Rigetto
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14/05/2025, n. 4157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4157 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04157/2025REG.PROV.COLL.
N. 05045/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5045 del 2024, proposto da
Cemes s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Gustinucci e Cecilia Bertolini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
CO UC, IN CA, AN LA, IA IA, NI EL, AN RG, IO RG, non costituiti in giudizio;
NE RG, rappresentato e difeso dall'avvocato Gerolamo Angotti, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, via Ciro Menotti, 6;
nei confronti
Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sandra Ciaramelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Pisamo – Azienda per la Mobilità s.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sez. IV, n. 1234 del 2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NE RG e del Comune di Pisa, nonché i rispettivi appelli incidentali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Gustinucci, Manfriani, in sostituzione dell'avvocato Angotti, e Ciaramelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-La Cemes s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 27 dicembre 2023, n. 1234 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sez. IV, che ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti dei signori UC CO, CA IN, IA IA, LA AN, EL NI, RG AN, RG IO e RG NE avverso le ordinanze del Comune di Pisa n. 383 in data 21 febbraio 2023 (recante modifiche della viabilità in tratto di via NU BE Duca d’Aosta), n. 877 del 26 aprile 2023 (di modifica dell’ordinanza n. 383 del 2023), nonché avverso l’ordinanza comunale n. 1670 in data 7 agosto 2023 (recante disposizioni di viabilità e sosta su via NU BE, in parziale modifica delle precedenti ordinanze).
I ricorrenti in primo grado sono proprietari e residenti in [...], 10 e 14), site nel lato destro della strada.
2. – Con il ricorso in primo grado hanno impugnato le ordinanze nn. 383 e 877 del 2023 relative alla viabilità nella strada NU BE e gli atti della conferenza di servizi finalizzati al rilascio del permesso di costruire richiesto da Cemes s.p.a. per la realizzazione di un nuovo centro commerciale (media struttura di vendita), nell’ambito di un piano di recupero (al momento della cui approvazione era previsto il mantenimento dell’attuale senso unico di marcia, salvo che per i mezzi pesanti dei fornitori, nella sola mattina, dalle 6,30 alle 8). In particolare, le ordinanze hanno stabilito il doppio senso di marcia nel primo tratto di via NU BE (tra l’intersezione con via Vittorio NU ed il civico 5) ed il divieto di fermata su entrambi i lati della strada nel tratto; hanno altresì disposto l’arretramento di cm. 80 verso ovest del percorso pedonale in corrispondenza del piazzale del costruendo supermercato, l’ampliamento di cm. 80 del percorso pedonale presente sul lato est dal civico 10 al civico 14, la realizzazione di un attraversamento pedonale in quota in corrispondenza del civico 5. Con i motivi aggiunti i ricorrenti hanno poi impugnato l’ordinanza n. 1670 del 2023 che ha disposto il mantenimento, nella fase di cantiere, del senso unico di marcia da sud verso nord su via NU BE, l’istituzione del doppio senso di circolazione, in fase di cantiere, per il solo transito di mezzi di opera in ingresso ed in uscita dal cantiere, nonché la realizzazione di determinate opere per la fase definitiva, con la precisazione che la deroga alla larghezza minima opera solo nella fase dei lavori, mentre a regime la strada ha la larghezza minima prevista dal codice della strada (indicata in ml. 5,80 o 6 a seconda dei tratti).
A fondamento del ricorso e dei motivi aggiunti hanno dedotto le censure di omessa comunicazione di avvio del procedimento, di violazione dell’art. 140 del regolamento di attuazione del codice della strada, per mancanza delle dimensioni minime di legge per il doppio senso, la violazione dell’art. 13 del codice della strada, del regolamento regionale n. 23 del 9 aprile 2020 per il mancato rispetto delle dimensioni minime di legge per il doppio senso di marcia e delle dimensioni minime dei marciapiedi, nonché l’illegittimità del piano di recupero e del permesso di costruire.
3. - La sentenza appellata, riconosciuta la legittimazione dei ricorrenti alla luce del criterio della vicinitas , ha accolto il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e cioè nell’assunto del mancato rispetto delle dimensioni minime dei marciapiedi (ml. 1,50 di larghezza ai sensi del d.m. 5 novembre 2001), in particolare in avvicinamento a Via Veneto, ove si restringe ad appena cm. 70 nel lato destro, mentre nel lato opposto è di circa 120 cm.: « risulta in definitiva che la strada in questione non abbia le dimensioni sufficienti a contenere due corsie con i relativi marciapiedi nelle misure minime previste dalla normativa applicabile, per cui il doppio senso di marcia, come denunciato dai ricorrenti, allo stato degli atti non appare praticabile sulla strada in questione ».
4.- Con il ricorso in appello la Cemes s.p.a. ha criticato la sentenza di prime cure, deducendone la erroneità nella considerazione che abbia deciso, in violazione degli artt. 64 e 65 cod. proc. amm., senza alcuna istruttoria che consentisse di individuare l’effettiva situazione dei luoghi e delle misure di strade e marciapiedi a lavori ultimati e se la via NU BE fosse effettivamente riconducibile ad una strada locale di tipo “F” o piuttosto nel novero delle strade urbane di quartiere; ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, assumendo che le dimensioni della carreggiata sarebbero comunque derogabili in quanto le aree di intervento concernono aree soggette a piano di recupero (art. 4.3, punto 12, delle NTA del regolamento urbanistico comunale di Pisa), concludendo nel senso che la strada abbia i requisiti prescritti per le due corsie.
5. – Il Comune di Pisa ha proposto, a sua volta, appello incidentale autonomo, notificato in data 11 settembre 2024 e depositato il successivo 19 dicembre 2024, deducendo la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti in primo grado, essendo insufficiente il criterio della vicinitas , la violazione degli artt. 64 e 65 cod. proc. amm., mancando elementi certi ed incontestati da cui ricavare lo stato dei luoghi, la configurazione della via come strada urbana di quartiere, con minore larghezza minima rispetto alla strada di tipo “F” e chiedendo dunque la riforma della sentenza impugnata.
6. - Si è costituito in resistenza il sig. RG NE eccependo l’inammissibilità quanto meno dell’appello incidentale del Comune di Pisa, che avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza adottando l’ordinanza n. 31 del 10 gennaio 2024 (prevedente il senso unico alternato), e comunque la infondatezza nel merito dell’appello incidentale e di quello principale. Ha inoltre riproposto i motivi assorbiti in primo grado (tra cui quello sull’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento che ha portato all’adozione delle ordinanze comunali) ed esperito appello incidentale avverso la sentenza di primo grado allegando il solo motivo deducente che le ordinanze gravate in primo grado contrasterebbero con le NTA del piano di recupero e con il permesso di costruire, prevedenti non già il doppio senso di marcia, ma il mantenimento del senso unico e l’ingresso in controsenso dei soli mezzi pesanti dei fornitori la mattina presto.
7. - All’udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Principiando dalla disamina dell’appello principale della Cemes s.p.a., con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 64 e 65 cod. proc. amm. nella considerazione che la sentenza dia per scontato il fatto che la strada di cui trattasi (via NU BE) sia ascrivibile nella categoria di strada “F”-strada locale, mentre, in ragione della sua collocazione nel centro abitato, in prossimità della cinta muraria storica di Pisa, risulterebbe più propriamente ascrivibile alla categoria “F” strada urbana di quartiere, in coerenza con quanto disposto dal d.m. 5 novembre 2001, n. 6792; alle due tipologie di strada corrispondono misure della carreggiata (prescritte dalla Tabella 3.4 del predetto decreto ministeriale) che valgono per le nuove costruzioni, mentre sono di riferimento per l’adeguamento delle strade esistenti (cfr. art. 2 dello stesso decreto ministeriale ed art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992). Nella fattispecie in esame, posto che il marciapiede presente era pari, a sinistra, a mt. 1,3/1,5, e a destra a circa mt. 0,70, che per entrambe le tipologie di strade urbana/di quartiere e locale/urbana è consentita la doppia corsia ma non è previsto lo spartitraffico ed è stabilita una larghezza minima dei marciapiedi di mt. 1,50, deve ritenersi che il requisito sia rispettato in via NU BE, risultando complessivamente pari a mt. 2; peraltro non è prescritto dal par. 3.4.6 dell’allegato al decreto ministeriale che il marciapiede sia su entrambi i lati della strada, ma è sufficiente che almeno su di un lato corrisponda alla misura predetta. Ne discende, per l’appellante, che sussistevano le condizioni di operatività dell’ordinanza di mobilità, trattandosi di strada esistente e non di nuova costruzione.
Il secondo motivo, che può essere esaminato congiuntamente al primo in ragione del rapporto di complementarietà, deduce poi che le dimensioni e la composizione della carreggiata sono derogabili a norma dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992; nella specie le ordinanze contestate costituiscono lo sviluppo del piano di recupero/piano attuativo presentato dalla società appellante all’esito della variante intervenuta nel 2020.
I motivi sono infondati.
Va premesso che la documentazione in atti vede come dati incontestati quelli per cui la carreggiata di via NU BE è di circa 5.16 ml.; il marciapiede di sinistra di circa m. 1,3/1.5; quello di destra di circa ml. 0,70.
La sentenza ha ritenuto, alla stregua degli atti e documenti di causa, che « la strada in questione non abbia le dimensioni sufficienti a contenere due corsie con i relativi marciapiedi nelle misure minime previste dalla normativa applicabile, per cui il doppio senso di marcia […] allo stato degli atti non appare praticabile » : tale è l’assunto motivazionale alla base dell’annullamento delle ordinanze gravate che avevano istituito il doppio senso di marcia in via definitiva (dunque, benché a seguito della terza ordinanza risulta rispettata la larghezza minima della carreggiata, i marciapiedi rimangono di dimensioni inferiori a ml. 1,50 ciascuno).
Né appare fondato su solidi argomenti l’assunto secondo cui sarebbe sufficiente un solo marciapiede di larghezza minima di ml. 1,50; in ogni caso, nella fattispecie controversa, nessuno dei due marciapiedi raggiunge tale dimensione minima di larghezza prescritta dal punto 3.4.6 del d.m. 5 novembre 2001.
Del tutto irragionevole è poi la tesi secondo cui la larghezza del marciapiede possa ritenersi integrata dalla sommatoria dei due marciapiedi.
Quanto alla considerazione per cui le larghezze minime del marciapiede riguarderebbero solamente le strade di nuova costruzione, mentre nel caso di specie si verte al cospetto di un adeguamento, occorre considerare che non sembrano comunque ravvisabili, né risultano prese in considerazione dai provvedimenti impugnati, le condizioni per la deroga, che l’art. 13 del d.lgs. n. 285 del 1992 consente « solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti ».
In ogni caso giova aggiungere che il regolamento regionale n. 23 in data 9 aprile 2020 prevede, all’art. 6, comma 2, per le medie strutture di vendita, che la progettazione della viabilità di raccordo e dei relativi accessi deve rispettare le disposizioni vigenti in materia di progettazione stradale, con particolare riferimento al d.m. 5 novembre 2001.
2. – Procedendo alla disamina dell’appello incidentale autonomo del Comune di Pisa, volto a contestare la sentenza di primo grado sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti in primo grado (nell’assunto dell’inadeguatezza del criterio della vicinitas ), nonché per la violazione degli artt. 64 e 65 cod. proc. amm. (in ordine al reale stato dei luoghi), va rilevato che lo stesso, notificato in data 11 settembre 2024, è stato depositato il 19 dicembre 2024 (invero, era stato precedentemente depositato, per errore materiale, in altro fascicolo, rubricato al n. 7544/2024 del R.G., che risulta “definito”) e dunque tardivamente, rispetto al termine di trenta giorni previsto dagli artt. 45 e 94 cod. proc. amm. (probabilmente è anche tardiva la proposizione dell’appello, ma non rileva approfondire la questione, apparendo evidente un differente profilo di irricevibilità). Naturalmente non assume alcun rilievo il precedente appello incidentale proposto dal Comune di Pisa in data 26 giugno 2024, ma poi “rinunciato” con atto del 22 luglio 2024 dell’avvocato Tommaso Amaro Nessi.
Ne consegue che l’appello incidentale del Comune di Pisa deve ritenersi irricevibile.
3. – Discende infine dalla reiezione dell’appello principale e dalla declaratoria di irricevibilità dell’appello incidentale autonomo l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’appello incidentale del sig. RG NE, che è logicamente condizionato all’accoglimento dell’appello principale, nella misura in cui critica la sentenza di primo grado per non avere rilevato che le ordinanze impugnate in primo grado contrastano con le NTA del piano di recupero e del permesso di costruire, contemplanti il mantenimento del senso unico alternato e l’ingresso in controsenso, nella prima mattina, per i soli mezzi pesanti dei fornitori.
4. - Alla stregua di quanto esposto, l’appello principale della Cemes s.p.a. va respinto; l’appello incidentale autonomo del Comune di Pisa è irricevibile, mentre l’appello incidentale del sig. RG NE deve ritenersi improcedibile.
Il tenore della decisione e la complessità delle questioni fattuali controverse integrano le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale, dichiara irricevibile l’appello incidentale del Comune di Pisa e dichiara improcedibile l’appello incidentale del sig. RG NE.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO