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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/05/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3076/2023 R.G. promossa da
(avv. Elena Pellerey Clapasson) Parte_1
ATTORE contro e (avv.ti Daniele Goffi e Fabio Goffi) Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
(attore) e (convenuta) sono proprietari di Parte_1 Controparte_1
fondi finitimi siti a Berlingo. A nord sono ubicati i mappali 606/5, 606/6 e 819/1 di parte convenuta, i quali confinano, a sud, coi mappali 817/3 e 819/3 dell'attore. Più precisamente, il mappale 606/5 confina col mappale 817/3, mentre i mappali 606/6 e
819/1 sono posti in corrispondenza del mappale 819/31.
In data 19 ottobre 1991 fu stipulata tra gli allora proprietari dei fondi citati
( e da una parte;
e Parte_1 Controparte_3 Parte_2 Controparte_2 dall'altra) una convenzione volta a: (i) definire il confine fra il mappale 606/5 e il mappale
817/3, «per tutta la larghezza del mapp. 817 sub. 3 di mt 10,00», con costruzione di un
«muro di cinta di definizione del confine (…) in comunione» (punti 1 e 3); (ii) stabilire la distanza dell'edificio dei sig.ri censito ai mappali 606/6 e 819/1, dal confine CP_2
appena ridefinito (pari a 4,45 mt) e da quello posto sul mappale 819/3 (pari a 4,80 mt)
(punto 4); (iii) autorizzare i sig.ri a edificare «fino al confine definito al Parte_3
punto 1» (punto 5).
L'attore, in questa sede, lamenta:
- la costruzione, da parte della convenuta di un muro di cinta Controparte_2 con cancellino pedonale in violazione dei confini come indicati nell'elaborato grafico allegato all'accordo di cui sopra. Segnatamente, il muro disterebbe 5,10 mt dall'edificio della sig.ra con conseguente sconfinamento e invasione del mappale Controparte_1
attoreo 819/3;
- la realizzazione di contatori e tombini all'interno del fondo 819/3;
- il rifiuto della sig.ra avente causa dalla sig.ra Controparte_1 Controparte_2
per atto di donazione del 10 settembre 2015, di consentire all'attore di edificare nuove autorimesse al confine col mappale 817/3, stante la mancata trascrizione della scrittura privata del 19 ottobre 1991.
Sulla base di queste premesse, l'attore ha chiesto: (i) l'accertamento dei confini fra i fondi, sia con riferimento al mappale 817/3, che con riguardo al mappale 819/3; (ii) la condanna della convenuta alla rimozione del muro, del cancello, dei Controparte_1
contatori e del tombino e il rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata;
(iii) la condanna di « e , quale autrice dell'illecito, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento di tutti i danni che, fin dalla costruzione del muro, hanno impedito il libero esercizio della proprietà da parte del signor aggravati dalle vane richieste di CP_1
ripristino spontaneo dello stato dei luoghi, anche in via equitativa»; (iv) la declaratoria di estinzione, per non uso ventennale, del diritto di passaggio carraio «insistente sul mapp.
819 sub 3, l'accesso da Via Tempini n. 29 per aver le convenute da sempre utilizzato
l'accesso su via Cava» (così, pag. 7 della citazione); (v) la condanna della convenuta a risarcire il danno per la mancata dichiarazione, nell'atto di donazione Controparte_2
rep. 67196 notaio dott. del 10 settembre 2015, dei patti sottoscritti con accordo Per_1
del 19 ottobre 1991, quantificato in euro 35.000,00 (volume edificatorio perduto + costi della progettazione risultata inutile).
Le convenute hanno eccepito che lo stato dei luoghi sarebbe immutato dal 1991, con conseguente maturazione del tempo utile ad usucapire. Da ciò hanno derivato l'inutilità dell'azione di accertamento dei confini, di cui hanno chiesto il rigetto. Si sono, altresì, opposte alle istanze risarcitorie, per le ragioni dettagliate nella comparsa di
2 risposta, a cui si rinvia. Infine, hanno contestato il non uso del diritto di passaggio, in quanto, in origine, il «secondo accesso da via Cava non risultava presente (…), posto che soltanto nell'anno 2002 il comune di Berlingo ha deliberato di così denominare la strada
(in precedenza privata) confinante con la proprietà rendendola pubblica ai fini CP_1
del collegamento fra la ridetta via Tempini e la via Manzoni» (così, pagg. 10 e 11 della comparsa di risposta).
