambe delle mani e di tutto il sistema scheletrico;
- che, inoltre, è stato esposto a fattori patogeni causati dall'inalazione di polveri e sostanze nocive e ai forti rumori emessi dagli strumenti utilizzati;
- che le intemperie e le avverse condizioni climatiche hanno notevolmente inciso sullo stato di salute;
- che, a causa delle mansioni svolte, ha contratto le seguenti patologie:
“sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori); meniscopatia degenerativa”, come risulta dalla certificazione medica di malattia professionale del 21/07/2020;
- che, in data 21/07/2020, ha presentato all' domanda di malattia CP_1
professionale, dalla quale sono scaturite le pratiche di infortunio e di malattia professionale recanti i numeri 515452927 e 515452928;
- che l' , in data 21/08/2020, ha comunicato che: “la CP_1
documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico – legale. La pratica pertanto viene archiviata”; 3
- che, in data 28/09/2021, ha proposto opposizione, allegando un certificato medico del 20/09/2021, che riconosce una percentuale di danno biologico complessivo del 18%;
- che, tuttavia, l'Istituto è rimasto inerte;
- che le malattie da cui è affetto sono state contratte a causa ed in conseguenza dell'attività lavorativa in concreto svolta e si qualificano come malattie professionali;
- che ha diritto ad ottenere da parte dell il riconoscimento di CP_1
una percentuale di inabilità tale da determinare l'erogazione di una rendita vitalizia, ovvero di un indennizzo in capitale;
- che la malattia professionale costituisce un evento dannoso, che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore, diminuendone la capacità lavorativa;
- che il D. Lgs. n. 38/2000 individua in specifici elenchi le c.d. malattie professionali tabellate;
- che, per tali malattie, non sussiste alcun onere probatorio a carico del lavoratore, se non quello di essere stato adibito all'attività o alla sostanza patogena;
- che, in ogni caso, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale
(sentenza n. 179/1988), è venuta meno la tassativa tabellazione delle malattie professionali, per cui è possibile dimostrare l'origine professionale di malattie che non rientrano nelle tabelle normativamente determinate, purché il lavoratore assolva l'onere di dimostrare l'origine lavorativa;
- che i provvedimenti notificati dall' sono da erronei. CP_1
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
”Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda, 1) accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione e nella misura che sarà stabilita dalla CTU medico – legale, tenendo anche conto del certificato medico valutativo attributivo di una percentuale di danno biologico 4
complessiva del 18% nonché di tutta la documentazione medica allegata e proveniente da strutture pubbliche: a) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte in più di venti anni di lavoro, la natura professionale delle patologie lamentate relativamente alle pratiche n. 515452927 e n. 515452928 (ovvero: ovvero: esiti di meniscopatia degenerativa;
tendinite del sovraspinoso) non riconosciute al ricorrente ma da questo sofferte - sia nei termini di esistenza del nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta, sia di esistenza e di idoneità della documentazione sanitaria, nonché di esistenza del rischio connaturato alla specificità delle attività svolte dalle quali scaturisce il complesso delle patologie sofferte, sia di idoneità dello stesso a determinare il nascere delle malattie stesse - con individuazione della loro gravità e del relativo grado di inabilità e la loro incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa nonché sotto il profilo del danno biologico, con condanna – in ogni caso - dell' , in CP_2
persona del suo legale rappresentante p.t., al riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita;
b) la decorrenza delle malattie dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal CTU, considerando unitariamente o singolarmente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate;
c) accertato, con riferimento alle pratiche
n. 515452927 e n. 515452928 il grado di inabilità e la loro origine professionale, condannare l' in persona del suo legale rappresentante CP_1
p.t., alla corresponsione di un indennizzo da costituirsi in rendita vitalizia (in caso di accertamento di menomazioni pari o superiori al 16%) o, in ogni caso, in conto capitale (in caso di accertamento pari o superiore al 6%), ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) condannare, altresì, l' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”. 5
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , CP_1
eccependo l'inesistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa e le patologie denunciate e il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle 6
stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca. 7
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro delle CP_1
malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha denunciato l'insorgere delle seguenti malattie professionali: “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori); meniscopatia degenerativa” non riconosciute in via amministrativa.
