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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maura Fragale, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6147/2019 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
, all presso lo studio dell'avv. Daniela Tolomeo che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
-ATTRICE- E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 ato e difeso dagli avv.ti Santa Durante e P.IVA_1
Saverio Molica, giusta delibera n. 9 del 11.2.2020 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale del in via Jannoni Palazzo _1 _1
De Nobili,
-CONVENUTO-
Oggetto: risarcimento danni lesione personale
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
Causa decisa all'udienza del 24/04/2025 , mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1 in giudizio, davanti questo tribunale, il , chiedendone Controparte_1 la condanna al risarcimento dei danni i un incidente occorsogli il giorno 26/03/2019, verso le ore 16,00 allorquando percorreva a piedi, la via Gramsci in . _1
All'uopo ha esposto di percorrere a piedi la strada comunale in parola e di essere caduta rovinosamente a terra, a causa del manto stradale dissestato non segnalato e costituente una insidia stradale e di aver riportato una “ frattura scomposta del perone caviglia sinistra in gravidanza al 6° mese. Frattura di diafisi, chiusa soltanto perone” per come diagnosticato dai sanitari del P.O. dell'Ospedale di Catanzaro. L'attrice ha attribuito la responsabilità dell'accaduto all' convenuto sia CP_2 ai sensi dell'art. 2051 che dell'art. 2043 c.c.. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il _1
, il quale ha contestato la fondatezza dell'avversa pretesa
[...]
, precisando di nulla dovere all'attrice per mancanza di condotta omissiva da parte della P.A. ma semmai da attribuire alla stessa condotta della richiedente per mancanza della dovuta attenzione e la normale diligenza. Espletata l'istruttoria del caso, attraverso l'escussione di un teste indicato da parte attrice ed una consulenza tecnica, il tribunale ha trattenuto la causa in decisione, sulle conclusioni delle parti. 2. La domanda attorea è infondata e deve pertanto essere rigettata. 2.1. Al riguardo, vale rilevare che, in accordo con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c. - evocata dall'attrice e nell'ambito della quale deve essere riportata la fattispecie in esame - sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno (Cass. civ. 13 maggio 2010 n. 11592; Cass. civ. 19 novembre 2009 n. 24428). In particolare, poi, quando l'accertamento causale riguardi un sinistro - come nel caso di specie - verificatosi per un'alterazione del manto stradale, la sola presenza di una buca, di un dislivello o di una sconnessione del sedime stradale non è una circostanza sufficiente a costituire una prova piena e certa del nesso causale tra la pretesa insidia ed il sinistro, né detta prova può trarsi dalle sole affermazioni rese dalla parte danneggiata se questa non dimostri che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva
Pagina 2 di 5 situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, e non evitabile la caduta (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/10/2022, n.28672 ) Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto ed ogni altra circostanza idonea stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. 2.2. Ciò posto, nell'atto di citazione l'attrice non descrive in modo analitico la dinamica dei fatti e lo stato dei luoghi teatro dell'incidente, facendo riferimento quale causa della caduta al manto stradale dissestato, alla poca visibilità della strada ed all'assenza di cartelli di pericolo. Orbene, tale situazione consente di affermare che l'insidia rappresentata dalla predetta strada non poteva dirsi invisibile o imprevedibile (e quindi inevitabile). In tal senso depone la circostanza che la caduta sia avvenuta in pieno giorno (ore 16,00 del 26 marzo 2019) ed in condizioni generali climatiche e di visibilità che devono presumersi buone (non essendo stato dedotto dall'attrice che al momento del sinistro fosse in atto una precipitazione atmosferica). Tali considerazioni , vengono avallate anche dalla prova testimoniale rese dall'unico teste citato da parte attrice, sig.ra che escussa Testimone_1 all'udienza del 22/11/2021 in merito alle c ormulata da parte attrice, e riguardante il riconoscimento nelle foto prodotte da parte attrice , come il luogo dell'avvenuto sinistro, la stessa ha riferito che “ riconosco il luogo in cui è caduta mia nuora ma non so indicare il punto della caduta.”, così rendendo incerta anche con tale testimonianza, il punto esatto in cui l'attrice sia caduta. 2.3.Quanto precede consente di affermare , alla luce della documentazione fotografica prodotta, che la strada si presenta totalmente dissestata con la presenza di un tombino di notevole dimensione , posto su avvallamenti e buche di grandezza ragguardevole che consentono di affermare che ove l'attrice avesse adottato una condotta di media diligenza, evitando di attraversare la strada nel punto ove vi era il dissesto certamente visibile e, pertanto, costituente un'insidia evitabile – avrebbe scongiurato il verificarsi del danno lamentato e dedotto nel presente giudizio. Dalla stessa documentazione fotografica, ( cfr. foto n.2) emerge che la strada era dotata anche di marciapiede, rendendo ancora più verosimile la imprudente condotta assunta da parte attrice atta ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Pagina 3 di 5 Sul punto, estremamente chiaro appare l'orientamento più recente della Suprema Corte di Cassazione, sez. VI, la quale, da ultimo con ordinanza del 23.05.2022, n. 16568, ha testualmente precisato “giova premettere che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1, febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (in senso conforme: Cassazione civile sez. VI, 12/01/2022, n.724, Cass. Civ. sez. VI, 18/11/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 18/11/2021), n.35279, Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 01/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25460; Cass. Civ., ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315). Può pertanto ritenersi che la condotta in concreto posta in essere dall'attrice, consistente nell'imprudente attraversamento di un tratto di strada caratterizzato dalla presenza di dissesti ed avvallamenti ed in cui appare un tombino vicino ad una buca di ragguardevole grandezza certamente visibile e probabilmente già conosciuta, ha assunto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno dedotto. L'infondatezza della domanda, sul piano dell'an esonera ovviamente il Tribunale dal dovere di esaminare il quantum. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 147/2022, per lo scaglione corrispondente al valore della causa, diminuiti del 50% in ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia e vengono poste a carico di parte attrice che sebbene gli sia stata accordata l'ammissione al gratuito patrocinio, il beneficio è stato perso per come dichiarato all'udienza del 24.04.2025.
Pagina 4 di 5 Le spese di CTU, liquidate come da verbale di giuramento, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice risultata soccombente.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea.
- condanna al pagamento in favore del convenuto Parte_1 [...] ocessuali, che si liquidano in euro 1.27 _1
IVA e CAP come per legge.
- Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
Catanzaro, 24 aprile 2025
Il giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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