TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/12/2024, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 6606/2024 di MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO e promossa congiuntamente da da
(c.f. , nato/a a TREVISO, il Parte_1 C.F._1 05/07/1955 con l'avv. PAOLA DODDIS
e
MA AN (c.f. ), nato/a a MEDUNA DI C.F._2 LIVENZA (TV), il 23/09/1957 con l'avv. MAURIZIO SBAIZ
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 14.11.2024, le parti hanno chiesto la modifica delle vigenti condizioni di divorzio – dettate dalla sentenza del Tribunale di Treviso n. 378/2012 del 1.03.2012 (dep. 5.03.2012) – con particolare riferimento alla riduzione dell'importo corrisposto mensilmente da Parte_1
ad NN LE a titolo di assegno divorzile, percependo
[...] quest'ultima (che al tempo del divorzio era casalinga, senza redditi propri) un trattamento pensionistico di € 614,76, con decorrenza da ottobre 2024. Avendo inoltre cessato il l'attività imprenditoriale ed essendo Pt_1 attualmente in stato di quiescenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che la modifica convenuta tra le parti sia congrua e compatibile con l'attuale condizione personale ed economica delle stesse: risulta agli atti, infatti, che dal mese di ottobre 2024 la LE – priva di redditi propri al tempo del divorzio – percepisce una pensione di € 614,76. Questo – unitamente alla sopravvenuta cessazione dell'attività imprenditoriale del , ora in stato di quiescenza – giustifica la riduzione dell'assegno Pt_1 divorzile (fissato in € 1.000,00 rivalutato in € 1.202,50) ad € 800,00 mensili.
Pertanto, in accoglimento della domanda, le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 378/2012 del 1.03.2012 (dep. 5.03.2012) sono modificate come in dispositivo.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Treviso n. 378/2012 del 1.03.2012 (dep. 5.03.2012) così provvede in accoglimento della domanda congiunta delle parti:
“porsi a carico del signor , con decorrenza dal mese di ottobre Parte_1 2024, l'obbligo di versare alla signora NN LE a titolo di assegno divorzile, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 800,00 (ottocento) annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT”.
SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024 .
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 6606/2024 di MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO e promossa congiuntamente da da
(c.f. , nato/a a TREVISO, il Parte_1 C.F._1 05/07/1955 con l'avv. PAOLA DODDIS
e
MA AN (c.f. ), nato/a a MEDUNA DI C.F._2 LIVENZA (TV), il 23/09/1957 con l'avv. MAURIZIO SBAIZ
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 14.11.2024, le parti hanno chiesto la modifica delle vigenti condizioni di divorzio – dettate dalla sentenza del Tribunale di Treviso n. 378/2012 del 1.03.2012 (dep. 5.03.2012) – con particolare riferimento alla riduzione dell'importo corrisposto mensilmente da Parte_1
ad NN LE a titolo di assegno divorzile, percependo
[...] quest'ultima (che al tempo del divorzio era casalinga, senza redditi propri) un trattamento pensionistico di € 614,76, con decorrenza da ottobre 2024. Avendo inoltre cessato il l'attività imprenditoriale ed essendo Pt_1 attualmente in stato di quiescenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che la modifica convenuta tra le parti sia congrua e compatibile con l'attuale condizione personale ed economica delle stesse: risulta agli atti, infatti, che dal mese di ottobre 2024 la LE – priva di redditi propri al tempo del divorzio – percepisce una pensione di € 614,76. Questo – unitamente alla sopravvenuta cessazione dell'attività imprenditoriale del , ora in stato di quiescenza – giustifica la riduzione dell'assegno Pt_1 divorzile (fissato in € 1.000,00 rivalutato in € 1.202,50) ad € 800,00 mensili.
Pertanto, in accoglimento della domanda, le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 378/2012 del 1.03.2012 (dep. 5.03.2012) sono modificate come in dispositivo.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Treviso n. 378/2012 del 1.03.2012 (dep. 5.03.2012) così provvede in accoglimento della domanda congiunta delle parti:
“porsi a carico del signor , con decorrenza dal mese di ottobre Parte_1 2024, l'obbligo di versare alla signora NN LE a titolo di assegno divorzile, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 800,00 (ottocento) annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT”.
SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024 .
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci