CASS
Ordinanza 6 dicembre 2021
Ordinanza 6 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/12/2021, n. 38704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38704 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 36433-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIE1 1A CORETTI;
- ricorrente- contro LE DI, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell'avvocato LE MA VAVALA', che la rappresenta e difende;
- controricorrente- Civile Ord. Sez. 6 Num. 38704 Anno 2021 Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA Relatore: DE IC ON Data pubblicazione: 06/12/2021 avverso la sentenza n. 398/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ON DE IC. Ric. 2019 n. 36433 sez. ML - ud. 16-09-2021 -2- R.G. 36433/2019 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Genova, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato il ricorso dell'Inps diretto a sentir dichiarare dovuti i contributi alla gestione separata da parte di IA UC, avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa forense, per i redditi libero professionali prodotti nell'anno 2011, pari a complessivi Euro 1038,86 ; la Corte territoriale ha ritenuto che l'obbligo d'iscrizione, "...strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi percepiti e all'entità dei medesimi, ...diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, co.2, d.l. n. 269/2003"; l'Inps domanda la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo;
IA UC deposita tempestivo controricorso;
entrambe le parti hanno depositato successiva memoria;
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'Inps deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 53, d.P.R. 917/1986, modificato dal d.lgs. 344/2003, degli artt. 10, 11 e 22,1. 576/1980, dell'art. 21, comma 10, I. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. con modificazioni nella I. n. 326/2003"; contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata in capo a IA UC in ragione della presunta occasionalità dell'esercizio professionale sì come dedotta esclusivamente dall'ammontare del reddito prodotto per l'anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva;
il motivo merita accoglimento;
al caso in esame si addice l'applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021) secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; la Corte territoriale non ha dichiarato l'esenzione dall'obbligo contributivo in capo a IA UC in base all'accertamento in fatto delle modalità di esercizio della professione, sì come ricavabili dal contesto in cui l'attività stessa trovava svolgimento, ma ha attuato un mero automatismo, accertando che la produzione di un reddito di ammontare inferiore rispetto alla soglia legale di esenzione contributiva sia sufficiente a far ritenere provata l'occasionalità dell'esercizio professionale;
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, deve darsi atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 settembre 2021
- ricorrente- contro LE DI, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell'avvocato LE MA VAVALA', che la rappresenta e difende;
- controricorrente- Civile Ord. Sez. 6 Num. 38704 Anno 2021 Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA Relatore: DE IC ON Data pubblicazione: 06/12/2021 avverso la sentenza n. 398/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ON DE IC. Ric. 2019 n. 36433 sez. ML - ud. 16-09-2021 -2- R.G. 36433/2019 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Genova, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato il ricorso dell'Inps diretto a sentir dichiarare dovuti i contributi alla gestione separata da parte di IA UC, avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa forense, per i redditi libero professionali prodotti nell'anno 2011, pari a complessivi Euro 1038,86 ; la Corte territoriale ha ritenuto che l'obbligo d'iscrizione, "...strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi percepiti e all'entità dei medesimi, ...diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, co.2, d.l. n. 269/2003"; l'Inps domanda la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo;
IA UC deposita tempestivo controricorso;
entrambe le parti hanno depositato successiva memoria;
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'Inps deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 53, d.P.R. 917/1986, modificato dal d.lgs. 344/2003, degli artt. 10, 11 e 22,1. 576/1980, dell'art. 21, comma 10, I. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. con modificazioni nella I. n. 326/2003"; contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata in capo a IA UC in ragione della presunta occasionalità dell'esercizio professionale sì come dedotta esclusivamente dall'ammontare del reddito prodotto per l'anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva;
il motivo merita accoglimento;
al caso in esame si addice l'applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021) secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; la Corte territoriale non ha dichiarato l'esenzione dall'obbligo contributivo in capo a IA UC in base all'accertamento in fatto delle modalità di esercizio della professione, sì come ricavabili dal contesto in cui l'attività stessa trovava svolgimento, ma ha attuato un mero automatismo, accertando che la produzione di un reddito di ammontare inferiore rispetto alla soglia legale di esenzione contributiva sia sufficiente a far ritenere provata l'occasionalità dell'esercizio professionale;
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, deve darsi atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 settembre 2021