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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/10/2025, n. 4282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4282 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2023/20521
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 20521/2023
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. / promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti IDA LOMBI e LAURA G. LAMERA, Parte_1 elettivamente domiciliato in Corso Sempione n. 02, 20154 Milano presso i difensori
ATTRICE OPPONENTE
contro
e per essa in persona dei legali rappresentati Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Simone, elettivamente domiciliata in Via Gabrio
Serbelloni n. 04, 20122 Milano presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte attrice
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. revocare il decreto ingiuntivo n. 5904/2023 – R.G. 16193/2023 del Tribunale di Torino – Dott.
Carbone, in quanto illegittimo, nullo ed infondato per i motivi esposti in atti;
2. accertare e dichiarare, in ragione delle argomentazioni sviluppate in atti, la nullità ovvero la liberazione/decadenza dalle fideiussioni rilasciate dalla Sig.ra nell'interesse della Parte_1 società (n. 000140392 del 21/09/2011 e n. 000141123 30/09/2011) e che, pertanto, la CP_3
Sig.ra nulla deve alla anche qualora quest'ultima dimostrasse Parte_1 Controparte_1 la titolarità del credito per cui è causa e, per essa, alla Controparte_2
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO:
1. accertare e dichiarare la nullità/annullabilità totale e/o parziale dei contratti di conto corrente e di contratto di apertura di credito per cui è causa, per i motivi di cui in atti;
2. dichiarare l'illegittimità dell'applicata capitalizzazione degli interessi passivi e dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
3. dichiarare l'illegittimità degli addebiti delle somme relative alle operazioni sui derivati, comprese commissioni, bolli, interessi e spese;
4. accertare e dichiarare l'applicazione di interessi ultra-legali/spese/commissioni da parte di
[...] non concordate fra le parti e comunque nulli per contrarietà a norme imperative;
CP_4
5. rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in relazione ai rapporti dedotti in narrativa, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi
e del tasso ultra-legale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta e delle condizioni come in atti contestate;
6. accertare e dichiarare che sui conti correnti de quibus si sono rinvenuti interessi/spese/commissioni non dovuti.
IN OGNI CASO:
- respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché in considerazione delle domande articolate nell'interesse della Sig.ra per tutti i Parte_1 motivi di cui in atti;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Parte convenuta
“Nel merito, in via principale:
1) rigettare tutte le domande, anche riconvenzionali e/o istruttorie, ex adverso proposte e le eccezioni sollevate in quanto inammissibili, nulle, generiche e sfornite di qualsivoglia idoneo elemento probatorio e, in ogni caso, del tutto infondate in punto di fatto e di diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto;
2) confermare il Decreto Ingiuntivo n. 5904/2023, Trib. Torino nei confronti dell'opponente sig.ra
(C.F. ), condannando la stessa al pagamento, in favore Parte_1 CodiceFiscale_1 di e per essa di della somma ingiunta, pari ad € Controparte_1 Controparte_2
310.086,11=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende;
Nel merito, in via subordinata:
3) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa opposizione, accertare e dichiarare che e per essa di è creditrice della Controparte_1 Controparte_2 sig.ra (C.F. ), per tutti i motivi esposti nel presente atto Parte_1 CodiceFiscale_1 e, per l'effetto;
4) condannare quest'ultima al pagamento, in favore di e per essa di Controparte_1 [...]
della somma pari ad € 310.086,11=, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di CP_2 giustizia e che verrà accertata in corso di causa, all'esito dell'istruttoria.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto monitorio n. Parte_1
5904/2023, mediante il quale veniva ingiunto il pagamento di € 310.086,11 oltre interessi, asserendo che l'importo azionato in sede monitoria sarebbe costituito: da salde debitore su C/C 22381 (€
85.477,30); da saldi debitori su conti anticipi nn. 22382 e 22385 (entrambi per € 64,66); da quota capitale ed interessi di due rate scadute del finanziamento n. 132154 al 24.08.2015 (rispettivamente
€ 90.074,16 ed € 2.789,29); da rateo interessi del finanziamento n. 132154 (€ 682.,90); da interessi di mora relativi allo stesso finanziamento (€ 12,09 ed € 303,49); da spese di insoluto (€ 4,00); da debito residuo del finanziamento al 24.08.2015(€ 125.000,00) (il tutto oltre interessi maturati sino al
20.01.2017).
Tali rapporti erano intestati alla società fallita Giornale Televisivo Piemonte - GRP S.r.l. a favore Contr della quale l'attuale opponente aveva prestato due fideiussioni: n. 140392 per obbligazioni della assunte con la per apertura di credito ad utilizzo promiscuo di € 200.000,00 a valere su Conti CP_5
Contr anticipi;
n. 141123 per obbligazioni assunte da in forza del finanziamento n. 132154 per €
500.000,00.
L'opponente agisce per la revoca del decreto opposto: eccependo in via preliminare la carenza di poteri rappresentativi in capo alla società (la quale ha agito in sede monitoria per conto di CP_2
), la carenza di legittimazione attiva in capo a e la nullità della procura CP_1 CP_1 conferita al difensore dell'opposta; contestando nel merito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, la decadenza dai termini ex art. 1957 c.c., la non debenza delle somme per capitalizzazione illegittima, commissioni/indennità di sconfinamento e ricorso alla “valuta d'uso fittizia”.
In data 08.04.2024 si costituiva in giudizio , quale mandataria con rappresentanza di CP_2
esponendo in fatto le medesime circostanze allegate da parte opponente ma CP_1 contestando in diritto le argomentazioni di controparte e chiedendo la conferma del decreto monitorio.
Con ordinanza del 12.12.2024 veniva disposta CTU;
a seguito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 02.10.2025, la causa veniva trattenuta in riserva. La conferiva, mediante procura del 09.12.2019 (doc. 03 opposta), poteri di CP_1 rappresentanza in capo a . Controparte_6
Come allegato da entrambe le parti, tale procura conferiva a incarico di svolgere, in CP_6 nome e per conto della , le attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti con CP_1 espressa facoltà di sub-delega.
La , successivamente, è stata fusa per incorporazione a CP_6 Controparte_7
. Come indicato nell'atto di fusione, all'art. 2, “le procure conferite alle società
[...] incorporate e conferite dalla società incorporate debbono intendersi mantenere validità” (doc. 06 opposta).
In forza della facoltà di sub-delega sopra menzionata, con procura del 20.12.2022 (doc. 02 opposta),
conferiva mandato ad per il compimento di “ogni attività, Controparte_7 Controparte_2 adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti (…) ogni istanza (ivi incluse quelle ai sensi degli artt. 508 del Codice di Procedura Civile) o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria - in ogni stato e grado del giudizio - riguardante la Società [ndr.
[...]
con riferimento alle procedure monitorie, esecutive e/o concorsuali ed ai procedimenti di CP_1 opposizione e di cognizione”.
In via preliminare, la eccepisce la carenza di poteri rappresentativi in capo alla società Pt_1 CP_2
e, consequenzialmente, in capo al suo rappresentante legale pro tempore e la nullità della
[...] procura alle liti dalla medesima conferita al difensore della stessa.
Nello specifico, in riferimento alla procura conferita alla da , CP_2 Controparte_7 la sostiene che la stessa deve essere dichiarata nulla secondo due ordini di ragioni: ai sensi Pt_1 dell'art. 1387 c.c., rilevato che la società rappresentata agiva già in forza di poteri di rappresentanza conferiti dalla , difettando quindi un rapporto diretto tra quest'ultima e la e poiché CP_1 CP_2
l'esercizio della facoltà di , riconosciuta dalla procura del Controparte_7
09.12.2019 di essere sostituita dalla ST non legittimava quest'ultima a porre in essere i poteri tipici della rappresentanza.
La procura del 09.12.2019, alla lettera y), attribuisce alla società rappresentante ( ) il CP_6 potere di “conferire procure o deleghe relativamente a singoli atti e/o categorie di atti sopra indicati
a dirigenti e dipendenti della stessa Società Procuratrice, nonché a terzi discrezionalmente individuati, attribuendo ad essi tutte le facoltà ed i poteri che si renderanno di volta in volta opportuni, con espressa facoltà di subdelegare i medesimi poteri a terzi discrezionalmente individuati”. Ed è in forza di tale clausola che (già ) conferiva poteri Controparte_7 CP_6 di rappresentanza alla ST, rilevato che la relativa procura, alla lettera c), conferiva alla Società
Procuratrice il potere di stare in giudizio in nome e per conto della rappresentata in conformità all'art. 77 c.p.c.
Atteso che l'art. 1387 c.c. individua, tra le fonti del potere di rappresentanza, non solo la legge ma altresì la volontà dell'interessato, e che la Suprema Corte, come da pronuncia allegata dalla stessa parte opponente, ha statuito che “il rappresentante non può sostituire altri a sé nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, a meno che tale facoltà non gli sia stata espressamente conferita”, nel caso di specie i poteri di rappresentanza conferiti ad ST risultano esercitati in conformità alle procure prese in evidenza.
In memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., parte opponente ha ulteriormente eccepito il difetto di poteri rappresentativi in capo alla ST per la mancata iscrizione presso l'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, con la consequenziale impossibilità di svolgere incarico di riscossione di crediti ceduti in blocco in nome e per conto di altra società.
Sul punto, risultano dirimenti le pronunce della Suprema Corte richiamate dalla parte opposta secondo le quali “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario
e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. n. 7243/2024);
e che affinché la cessione di credito possa essere qualificata come erogazione di finanziamento, dalla quale scatterebbe l'obbligo di iscrizione all'Albo ex art. 2 comma 6 Legge 130/1999 è necessario che la stessa “comporti l'anticipazione di denaro o di altra utilità” (Cass. n. 4427/2024).
Rilevata la legittimità potere di a recuperare i crediti di cui all'odierno giudizio in forza di giusta CP_2 procura e che, in applicazione ai principi ora menzionati, la stessa società non ha posto in essere alcuna attività tale da rendere obbligatoria la sua iscrizione all'Albo di cui all'art. 106 TUB,
l'eccezione deve essere integralmente rigettata.
Sempre in via preliminare, parte opponente ha eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata dall'opposta al suo difensore per carenza di poteri rappresentativi di ST e in quanto trattasi di procura rilasciata in periodo antecedente a quella conferita da alla stessa ST e CP_6 conferita da soggetto, privo di poteri rappresentativi. Persona_1
Superata la prima doglianza in forza delle argomentazioni sopra esposte, le ulteriori contestazioni non possono essere accolte atteso che la procura del 17.03.2020 è atto pubblico che, ai sensi dell'art. 2700
c.c., fa piena prova fino a querela di falso, mai sollevata nell'odierno giudizio.
Anche tale eccezione deve essere, pertanto, rigettata.
Ancora in via preliminare, parte opponente eccepisce la legittimazione attiva in capo a CP_1 per difetto di titolarità del credito.
La questione, così come formulata e motivata dall'opponente, non è meritevole di accoglimento in applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte per cui “La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attendendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.” (Cass. n. 7776/2017). E ancora “L'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte è tenuto a deliberare nel merito la relativa questione”
(Cass. n. 32814/2017). Per tali motivi l'eccezione preliminare di legittimazione attiva deve essere riqualificata come contestazione di merito attinente alla titolarità del credito azionato in sede monitoria.