Con particolare riferimento alle patologie per le quali non è stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale in via amministrativa, incombe sul ricorrente l'onere di allegare l'attività lavorativa svolta, l'esposizione al rischio morbigeno con riferimento alle patologie denunciate e la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta e le patologie denunciate.
Ai fini della prova dell'esposizione al rischio morbigeno, il ricorrente ha allegato l'attività lavorativa svolta, nonché l'esposizione al rischio, deducendo di aver lavorato come idraulico forestale dal 1979 ad oggi, svolgendo una serie di mansioni usuranti, che lo hanno costretto ad assumere posture incongrue a trasportare dei carichi, sottoponendolo a sforzi prolungati.
Del resto, non è oggetto di contestazione il tipo di attività svolta dal ricorrente, quale idraulico forestale, confermata anche dal teste escusso nel corso dell'istruttoria processuale.
Ed infatti, il teste ha dichiarato che: “ Non sono parente Testimone_1
del ricorrente, ma lo conosco in quanto lavoriamo insieme per Calabria Verde, 8
ad Africo Vecchio;
lavoriamo insieme da molti anni, ma non ricordo da quanti anni, più o meno dal 2015 2016; ho conosciuto il ricorrente a lavoro;
da allora abbiamo lavorato sempre insieme. Presso il cantiere di Africo Vecchio, contrada San Leo, io e il sig. ci occupiamo di realizzare muri a secco, di Pt_1
stradelle, di tagliare gli alberi che cadono;
per svolgere tali attività utilizziamo strumenti quali una mazza di circa 4 o 5 kg per rompere le pietre che credo sia di acciaio;
poi utilizziamo il piccone per togliere le pietre che peserà circa 3 kg;
ognuno di noi svolge un compito ciascuno utilizzando un attrezzo, al fine di realizzare il muro a secco;
per realizzare il muro a secco dobbiamo fare una base e poi mettere le pietre;
le pietre le prendiamo nella zona, le raccogliamo e traportiamo;
le pietre sono grandi e peseranno circa 15 o 20 kg;
le pietre le trasportiamo a braccia e da soli, sia io che il sig. reale le prendiamo da soli in quanto trasportarle insieme è difficile;
pertanto ognuno di noi trasporta una pietra da solo;
le pietre di 15 20 kg vengono trasportate intere se ve ne sono di più grandi vengono rotte prima del trasporto;
siamo sempre noi ad occuparci di rompere le pietre. Quando capitava ci occupavamo di tagliare gli alberi eventualmente caduti;
se capita che cade un albero noi li tagliamo con la moto sega;
a volte capita anche che gli alberi cadono sulla strada ostruendo il passaggio;
Dopo che è stata tagliata la legna degli alberi, a pezzi lunghi e non piccoli, noi la trasportiamo presso il cantiere;
la trasportiamo sempre da soli, non in coppia o in gruppo;
trasportiamo la legna ponendola sulla spalla;
lavoravamo e lavoriamo sia in estate che in inverno, anche quando piove e anche in estate quando vi sono temperature molto elevate;
per svolgere l'attività di costruzione del muro a secco assumiamo diverse posizioni: a volte in ginocchio, inoltre stiamo sempre curvati e piegati, e in piedi quando il muro diventa più alto;
questa attività la svolgiamo insieme;
Specifico che noi realizziamo muri a secco e non gabbionate in quanto non vi é la rete per fare il gabbione;
preciso che il trasporto delle pietre avviene solo a mano, mai con carriole in quanto non abbiamo carriole. Ho presentato domanda di malattia 9
professionale all' affidandomi ad un patronato;
sono stato convocato per CP_1
la visita ma non conosco l'esito: non penso di aver fatto causa all , ho CP_1
fatto la denuncia di malattia professionale a causa di dolori alla schiena e alla spalla;
inoltre ho contratto anche un'ernia sul lavoro e mi sono operato”.
Tuttavia, una volta appurata l'attività svolta, occorre accertare se la predetta attività abbia comportato l'esposizione al rischio dell'agente patogeno che ha determinato proprio l'insorgere delle patologie denunciate come malattie professionali, nonché se il ricorrente abbia contratto tali malattie nell'esercizio della lavorazione svolta;
solo in ipotesi affermativa, occorre, infine, determinarne il grado di inabilità secondo i parametri che tengano conto della riduzione della capacità lavorativa generica.
Una volta appurata l'attività svolta, occorre accertare, dunque, se la predetta attività abbia comportato l'esposizione al rischio dell'agente patogeno che ha determinato proprio l'insorgere delle patologie denunciate come malattie professionali, nonché se il ricorrente abbia contratto tali malattie nell'esercizio della lavorazione svolta;
solo in ipotesi affermativa, occorre, infine, determinarne il grado di inabilità secondo i parametri che tengano conto della riduzione della capacità lavorativa generica.
A tal fine, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio, frutto di un attento esame obiettivo, nonché di una scrupolosa analisi della documentazione medica in atti.
Nella specie il CTU, rilevando che il ricorrente presenta “Spalla dolorosa
a Dx con deficit funzionale da lesione della cuffia dei rotatori. Marcata gonalgia Dx con difficoltà nella deambulazione, nei piegamenti del ginocchio e cedimento dello stesso durante la deambulazione” ed evidenziando la derivazione professionale delle patologie diagnosticate, ha concluso che il grado di menomazione dell'integrità psico fisica raggiunto è pari al 8% (previa applicazione dei codici 227 e 275, operando il calcolo riduzionistico con la 10
formula di Balthazard), con decorrenza da novembre 2024, data della visita con richiesta di ulteriori accertamenti.
In particolare, il CTU, all'esito dell'esame obiettivo e alla luce di un attento esame della documentazione in atti e delle risultanze processuali e richiedendo anche una visita fisiatrica, ha concluso che le patologie in atto possono essere riconducibili all'attività lavorativa svolta, nei termini in cui è stata allegata.
Tali conclusioni, coerenti con la documentazione in atti, sono condivisibili, in quanto fondante su un attento esame obiettivo e su un puntuale esame delle certificazioni allegate.
Questo giudicante condivide le conclusioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha riscontrato, anche attraverso una visita specialistica eseguita nel corso delle operazioni peritali, la sussistenza delle patologie denunciate, con il grado di inabilità riscontrato, derivante dallo svolgimento delle mansioni descritte nel ricorso e allegate nel corso dell'istruttoria, che il ricorrente ha continuato a svolgere anche successivamente alla denuncia di malattia professionale, prolungando l'esposizione al rischio morbigeno.
Infine, appare inconferente la circostanza, dedotta dall' in corso del CP_1
giudizio, secondo cui alcuni dei medici certificatori delle patologie oggetto di giudizio sono coinvolti in un procedimento penale concernente istanze rivolte agli Enti previdenziali tese al conseguimento di prestazioni per patologie inesistenti o per lesioni falsamente aggravate.
Infatti, non risulta che i medici certificatori siano coinvolti in procedimenti penali che riguardino l'odierno ricorrente o i fatti oggetto del presente giudizio.
In ogni caso, l'accertamento e la quantificazione della natura professionale delle patologie denunciate dal ricorrente sono avvenuti in corso 11
del giudizio, con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice.
Pertanto, il ricorso va accolto, con il riconoscimento della percentuale di menomazione dell'integrità psico fisica del 8%, con la decorrenza indicata dal
C.T.U.
Le spese di lite restano compensate tra le parti nella misura della metà, ponendo a carico dell' la rimanente parte, considerando che in corso di CP_1
giudizio è stata riconosciuta la natura professionale delle malattie denunciate, non riconosciuta in via amministrativa, ma che la decorrenza è stata individuata dal mese di novembre 2024, successivamente all'esame della pratica da parte dell' e anche successivamente all'instaurazione del presente giudizio. CP_1
Restano a carico dell' , in ragione dell'accoglimento della domanda CP_1
volta all'accertamento della natura professionale delle patologie denunciate, le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1723 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il sig. è Parte_1
affetto dalle menomazioni permanenti dell'integrità psico fisica “Spalla dolorosa a Dx con deficit funzionale da lesione della cuffia dei rotatori. Marcata gonalgia
Dx con difficoltà nella deambulazione, nei piegamenti del ginocchio e cedimento dello stesso durante la deambulazione” da considerarsi di derivazione professionale e che l'inabilità lavorativa connessa a tale danno raggiunge il valore tabellato complessivo del 8%, con decorrenza da novembre 2024;
-Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo la rimanente parte a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t., che CP_1 12
liquida in € 2319,00, oltre spese generali IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
-Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Per_1
.
[...]
Locri, 10/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci