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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice
d'appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 538 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto appello, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127-ter
c.p.c., del 24 settembre 2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(P.I. ), in persona dei procuratori speciali, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana, giusta incarico in atti.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Offidani, come da investitura in atti.
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo, come da investitura in atti.
ULTERIORE APPELLATA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DITITTO
La svolta impugnazione avverso la sentenza n. 435/2021 resa dal Giudice di Pace di
Macerata, in data 5 agosto 2021 deve essere rigettata, dovendo essa trovare conferma, anche al lume delle motivazioni che seguono.
Sull'indiscusso presupposto che in testa all'appellato, nonché opponente, si sia CP_1
affissa in sede di perfezionamento della operazione per cui è lite la qualità di consumatore, è possibile asserire, in linea con la previsione di cui all'art. 121 T.U.B., che tra questi e la è intercorso, in data 9 aprile 2010, un contratto Parte_1
1 di credito cd. collegato (n. 8260056), sì come finalizzato a finanziare beni e servizi
(acquisto di arredo oltre che “migliorie” alla abitazione del sovvenuto . CP_1
L'importo finanziato ascendeva ad euro 28.219,40, da restituire in 84 rate mensili ciascuna dell'importo di euro 453,88. Lo stesso contratto recava un TAN del 8,99% e un TAEG del 9,83% e - soggiungeva parte appellata – la mancata inclusione in CP_1
tali indici delle polizze assicurative concluse contestualmente al contratto di finanziamento (polizza CPI) avrebbe comportato l'errato calcolo degli stessi.
Considerando tali ulteriori costi, il TEG sarebbe stato superiore a quello indicato in contratto.
La questione dibattuta è dunque inerente all'inclusione, all'interno del TAEG, degli oneri relativi alle polizze assicurative (che rispondono allo schema delle polizze a copertura del rischio di mancato pagamento: PPI payment protection insurance o CPI credit protection insurance), che rientrano nel costo totale del finanziamento, ove la loro attivazione costituisca un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
Infatti, nel calcolo del TEG debbano essere inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte (v. art. 121, lett. m) T.U.B.).
È opinione dell'appellato (condivisa dal giudice di prime cure) che l'erogazione del credito in suo favore sia avvenuta (tanto nella singola operazione che lo ha riguardato, come in una moltitudine di altre, al punto da aver dato vita a, e comunque di inserirsi nel solco di- una diffusa prassi, come rilevato dalla istruttoria della Autorità regolatrice della materia) fosse strettamente dipendente dalla stipula della additata assicurazione;
in assenza della quale, dunque, sarebbe senza meno venuta a cadere la disponibilità del mutuante a largire la somma a titolo di prestito.
Val bene, sin da ora, porre in rilievo che, ove risolta in senso favorevole all'appellato mutuatario, la questione della necessaria interrelazione della stipula della assicurazione alla erogazione del mutuo, si pone, consequenzialmente, il successivo interrogativo, relativo alle conseguenze che discendono sulla sorte del contratto di finanziamento.
Al riguardo, si rappresenta che l'art. 125-bis, comma 6°, t.u.b. sancisce la nullità di quelle voci di costo che — necessariamente [ed espressamente, ex art. 125-bis, quinto comma, t.u.b.] indicate in contratto — non sono state computate (o non sono state computate correttamente) per il calcolo del TAEG indicato (« pubblicizzato ») non nel
2 contratto — che, in ipotesi, riporta, invece, un TAEG conforme alla normativa di riferimento e comprensivo, quindi, di tutti i costi del finanziamento (art. 121, comma 1°, lett. e), t.u.b.) — ma nella documentazione precontrattuale, consegnata al cliente prima della conclusione definitiva del contratto di credito.
Infatti, l'interesse tutelato e garantito dall'appena citato art. 125-bis, comma 6°, t.u.b. è quello del cliente a non essere indotto alla stipulazione di un contratto di finanziamento sulla base di informazioni prenegoziali — in cui il ruolo preminente è attribuito al
TAEG — inesattamente fornitegli in sede precontrattuale e che lo allettano quanto al
TAEG indicato in misura inferiore rispetto al dovuto (ed esattamente rappresentato in sede contrattuale), in quanto non è comprensivo di una o più voci di costo comunque previste dalla medesima documentazione precontrattuale e contrattuale o, eventualmente, richieste soltanto in sede di conclusione del contratto;
interesse che viene garantito realizzando una equivalenza tra le condizioni contrattuali e quelle pubblicizzate ex art. 124 t.u.b., attraverso, appunto, la nullità delle sole clausole relative a quei costi non inclusi o non correttamente inclusi nel TAEG indicato nella documentazione precontrattuale.
È tuttavia il caso di constatare che, nella fattispecie giudicata, l'appellato non CP_1
ha mai lamentato simile profilo, anche sul rilievo (mai sconfessato dalle controparti) di non aver mai ricevuto una informativa precontrattuale ex art. 124 T.U.B., ratione temporis applicabile). Si rileva incidenter che il ripetutamente detto ne avrebbe CP_1
preso visione, stando al contenuto del riquadro intitolato “copertura assicurativa credito
(opzionale)”, recante la propria mai disconosciuta sottoscrizione.
Ne viene che nella eventualità in cui, accertata la natura obbligatoria della polizza e ricondotto il prelativo prezzo al TAEG, questo si dovesse rilevare (come in concreto è stato riscontrato) eccedentario rispetto a quello indicato in contratto, deve trovare applicazione il settimo comma dell'art. 125-bis t.u.b.
L'art. 125-bis, comma 7°, lett. a), t.u.b., infatti, sanziona il non corretto computo del
TAEG indicato nel contratto sottoscritto dal cliente, che offre una informazione non corrispondente alla realtà: il cliente accetta, sottoscrivendolo, un contratto con un TAEG inferiore a quello effettivamente praticato sulla base delle condizioni economiche del medesimo contratto.
Con la conseguenza che il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali », dovendosi fare riferimento a quelle clausole « rispetto alle quali è
3 disposta l'integrazione legale di cui il comma tratta » (per l'appunto la clausola del
TAEG: « il TAEG equivale »).
Qui giunti, con riguardo al materiale negoziale in atti è possibile osservare quanto segue.
Il riferimento alla “copertura assicurativa credito (opzionale)” emerge, unitamente ad altri eppur distintamente, sul fianco destro del primo folio intitolato “richiesta di finanziamento prestito personale” dell'8 aprile 2010. All'interno della medesima chartula, alla quale sono allegate le “condizioni generali” del finanziamento, e perfezionati sincronicamente, sono dunque separatamente incistati sia il contratto di finanziamento che quello di assicurazione o, più correttamente, la adesione del sovvenuto alle “Condizioni di Assicurazione delle Polizze Collettive” regolanti il rapporto tra la mutuante e la assicurazione Cardif Assicurazioni S.p.A.
Qui giunti, val bene riferire che l'espressione "assicurazione collettiva" (“polizze collettive”) viene impiegata come metonimia, per designare ipotesi in cui il contraente
(nella fattispecie considerata, la non versa alcun premio Parte_1
all'assicuratore, ma si limita a concordare con questi le condizioni generali che saranno applicate a quanti in futuro vorranno beneficiare della copertura assicurativa, manifestando il consenso ed accollandosi il premio.
In queste ipotesi l'accordo tra il contraente e l'assicuratore non è una "assicurazione", perché di tale contratto mancano due elementi essenziali: il rischio e il premio.
Manca il primo, perché l'assicuratore non si accolla alcun rischio;
manca il secondo perché il contraente non versa e non si obbliga a versare alcunché.
Gli accordi in menzione sono qualificati come contratti normativi, mentre
"assicurazione" sarà solo il contratto stipulato "a valle", dal singolo aderente.
Sicchè, in disparte la elusione dell'art. 166, comma 1 cod. ass., il quale pur proclama solennemente che "il contratto va redatto in modo chiaro ed esauriente", ha senso in concreto riferire che, quando le condizioni di assicurazione racchiuse nelle “polizze collettive” definiscono l'”aderente”, intendono riferirsi a colui che “persona fisica o giuridica, in relazione a un contratto di finanziamento … ha aderito alle Polizze”.
Dunque, sia la , sia e comunque l Parte_1 CP_1
Quanto all'assicurato, questi si identifica con l' ossia il titolare dell'interesse CP_1
esposto al rischio, ai sensi dell'art. 1904 c.c. (così definito il concetto di "assicurato", esso non è concepibile nell'assicurazione sulla vita, nella quale l'interesse non è elemento essenziale).
4 Ricorrendo questa ipotesi, dovrà qualificarsi "contraente" della polizza non chi ha stipulato il contratto normativo presupposto, ma il c.d. "aderente" perché è CP_1
questi che manifesta il consenso alla copertura assicurativa e sostiene l'onere del premio. Il precipitato di questi rilievi, dei quali l'appellato non sembra aver CP_1
tenuto conto, è ben raccolto nella previsione di cui all'art. 4 delle condizioni delle
“polizze collettive”, che prevede che il recesso sia esercitato dall'”aderente”, ossia dall' mediante comunicazione diretta all'assicuratore. Senza trascurare che le CP_1 stesse definizioni inserite nelle “polizze collettive” identificano l'assicurato come
“persona fisica”.
Nel caso di specie la "convenzione" stipulata tra la banca mutuante e la Cardif
Assicurazioni S.p.A. non prevedeva alcun pagamento di premi a carico della banca, né alcuna immediata susceptio periculi da parte dell'assicuratore.
Nel segno di tanto, acquista senso la previsione dell'art. 14 delle condizioni di “polizze collettive”, che stabilisce un vincolo a carico dell'aderente chè “non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa”.
Tanto precisato, la sentenza gravata merita di essere confermata anche al lume delle motivazioni seguenti.
Anzitutto la collimazione cronologica tra la stipula del contratto di finanziamento e quella della polizza, inglobati all'interno del medesimo documento negoziale.
La pattuizione enfatizzata dalla di cui all'art. 13 delle “condizioni Parte_1 generali” del finanziamento, stando al cui tenore letterale “[i]l Richiedente ha facoltà di stipulare per conto proprio – presso Compagnia di Assicurazione di gradimento di
– un contratto di assicurazione a tutela del rischio del Credito a favore Parte_1
di stessa per tutta la durata del finanziamento e per un capitale Parte_1
inizialmente pari al finanziamento concesso e successivamente decrescente mensilmente dell'ammontare di una rata”, milita inequivocabilmente nel senso della necessità di una assicurazione. Di vero, la libertà dell'aspirante mutuatario avrebbe avuto modo di sprigionarsi, al postutto, in direzione della scelta della persona dell'assicuratore
(peraltro previo placet, potenzialmente senza confini, da rilasciare da parte della medesima;
tanto, sul presupposto, in punto di an, della necessità di Parte_1 una assicurazione quale condizione per l'accesso al finanziamento, tale da non lasciare alcua possibilità in capo al cliente di prescindervi, essendogli riconosciuta la sola facoltà di indicare il nome di un diverso assicuratore (si ripeta: da approvare secondo un metro
5 di giudizio tutto a favore della banca). Del resto, non risulta che la Parte_1
abbia prodotto copie di contratti assicurativi liberamente scelti dal cliente;
al postutto, si
è limitata a calare un numero esiguo di esemplari (non stocasticamente significativo, in rapporto allo stock di contratti di finanziamento dalla stessa stipulati in un tornante temporale apprezzabile), riportanti il nominativo di un diverso assicuratore che essa stessa aveva scelto o approvato.
Quanto appena precede consente, parallelamente, di dequotare la rilevanza da conferire alla surricordata clausola, collocata tra le condizioni di “polizze collettive”, che pur prevedeva un recesso da parte dell'aderente, ma da esercitare entro 30 giorni dalla data di decorrenza (quindi senza alcuna libertà di scioglimento prima della cessazione del periodo di rimborso del mutuo) e soprattutto senza alcuna previsione espressa che, esercitato il recesso dalla assicurazione, non ne sarebbe scaturita alcuna conseguenza in punto di mantenimento del finanziamento.
Del resto, non priva di significato è la stessa collocazione topografica dell'art. 13 delle
“condizioni generali” del contratto di finanziamento, relativo alla assicurazione a copertura del debito residuo, nel quale si prevede la libertà di scelta di un diverso assicuratore, subito dopo l'art. 12 (“oneri e spese” stabilente a carico del sovvenuto
“ogni eventuale altro eventuale costo necessario per la completa esecuzione del presente contratto”). Detta ultima disposizione predica come obbligatorie anche le
“spese riportate nel Documento di Sintesi”. Orbene, dall'esame di uno qualsiasi dei documenti di sintesi inoltrati periodicamente al cliente emerge anche il costo relativo alla assicurazione, ossia quel costo che il contratto di finanziamento novera tra gli
“oneri esclusi dal calcolo del TAEG”.
Ne viene che risultano confermati gli elementi di giudizio che un persuasivo formante giurisprudenziale (ABF – Collegio di Coordinamento 12.9.2017, n. 10617, poi ribadito nelle decisioni nn. 10620 e 10621 e in quelle successive del 29.9.2017, nn. 11869,
11870 e 11871, del 25.10.2017, n. 13316, e del 25.1.2018, n. 2397) reputa idonei a valutare nel senso della obbligatorietà della polizza, secondo cui: «premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle
6 seguenti circostanze: (i) che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
(ii) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
(iii) che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
A sua volta, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “ogni volta che, in sede di erogazione di un finanziamento, viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata
'contestualità' dà luogo a una presunzione iuris tantum di 'collegamento', presunzione che, tuttavia, può essere vinta dando prova della totale assenza di 'funzionalità' della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque dimostrando che il contratto di finanziamento ha rappresentato soltanto l''occasione' per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta” (Cass. Civ., 5 aprile 2017, n. 8806).
Orbene, quanto alla funzione e alla parametrazione del debito residuo, si è sopra ricordato che dall'art. 13 delle condizioni del contratto di finanziamento emerge il senso della copertura assicurativa “a tutela del rischio del Credito a favore di Parte_1
stessa per tutta la durata del finanziamento e per un capitale inizialmente pari al finanziamento concesso e successivamente decrescente mensilmente dell'ammontare di una rata”.
Non ricusabile in dubbio è peraltro la collimazione cronologica tra nascita del rapporto assicurativo e la sua programmata scadenza.
Gli elementi in fatto e le ragioni in jure addotte dal mutuante nel senso della facoltatività appaiono invece, per le ragioni venute progressivamente dicendo, inidonei a ribaltare il giudizio di obbligatorietà.
Tanto acquisito in punto di obbligatorietà della polizza, deve verificarsi, in linea con il citato art. 121, lett. m), TUB, se e in qual misura questo incida sulla veridicità del
TAEG indicato in contratto nel 9,83%.
A tal riguardo, possono essere agevolmente richiamati gli esiti delle operazioni peritali affidate in primo grado al perito d'ufficio dott. (v. elaborato del 23 febbraio Per_1
2021 e relativi chiarimenti del 28 aprile 2021), le cui conclusioni sono senz'altro condivisibili, stante la correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti e tenuto conto della conformità con tutte le ulteriori risultanze processuali.
7 Dagli accertamenti condotti, emerge il sensibile superamento, nella misura percentuale del 4,045 del TAEG indicato in contratto.
Ne viene, nel segno di quanto anticipato, la declaratoria di nullità clausola del TAEG, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 7°, lett. a), t.u.b., con conseguente operatività del meccanismo di integrazione legale per cui il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali (il c.t.u. ha fatto riferimento alla previsione di cui all'art. 117 TUB, ma sul punto, la parte appellante non ha osservato alcunché).
Infine, risultando pacificamente che l'appellante ha sborsato un importo superiore a quello calcolato -in conseguenza della nullità della clausola contrattuale- in applicazione del meccanismo sostitutivo integrativo previsto dal surrichiamato art. 125-bis TUB, ne deriva che deve essere confermata la sentenza gravata, anche nella parte in cui condanna la alla restituzione di quanto da questa percetto in eccesso. Parte_1
È il caso di incidentalmente osservare che tale somma incorpora anche gli importi versati a titolo di premio assicurativo, ossia somme che sono state erogate, per il tramite della in favore dell'assicuratore, il quale ultimo, in ultima analisi, li ha Parte_1
incamerati -come poco più in alto si è detto- dall' per il tramite della CP_1 [...]
A tal ultimo riguardo, non resta che constatare che l' se - da un Parte_1 CP_1
canto - ha avuto cura di appositamente evocare in giudizio la quale Parte_1
soggetto che in occasione della cessione del credito in favore della Controparte_2 avrebbe mantenuto la titolarità dell'obbligo restitutorio e con essa la titolarità passiva, - dall'altro - non ha ulteriormente esteso la legittimazione passiva sostanziale (quanto al recupero dei costi assicurativi) in capo all'assicuratore, con il quale ha stipulato la assicurazione e che in ogni caso ha ricevuto da questi i premi (almeno nella misura corrispondente al periodo oltre il quale l ha, unilateralmente, ritenuto di non CP_1
doverli più corrispondere).
Sennonché, non risultando che la eccezione in discorso sia stata sollevata dalle parti appellate, su di essa deve ritenersi precluso il sindacato.
In considerazione delle motivazioni sin qui venute spendendo, anche in punto alla qualificazione dei rapporti intercorsi tra le parti, ricorrono i presupposti per ordinare la integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Infine, si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento anche di un ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
538/2022 R.G., ogni diversa istanza reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza n. 435/2021 resa dal Giudice di Pace di
Macerata, in data 5 agosto 2021;
2) dichiara interamente compensate, tra le parti costituite, le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento anche di un ulteriore contributo unificato.
Macerata, 10 aprile 2025.
Il Giudice
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice
d'appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 538 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto appello, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127-ter
c.p.c., del 24 settembre 2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(P.I. ), in persona dei procuratori speciali, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana, giusta incarico in atti.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Offidani, come da investitura in atti.
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo, come da investitura in atti.
ULTERIORE APPELLATA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DITITTO
La svolta impugnazione avverso la sentenza n. 435/2021 resa dal Giudice di Pace di
Macerata, in data 5 agosto 2021 deve essere rigettata, dovendo essa trovare conferma, anche al lume delle motivazioni che seguono.
Sull'indiscusso presupposto che in testa all'appellato, nonché opponente, si sia CP_1
affissa in sede di perfezionamento della operazione per cui è lite la qualità di consumatore, è possibile asserire, in linea con la previsione di cui all'art. 121 T.U.B., che tra questi e la è intercorso, in data 9 aprile 2010, un contratto Parte_1
1 di credito cd. collegato (n. 8260056), sì come finalizzato a finanziare beni e servizi
(acquisto di arredo oltre che “migliorie” alla abitazione del sovvenuto . CP_1
L'importo finanziato ascendeva ad euro 28.219,40, da restituire in 84 rate mensili ciascuna dell'importo di euro 453,88. Lo stesso contratto recava un TAN del 8,99% e un TAEG del 9,83% e - soggiungeva parte appellata – la mancata inclusione in CP_1
tali indici delle polizze assicurative concluse contestualmente al contratto di finanziamento (polizza CPI) avrebbe comportato l'errato calcolo degli stessi.
Considerando tali ulteriori costi, il TEG sarebbe stato superiore a quello indicato in contratto.
La questione dibattuta è dunque inerente all'inclusione, all'interno del TAEG, degli oneri relativi alle polizze assicurative (che rispondono allo schema delle polizze a copertura del rischio di mancato pagamento: PPI payment protection insurance o CPI credit protection insurance), che rientrano nel costo totale del finanziamento, ove la loro attivazione costituisca un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
Infatti, nel calcolo del TEG debbano essere inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte (v. art. 121, lett. m) T.U.B.).
È opinione dell'appellato (condivisa dal giudice di prime cure) che l'erogazione del credito in suo favore sia avvenuta (tanto nella singola operazione che lo ha riguardato, come in una moltitudine di altre, al punto da aver dato vita a, e comunque di inserirsi nel solco di- una diffusa prassi, come rilevato dalla istruttoria della Autorità regolatrice della materia) fosse strettamente dipendente dalla stipula della additata assicurazione;
in assenza della quale, dunque, sarebbe senza meno venuta a cadere la disponibilità del mutuante a largire la somma a titolo di prestito.
Val bene, sin da ora, porre in rilievo che, ove risolta in senso favorevole all'appellato mutuatario, la questione della necessaria interrelazione della stipula della assicurazione alla erogazione del mutuo, si pone, consequenzialmente, il successivo interrogativo, relativo alle conseguenze che discendono sulla sorte del contratto di finanziamento.
Al riguardo, si rappresenta che l'art. 125-bis, comma 6°, t.u.b. sancisce la nullità di quelle voci di costo che — necessariamente [ed espressamente, ex art. 125-bis, quinto comma, t.u.b.] indicate in contratto — non sono state computate (o non sono state computate correttamente) per il calcolo del TAEG indicato (« pubblicizzato ») non nel
2 contratto — che, in ipotesi, riporta, invece, un TAEG conforme alla normativa di riferimento e comprensivo, quindi, di tutti i costi del finanziamento (art. 121, comma 1°, lett. e), t.u.b.) — ma nella documentazione precontrattuale, consegnata al cliente prima della conclusione definitiva del contratto di credito.
Infatti, l'interesse tutelato e garantito dall'appena citato art. 125-bis, comma 6°, t.u.b. è quello del cliente a non essere indotto alla stipulazione di un contratto di finanziamento sulla base di informazioni prenegoziali — in cui il ruolo preminente è attribuito al
TAEG — inesattamente fornitegli in sede precontrattuale e che lo allettano quanto al
TAEG indicato in misura inferiore rispetto al dovuto (ed esattamente rappresentato in sede contrattuale), in quanto non è comprensivo di una o più voci di costo comunque previste dalla medesima documentazione precontrattuale e contrattuale o, eventualmente, richieste soltanto in sede di conclusione del contratto;
interesse che viene garantito realizzando una equivalenza tra le condizioni contrattuali e quelle pubblicizzate ex art. 124 t.u.b., attraverso, appunto, la nullità delle sole clausole relative a quei costi non inclusi o non correttamente inclusi nel TAEG indicato nella documentazione precontrattuale.
È tuttavia il caso di constatare che, nella fattispecie giudicata, l'appellato non CP_1
ha mai lamentato simile profilo, anche sul rilievo (mai sconfessato dalle controparti) di non aver mai ricevuto una informativa precontrattuale ex art. 124 T.U.B., ratione temporis applicabile). Si rileva incidenter che il ripetutamente detto ne avrebbe CP_1
preso visione, stando al contenuto del riquadro intitolato “copertura assicurativa credito
(opzionale)”, recante la propria mai disconosciuta sottoscrizione.
Ne viene che nella eventualità in cui, accertata la natura obbligatoria della polizza e ricondotto il prelativo prezzo al TAEG, questo si dovesse rilevare (come in concreto è stato riscontrato) eccedentario rispetto a quello indicato in contratto, deve trovare applicazione il settimo comma dell'art. 125-bis t.u.b.
L'art. 125-bis, comma 7°, lett. a), t.u.b., infatti, sanziona il non corretto computo del
TAEG indicato nel contratto sottoscritto dal cliente, che offre una informazione non corrispondente alla realtà: il cliente accetta, sottoscrivendolo, un contratto con un TAEG inferiore a quello effettivamente praticato sulla base delle condizioni economiche del medesimo contratto.
Con la conseguenza che il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali », dovendosi fare riferimento a quelle clausole « rispetto alle quali è
3 disposta l'integrazione legale di cui il comma tratta » (per l'appunto la clausola del
TAEG: « il TAEG equivale »).
Qui giunti, con riguardo al materiale negoziale in atti è possibile osservare quanto segue.
Il riferimento alla “copertura assicurativa credito (opzionale)” emerge, unitamente ad altri eppur distintamente, sul fianco destro del primo folio intitolato “richiesta di finanziamento prestito personale” dell'8 aprile 2010. All'interno della medesima chartula, alla quale sono allegate le “condizioni generali” del finanziamento, e perfezionati sincronicamente, sono dunque separatamente incistati sia il contratto di finanziamento che quello di assicurazione o, più correttamente, la adesione del sovvenuto alle “Condizioni di Assicurazione delle Polizze Collettive” regolanti il rapporto tra la mutuante e la assicurazione Cardif Assicurazioni S.p.A.
Qui giunti, val bene riferire che l'espressione "assicurazione collettiva" (“polizze collettive”) viene impiegata come metonimia, per designare ipotesi in cui il contraente
(nella fattispecie considerata, la non versa alcun premio Parte_1
all'assicuratore, ma si limita a concordare con questi le condizioni generali che saranno applicate a quanti in futuro vorranno beneficiare della copertura assicurativa, manifestando il consenso ed accollandosi il premio.
In queste ipotesi l'accordo tra il contraente e l'assicuratore non è una "assicurazione", perché di tale contratto mancano due elementi essenziali: il rischio e il premio.
Manca il primo, perché l'assicuratore non si accolla alcun rischio;
manca il secondo perché il contraente non versa e non si obbliga a versare alcunché.
Gli accordi in menzione sono qualificati come contratti normativi, mentre
"assicurazione" sarà solo il contratto stipulato "a valle", dal singolo aderente.
Sicchè, in disparte la elusione dell'art. 166, comma 1 cod. ass., il quale pur proclama solennemente che "il contratto va redatto in modo chiaro ed esauriente", ha senso in concreto riferire che, quando le condizioni di assicurazione racchiuse nelle “polizze collettive” definiscono l'”aderente”, intendono riferirsi a colui che “persona fisica o giuridica, in relazione a un contratto di finanziamento … ha aderito alle Polizze”.
Dunque, sia la , sia e comunque l Parte_1 CP_1
Quanto all'assicurato, questi si identifica con l' ossia il titolare dell'interesse CP_1
esposto al rischio, ai sensi dell'art. 1904 c.c. (così definito il concetto di "assicurato", esso non è concepibile nell'assicurazione sulla vita, nella quale l'interesse non è elemento essenziale).
4 Ricorrendo questa ipotesi, dovrà qualificarsi "contraente" della polizza non chi ha stipulato il contratto normativo presupposto, ma il c.d. "aderente" perché è CP_1
questi che manifesta il consenso alla copertura assicurativa e sostiene l'onere del premio. Il precipitato di questi rilievi, dei quali l'appellato non sembra aver CP_1
tenuto conto, è ben raccolto nella previsione di cui all'art. 4 delle condizioni delle
“polizze collettive”, che prevede che il recesso sia esercitato dall'”aderente”, ossia dall' mediante comunicazione diretta all'assicuratore. Senza trascurare che le CP_1 stesse definizioni inserite nelle “polizze collettive” identificano l'assicurato come
“persona fisica”.
Nel caso di specie la "convenzione" stipulata tra la banca mutuante e la Cardif
Assicurazioni S.p.A. non prevedeva alcun pagamento di premi a carico della banca, né alcuna immediata susceptio periculi da parte dell'assicuratore.
Nel segno di tanto, acquista senso la previsione dell'art. 14 delle condizioni di “polizze collettive”, che stabilisce un vincolo a carico dell'aderente chè “non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa”.
Tanto precisato, la sentenza gravata merita di essere confermata anche al lume delle motivazioni seguenti.
Anzitutto la collimazione cronologica tra la stipula del contratto di finanziamento e quella della polizza, inglobati all'interno del medesimo documento negoziale.
La pattuizione enfatizzata dalla di cui all'art. 13 delle “condizioni Parte_1 generali” del finanziamento, stando al cui tenore letterale “[i]l Richiedente ha facoltà di stipulare per conto proprio – presso Compagnia di Assicurazione di gradimento di
– un contratto di assicurazione a tutela del rischio del Credito a favore Parte_1
di stessa per tutta la durata del finanziamento e per un capitale Parte_1
inizialmente pari al finanziamento concesso e successivamente decrescente mensilmente dell'ammontare di una rata”, milita inequivocabilmente nel senso della necessità di una assicurazione. Di vero, la libertà dell'aspirante mutuatario avrebbe avuto modo di sprigionarsi, al postutto, in direzione della scelta della persona dell'assicuratore
(peraltro previo placet, potenzialmente senza confini, da rilasciare da parte della medesima;
tanto, sul presupposto, in punto di an, della necessità di Parte_1 una assicurazione quale condizione per l'accesso al finanziamento, tale da non lasciare alcua possibilità in capo al cliente di prescindervi, essendogli riconosciuta la sola facoltà di indicare il nome di un diverso assicuratore (si ripeta: da approvare secondo un metro
5 di giudizio tutto a favore della banca). Del resto, non risulta che la Parte_1
abbia prodotto copie di contratti assicurativi liberamente scelti dal cliente;
al postutto, si
è limitata a calare un numero esiguo di esemplari (non stocasticamente significativo, in rapporto allo stock di contratti di finanziamento dalla stessa stipulati in un tornante temporale apprezzabile), riportanti il nominativo di un diverso assicuratore che essa stessa aveva scelto o approvato.
Quanto appena precede consente, parallelamente, di dequotare la rilevanza da conferire alla surricordata clausola, collocata tra le condizioni di “polizze collettive”, che pur prevedeva un recesso da parte dell'aderente, ma da esercitare entro 30 giorni dalla data di decorrenza (quindi senza alcuna libertà di scioglimento prima della cessazione del periodo di rimborso del mutuo) e soprattutto senza alcuna previsione espressa che, esercitato il recesso dalla assicurazione, non ne sarebbe scaturita alcuna conseguenza in punto di mantenimento del finanziamento.
Del resto, non priva di significato è la stessa collocazione topografica dell'art. 13 delle
“condizioni generali” del contratto di finanziamento, relativo alla assicurazione a copertura del debito residuo, nel quale si prevede la libertà di scelta di un diverso assicuratore, subito dopo l'art. 12 (“oneri e spese” stabilente a carico del sovvenuto
“ogni eventuale altro eventuale costo necessario per la completa esecuzione del presente contratto”). Detta ultima disposizione predica come obbligatorie anche le
“spese riportate nel Documento di Sintesi”. Orbene, dall'esame di uno qualsiasi dei documenti di sintesi inoltrati periodicamente al cliente emerge anche il costo relativo alla assicurazione, ossia quel costo che il contratto di finanziamento novera tra gli
“oneri esclusi dal calcolo del TAEG”.
Ne viene che risultano confermati gli elementi di giudizio che un persuasivo formante giurisprudenziale (ABF – Collegio di Coordinamento 12.9.2017, n. 10617, poi ribadito nelle decisioni nn. 10620 e 10621 e in quelle successive del 29.9.2017, nn. 11869,
11870 e 11871, del 25.10.2017, n. 13316, e del 25.1.2018, n. 2397) reputa idonei a valutare nel senso della obbligatorietà della polizza, secondo cui: «premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle
6 seguenti circostanze: (i) che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
(ii) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
(iii) che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
A sua volta, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “ogni volta che, in sede di erogazione di un finanziamento, viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata
'contestualità' dà luogo a una presunzione iuris tantum di 'collegamento', presunzione che, tuttavia, può essere vinta dando prova della totale assenza di 'funzionalità' della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque dimostrando che il contratto di finanziamento ha rappresentato soltanto l''occasione' per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta” (Cass. Civ., 5 aprile 2017, n. 8806).
Orbene, quanto alla funzione e alla parametrazione del debito residuo, si è sopra ricordato che dall'art. 13 delle condizioni del contratto di finanziamento emerge il senso della copertura assicurativa “a tutela del rischio del Credito a favore di Parte_1
stessa per tutta la durata del finanziamento e per un capitale inizialmente pari al finanziamento concesso e successivamente decrescente mensilmente dell'ammontare di una rata”.
Non ricusabile in dubbio è peraltro la collimazione cronologica tra nascita del rapporto assicurativo e la sua programmata scadenza.
Gli elementi in fatto e le ragioni in jure addotte dal mutuante nel senso della facoltatività appaiono invece, per le ragioni venute progressivamente dicendo, inidonei a ribaltare il giudizio di obbligatorietà.
Tanto acquisito in punto di obbligatorietà della polizza, deve verificarsi, in linea con il citato art. 121, lett. m), TUB, se e in qual misura questo incida sulla veridicità del
TAEG indicato in contratto nel 9,83%.
A tal riguardo, possono essere agevolmente richiamati gli esiti delle operazioni peritali affidate in primo grado al perito d'ufficio dott. (v. elaborato del 23 febbraio Per_1
2021 e relativi chiarimenti del 28 aprile 2021), le cui conclusioni sono senz'altro condivisibili, stante la correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti e tenuto conto della conformità con tutte le ulteriori risultanze processuali.
7 Dagli accertamenti condotti, emerge il sensibile superamento, nella misura percentuale del 4,045 del TAEG indicato in contratto.
Ne viene, nel segno di quanto anticipato, la declaratoria di nullità clausola del TAEG, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 7°, lett. a), t.u.b., con conseguente operatività del meccanismo di integrazione legale per cui il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali (il c.t.u. ha fatto riferimento alla previsione di cui all'art. 117 TUB, ma sul punto, la parte appellante non ha osservato alcunché).
Infine, risultando pacificamente che l'appellante ha sborsato un importo superiore a quello calcolato -in conseguenza della nullità della clausola contrattuale- in applicazione del meccanismo sostitutivo integrativo previsto dal surrichiamato art. 125-bis TUB, ne deriva che deve essere confermata la sentenza gravata, anche nella parte in cui condanna la alla restituzione di quanto da questa percetto in eccesso. Parte_1
È il caso di incidentalmente osservare che tale somma incorpora anche gli importi versati a titolo di premio assicurativo, ossia somme che sono state erogate, per il tramite della in favore dell'assicuratore, il quale ultimo, in ultima analisi, li ha Parte_1
incamerati -come poco più in alto si è detto- dall' per il tramite della CP_1 [...]
A tal ultimo riguardo, non resta che constatare che l' se - da un Parte_1 CP_1
canto - ha avuto cura di appositamente evocare in giudizio la quale Parte_1
soggetto che in occasione della cessione del credito in favore della Controparte_2 avrebbe mantenuto la titolarità dell'obbligo restitutorio e con essa la titolarità passiva, - dall'altro - non ha ulteriormente esteso la legittimazione passiva sostanziale (quanto al recupero dei costi assicurativi) in capo all'assicuratore, con il quale ha stipulato la assicurazione e che in ogni caso ha ricevuto da questi i premi (almeno nella misura corrispondente al periodo oltre il quale l ha, unilateralmente, ritenuto di non CP_1
doverli più corrispondere).
Sennonché, non risultando che la eccezione in discorso sia stata sollevata dalle parti appellate, su di essa deve ritenersi precluso il sindacato.
In considerazione delle motivazioni sin qui venute spendendo, anche in punto alla qualificazione dei rapporti intercorsi tra le parti, ricorrono i presupposti per ordinare la integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Infine, si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento anche di un ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
538/2022 R.G., ogni diversa istanza reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza n. 435/2021 resa dal Giudice di Pace di
Macerata, in data 5 agosto 2021;
2) dichiara interamente compensate, tra le parti costituite, le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento anche di un ulteriore contributo unificato.
Macerata, 10 aprile 2025.
Il Giudice
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