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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/03/2024, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Ugo Iannini Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1219 del 2023 R. G., promossa
DA
rappresentato e difeso dall' avv. Graziella Putzu ed elettivamente domiciliato presso Parte_1 il suo studio in Olbia, piazza Regina Margherita, angolo via Fausania 3,
Ricorrente
CONTRO
n. a Tempio Pausania il 3.10.1978, ivi res.te in via della Fonte San Pasquale 21, Controparte_1
Resistente - contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 30.1.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.9.2023 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Calangianus il 31.7.2005 con e che dall'unione erano nati, nel Controparte_1
2009 e nel 2013 i figli e , esponeva che in data 23.3.2023 il Tribunale di Tempio Per_1 Per_2
Pausania aveva emesso sentenza di separazione consensuale tra i coniugi, stante l'impossibilità della prosecuzione della loro convivenza, attesi i gravi ed inconciliabili contrasti sorti tra gli stessi.
Precisava infine che la separazione si era protratta per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale senza che vi fosse stata riconciliazione e, richiesta la fissazione di
1 udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, concludeva affinchè venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed accolte le ulteriori domande formulate.
All'udienza presidenziale compariva il solo ricorrente;
all'esito dell'esame dei minori, la difesa insisteva per l'accoglimento della domanda.
La domanda del ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta.
Egli ha infatti provato, mediante produzioni documentali, di aver contratto matrimonio concordatario in Calangianus il 31.7.2005 con e di aver ottenuto dal Tribunale di Tempio Controparte_1
Pausania sentenza di separazione il 23.3.2023.
E' altresì provato che sono trascorsi più di sei mesi tra la comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Tempio per la separazione e la presentazione dell'atto introduttivo della presente procedura senza che, durante tale periodo, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia mai ricostituita, come risulta dalle dichiarazioni rese dalla parte, non contestate dalla resistente, che non si è costituita in giudizio.
Pertanto, il Tribunale deve dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto con rito concordatario in Calangianus il 31.7.2005 tra e Parte_1
con il conseguente ordine all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Calangianus di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
Va poi accolta la domanda formulata dal ricorrente al fine di ottenere l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli, atteso che le sue allegazioni circa la condotta poco affidabile ed incostante della madre nei confronti dei minori hanno trovato puntuale riscontro nelle risultanze documentali in atti.
È sufficiente ricordare, in proposito, che il Tribunale ha emesso nei confronti della in data CP_1
28.5.2021, un provvedimento con cui si ordinava alla ricorrente l'immediato allontanamento dalla casa coniugale, con il divieto di avvicinamento entro i 5 chilometri, per un anno.
Detto provvedimento era adottato in considerazione del fatto che “…sulla base di quanto esposto e della documentazione allegata, risulta che i comportamenti violenti e minacciosi tenuti dalla signora costituiscono grave pregiudizio all'integrità fisica e morale del marito e dei figli…”. CP_1
Anche dopo la separazione, la resistente ha proseguito nel tenere una condotta improntata ad una scarsissima collaborazione con il coniuge nella cura dei figli e, dunque, ad un sostanziale disinteresse nei confronti dei minori, come dimostrato dal contenuto dei messaggi telefonici scambiati tra i coniugi
(v. all. 8 al ricorso), dall'avere più volte ed inopinatamente concesso e poi negato l'assenso alla partecipazione del figlio ad un viaggio a Barcellona organizzato dalla scuola, dall'avere Per_1 reiteratamente inviato messaggi e contattato per telefono la madre di un compagno di classe di
, che aveva organizzato una festa di compleanno, per proibirle minacciosamente di ricevere Per_2 il figlio.
Nella relazione dei servizi sociali del in data 22.6.2023 si evidenzia inoltre, con Org_1 riferimento ai colloqui che la avrebbe dovuto svolgere con l'ufficio, che “nelle date CP_1 concordate riferisce di essere impossibilitata per problemi personali. Dopo numerosi tentativi la
Signora comunica la volontà di non voler seguire il percorso di supporto alla genitorialità e di non avere intenzione di svolgere colloqui di monitoraggio […] emerge la sua fragilità che la porta al desiderio di […] togliersi la responsabilità genitoriale in modo da non avere più contatti con avvocati e servizi sociali e non dovere più versare il mantenimento per i figli minori […] la signora non ritiene importanti le attività extrascolastiche frequentate dai minori: calcio, pallavolo e oratorio, ostacolando ad entrambi la frequentazione nei giorni in cui i bambini si trovano in sua compagnia […] riporta di avere il desiderio che i minori vengano inseriti in un “collegio per tre anni” poiché, a suo dire, non
2 sarebbero educati in maniera adeguata dal suo ex compagno . La signora giustifica tale affermazione sostenendo “le sembra normale che un bambino corre nelle corsie di un negozio” non capendo che il peso che la stessa attribuisce a questa azione dei minori sarebbe eccessivo poiché in linea con la loro giovane età. […] insiste sul fatto che un'educazione per lei adeguata è un'educazione in cui i figli provano timore della loro madre…”.