Parte opponente, nelle sue difese, si è limitata a contestare la sussistenza del credito azionato in sede monitoria nelle operazioni di cessione dei crediti in blocco intervenute, dapprima, tra CP_4
e e, poi, tra quest'ultima e
[...] CP_8 Controparte_1
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, è necessario porre una distinzione fondamentale tra la prova dell'esistenza della cessione e quella dell'inclusione di uno specifico credito nel novero di quelli oggetto della stessa operazione. E si è statuito che “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario” (Cass. n. 17944/2023).
Le caratteristiche dei crediti ceduti, validi anche per il credito azionato in sede monitoria, sono previste nelle pubblicazioni su Gazzetta Ufficiale depositate dalla parte convenuta già in sede monitoria (docc.
4-5 fasc. monitorio) e richiamate da parte opposta (pag. 16 comparsa di cost.). Le stesse, inoltre, non sono state contestate da parte opponente ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ad abundantiam, si deve rilevare che la ha prodotto la certificazione con la quale la cedente CP_2
, divenuta titolare delle somme di cui al presente giudizio in forza di precedente cessione CP_8
Cont di crediti in blocco da parte di , ha dichiarato ed attestato che “ha ceduto a Controparte_1 un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n.130 che include, tra gli altri, un credito vantato nei confronti di
[...]
(codice fiscale ) pari ad Euro 310.086,11 Parte_2 P.IVA_1 alla data di acquisto, oltre agli interessi e spese successivi a tale data, annotato nei libri contabili della società conformi alle previsioni di legge ex art.2215 c.c.” (doc. 15 opposta).
In conformità al precedente di questo Tribunale (sent. n. 5427/2024), che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si applica al caso di specie il principio individuato dalla Suprema Corte secondo cui la dichiarazione del cedente, con cui si attesti la presenza del credito azionato all'interno dell'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B., si presenta come elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo (Cass. n. 10200/2021).
Poiché ha compiutamente assolto all'onere probatorio in merito alla titolarità del credito CP_1 contestato, l'eccezione sollevata dalla deve essere respinta. Pt_1
La ha eccepito, nel merito, la nullità delle fideiussioni prestate dalla medesima in favore di Pt_1 per violazione delle norme imperative poste a tutela della libertà di concorrenza in CP_3 conformità al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005, con contestuale applicazione del regime normativo ex art. 1957 c.c. e liberazione del fideiussore per intervenuta decadenza.
Occorre rilevare che le fideiussioni stipulate dall'odierna opponente in favore della società garantita
(docc. 15-16 fasc. monitorio) sono qualificate come fideiussioni specifiche. Pertanto, non può essere invocata la nullità delle stesse per violazione della normativa antitrust, atteso che “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo” (Cass. n. 1170/2025).
A tale orientamento ha aderito la Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 672/2025.
Il rigetto della domanda di accertamento della nullità, totale o parziale, delle fideiussioni prestate dalla rende operativa la validità delle clausole inserite agli artt. 6 degli stessi contratti. Pt_1
Occorre sottolineare che, nel caso di specie, non è invocabile la disciplina consumeristica di cui al Contr D.lgs. n. 206/2005, atteso che, come da visura della società garantita (doc. 20 fasc. monitorio), nel periodo di stipula delle fideiussioni (21.09.2011 e 30.09.2011), l'opponente rivestiva la qualifica di amministratore delegato della stessa società garantita. Trova quindi applicazione il principio diritto espresso dalle Sezioni Unite per cui “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per
l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_2
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo CP_9 una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. SS.UU. n. 5868/2023).
Rilevato che le clausole di cui all'art. 6 dei contratti di fideiussione sono state sottoscritte conformemente agli artt. 1341 e 1342 c.c., non può trovare applicazione il termine semestrale ex art. 1957 c.c. e, di conseguenza, la non è incorsa in alcun tipo di decadenza avendo Banco Popolare CP_2
Contr (originaria titolare del credito) notificato alla e alla garante revoca degli affidamenti e contestuale intimazione di pagamento con Raccomandata del 18.04.2013 (doc. 18 fasc. monitorio). In merito alla legittimità delle somme azionate in sede monitoria, parte opponente ne contesta la debenza in quanto trattasi di somme pretese a titolo di capitalizzazione trimestrale non appositamente pattuita, indennità di sconfinamento illegittime e di utilizzo della cd. “valuta d'uso fittizio”.
In materia di anatocismo, la Delibera CICR emanata in data 09.02.2000 ai sensi dell'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 25 D.lgs. 342/1999, aveva consentito: a) l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di c/c; b) l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale;
c) l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30/6/2000.
Con la legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 629, L. 27/12/2013 n. 147), viene, poi, modificato l'art. 120, secondo comma, TUB nei seguenti termini: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Tale divieto, pur in assenza della delibera C.I.R.C. attuativa, deve ritenersi immediatamente precettivo per plurimi motivi. In primo luogo, come argomentato anche da precedenti di questo Tribunale (così Trib.
Torino n. 4894/2024, Trib. Torino n. 6595/2024, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 dps. att. c.p.c.), la norma regolamentare deve dare attuazione alla norma primaria e non può stravolgerla, pertanto la mancanza della delibera C.I.C.R. comporta unicamente che gli intermediari siano liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile per garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie. In secondo luogo, la modifica normativa attuata nel 2014 non subordina la sua entrata in vigore all'adozione del decreto da parte del C.I.R.C. Dal punto di vista sistematico, inoltre, l'abrogazione della norma primaria è sufficiente a far cadere la norma secondaria (ovvero la delibera C.I.R.C. 9 febbraio 2000), ormai priva di un fondamento di legittimità. Non esiste infine, fuori dal previsto decreto C.I.R.C., alcuna norma completa e eseguibile che consenta la produzione di interessi su interessi fuori dai limiti ex art. 1283 c.c. nelle operazioni bancarie.
Il legislatore ha reintrodotto l'anatocismo su accordo preventivo delle parti con l'art. 17-bis c. 1 del
D.L. n. 18/2016 (conv. con modificazioni dalla L. n. 49/2016). A partire dall'entrata in vigore di tale ultima modifica, pertanto, non esiste un divieto di anatocismo per gli interessi attivi e gli interessi passivi scaduti possono produrre altri interessi, ma solo in presenza di un'autorizzazione scritta, anche preventiva, del cliente;
in assenza della stessa non si procede ad anatocismo anche dopo il 15.4.2016. Si consideri inoltre che la Suprema Corte ha statuito che “in tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass. n. 21344/2024).
Sulla scorta delle citate argomentazioni, sono condivisibili le risultanze della CTU, considerato che i contratti di cui al presente giudizio sono stati stipulati in data successiva alla sopra menzionata delibera CICR la quale, all'art. 6, prevede che “Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetti se non specificamente approvare per iscritto”.
La perizia rende noto come nel contratto di apertura di conto corrente del 12.07.2011 e nei contratti di apertura di conto anticipi nn. 22382 del 12.07.2011 e 22385 del 13.07.2011 risulta pattuita la pari periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi (pagg. 24, 28 e 36 CTU).
Per converso, conformemente al quesito posto dall'Autorità Giudiziaria, il CTU ha rimosso gli effetti dell'anatocismo per il periodo successivo al 31.12.2013, concludendo che “il nuovo saldo di chiusura del conto corrente n.22381 alla data del 24/08/2015 risulta a Debito del correntista per € - 84.558,76, evidenziando quindi uno scostamento positivo (minor debito del correntista) di complessivi € +
918,54” (pag. 40 CTU).
In merito alla coincidenza tra TAN e TAE allegato da parte opponente, la stessa richiama l'orientamento della Suprema Corte per cui “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa” e che “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi – giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione
– e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6” (Cass. n. 4321/2022).
Tuttavia, tale orientamento non trova condivisione dal Tribunale di Torino il quale, in pronunce successive alla sentenza appena menzionata, statuiva che “La chiusura con pari periodicità comporta
l'annotazione in conto degli interessi, indifferentemente debitori e creditori. Per il tramite dell'annotazione (…) l'interesse maturato è idoneo a produrre nei trimestri successivi interessi su interessi (...) La circostanza che i tassi creditori effettivo e nominale appaiano uguali non dipende dall'assenza della capitalizzazione, ma dal troncamento del risultato di calcolo un certo decimale. Ad esempio, il tasso effettivo, trimestralmente composto, di un tasso nominale 0,125%, troncato al terzo decimale, è anch'esso 0,125% poiché l'effetto della capitalizzazione risulta evidente soltanto dal quinto decimale in avanti (cfr. ex multis Trib. Torino n. 345/2025, n. 6595/2024, n. 331/2024 e n. 1052/2022 quest'ultima confermata da Corte d'App. Torino, n. 92/2024).
In merito ai contratti di apertura di conto anticipi sottoposti agli esami peritali, il CTU ha precisato che “non si sono resi necessari ricalcoli in merito alla capitalizzazione in quanto, dalle analisi effettuate, non sono stati rinvenuti interessi né maturati né addebitati successivamente al
31/12/2013” (pagg. 28 e 36 CTU).
In relazione alle indennità di sconfinamento e alle commissioni di massimo scoperto, parte opponente ritiene che le stesse sono da ritenersi illegittime e nulle per indeterminatezza e per carenza di valida causa negoziale.
Per le CMS, la CTU ha rilevato nei rapporti contrattuali sopra citati “non risultano rinvenute pattuizioni né risultano rinvenuti addebiti da stornare, considerando che il rapporto risulta aperto successivamente al divieto di Legge di applicazione di dette commissioni” (pagg. 18, 21, 26, 29, 34
e 37 CTU). Le indennità di sconfinamento risultano pattuite sin dal contratto di apertura di conto corrente del 12.07.2011, in conformità alla normativa di riferimento pro tempore (art. 2 bis D.l. n.
185/2008, convertito con modificazioni con Legge n. 2/2009).
In merito all'illegittima applicazione della c.d. valuta d'uso fittizia, la doglianza di parte opponente non può essere accolta considerato che la stessa attrice non ha specificamente individuato le valute da ritenersi illegittime.
La inoltre, nelle sole conclusioni allegate all'atto di citazione e alle note dell01.10.2025, ha Pt_1 domandato l'accertamento di interessi ultralegali. Tale domanda, tuttavia, non è mai stata argomentata e sostenuta da elementi probatori e, per tanto, è da ritenersi infondata.
In conclusione, ai fini dell'accertamento del quantum dovuto a parte opposta, si deve rilevare che, da un lato, il CTU ha provveduto a nuovo conteggio di saldo di chiusura del conto corrente, per un totale di € 85.447,30 e, dall'altro, ha confermato la debenza delle somme a debito originate dai contratti di apertura di conti anticipi (€ 64,66). Inoltre, nessuna contestazione è stata operata sul punto da parte opponente.
Le somme chieste da parte opposta derivanti dal contratto di finanziamento n. 132154 non sono state contestate in sede di opposizione dalla pertanto, anche le stesse devono essere confermate. Pt_1 Per tali ragioni, si deve procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e si condanna Pt_1 al pagamento di € 309.167,57, data la differenza tra l'importo del decreto monitorio (€
[...]
310.086,11) e lo scostamento positivo in favore del correntista (€ 918,54) indicato da CTU.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
spese di
CTU a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5904/2023;
condanna al pagamento, in favore di parte opposta, di € 309.167,57 oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda al saldo;
condanna a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 11.229,00 Parte_1
(di cui € 1.772,00 per fase studio, € 1.169,00 per fase introduttiva, € 5.206,00 per fase istruttoria, €
3.082,00 per fase decisionale), in € 1.371,00 per attivazione di procedura di mediazione, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
spese di CTU a carico di parte opponente.
