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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 28/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 579 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nato il [...] a [...], residente in [...], Parte_1
Vocabolo Filoni n. 71 ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Agri 1, presso gli Avv.ti
Massimo Nappi e Marco Nappi, che lo rappresentano e difendono, anche con poteri disgiunti, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
L – Controparte_1
(C.F. , Sede di Rieti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Anna Rosa Maria De Carlo ed elettivamente domiciliato in Rieti al V.le Matteucci n. 6;
CONVENUTA FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, previo ove occorra, accertare e dichiarare la natura professionale delle malattie professionali denunciate le quali hanno determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura complessiva del 24% o quella maggiore o inferiore che verrà accertata e comunque non inferiore al 16% con condanna dell' al pagamento della rendita nella misura e con le modalità previste dal CP_1
T.U. approvato dal D.lgs. n. 1124/1965, come modificato e integrato dal D.lgs. 38/2000, oltre interessi legali.
Con vittoria di spese e compensi professionali (oltre IVA, CPA e spese generali) da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”.
A sostegno della propria domanda il premesso di lavorare dal 1977 come artigiano, Pt_1
osservando il seguente orario di lavoro (dalle 08:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì) e svolgendo mansioni consistenti nell'esecuzione di lavori in cartongesso, tinteggiature di pareti e soffitti interni, applicazione di carta da parati, tinteggiatura di facciate esterne, posa e messa in opera di rivestimenti e pavimentazione di bagni nonché piccole opere murarie, ha allegato di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento delle seguenti malattie professionali (“Sindrome del tunnel carpale”; “Tendinopatia bilaterale ai gomiti”;
“Tendinopatia spalla dx e sn”), a cui ha fatto seguito riconoscimento, da parte dell' di CP_1
un danno biologico rispettivamente nelle misure del 5, 9 e 14 per cento.
Ritenuta ingiusta tale determinazione con riferimento alla quantificazione del pregiudizio biologico limitatamente alle due sole patologie “Tendinopatia bilaterale ai gomiti” e
“Tendinopatia spalla dx e sn”, il ricorrente ha adito questo Giudice, rassegnando le predette conclusioni.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito l' che ha richiesto il rigetto del CP_1
ricorso.
Con le note scritte depositate il 7 marzo 2025, il ricorrente, premesso che “con visita collegiale del 17/12/2024, l' ha riconosciuto al ricorrente un grado di menomazione CP_1
2 dell'integrità psico-fisica in misura complessiva del 16%”, ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, domandando la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale, rilevato che, in assenza di richiesta adesiva da parte dell'istituto non risulta possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere, tuttavia ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuta mena la ragione sostanziale del conflitto fra le parti a causa dell'intervenuto riconoscimento da parte dell della prestazione oggetto del ricorso. CP_1
In assenza di accordo sulle spese, rilevato che occorre procedere in base al principio della soccombenza virtuale e ritenuto che l'istituto ha effettuato il suddetto riconoscimento satisfattivo in data 17 dicembre 2024 (antecedentemente alla notifica del ricorso, avvenuta il
16 gennaio 2025), deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese di lite compensate.
Rieti, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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