TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 112/2024
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 112 /2024
All'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 112/2024 promossa da:
2P (C.F./P.I. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. e dom. SILVIA MAUGERI del Foro di Brescia
ATTRICE contro
(C.F. /P.I. ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. e dom. LUCA PARRILLO del Foro di Modena
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice: “Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di tutti i contratti di noleggio in essere tra le parti e/o del contratto stipulato il 17/05/2023 avente ad oggetto il cantiere di
AG (LC) via Carlo Porta, 5 e/o del contratto stipulato il 23/06/2023 avente ad oggetto il cantiere di SA (VA) via Quarnaro, 6 e/o del contratto stipulato il 17/05/2023 avente ad oggetto il cantiere di SA (VA) via Quarnaro, 6 e/o del contratto stipulato il
03/08/2023 avente ad oggetto il cantiere di GG IL (RE) Via Sante Vincenzi, 5 – 15
e/o del contratto stipulato il 08/07/2021 avente ad oggetto il cantiere di AN MA
LI (GE) Loc. LA e/o contratto stipulato il 20/07/2022 avente ad oggetto il cantiere di
GG IL (RE) Via Ippolito Nievo, 17.
- Per l'effetto, autorizzare la ricorrente ad accedere all'interno dei cantieri de quibus nonché in qualsiasi altro luogo si trovino i ponteggi noleggiati dalla ricorrente a CP_1 ed a procedere allo smontaggio ed all'asporto di tutti i ponteggi e dei relativi accessori
[...]
pagina 2 di 7 (es. reti, mensole, mantovane, passi carrai, recinzioni da cantiere, box ad uso ufficio, tubi e giunti ecc.…), anche tramite l'assistenza della Forza Pubblica, immediatamente o nel termine stabilito dal Giudice;
- Condannare, inoltre, la resistente al pagamento della somma di euro 206.869,32 €
(calcolata in base allo scaduto al 21 dicembre 2023), oltre ad ulteriori canoni di noleggio maturati e maturandi alla data di effettivo;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale”.
La convenuta: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Respingere la domanda formulata da
[...]
nei confronti di siccome infondata e non provata. Dichiarare Parte_2 Controparte_1
in ogni caso non dovute da parte di le somme intimate da nel CP_1 Parte_2 ricorso introduttivo, limitando eventualmente l'obbligazione in capo alla convenuta all'importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio. IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, con richiesta di distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
pagina 3 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato, la società Parte_2 chiedeva l'accertamento della risoluzione di diritto dei contratti aventi ad oggetto il noleggio di ponteggi stipulati con la convenuta a fronte del mancato pagamento delle rate CP_2
concordate per il noleggio (doc. 1).
A tal fine deduceva, in particolare, che: con missiva pec del 2 novembre 2023 comunicava alla convenuta di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 10) contenuta nei contratti di noleggio, nonché le date per lo smontaggio dei ponteggi (doc. 2); la convenuta si opponeva allo smontaggio dei ponteggi;
peraltro uno dei ponteggi (c7o cantiere di AG) risultava asportato altrove (parte attrice provvedeva a sporgere denuncia querela); al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della lite, in data 17 novembre 2023 le parti verificavano in contraddittorio le misurazioni dei ponteggi che risultavano conformi a quanto indicato nelle fatture di pagamento emesse dalla attrice e rimaste insolute;
al 21 dicembre 2023 la conventa era debitrice della somma di €
206.869,32, oltre ai successivi canoni di locazione maturandi;
vi era la necessità di procedere allo smontaggio di tutti i ponteggi rimasti nei vari cantieri che nel frattempo venivano comunque utilizzati ed asportati dalla convenuta senza che la stessa provvedesse al pagamento del prezzo di noleggio degli stessi, tenuto anche conto dello stato di insolvenza in cui versava la convenuta (procedure esecutive immobiliari;
mutamento compagine sociale).
Con comparsa del 15 marzo 2024 si costituiva la società chiedendo il CP_1
rigetto della domanda attorea, a tal fine deduceva, in particolare, che: il periodo di noleggio dei ponteggi veniva prolungato in quanto le opere appaltate dalla convenuta rientravano nel novero dei cantieri del c.d. Superbonus 110 con conseguente fermo dei cantieri e prolungamento della durata dei contratti in corso;
nonostante la previsione della clausola risolutiva di cui all'art. 10 dei contratti l'attrice intimava la risoluzione soltanto in data 2 novembre 2023 a fronte di fatture insolute risalenti al maggio dello stesso anno in concomitanza con la modifica della compagine sociale della convenuta e delle contestazioni mosse dal nuovo socio di riferimento all'attrice in merito alla correttezza degli addebiti mensilmente inoltrati dall'attrice (doc. 2); venivano contestate le quantità dei metri quadri di ponteggi oggetto di noleggio in quanto o non indicate nei contratti (cantieri di: SA,
AG, GG IL, Parma), oppure comunque non affidabili (cantiere presso
Condominio Le Betulle); venivano altresì contestati gli importi fatturati;
con specifico pagina 4 di 7 riferimento al cantiere di Genova lo stesso era concluso già dalla primavera del 2022 pertanto alcun importo era dovuto.
All'udienza del 28 marzo 2024 il Giudice, impregiudicato ogni diritto, invitava le parti a verificare nel contraddittorio il quantum della pretesa.
Successivamente il GI concedeva termini per le memorie istruttorie.
All'udienza del 26 settembre 2024 il GI ammetteva le prove per testi ed interpello dedotte dalla ricorrente.
All'udienza del 12 dicembre 2024, escusso il teste di parte attrice, non comparso senza giustificato motivo il legale rappresentate della società convenuta, il GI ritenuta la causa matura per la decisione si riservava la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della produzione documentale in atti, nonché all'esito dell'istruttoria orale espletata.
La domanda di risoluzione di diritto svolta dalla società attrice è fondata e Parte_2
va accolta.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr Cass. n. 4163/2024).
Nel caso in esame vi è prova documentale dei contratti di noleggio di ponteggi intercorsi tra le parti (doc. 1).
Risulta comunicazione di risoluzione inviata alla convenuta a mezzo pec del 2 CP_1 novembre 2023 dei seguenti contratti: “contratto stipulato il 17/05/2023 avente ad oggetto il cantiere di AG (LC) via Carlo Porta, 5; contratto stipulato il 23/06/2023 avente ad oggetto il cantiere di SA (VA) via Quarnaro, 6 (antifurto); contratto stipulato il 17/05/2023 avente ad oggetto il cantiere di SA (VA) via Quarnaro, 6; contratto stipulato il 03/08/2023 avente ad oggetto il cantiere di GG IL (RE)Via Sante Vincenzi, 5 - 15; contratto stipulato il
08/07/2021 avente ad oggetto il cantiere di AN MA LI (GE) Loc. LA (nolo a freddo); contratto stipulato il 04/04/2022 avente ad oggetto il cantiere di NT (MN)(nolo a freddo); contratto stipulato il 20/07/2022 avente ad oggetto il cantiere di GG IL (RE)Via
Ippolito Nievo, 17” (doc. 2).
Non è in contestazione l'interruzione da parte della società convenuta dei pagamenti delle pagina 5 di 7 fatture emesse dalla parte attrice a titolo di canone dei contratti di noleggio dei ponteggi.
La convenuta si è limitata a dedurre generiche circostanze che avrebbero dato luogo a tale inadempimento, senza tuttavia fornire provare di quanto dedotto.
A tal proposito non può essere accolta l'istanza della convenuta di ammissione delle istanze istruttorie svolte in comparsa di costituzione e reiterate all'udienza del 12 dicembre
2024, tenuto conto che i capitoli dedotti sono inammissibili in quanto vertenti su circostanze non contestate (cap. 1); valutative (cap. 2); irrilevanti (cap. 3).
Il mancato pagamento delle rate di noleggio dei ponteggi -non in contestazione- costituisce inadempimento di non scarsa importanza riguardando l'obbligazione principale del debitore, tenuto conto che risulta che nelle more la convenuta abbia continuato ad utilizzare tali ponteggi.
All'esito dell'istruttoria orale espletata il teste impiegato della società attrice) Tes_1
ha confermato la circostanza che in data 17 novembre 2023 si svolse un sopralluogo nel contraddittorio delle parti (nella persona di , socio di maggioranza della Persona_1
società convenuta) per effettuare la verifica delle misurazioni dei ponteggi e che tali misurazioni risultavano coincidere con quelle indicate negli allegati nn. 14 e 15 ed indicate nelle fatture emesse dalla società attrice, documentazione mostrata al teste.
Il teste ha poi dichiarato che in tale occasione il socio di maggioranza della società convenuta ): “ha verificato che le misure da noi indicate coincidevano con Persona_1
quanto montato e ci ha detto che avrebbe informato il Direttore lavori per la rettifica chiedendoci di temporeggiare. Per formulare un piano di rientro”.
Nel caso in esame risulta che il legale rappresentate della società convenuta non si è presentato all'udienza fissata per rendere l'interpello senza addurre un giustificato motivo.
Secondo il noto orientamento della Suprema Corte: “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (cfr n. 3258/2007).
Ora, nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte del legale rappresentante della società convenuta il quale non si è presentato per rispondere all'interrogatorio formale richiesto dalla parte ricorrente.
pagina 6 di 7 Tenuto conto della documentazione in atti, dell'esito dell'istruttoria espletata, ed in mancanza di elementi di segno opposto, va accertata la legittimità della risoluzione di diritto dei contratti inter partes stante l'inadempimento della resistente.
Sulla scorta delle argomentazioni e dei principi sopra richiamati la domanda va accolta.
Con riferimento al quantum di € 206.869,32 richiesto dalla parte attrice per i canoni di noleggio maturati a fronte dei contratti dichiarati risolti, tale importo deve essere riconosciuto in quanto calcolato in base alla documentazione in atti e alle misurazioni svolte in contraddittorio tra le parti, confermate dal teste escusso e ritenute ammesse in base alla mancata presentazione del legale rappresentate a rendere l'interpello.
La convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di € 206.869,32 oltre interessi di mora dalla data della messa in mora (19 gennaio 2023; doc. 12) al saldo, nonché i canoni scaduti e a scadere sino alla consegna dei ponteggi.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 11.977,00, oltre anticipazioni ed accessori di legge, secondo i parametri vigenti, valore della causa, ai medi, ai minimi per la fase decisionale stante la natura del rito e la decisone in forma semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la legittimità della risoluzione di diritto dei contratti di noleggio intervenuti tra le parti e, per l'effetto, condanna la convenuta a consegnare all'attrice i ponteggi oggetto di contratto;
Condanna la resistente al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 206.869,32 oltre interessi di mora dalla data della messa in mora (19 gennaio 2023) al saldo e quelli scaduti e a scadere sino alla consegna.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15 %), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 7 gennaio 2024
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 7 di 7
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 112 /2024
All'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 112/2024 promossa da:
2P (C.F./P.I. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. e dom. SILVIA MAUGERI del Foro di Brescia
ATTRICE contro
(C.F. /P.I. ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. e dom. LUCA PARRILLO del Foro di Modena
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice: “Accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di tutti i contratti di noleggio in essere tra le parti e/o del contratto stipulato il 17/05/2023 avente ad oggetto il cantiere di
AG (LC) via Carlo Porta, 5 e/o del contratto stipulato il 23/06/2023 avente ad oggetto il cantiere di SA (VA) via Quarnaro, 6 e/o del contratto stipulato il 17/05/2023 avente ad oggetto il cantiere di SA (VA) via Quarnaro, 6 e/o del contratto stipulato il
03/08/2023 avente ad oggetto il cantiere di GG IL (RE) Via Sante Vincenzi, 5 – 15
e/o del contratto stipulato il 08/07/2021 avente ad oggetto il cantiere di AN MA
LI (GE) Loc. LA e/o contratto stipulato il 20/07/2022 avente ad oggetto il cantiere di
GG IL (RE) Via Ippolito Nievo, 17.
- Per l'effetto, autorizzare la ricorrente ad accedere all'interno dei cantieri de quibus nonché in qualsiasi altro luogo si trovino i ponteggi noleggiati dalla ricorrente a CP_1 ed a procedere allo smontaggio ed all'asporto di tutti i ponteggi e dei relativi accessori
[...]
pagina 2 di 7 (es. reti, mensole, mantovane, passi carrai, recinzioni da cantiere, box ad uso ufficio, tubi e giunti ecc.…), anche tramite l'assistenza della Forza Pubblica, immediatamente o nel termine stabilito dal Giudice;
- Condannare, inoltre, la resistente al pagamento della somma di euro 206.869,32 €
(calcolata in base allo scaduto al 21 dicembre 2023), oltre ad ulteriori canoni di noleggio maturati e maturandi alla data di effettivo;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale”.
La convenuta: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Respingere la domanda formulata da
[...]
nei confronti di siccome infondata e non provata. Dichiarare Parte_2 Controparte_1
in ogni caso non dovute da parte di le somme intimate da nel CP_1 Parte_2 ricorso introduttivo, limitando eventualmente l'obbligazione in capo alla convenuta all'importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio. IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, con richiesta di distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
pagina 3 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato, la società Parte_2 chiedeva l'accertamento della risoluzione di diritto dei contratti aventi ad oggetto il noleggio di ponteggi stipulati con la convenuta a fronte del mancato pagamento delle rate CP_2
concordate per il noleggio (doc. 1).
A tal fine deduceva, in particolare, che: con missiva pec del 2 novembre 2023 comunicava alla convenuta di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 10) contenuta nei contratti di noleggio, nonché le date per lo smontaggio dei ponteggi (doc. 2); la convenuta si opponeva allo smontaggio dei ponteggi;
peraltro uno dei ponteggi (c7o cantiere di AG) risultava asportato altrove (parte attrice provvedeva a sporgere denuncia querela); al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della lite, in data 17 novembre 2023 le parti verificavano in contraddittorio le misurazioni dei ponteggi che risultavano conformi a quanto indicato nelle fatture di pagamento emesse dalla attrice e rimaste insolute;
al 21 dicembre 2023 la conventa era debitrice della somma di €
206.869,32, oltre ai successivi canoni di locazione maturandi;
vi era la necessità di procedere allo smontaggio di tutti i ponteggi rimasti nei vari cantieri che nel frattempo venivano comunque utilizzati ed asportati dalla convenuta senza che la stessa provvedesse al pagamento del prezzo di noleggio degli stessi, tenuto anche conto dello stato di insolvenza in cui versava la convenuta (procedure esecutive immobiliari;
mutamento compagine sociale).
Con comparsa del 15 marzo 2024 si costituiva la società chiedendo il CP_1
rigetto della domanda attorea, a tal fine deduceva, in particolare, che: il periodo di noleggio dei ponteggi veniva prolungato in quanto le opere appaltate dalla convenuta rientravano nel novero dei cantieri del c.d. Superbonus 110 con conseguente fermo dei cantieri e prolungamento della durata dei contratti in corso;
nonostante la previsione della clausola risolutiva di cui all'art. 10 dei contratti l'attrice intimava la risoluzione soltanto in data 2 novembre 2023 a fronte di fatture insolute risalenti al maggio dello stesso anno in concomitanza con la modifica della compagine sociale della convenuta e delle contestazioni mosse dal nuovo socio di riferimento all'attrice in merito alla correttezza degli addebiti mensilmente inoltrati dall'attrice (doc. 2); venivano contestate le quantità dei metri quadri di ponteggi oggetto di noleggio in quanto o non indicate nei contratti (cantieri di: SA,
AG, GG IL, Parma), oppure comunque non affidabili (cantiere presso
Condominio Le Betulle); venivano altresì contestati gli importi fatturati;
con specifico pagina 4 di 7 riferimento al cantiere di Genova lo stesso era concluso già dalla primavera del 2022 pertanto alcun importo era dovuto.
All'udienza del 28 marzo 2024 il Giudice, impregiudicato ogni diritto, invitava le parti a verificare nel contraddittorio il quantum della pretesa.
Successivamente il GI concedeva termini per le memorie istruttorie.
All'udienza del 26 settembre 2024 il GI ammetteva le prove per testi ed interpello dedotte dalla ricorrente.
All'udienza del 12 dicembre 2024, escusso il teste di parte attrice, non comparso senza giustificato motivo il legale rappresentate della società convenuta, il GI ritenuta la causa matura per la decisione si riservava la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della produzione documentale in atti, nonché all'esito dell'istruttoria orale espletata.
La domanda di risoluzione di diritto svolta dalla società attrice è fondata e Parte_2
va accolta.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr Cass. n. 4163/2024).
Nel caso in esame vi è prova documentale dei contratti di noleggio di ponteggi intercorsi tra le parti (doc. 1).
Risulta comunicazione di risoluzione inviata alla convenuta a mezzo pec del 2 CP_1 novembre 2023 dei seguenti contratti: “contratto stipulato il 17/05/2023 avente ad oggetto il cantiere di AG (LC) via Carlo Porta, 5; contratto stipulato il 23/06/2023 avente ad oggetto il cantiere di SA (VA) via Quarnaro, 6 (antifurto); contratto stipulato il 17/05/2023 avente ad oggetto il cantiere di SA (VA) via Quarnaro, 6; contratto stipulato il 03/08/2023 avente ad oggetto il cantiere di GG IL (RE)Via Sante Vincenzi, 5 - 15; contratto stipulato il
08/07/2021 avente ad oggetto il cantiere di AN MA LI (GE) Loc. LA (nolo a freddo); contratto stipulato il 04/04/2022 avente ad oggetto il cantiere di NT (MN)(nolo a freddo); contratto stipulato il 20/07/2022 avente ad oggetto il cantiere di GG IL (RE)Via
Ippolito Nievo, 17” (doc. 2).
Non è in contestazione l'interruzione da parte della società convenuta dei pagamenti delle pagina 5 di 7 fatture emesse dalla parte attrice a titolo di canone dei contratti di noleggio dei ponteggi.
La convenuta si è limitata a dedurre generiche circostanze che avrebbero dato luogo a tale inadempimento, senza tuttavia fornire provare di quanto dedotto.
A tal proposito non può essere accolta l'istanza della convenuta di ammissione delle istanze istruttorie svolte in comparsa di costituzione e reiterate all'udienza del 12 dicembre
2024, tenuto conto che i capitoli dedotti sono inammissibili in quanto vertenti su circostanze non contestate (cap. 1); valutative (cap. 2); irrilevanti (cap. 3).
Il mancato pagamento delle rate di noleggio dei ponteggi -non in contestazione- costituisce inadempimento di non scarsa importanza riguardando l'obbligazione principale del debitore, tenuto conto che risulta che nelle more la convenuta abbia continuato ad utilizzare tali ponteggi.
All'esito dell'istruttoria orale espletata il teste impiegato della società attrice) Tes_1
ha confermato la circostanza che in data 17 novembre 2023 si svolse un sopralluogo nel contraddittorio delle parti (nella persona di , socio di maggioranza della Persona_1
società convenuta) per effettuare la verifica delle misurazioni dei ponteggi e che tali misurazioni risultavano coincidere con quelle indicate negli allegati nn. 14 e 15 ed indicate nelle fatture emesse dalla società attrice, documentazione mostrata al teste.
Il teste ha poi dichiarato che in tale occasione il socio di maggioranza della società convenuta ): “ha verificato che le misure da noi indicate coincidevano con Persona_1
quanto montato e ci ha detto che avrebbe informato il Direttore lavori per la rettifica chiedendoci di temporeggiare. Per formulare un piano di rientro”.
Nel caso in esame risulta che il legale rappresentate della società convenuta non si è presentato all'udienza fissata per rendere l'interpello senza addurre un giustificato motivo.
Secondo il noto orientamento della Suprema Corte: “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (cfr n. 3258/2007).
Ora, nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte del legale rappresentante della società convenuta il quale non si è presentato per rispondere all'interrogatorio formale richiesto dalla parte ricorrente.
pagina 6 di 7 Tenuto conto della documentazione in atti, dell'esito dell'istruttoria espletata, ed in mancanza di elementi di segno opposto, va accertata la legittimità della risoluzione di diritto dei contratti inter partes stante l'inadempimento della resistente.
Sulla scorta delle argomentazioni e dei principi sopra richiamati la domanda va accolta.
Con riferimento al quantum di € 206.869,32 richiesto dalla parte attrice per i canoni di noleggio maturati a fronte dei contratti dichiarati risolti, tale importo deve essere riconosciuto in quanto calcolato in base alla documentazione in atti e alle misurazioni svolte in contraddittorio tra le parti, confermate dal teste escusso e ritenute ammesse in base alla mancata presentazione del legale rappresentate a rendere l'interpello.
La convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di € 206.869,32 oltre interessi di mora dalla data della messa in mora (19 gennaio 2023; doc. 12) al saldo, nonché i canoni scaduti e a scadere sino alla consegna dei ponteggi.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 11.977,00, oltre anticipazioni ed accessori di legge, secondo i parametri vigenti, valore della causa, ai medi, ai minimi per la fase decisionale stante la natura del rito e la decisone in forma semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la legittimità della risoluzione di diritto dei contratti di noleggio intervenuti tra le parti e, per l'effetto, condanna la convenuta a consegnare all'attrice i ponteggi oggetto di contratto;
Condanna la resistente al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 206.869,32 oltre interessi di mora dalla data della messa in mora (19 gennaio 2023) al saldo e quelli scaduti e a scadere sino alla consegna.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15 %), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 7 gennaio 2024
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 7 di 7