Torino, 03.10.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 20521/2023
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. / promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti IDA LOMBI e LAURA G. LAMERA, Parte_1 elettivamente domiciliato in Corso Sempione n. 02, 20154 Milano presso i difensori
ATTRICE OPPONENTE
contro
e per essa in persona dei legali rappresentati Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Simone, elettivamente domiciliata in Via Gabrio
Serbelloni n. 04, 20122 Milano presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte attrice
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. revocare il decreto ingiuntivo n. 5904/2023 – R.G. 16193/2023 del Tribunale di Torino – Dott.
Carbone, in quanto illegittimo, nullo ed infondato per i motivi esposti in atti;
2. accertare e dichiarare, in ragione delle argomentazioni sviluppate in atti, la nullità ovvero la liberazione/decadenza dalle fideiussioni rilasciate dalla Sig.ra nell'interesse della Parte_1 società (n. 000140392 del 21/09/2011 e n. 000141123 30/09/2011) e che, pertanto, la CP_3
Sig.ra nulla deve alla anche qualora quest'ultima dimostrasse Parte_1 Controparte_1 la titolarità del credito per cui è causa e, per essa, alla Controparte_2
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO:
1. accertare e dichiarare la nullità/annullabilità totale e/o parziale dei contratti di conto corrente e di contratto di apertura di credito per cui è causa, per i motivi di cui in atti;
2. dichiarare l'illegittimità dell'applicata capitalizzazione degli interessi passivi e dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
3. dichiarare l'illegittimità degli addebiti delle somme relative alle operazioni sui derivati, comprese commissioni, bolli, interessi e spese;
4. accertare e dichiarare l'applicazione di interessi ultra-legali/spese/commissioni da parte di
[...] non concordate fra le parti e comunque nulli per contrarietà a norme imperative;
CP_4
5. rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in relazione ai rapporti dedotti in narrativa, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi
e del tasso ultra-legale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta e delle condizioni come in atti contestate;
6. accertare e dichiarare che sui conti correnti de quibus si sono rinvenuti interessi/spese/commissioni non dovuti.
IN OGNI CASO:
- respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché in considerazione delle domande articolate nell'interesse della Sig.ra per tutti i Parte_1 motivi di cui in atti;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Parte convenuta
“Nel merito, in via principale:
1) rigettare tutte le domande, anche riconvenzionali e/o istruttorie, ex adverso proposte e le eccezioni sollevate in quanto inammissibili, nulle, generiche e sfornite di qualsivoglia idoneo elemento probatorio e, in ogni caso, del tutto infondate in punto di fatto e di diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto;
2) confermare il Decreto Ingiuntivo n. 5904/2023, Trib. Torino nei confronti dell'opponente sig.ra
(C.F. ), condannando la stessa al pagamento, in favore Parte_1 CodiceFiscale_1 di e per essa di della somma ingiunta, pari ad € Controparte_1 Controparte_2
310.086,11=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende;
Nel merito, in via subordinata:
3) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa opposizione, accertare e dichiarare che e per essa di è creditrice della Controparte_1 Controparte_2 sig.ra (C.F. ), per tutti i motivi esposti nel presente atto Parte_1 CodiceFiscale_1 e, per l'effetto;
4) condannare quest'ultima al pagamento, in favore di e per essa di Controparte_1 [...]
della somma pari ad € 310.086,11=, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di CP_2 giustizia e che verrà accertata in corso di causa, all'esito dell'istruttoria.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al decreto monitorio n. Parte_1
5904/2023, mediante il quale veniva ingiunto il pagamento di € 310.086,11 oltre interessi, asserendo che l'importo azionato in sede monitoria sarebbe costituito: da salde debitore su C/C 22381 (€
85.477,30); da saldi debitori su conti anticipi nn. 22382 e 22385 (entrambi per € 64,66); da quota capitale ed interessi di due rate scadute del finanziamento n. 132154 al 24.08.2015 (rispettivamente
€ 90.074,16 ed € 2.789,29); da rateo interessi del finanziamento n. 132154 (€ 682.,90); da interessi di mora relativi allo stesso finanziamento (€ 12,09 ed € 303,49); da spese di insoluto (€ 4,00); da debito residuo del finanziamento al 24.08.2015(€ 125.000,00) (il tutto oltre interessi maturati sino al
20.01.2017).
Tali rapporti erano intestati alla società fallita Giornale Televisivo Piemonte - GRP S.r.l. a favore Contr della quale l'attuale opponente aveva prestato due fideiussioni: n. 140392 per obbligazioni della assunte con la per apertura di credito ad utilizzo promiscuo di € 200.000,00 a valere su Conti CP_5
Contr anticipi;
n. 141123 per obbligazioni assunte da in forza del finanziamento n. 132154 per €
500.000,00.
L'opponente agisce per la revoca del decreto opposto: eccependo in via preliminare la carenza di poteri rappresentativi in capo alla società (la quale ha agito in sede monitoria per conto di CP_2
), la carenza di legittimazione attiva in capo a e la nullità della procura CP_1 CP_1 conferita al difensore dell'opposta; contestando nel merito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, la decadenza dai termini ex art. 1957 c.c., la non debenza delle somme per capitalizzazione illegittima, commissioni/indennità di sconfinamento e ricorso alla “valuta d'uso fittizia”.
In data 08.04.2024 si costituiva in giudizio , quale mandataria con rappresentanza di CP_2
esponendo in fatto le medesime circostanze allegate da parte opponente ma CP_1 contestando in diritto le argomentazioni di controparte e chiedendo la conferma del decreto monitorio.
Con ordinanza del 12.12.2024 veniva disposta CTU;
a seguito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 02.10.2025, la causa veniva trattenuta in riserva. La conferiva, mediante procura del 09.12.2019 (doc. 03 opposta), poteri di CP_1 rappresentanza in capo a . Controparte_6
Come allegato da entrambe le parti, tale procura conferiva a incarico di svolgere, in CP_6 nome e per conto della , le attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti con CP_1 espressa facoltà di sub-delega.
La , successivamente, è stata fusa per incorporazione a CP_6 Controparte_7
. Come indicato nell'atto di fusione, all'art. 2, “le procure conferite alle società
[...] incorporate e conferite dalla società incorporate debbono intendersi mantenere validità” (doc. 06 opposta).
In forza della facoltà di sub-delega sopra menzionata, con procura del 20.12.2022 (doc. 02 opposta),
conferiva mandato ad per il compimento di “ogni attività, Controparte_7 Controparte_2 adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti (…) ogni istanza (ivi incluse quelle ai sensi degli artt. 508 del Codice di Procedura Civile) o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria - in ogni stato e grado del giudizio - riguardante la Società [ndr.
[...]
con riferimento alle procedure monitorie, esecutive e/o concorsuali ed ai procedimenti di CP_1 opposizione e di cognizione”.
In via preliminare, la eccepisce la carenza di poteri rappresentativi in capo alla società Pt_1 CP_2
e, consequenzialmente, in capo al suo rappresentante legale pro tempore e la nullità della
[...] procura alle liti dalla medesima conferita al difensore della stessa.
Nello specifico, in riferimento alla procura conferita alla da , CP_2 Controparte_7 la sostiene che la stessa deve essere dichiarata nulla secondo due ordini di ragioni: ai sensi Pt_1 dell'art. 1387 c.c., rilevato che la società rappresentata agiva già in forza di poteri di rappresentanza conferiti dalla , difettando quindi un rapporto diretto tra quest'ultima e la e poiché CP_1 CP_2
l'esercizio della facoltà di , riconosciuta dalla procura del Controparte_7
09.12.2019 di essere sostituita dalla ST non legittimava quest'ultima a porre in essere i poteri tipici della rappresentanza.
La procura del 09.12.2019, alla lettera y), attribuisce alla società rappresentante ( ) il CP_6 potere di “conferire procure o deleghe relativamente a singoli atti e/o categorie di atti sopra indicati
a dirigenti e dipendenti della stessa Società Procuratrice, nonché a terzi discrezionalmente individuati, attribuendo ad essi tutte le facoltà ed i poteri che si renderanno di volta in volta opportuni, con espressa facoltà di subdelegare i medesimi poteri a terzi discrezionalmente individuati”. Ed è in forza di tale clausola che (già ) conferiva poteri Controparte_7 CP_6 di rappresentanza alla ST, rilevato che la relativa procura, alla lettera c), conferiva alla Società
Procuratrice il potere di stare in giudizio in nome e per conto della rappresentata in conformità all'art. 77 c.p.c.
Atteso che l'art. 1387 c.c. individua, tra le fonti del potere di rappresentanza, non solo la legge ma altresì la volontà dell'interessato, e che la Suprema Corte, come da pronuncia allegata dalla stessa parte opponente, ha statuito che “il rappresentante non può sostituire altri a sé nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, a meno che tale facoltà non gli sia stata espressamente conferita”, nel caso di specie i poteri di rappresentanza conferiti ad ST risultano esercitati in conformità alle procure prese in evidenza.
In memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., parte opponente ha ulteriormente eccepito il difetto di poteri rappresentativi in capo alla ST per la mancata iscrizione presso l'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, con la consequenziale impossibilità di svolgere incarico di riscossione di crediti ceduti in blocco in nome e per conto di altra società.
Sul punto, risultano dirimenti le pronunce della Suprema Corte richiamate dalla parte opposta secondo le quali “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario
e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. n. 7243/2024);
e che affinché la cessione di credito possa essere qualificata come erogazione di finanziamento, dalla quale scatterebbe l'obbligo di iscrizione all'Albo ex art. 2 comma 6 Legge 130/1999 è necessario che la stessa “comporti l'anticipazione di denaro o di altra utilità” (Cass. n. 4427/2024).
Rilevata la legittimità potere di a recuperare i crediti di cui all'odierno giudizio in forza di giusta CP_2 procura e che, in applicazione ai principi ora menzionati, la stessa società non ha posto in essere alcuna attività tale da rendere obbligatoria la sua iscrizione all'Albo di cui all'art. 106 TUB,
l'eccezione deve essere integralmente rigettata.
Sempre in via preliminare, parte opponente ha eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata dall'opposta al suo difensore per carenza di poteri rappresentativi di ST e in quanto trattasi di procura rilasciata in periodo antecedente a quella conferita da alla stessa ST e CP_6 conferita da soggetto, privo di poteri rappresentativi. Persona_1
Superata la prima doglianza in forza delle argomentazioni sopra esposte, le ulteriori contestazioni non possono essere accolte atteso che la procura del 17.03.2020 è atto pubblico che, ai sensi dell'art. 2700
c.c., fa piena prova fino a querela di falso, mai sollevata nell'odierno giudizio.
Anche tale eccezione deve essere, pertanto, rigettata.
Ancora in via preliminare, parte opponente eccepisce la legittimazione attiva in capo a CP_1 per difetto di titolarità del credito.
La questione, così come formulata e motivata dall'opponente, non è meritevole di accoglimento in applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte per cui “La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attendendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.” (Cass. n. 7776/2017). E ancora “L'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte è tenuto a deliberare nel merito la relativa questione”
(Cass. n. 32814/2017). Per tali motivi l'eccezione preliminare di legittimazione attiva deve essere riqualificata come contestazione di merito attinente alla titolarità del credito azionato in sede monitoria.