Non è stata svolta attività istruttoria. Le richieste di prove costituende sono state respinte con ordinanza del 9 febbraio 2024, i cui contenuti sono stati confermati, a seguito di istanza di revoca/modifica avanzata dall'attore, con successiva ordinanza del 6 maggio
2024.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127- ter c.p.c.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., la causa è infine transitata in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'azione attorea ex art. 950 c.c. concerne due confini, da trattare separatamente:
(a) il confine fra il mappale 606/5 e il mappale 817/3;
(b) il confine fra il mappale 819/1 e il mappale 819/3.
Il confine (a) è l'unico, fra i due, ad essere stato oggetto di precisa determinazione all'interno della scrittura privata del 19 ottobre 1991.
Rispetto ad esso, non ricorrono le condizioni necessarie all'accoglimento dell'actio finium regundorum. Essa presuppone che il confine sia oggettivamente o soggettivamente incerto. Si ha incertezza oggettiva quando una determinata zona ubicata fra due fondi è priva di delimitazioni fisiche e si presta ad uso promiscuo;
si ha, invece, incertezza soggettiva quando fra i fondi è materializzato un certo confine (confine apparente) e uno dei confinanti sostiene che esso sia differente dal confine reale risultante dai titoli di acquisto (o, in via meramente sussidiaria, dalle mappe catastali). In questo secondo caso, l'azione mira – nelle aspettative di chi la esercita – a correggere il confine apparente, uniformandolo a quello reale.
Ebbene, nel caso di specie va escluso che ricorra incertezza oggettiva, poiché il confine è materializzato, in loco, nel muro di cinta contemplato dalla scrittura del 19 ottobre 1991. Al più, potrebbe discorrersi di incertezza soggettiva, alimentata, cioè, dalle opposte pretese delle parti su di un'area contesa. Senonché, l'attore non ha operato i
3 passaggi logici che stanno alla base di un'azione ex art. 950 c.c. ben posta: non ha precisato quale sia il confine fisico-apparente che intende contestare;
non ha allegato perché esso sarebbe errato;
e non ha nemmeno indicato quale sarebbe – almeno nelle sue aspirazioni – il confine giuridicamente reale, a cui il confine apparente dovrebbe uniformarsi. Sostenere che «i confini fra le due proprietà siano stati connotati da grande confusione» non è un buon motivo per esimersi dall'assolvere agli oneri assertivi elencati.
A ciò si deve aggiungere, con portata assorbente, che il confine è stato convenzionalmente ed esplicitamente accertato con la citata scrittura del 19 ottobre 1991, di cui l'attore è stato parte e che, ora, egli non può – senza valide ragioni – rimettere in discussione. Vi osta il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi realizza un negozio di accertamento che vieta alle parti di chiedere in via giudiziale il regolamento stesso»
(così, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 10626 del 29/11/1996; nello stesso senso, più di recente, v. Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 4835 del 19/02/2019).
Associata all'azione di regolamento di questo confine, vi è la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell'allora proprietaria sig.ra La domanda è Controparte_2
infondata. La scrittura non ha istituito una servitù – tanto che non ne è stata prevista la trascrizione – bensì ha originato una semplice obbligazione a carico delle parti contraenti.
La sig.ra non si è obbligata per altri, né risulta abbia garantito il fatto del terzo CP_2
(i.e., eventuali suoi aventi causa). La pretesa dell'attore di realizzare nuove autorimesse sul confine è stata avanzata quando la sig.ra aveva ceduto alla sig.ra CP_2 CP_1
la proprietà del fondo, sicché alla prima non può essere imputato alcun
[...] inadempimento per la decisione della seconda di opporsi all'edificazione.
Ciò posto, va ora considerato il confine (b), il quale non è stato oggetto di apposita rideterminazione per mezzo della più volte menzionata scrittura. Anche in questo caso l'iniziativa attorea va respinta, ma con motivazione differente.
Come poc'anzi anticipato, l'azione di regolamento dei confini mira ad allineare il confine apparente fra fondi al confine reale sancito dai titoli (o, in via di estremo subordine, dalle mappe catastali). Affinché lo strumento dell'art. 950 c.c. possa essere vittoriosamente attivato, occorre (i) che il confine fisicamente riscontrabile presso i luoghi sia difforme da quello reale e (ii) che sia possibile riposizionare il confine apparente in modo conforme a quello reale. La condizione sub (ii) va esclusa quando il confine apparente si sia ormai consolidato per effetto di usucapione, per modo che esso abbia, per così dire, attratto su di sé e, quindi, rideterminato, il confine reale. Questo è quanto
4 accaduto nella fattispecie concreta. Le convenute, sin dalla comparsa di risposta, hanno a più riprese dedotto la realizzazione trentennale del muro, del cancello, dei contatori e del tombino e l'allegazione non è stata, almeno inizialmente, specificatamente contestata dall'attore. Anzi, la conferma della tesi delle convenute si trova al par. 4 della citazione, ove si legge «Poco tempo dopo la stipulazione del predetto accordo, i signori CP_2 edificavano un muro di cinta sul mapp. 819 sub 3». L'accordo reca la data del 19 ottobre
1991. A meno di voler assegnare (in modo del tutto controintuitivo) all'espressione “poco tempo dopo” l'attitudine a denotare un lungo periodo di anni, si deve ragionevolmente ritenere che il muro fu collocato in loco proprio nel 1991 o, al più tardi, nel 1992 (cioè a distanza di settimane o, al più, di mesi dalla sottoscrizione dell'accordo). Dunque, è dalla stessa narrazione attorea che si ricava la presenza trentennale del muro nell'attuale posizione, con conseguente decorso del tempo utile ad usucapire. Non risultano atti interruttivi dell'usucapione – non ravvisabili, per costante orientamento giurisprudenziale, in semplici diffide, messe in mora o contestazioni stragiudiziali (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 30079 del 19/11/2019) – né è ragionevole ipotizzare una tolleranza durata oltre trent'anni. Peraltro, al più tardi il posizionamento dei manufatti sarebbe da far risalire al 2002, anno della lettera di contestazione prodotta dall'attore quale doc.
6. Ebbene, anche così ragionando, il termine utile ad usucapire sarebbe comunque maturato, atteso che il presente procedimento è stato incardinato nel
2023. Pertanto, l'accoglimento dell'azione attorea è impedito – in radice – dalla fondatezza dell'eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata dalle convenute. Ne discende, quale corollario, il rigetto pure della domanda risarcitoria, poiché il godimento di un bene che culmina nell'usucapione non può costituire un fatto illecito generatore di responsabilità (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 4295 del 20/02/2008).
Da ultimo, va esaminata la domanda concernente la servitù di passaggio carraio.
Tale domanda è radicalmente nulla per indeterminatezza. Il tema è stato laconicamente introdotto, senza premessa o spiegazione alcuna, a pag. 7 della citazione e non è stato successivamente ampliato o approfondito. Non è noto quale sia l'esatto tragitto della servitù di cui si dovrebbe dichiarare l'estinzione, quale sarebbe il titolo e quali i suoi contenuti;
a ben vedere, l'attore non ha neppure chiarito con esattezza quali fondi sarebbero coinvolti. La genericità è tale da impedire la difesa delle controparti e, finanche, una decisione consapevole dell'organo giudicante. La nullità non equivale a rigetto nel merito, sicché non v'è pregiudizio per l'eventuale riproposizione della domanda.
4.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza, predicabile integralmente a carico dell'attore, e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi dettati dal d.m. n.
55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
Non viene disposta condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo riscontrabili, in capo all'attore, i profili della mala fede o della colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara la nullità della domanda attorea concernente l'estinzione per non uso della servitù di passaggio;
2. rigetta tutte le altre domande proposte dall'attore;
3. condanna l'attore a rifondere alle convenute le spese di lite, che liquida in euro
7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Brescia, 13 maggio 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Lo stato dei luoghi è graficamente rappresentato nella planimetria allegata alla «scrittura privata di definizione dei confini» in data 19 ottobre 1991.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3076/2023 R.G. promossa da
(avv. Elena Pellerey Clapasson) Parte_1
ATTORE contro e (avv.ti Daniele Goffi e Fabio Goffi) Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
(attore) e (convenuta) sono proprietari di Parte_1 Controparte_1
fondi finitimi siti a Berlingo. A nord sono ubicati i mappali 606/5, 606/6 e 819/1 di parte convenuta, i quali confinano, a sud, coi mappali 817/3 e 819/3 dell'attore. Più precisamente, il mappale 606/5 confina col mappale 817/3, mentre i mappali 606/6 e
819/1 sono posti in corrispondenza del mappale 819/31.
In data 19 ottobre 1991 fu stipulata tra gli allora proprietari dei fondi citati
( e da una parte;
e Parte_1 Controparte_3 Parte_2 Controparte_2 dall'altra) una convenzione volta a: (i) definire il confine fra il mappale 606/5 e il mappale
817/3, «per tutta la larghezza del mapp. 817 sub. 3 di mt 10,00», con costruzione di un
«muro di cinta di definizione del confine (…) in comunione» (punti 1 e 3); (ii) stabilire la distanza dell'edificio dei sig.ri censito ai mappali 606/6 e 819/1, dal confine CP_2
appena ridefinito (pari a 4,45 mt) e da quello posto sul mappale 819/3 (pari a 4,80 mt)
(punto 4); (iii) autorizzare i sig.ri a edificare «fino al confine definito al Parte_3
punto 1» (punto 5).
L'attore, in questa sede, lamenta:
- la costruzione, da parte della convenuta di un muro di cinta Controparte_2 con cancellino pedonale in violazione dei confini come indicati nell'elaborato grafico allegato all'accordo di cui sopra. Segnatamente, il muro disterebbe 5,10 mt dall'edificio della sig.ra con conseguente sconfinamento e invasione del mappale Controparte_1
attoreo 819/3;
- la realizzazione di contatori e tombini all'interno del fondo 819/3;
- il rifiuto della sig.ra avente causa dalla sig.ra Controparte_1 Controparte_2
per atto di donazione del 10 settembre 2015, di consentire all'attore di edificare nuove autorimesse al confine col mappale 817/3, stante la mancata trascrizione della scrittura privata del 19 ottobre 1991.
Sulla base di queste premesse, l'attore ha chiesto: (i) l'accertamento dei confini fra i fondi, sia con riferimento al mappale 817/3, che con riguardo al mappale 819/3; (ii) la condanna della convenuta alla rimozione del muro, del cancello, dei Controparte_1
contatori e del tombino e il rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata;
(iii) la condanna di « e , quale autrice dell'illecito, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento di tutti i danni che, fin dalla costruzione del muro, hanno impedito il libero esercizio della proprietà da parte del signor aggravati dalle vane richieste di CP_1
ripristino spontaneo dello stato dei luoghi, anche in via equitativa»; (iv) la declaratoria di estinzione, per non uso ventennale, del diritto di passaggio carraio «insistente sul mapp.
819 sub 3, l'accesso da Via Tempini n. 29 per aver le convenute da sempre utilizzato
l'accesso su via Cava» (così, pag. 7 della citazione); (v) la condanna della convenuta a risarcire il danno per la mancata dichiarazione, nell'atto di donazione Controparte_2
rep. 67196 notaio dott. del 10 settembre 2015, dei patti sottoscritti con accordo Per_1
del 19 ottobre 1991, quantificato in euro 35.000,00 (volume edificatorio perduto + costi della progettazione risultata inutile).
Le convenute hanno eccepito che lo stato dei luoghi sarebbe immutato dal 1991, con conseguente maturazione del tempo utile ad usucapire. Da ciò hanno derivato l'inutilità dell'azione di accertamento dei confini, di cui hanno chiesto il rigetto. Si sono, altresì, opposte alle istanze risarcitorie, per le ragioni dettagliate nella comparsa di
2 risposta, a cui si rinvia. Infine, hanno contestato il non uso del diritto di passaggio, in quanto, in origine, il «secondo accesso da via Cava non risultava presente (…), posto che soltanto nell'anno 2002 il comune di Berlingo ha deliberato di così denominare la strada
(in precedenza privata) confinante con la proprietà rendendola pubblica ai fini CP_1
del collegamento fra la ridetta via Tempini e la via Manzoni» (così, pagg. 10 e 11 della comparsa di risposta).
Non è stata svolta attività istruttoria. Le richieste di prove costituende sono state respinte con ordinanza del 9 febbraio 2024, i cui contenuti sono stati confermati, a seguito di istanza di revoca/modifica avanzata dall'attore, con successiva ordinanza del 6 maggio
2024.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127- ter c.p.c.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., la causa è infine transitata in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'azione attorea ex art. 950 c.c. concerne due confini, da trattare separatamente:
(a) il confine fra il mappale 606/5 e il mappale 817/3;
(b) il confine fra il mappale 819/1 e il mappale 819/3.
Il confine (a) è l'unico, fra i due, ad essere stato oggetto di precisa determinazione all'interno della scrittura privata del 19 ottobre 1991.
Rispetto ad esso, non ricorrono le condizioni necessarie all'accoglimento dell'actio finium regundorum. Essa presuppone che il confine sia oggettivamente o soggettivamente incerto. Si ha incertezza oggettiva quando una determinata zona ubicata fra due fondi è priva di delimitazioni fisiche e si presta ad uso promiscuo;
si ha, invece, incertezza soggettiva quando fra i fondi è materializzato un certo confine (confine apparente) e uno dei confinanti sostiene che esso sia differente dal confine reale risultante dai titoli di acquisto (o, in via meramente sussidiaria, dalle mappe catastali). In questo secondo caso, l'azione mira – nelle aspettative di chi la esercita – a correggere il confine apparente, uniformandolo a quello reale.
Ebbene, nel caso di specie va escluso che ricorra incertezza oggettiva, poiché il confine è materializzato, in loco, nel muro di cinta contemplato dalla scrittura del 19 ottobre 1991. Al più, potrebbe discorrersi di incertezza soggettiva, alimentata, cioè, dalle opposte pretese delle parti su di un'area contesa. Senonché, l'attore non ha operato i
3 passaggi logici che stanno alla base di un'azione ex art. 950 c.c. ben posta: non ha precisato quale sia il confine fisico-apparente che intende contestare;
non ha allegato perché esso sarebbe errato;
e non ha nemmeno indicato quale sarebbe – almeno nelle sue aspirazioni – il confine giuridicamente reale, a cui il confine apparente dovrebbe uniformarsi. Sostenere che «i confini fra le due proprietà siano stati connotati da grande confusione» non è un buon motivo per esimersi dall'assolvere agli oneri assertivi elencati.
A ciò si deve aggiungere, con portata assorbente, che il confine è stato convenzionalmente ed esplicitamente accertato con la citata scrittura del 19 ottobre 1991, di cui l'attore è stato parte e che, ora, egli non può – senza valide ragioni – rimettere in discussione. Vi osta il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi realizza un negozio di accertamento che vieta alle parti di chiedere in via giudiziale il regolamento stesso»
(così, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 10626 del 29/11/1996; nello stesso senso, più di recente, v. Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 4835 del 19/02/2019).
Associata all'azione di regolamento di questo confine, vi è la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell'allora proprietaria sig.ra La domanda è Controparte_2
infondata. La scrittura non ha istituito una servitù – tanto che non ne è stata prevista la trascrizione – bensì ha originato una semplice obbligazione a carico delle parti contraenti.
La sig.ra non si è obbligata per altri, né risulta abbia garantito il fatto del terzo CP_2
(i.e., eventuali suoi aventi causa). La pretesa dell'attore di realizzare nuove autorimesse sul confine è stata avanzata quando la sig.ra aveva ceduto alla sig.ra CP_2 CP_1
la proprietà del fondo, sicché alla prima non può essere imputato alcun
[...] inadempimento per la decisione della seconda di opporsi all'edificazione.
Ciò posto, va ora considerato il confine (b), il quale non è stato oggetto di apposita rideterminazione per mezzo della più volte menzionata scrittura. Anche in questo caso l'iniziativa attorea va respinta, ma con motivazione differente.
Come poc'anzi anticipato, l'azione di regolamento dei confini mira ad allineare il confine apparente fra fondi al confine reale sancito dai titoli (o, in via di estremo subordine, dalle mappe catastali). Affinché lo strumento dell'art. 950 c.c. possa essere vittoriosamente attivato, occorre (i) che il confine fisicamente riscontrabile presso i luoghi sia difforme da quello reale e (ii) che sia possibile riposizionare il confine apparente in modo conforme a quello reale. La condizione sub (ii) va esclusa quando il confine apparente si sia ormai consolidato per effetto di usucapione, per modo che esso abbia, per così dire, attratto su di sé e, quindi, rideterminato, il confine reale. Questo è quanto
4 accaduto nella fattispecie concreta. Le convenute, sin dalla comparsa di risposta, hanno a più riprese dedotto la realizzazione trentennale del muro, del cancello, dei contatori e del tombino e l'allegazione non è stata, almeno inizialmente, specificatamente contestata dall'attore. Anzi, la conferma della tesi delle convenute si trova al par. 4 della citazione, ove si legge «Poco tempo dopo la stipulazione del predetto accordo, i signori CP_2 edificavano un muro di cinta sul mapp. 819 sub 3». L'accordo reca la data del 19 ottobre
1991. A meno di voler assegnare (in modo del tutto controintuitivo) all'espressione “poco tempo dopo” l'attitudine a denotare un lungo periodo di anni, si deve ragionevolmente ritenere che il muro fu collocato in loco proprio nel 1991 o, al più tardi, nel 1992 (cioè a distanza di settimane o, al più, di mesi dalla sottoscrizione dell'accordo). Dunque, è dalla stessa narrazione attorea che si ricava la presenza trentennale del muro nell'attuale posizione, con conseguente decorso del tempo utile ad usucapire. Non risultano atti interruttivi dell'usucapione – non ravvisabili, per costante orientamento giurisprudenziale, in semplici diffide, messe in mora o contestazioni stragiudiziali (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 30079 del 19/11/2019) – né è ragionevole ipotizzare una tolleranza durata oltre trent'anni. Peraltro, al più tardi il posizionamento dei manufatti sarebbe da far risalire al 2002, anno della lettera di contestazione prodotta dall'attore quale doc.
6. Ebbene, anche così ragionando, il termine utile ad usucapire sarebbe comunque maturato, atteso che il presente procedimento è stato incardinato nel
2023. Pertanto, l'accoglimento dell'azione attorea è impedito – in radice – dalla fondatezza dell'eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata dalle convenute. Ne discende, quale corollario, il rigetto pure della domanda risarcitoria, poiché il godimento di un bene che culmina nell'usucapione non può costituire un fatto illecito generatore di responsabilità (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 4295 del 20/02/2008).
Da ultimo, va esaminata la domanda concernente la servitù di passaggio carraio.
Tale domanda è radicalmente nulla per indeterminatezza. Il tema è stato laconicamente introdotto, senza premessa o spiegazione alcuna, a pag. 7 della citazione e non è stato successivamente ampliato o approfondito. Non è noto quale sia l'esatto tragitto della servitù di cui si dovrebbe dichiarare l'estinzione, quale sarebbe il titolo e quali i suoi contenuti;
a ben vedere, l'attore non ha neppure chiarito con esattezza quali fondi sarebbero coinvolti. La genericità è tale da impedire la difesa delle controparti e, finanche, una decisione consapevole dell'organo giudicante. La nullità non equivale a rigetto nel merito, sicché non v'è pregiudizio per l'eventuale riproposizione della domanda.
4.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza, predicabile integralmente a carico dell'attore, e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi dettati dal d.m. n.
55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
Non viene disposta condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo riscontrabili, in capo all'attore, i profili della mala fede o della colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara la nullità della domanda attorea concernente l'estinzione per non uso della servitù di passaggio;
2. rigetta tutte le altre domande proposte dall'attore;
3. condanna l'attore a rifondere alle convenute le spese di lite, che liquida in euro
7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Brescia, 13 maggio 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Lo stato dei luoghi è graficamente rappresentato nella planimetria allegata alla «scrittura privata di definizione dei confini» in data 19 ottobre 1991.
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