Anche il testo dei messaggi telefonici scambiati tra la resistente ed il figlio depositati dalla Per_1 difesa del il 31.1.2024, da cui risulta che la madre si è rivolta al figlio in maniera inappropriata Pt_1
e diseducativa, dicendo, tra l'altro, “…non sono contenta di te..prima di fare qualsiasi passo devi chiedere autorizzazione anche a me…sapi che il tuo telefono sarà sotto controllo…tuo padre verrà di nuovo denunciato…ti da troppe autorizzazioni…” dimostra chiaramente l'attuale inadeguatezza della rispetto al ruolo genitoriale. CP_1
Ritiene dunque il Tribunale che la condotta della resistente, come sopra evidenziata, deponga univocamente nel senso della sua non piena capacità di prendersi correttamente cura dei figli, rispetto ai quali ella ha peraltro mostrato un disinteresse sempre maggiore.
Occorre infine ricordare che i minori e , sentiti all'udienza del 30.1.2024, hanno Per_1 Per_2 espresso chiaramente la volontà di proseguire a vivere con il padre e di non aumentare i giorni, attualmente due alla settimana, in cui possono incontrare la madre.
Gli elementi sin qui evidenziati, da valutarsi unitamente alla pressoché totale assenza di collaborazione della con il ricorrente nell'interesse dei minori, al fine di garantirne le esigenze CP_1 di cura e crescita, impongono al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli al padre che potrà così assumere le decisioni riguardanti i figli senza dover ogni volta essere soggetto all'arbitrio della resistente (v. in proposito Cass. n. 29999 del 2020, Tribunale Milano sez. IX,
20/06/2018, n.6910, Tribunale Vicenza sez. II, 11/11/2019, n.2328, Tribunale Ancona sez. I,
07/03/2022, n.324).
Tale disposizione comporta che tutte le scelte, anche quelle di maggiore interesse per la prole minore, in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale, potranno essere adottate dal senza Pt_1 la previa consultazione con la CP_1
Il ricorrente è autorizzato altresì a richiedere ed ottenere, presso gli uffici competenti, senza il consenso della madre, il rilascio e/o il rinnovo dei documenti di identità dei figli, compreso il passaporto valido per l'espatrio. D'altra parte, una tale concentrazione della responsabilità genitoriale in capo ad uno solo dei coniugi non rappresenta un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale stessa, poiché ne va a modificare solo l'esercizio.
Il genitore non affidatario rimane infatti titolare della responsabilità genitoriale, che si manifesta come diritto-dovere di vigilare sull'istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio, con facoltà di proporre ricorso al giudice, qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al superiore interesse del medesimo.
Stante l'incontestato rapporto di convivenza del padre con i figli, appare poi opportuno assegnare al ricorrente la casa coniugale sita in Olbia, via Modena 166.
Quanto alle modalità con cui la madre potrà esercitare il diritto di cui all'art. 155 comma 2 c.c., appare opportuno confermare le condizioni stabilite in sede di separazione, che appaiono ancora pienamente rispondenti alle esigenze dei figli.
In particolare, la madre potrà vedere i figli il mercoledì ed il venerdì dalle ore 13.15 dal momento del prelievo presso l'istituto scolastico o dall'abitazione paterna nel periodo delle vacanze, sino alle ore
3 20,30 (ore 21,30 nel periodo estivo) con obbligo di riaccompagnarli presso il padre, nonché a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del venerdì sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola.
La potrà avere i figli con sé per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, CP_1 comprendenti il Natale o il Capodanno, per tre giorni nel corso delle festività pasquali, comprensive del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nonché per 30 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo.
Appare inoltre opportuno confermare le statuizioni adottate dal Tribunale in sede di separazione ed imporre così alla resistente l'obbligo di versare al coniuge la complessiva somma di €. 400,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€. 200,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole, da concordarsi previamente e documentate.
Vanno respinte, infine, le domande del volte ad ottenere il versamento diretto della somma dal Pt_1 datore di lavoro della non essendo stato indicate le generalità del medesimo, e la conferma CP_1 delle statuizioni già adottate dal Tribunale con la sentenza di separazione atteso che, stante la sussistenza di un titolo a riguardo, un'ulteriore ed identica pronuncia sul punto sarebbe priva di utilità per il ricorrente.
In considerazione della natura degli interessi dedotti in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto con rito concordatario in Calangianus il 31.7.2005 tra e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2005 alla parte II, serie A, n. 10; ordina all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calangianus di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
affida in via esclusiva rafforzata i figli minori e al padre cui, per l'effetto, assegna Per_1 Per_2 la casa coniugale sita in Olbia, via Modena 166; dispone che la madre possa vedere i figli il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 13.15 dal momento del prelievo presso l'istituto scolastico o dall'abitazione paterna nel periodo delle vacanze, sino alle ore 20,30 (ore 21,30 nel periodo estivo) con obbligo di riaccompagnarli presso il padre, nonché a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del venerdì sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
la madre potrà avere i figli con sé per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti il Natale o il Capodanno, per tre giorni nel corso delle festività pasquali, comprensive del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nonché per 30 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo;
dispone che versi al ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di Controparte_1
€. 400,00 a titolo di mantenimento dei figli, comprensiva degli assegni familiari, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell' interesse della minore, da concordarsi previamente e documentate;
respinge le ulteriori domande del ricorrente;
4 dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, 28.3.2024
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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