Parte opponente, nelle sue difese, si è limitata a contestare la sussistenza del credito azionato in sede monitoria nelle operazioni di cessione dei crediti in blocco intervenute, dapprima, tra CP_4
e e, poi, tra quest'ultima e
[...] CP_8 Controparte_1
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, è necessario porre una distinzione fondamentale tra la prova dell'esistenza della cessione e quella dell'inclusione di uno specifico credito nel novero di quelli oggetto della stessa operazione. E si è statuito che “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario” (Cass. n. 17944/2023).
Le caratteristiche dei crediti ceduti, validi anche per il credito azionato in sede monitoria, sono previste nelle pubblicazioni su Gazzetta Ufficiale depositate dalla parte convenuta già in sede monitoria (docc.
4-5 fasc. monitorio) e richiamate da parte opposta (pag. 16 comparsa di cost.). Le stesse, inoltre, non sono state contestate da parte opponente ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ad abundantiam, si deve rilevare che la ha prodotto la certificazione con la quale la cedente CP_2
, divenuta titolare delle somme di cui al presente giudizio in forza di precedente cessione CP_8
Cont di crediti in blocco da parte di , ha dichiarato ed attestato che “ha ceduto a Controparte_1 un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n.130 che include, tra gli altri, un credito vantato nei confronti di
[...]
(codice fiscale ) pari ad Euro 310.086,11 Parte_2 P.IVA_1 alla data di acquisto, oltre agli interessi e spese successivi a tale data, annotato nei libri contabili della società conformi alle previsioni di legge ex art.2215 c.c.” (doc. 15 opposta).
In conformità al precedente di questo Tribunale (sent. n. 5427/2024), che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si applica al caso di specie il principio individuato dalla Suprema Corte secondo cui la dichiarazione del cedente, con cui si attesti la presenza del credito azionato all'interno dell'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B., si presenta come elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo (Cass. n. 10200/2021).
Poiché ha compiutamente assolto all'onere probatorio in merito alla titolarità del credito CP_1 contestato, l'eccezione sollevata dalla deve essere respinta. Pt_1
La ha eccepito, nel merito, la nullità delle fideiussioni prestate dalla medesima in favore di Pt_1 per violazione delle norme imperative poste a tutela della libertà di concorrenza in CP_3 conformità al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005, con contestuale applicazione del regime normativo ex art. 1957 c.c. e liberazione del fideiussore per intervenuta decadenza.
Occorre rilevare che le fideiussioni stipulate dall'odierna opponente in favore della società garantita
(docc. 15-16 fasc. monitorio) sono qualificate come fideiussioni specifiche. Pertanto, non può essere invocata la nullità delle stesse per violazione della normativa antitrust, atteso che “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo” (Cass. n. 1170/2025).
A tale orientamento ha aderito la Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 672/2025.
Il rigetto della domanda di accertamento della nullità, totale o parziale, delle fideiussioni prestate dalla rende operativa la validità delle clausole inserite agli artt. 6 degli stessi contratti. Pt_1
Occorre sottolineare che, nel caso di specie, non è invocabile la disciplina consumeristica di cui al Contr D.lgs. n. 206/2005, atteso che, come da visura della società garantita (doc. 20 fasc. monitorio), nel periodo di stipula delle fideiussioni (21.09.2011 e 30.09.2011), l'opponente rivestiva la qualifica di amministratore delegato della stessa società garantita. Trova quindi applicazione il principio diritto espresso dalle Sezioni Unite per cui “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per
l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_2
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo CP_9 una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. SS.UU. n. 5868/2023).
Rilevato che le clausole di cui all'art. 6 dei contratti di fideiussione sono state sottoscritte conformemente agli artt. 1341 e 1342 c.c., non può trovare applicazione il termine semestrale ex art. 1957 c.c. e, di conseguenza, la non è incorsa in alcun tipo di decadenza avendo Banco Popolare CP_2
Contr (originaria titolare del credito) notificato alla e alla garante revoca degli affidamenti e contestuale intimazione di pagamento con Raccomandata del 18.04.2013 (doc. 18 fasc. monitorio). In merito alla legittimità delle somme azionate in sede monitoria, parte opponente ne contesta la debenza in quanto trattasi di somme pretese a titolo di capitalizzazione trimestrale non appositamente pattuita, indennità di sconfinamento illegittime e di utilizzo della cd. “valuta d'uso fittizio”.
In materia di anatocismo, la Delibera CICR emanata in data 09.02.2000 ai sensi dell'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 25 D.lgs. 342/1999, aveva consentito: a) l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di c/c; b) l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale;
c) l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30/6/2000.
Con la legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 629, L. 27/12/2013 n. 147), viene, poi, modificato l'art. 120, secondo comma, TUB nei seguenti termini: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Tale divieto, pur in assenza della delibera C.I.R.C. attuativa, deve ritenersi immediatamente precettivo per plurimi motivi. In primo luogo, come argomentato anche da precedenti di questo Tribunale (così Trib.
Torino n. 4894/2024, Trib. Torino n. 6595/2024, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 dps. att. c.p.c.), la norma regolamentare deve dare attuazione alla norma primaria e non può stravolgerla, pertanto la mancanza della delibera C.I.C.R. comporta unicamente che gli intermediari siano liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile per garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie. In secondo luogo, la modifica normativa attuata nel 2014 non subordina la sua entrata in vigore all'adozione del decreto da parte del C.I.R.C. Dal punto di vista sistematico, inoltre, l'abrogazione della norma primaria è sufficiente a far cadere la norma secondaria (ovvero la delibera C.I.R.C. 9 febbraio 2000), ormai priva di un fondamento di legittimità. Non esiste infine, fuori dal previsto decreto C.I.R.C., alcuna norma completa e eseguibile che consenta la produzione di interessi su interessi fuori dai limiti ex art. 1283 c.c. nelle operazioni bancarie.
Il legislatore ha reintrodotto l'anatocismo su accordo preventivo delle parti con l'art. 17-bis c. 1 del
D.L. n. 18/2016 (conv. con modificazioni dalla L. n. 49/2016). A partire dall'entrata in vigore di tale ultima modifica, pertanto, non esiste un divieto di anatocismo per gli interessi attivi e gli interessi passivi scaduti possono produrre altri interessi, ma solo in presenza di un'autorizzazione scritta, anche preventiva, del cliente;
in assenza della stessa non si procede ad anatocismo anche dopo il 15.4.2016. Si consideri inoltre che la Suprema Corte ha statuito che “in tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass. n. 21344/2024).
Sulla scorta delle citate argomentazioni, sono condivisibili le risultanze della CTU, considerato che i contratti di cui al presente giudizio sono stati stipulati in data successiva alla sopra menzionata delibera CICR la quale, all'art. 6, prevede che “Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetti se non specificamente approvare per iscritto”.
La perizia rende noto come nel contratto di apertura di conto corrente del 12.07.2011 e nei contratti di apertura di conto anticipi nn. 22382 del 12.07.2011 e 22385 del 13.07.2011 risulta pattuita la pari periodicità di capitalizzazione trimestrale degli interessi (pagg. 24, 28 e 36 CTU).
Per converso, conformemente al quesito posto dall'Autorità Giudiziaria, il CTU ha rimosso gli effetti dell'anatocismo per il periodo successivo al 31.12.2013, concludendo che “il nuovo saldo di chiusura del conto corrente n.22381 alla data del 24/08/2015 risulta a Debito del correntista per € - 84.558,76, evidenziando quindi uno scostamento positivo (minor debito del correntista) di complessivi € +
918,54” (pag. 40 CTU).
In merito alla coincidenza tra TAN e TAE allegato da parte opponente, la stessa richiama l'orientamento della Suprema Corte per cui “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa” e che “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi – giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione
– e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6” (Cass. n. 4321/2022).
Tuttavia, tale orientamento non trova condivisione dal Tribunale di Torino il quale, in pronunce successive alla sentenza appena menzionata, statuiva che “La chiusura con pari periodicità comporta
l'annotazione in conto degli interessi, indifferentemente debitori e creditori. Per il tramite dell'annotazione (…) l'interesse maturato è idoneo a produrre nei trimestri successivi interessi su interessi (...) La circostanza che i tassi creditori effettivo e nominale appaiano uguali non dipende dall'assenza della capitalizzazione, ma dal troncamento del risultato di calcolo un certo decimale. Ad esempio, il tasso effettivo, trimestralmente composto, di un tasso nominale 0,125%, troncato al terzo decimale, è anch'esso 0,125% poiché l'effetto della capitalizzazione risulta evidente soltanto dal quinto decimale in avanti (cfr. ex multis Trib. Torino n. 345/2025, n. 6595/2024, n. 331/2024 e n. 1052/2022 quest'ultima confermata da Corte d'App. Torino, n. 92/2024).
In merito ai contratti di apertura di conto anticipi sottoposti agli esami peritali, il CTU ha precisato che “non si sono resi necessari ricalcoli in merito alla capitalizzazione in quanto, dalle analisi effettuate, non sono stati rinvenuti interessi né maturati né addebitati successivamente al
31/12/2013” (pagg. 28 e 36 CTU).
In relazione alle indennità di sconfinamento e alle commissioni di massimo scoperto, parte opponente ritiene che le stesse sono da ritenersi illegittime e nulle per indeterminatezza e per carenza di valida causa negoziale.
Per le CMS, la CTU ha rilevato nei rapporti contrattuali sopra citati “non risultano rinvenute pattuizioni né risultano rinvenuti addebiti da stornare, considerando che il rapporto risulta aperto successivamente al divieto di Legge di applicazione di dette commissioni” (pagg. 18, 21, 26, 29, 34
e 37 CTU). Le indennità di sconfinamento risultano pattuite sin dal contratto di apertura di conto corrente del 12.07.2011, in conformità alla normativa di riferimento pro tempore (art. 2 bis D.l. n.
185/2008, convertito con modificazioni con Legge n. 2/2009).
In merito all'illegittima applicazione della c.d. valuta d'uso fittizia, la doglianza di parte opponente non può essere accolta considerato che la stessa attrice non ha specificamente individuato le valute da ritenersi illegittime.
La inoltre, nelle sole conclusioni allegate all'atto di citazione e alle note dell01.10.2025, ha Pt_1 domandato l'accertamento di interessi ultralegali. Tale domanda, tuttavia, non è mai stata argomentata e sostenuta da elementi probatori e, per tanto, è da ritenersi infondata.
In conclusione, ai fini dell'accertamento del quantum dovuto a parte opposta, si deve rilevare che, da un lato, il CTU ha provveduto a nuovo conteggio di saldo di chiusura del conto corrente, per un totale di € 85.447,30 e, dall'altro, ha confermato la debenza delle somme a debito originate dai contratti di apertura di conti anticipi (€ 64,66). Inoltre, nessuna contestazione è stata operata sul punto da parte opponente.
Le somme chieste da parte opposta derivanti dal contratto di finanziamento n. 132154 non sono state contestate in sede di opposizione dalla pertanto, anche le stesse devono essere confermate. Pt_1 Per tali ragioni, si deve procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e si condanna Pt_1 al pagamento di € 309.167,57, data la differenza tra l'importo del decreto monitorio (€
[...]
310.086,11) e lo scostamento positivo in favore del correntista (€ 918,54) indicato da CTU.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
spese di
CTU a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5904/2023;
condanna al pagamento, in favore di parte opposta, di € 309.167,57 oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda al saldo;
condanna a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 11.229,00 Parte_1
(di cui € 1.772,00 per fase studio, € 1.169,00 per fase introduttiva, € 5.206,00 per fase istruttoria, €
3.082,00 per fase decisionale), in € 1.371,00 per attivazione di procedura di mediazione, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
spese di CTU a carico di parte opponente.
Torino, 03.10.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna