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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2408/2024 R.G.
OGGETTO: Fondo di Garanzia
T R A
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Raffaele Ferrara, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Forgione, Erminio Capasso e Agostino Di Feo, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.02.2024 la parte ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 15.10.2007 al 07.10.2008, Controparte_2
in qualità di operaio installatore (Op. II Livello C.C.N.L. Metalmeccanica);
- di aver ottenuto con sentenza n. 32225 del 18.12.2012 emessa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, la condanna della società datrice al pagamento della somma di €. 8.469,87 di cui €. 1.043,99 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- di aver notificato precetto di pagamento il 17.03.2022, rimasto insoluto;
- di aver in data 06.05.2022 a pignoramento mobiliare, che risultava totalmente negativo;
- che la società veniva cancellata dal Registro delle imprese in data 10.03.2017, e che al
1 momento della cancellazione della società, i soci, come emerge dal mancato deposito del bilancio finale di liquidazione, nulla avevano riscosso all'atto della chiusura della società;
- che la non risulta intestataria di beni immobili;
Controparte_2
- di aver chiesto all' competente per territorio, la corresponsione delle somme dovute a CP_1
titolo di TFR, in data 08.11.2022 in modalità online, allegando sentenza, precetto, verbale di pignoramento negativo e modello SR 53;
- di aver inoltrato in data 06.06.2023 ricorso al Comitato provinciale;
- di aver ricevuto missiva del 02.11.2023 con cui l' comunicava che “non è dimostrato il CP_1 requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro”;
- di aver inviato il 12.12.2023 nuova istanza di riesame contenente prova dell'esito negativo della ricerca del bilancio finale di liquidazione.
Ha chiesto, pertanto, la condanna dell' – quale gestore del Fondo di garanzia - al CP_1 pagamento della somma di € 1.043,99 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito contestando sulla base di varie argomentazioni di fatto e di diritto CP_1
l'avversa domanda e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 16.01.2025, ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare va dichiarata la ammissibilità del ricorso avendo il ricorrente fornito la prova della presentazione di domanda amministrativa ricevuta dall' (cfr. ricevuta di presentazione CP_1
della domanda versata in atti).
Parimenti, va rilevato che non sussiste nel caso di specie la decadenza annuale prevista dall'art. 47, co. 3, DPR 30 aprile 1970 n.639, atteso il rispetto del termine di un anno e trecento giorni tra la data della domanda amministrativa (08.11.2022) e la data di deposito del ricorso (23.02.2024).
Venendo al merito, la domanda di parte ricorrente è infondata e va, pertanto, rigettata per le seguenti ragioni.
Sul piano generale, si osserva che l'odierna domanda giudiziale si fonda sull'art. 2 della Legge
n. 297/82, che ha istituito presso l' un apposito “fondo di garanzia” con lo scopo di CP_1
sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto.
La norma appena citata, nello specifico, dispone:
“Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.
2 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Vale a dire che nei casi in cui il datore di lavoro non possa essere dichiarato fallito in quanto cancellato dal registro delle imprese da più di un anno (artt. 10 e 11 L.F.) o in quanto l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati accertati nell'ambito dell'istruttoria prefallimentare condotta dal Tribunale sia inferiore ad € 30.000,00 (art. 15 co 9, L.F.), il Fondo di Garanzia interviene sulla base dei requisiti previsti per i datori di lavoro non assoggettati a procedure concorsuali (art. 2, co. 5 L. 297/82).
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo di garanzia la corresponsione del T.F.R. ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, che è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, fermo restando che il quantum della prestazione è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale allorché ricorrono i presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata (vd. ex multis Cassazione civile sez. lav., 23/10/2018, n.26809; Cassazione civile sez. lav.
23 luglio 2012 n. 12852).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto la non assoggettabilità della società datrice di lavoro alla procedura fallimentare con riferimento al proprio credito vantato a titolo di TFR, per essere stata cancellata in data 10.03.2017 dal Registro Imprese. Ha dedotto, altresì, di aver agito in via esecutiva nei confronti della stessa, senza alcun esito.
Ciò posto, occorre rilevare quanto segue.
Vero è che la Suprema Corte ha in più occasioni ribadito (cfr. sentenze n. 7585 del 2011, n.
15662 del 2010, n. 1178 del 2009, n. 7466 del 2007) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 deve indurre a ritenere ammissibile l'azione nei confronti del Fondo di garanzia, anche quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa, e che, quindi, l'espressione
3 "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo.
È pur vero, però, che tale principio deve essere contemperato tramite il ricorso al criterio dell'ordinaria diligenza.
La Corte, infatti, ha chiarito che “la finalità del legislatore del 1982, che, mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. - in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro - con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992). Il lavoratore potrà giovarsi del meccanismo di cui alla L. n.
297 del 1982, art. 2, comma 5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose - non essendo egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (cfr. Cass. 8 maggio
2008, n. 11379; Cass. 29 luglio 2004, n. 14447). Si è quindi affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, nel caso in cui l'accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell'attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito CP_ presso l' alle condizioni previste dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, essendo sufficiente, in particolare, che egli abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione
- salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva - sempre che l'esperimento dell'esecuzione forzata non ecceda
i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore non debbano ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto (Cass., 8529/2012, cit.). Tali principi sono stati espressi anche con riguardo al datore di lavoro non soggetto all'applicazione della legge fallimentare, affermandosi chiaramente che l'esperimento, da parte del singolo lavoratore, dell'esecuzione forzata per la
4 realizzazione dei propri crediti di lavoro, previsto dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, comma 5, e dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - pur costituendo, in linea di principio, un presupposto necessario per poter richiedere l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' -, viene meno in tutti quei casi in cui l'esperimento dell'esecuzione CP_1
forzata ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero quando la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbano considerarsi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 17 aprile 2007, n. 9108); che “…in base alla suesposta giurisprudenza, è da escludere la necessità di esperire l'esecuzione forzata anche nel caso in cui, in relazione alla peculiarità della fattispecie, la stessa debba essere considerata del tutto superflua, in quanto la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore sia già stata acquisita…” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 24363 del 2014;
Cassazione civile, sez. lav. n. 8072 del 2016).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha ottenuto sentenza di condanna in data 18.12.2012.
Avrebbe, pertanto, potuto azionare il proprio credito nei confronti della società datrice prima della cancellazione della stessa.
Ancora, il ricorrente avrebbe potuto presentare istanza di fallimento entro un anno dalla cancellazione della società, ossia entro il 10.03.2018.
Ed infatti, l'art. 10 comma 1 L.F. prevede che “gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se
l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”.
Analogamente, anche l'art. 33 del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza (d. lgs. n. 14/2019), in vigore dal 14 ottobre 2020, prevede che “la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo” (comma 1), e che “per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa” (comma 2, primo periodo).
Né può attribuirsi valore al precetto di pagamento e al successivo pignoramento, in quanto effettuati nei confronti di un soggetto già estinto e da ritenersi, pertanto, radicalmente nulli.
In altre parole, non vi è nel caso di specie alcuna prova idonea dell'esperimento da parte del lavoratore dell'esecuzione forzata, anche nei confronti degli ex soci rispetto ai quali la stessa non
è stata nemmeno tentata.
5 Alla luce delle argomentazioni esposte, nel caso di specie non possono dirsi integrati i presupposti richiesti dalla norma per l'attivazione delle garanzie del Fondo, per cui la domanda non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del ricorrente tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate CP_1 in € 300,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 17.01.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2408/2024 R.G.
OGGETTO: Fondo di Garanzia
T R A
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Raffaele Ferrara, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Forgione, Erminio Capasso e Agostino Di Feo, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.02.2024 la parte ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 15.10.2007 al 07.10.2008, Controparte_2
in qualità di operaio installatore (Op. II Livello C.C.N.L. Metalmeccanica);
- di aver ottenuto con sentenza n. 32225 del 18.12.2012 emessa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, la condanna della società datrice al pagamento della somma di €. 8.469,87 di cui €. 1.043,99 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- di aver notificato precetto di pagamento il 17.03.2022, rimasto insoluto;
- di aver in data 06.05.2022 a pignoramento mobiliare, che risultava totalmente negativo;
- che la società veniva cancellata dal Registro delle imprese in data 10.03.2017, e che al
1 momento della cancellazione della società, i soci, come emerge dal mancato deposito del bilancio finale di liquidazione, nulla avevano riscosso all'atto della chiusura della società;
- che la non risulta intestataria di beni immobili;
Controparte_2
- di aver chiesto all' competente per territorio, la corresponsione delle somme dovute a CP_1
titolo di TFR, in data 08.11.2022 in modalità online, allegando sentenza, precetto, verbale di pignoramento negativo e modello SR 53;
- di aver inoltrato in data 06.06.2023 ricorso al Comitato provinciale;
- di aver ricevuto missiva del 02.11.2023 con cui l' comunicava che “non è dimostrato il CP_1 requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro”;
- di aver inviato il 12.12.2023 nuova istanza di riesame contenente prova dell'esito negativo della ricerca del bilancio finale di liquidazione.
Ha chiesto, pertanto, la condanna dell' – quale gestore del Fondo di garanzia - al CP_1 pagamento della somma di € 1.043,99 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito contestando sulla base di varie argomentazioni di fatto e di diritto CP_1
l'avversa domanda e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 16.01.2025, ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare va dichiarata la ammissibilità del ricorso avendo il ricorrente fornito la prova della presentazione di domanda amministrativa ricevuta dall' (cfr. ricevuta di presentazione CP_1
della domanda versata in atti).
Parimenti, va rilevato che non sussiste nel caso di specie la decadenza annuale prevista dall'art. 47, co. 3, DPR 30 aprile 1970 n.639, atteso il rispetto del termine di un anno e trecento giorni tra la data della domanda amministrativa (08.11.2022) e la data di deposito del ricorso (23.02.2024).
Venendo al merito, la domanda di parte ricorrente è infondata e va, pertanto, rigettata per le seguenti ragioni.
Sul piano generale, si osserva che l'odierna domanda giudiziale si fonda sull'art. 2 della Legge
n. 297/82, che ha istituito presso l' un apposito “fondo di garanzia” con lo scopo di CP_1
sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto.
La norma appena citata, nello specifico, dispone:
“Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.
2 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Vale a dire che nei casi in cui il datore di lavoro non possa essere dichiarato fallito in quanto cancellato dal registro delle imprese da più di un anno (artt. 10 e 11 L.F.) o in quanto l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati accertati nell'ambito dell'istruttoria prefallimentare condotta dal Tribunale sia inferiore ad € 30.000,00 (art. 15 co 9, L.F.), il Fondo di Garanzia interviene sulla base dei requisiti previsti per i datori di lavoro non assoggettati a procedure concorsuali (art. 2, co. 5 L. 297/82).
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo di garanzia la corresponsione del T.F.R. ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, che è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, fermo restando che il quantum della prestazione è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale allorché ricorrono i presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata (vd. ex multis Cassazione civile sez. lav., 23/10/2018, n.26809; Cassazione civile sez. lav.
23 luglio 2012 n. 12852).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto la non assoggettabilità della società datrice di lavoro alla procedura fallimentare con riferimento al proprio credito vantato a titolo di TFR, per essere stata cancellata in data 10.03.2017 dal Registro Imprese. Ha dedotto, altresì, di aver agito in via esecutiva nei confronti della stessa, senza alcun esito.
Ciò posto, occorre rilevare quanto segue.
Vero è che la Suprema Corte ha in più occasioni ribadito (cfr. sentenze n. 7585 del 2011, n.
15662 del 2010, n. 1178 del 2009, n. 7466 del 2007) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 deve indurre a ritenere ammissibile l'azione nei confronti del Fondo di garanzia, anche quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa, e che, quindi, l'espressione
3 "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo.
È pur vero, però, che tale principio deve essere contemperato tramite il ricorso al criterio dell'ordinaria diligenza.
La Corte, infatti, ha chiarito che “la finalità del legislatore del 1982, che, mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. - in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro - con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992). Il lavoratore potrà giovarsi del meccanismo di cui alla L. n.
297 del 1982, art. 2, comma 5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose - non essendo egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (cfr. Cass. 8 maggio
2008, n. 11379; Cass. 29 luglio 2004, n. 14447). Si è quindi affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, nel caso in cui l'accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell'attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito CP_ presso l' alle condizioni previste dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, essendo sufficiente, in particolare, che egli abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione
- salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva - sempre che l'esperimento dell'esecuzione forzata non ecceda
i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore non debbano ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto (Cass., 8529/2012, cit.). Tali principi sono stati espressi anche con riguardo al datore di lavoro non soggetto all'applicazione della legge fallimentare, affermandosi chiaramente che l'esperimento, da parte del singolo lavoratore, dell'esecuzione forzata per la
4 realizzazione dei propri crediti di lavoro, previsto dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, comma 5, e dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - pur costituendo, in linea di principio, un presupposto necessario per poter richiedere l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' -, viene meno in tutti quei casi in cui l'esperimento dell'esecuzione CP_1
forzata ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero quando la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbano considerarsi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 17 aprile 2007, n. 9108); che “…in base alla suesposta giurisprudenza, è da escludere la necessità di esperire l'esecuzione forzata anche nel caso in cui, in relazione alla peculiarità della fattispecie, la stessa debba essere considerata del tutto superflua, in quanto la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore sia già stata acquisita…” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 24363 del 2014;
Cassazione civile, sez. lav. n. 8072 del 2016).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha ottenuto sentenza di condanna in data 18.12.2012.
Avrebbe, pertanto, potuto azionare il proprio credito nei confronti della società datrice prima della cancellazione della stessa.
Ancora, il ricorrente avrebbe potuto presentare istanza di fallimento entro un anno dalla cancellazione della società, ossia entro il 10.03.2018.
Ed infatti, l'art. 10 comma 1 L.F. prevede che “gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se
l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”.
Analogamente, anche l'art. 33 del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza (d. lgs. n. 14/2019), in vigore dal 14 ottobre 2020, prevede che “la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo” (comma 1), e che “per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa” (comma 2, primo periodo).
Né può attribuirsi valore al precetto di pagamento e al successivo pignoramento, in quanto effettuati nei confronti di un soggetto già estinto e da ritenersi, pertanto, radicalmente nulli.
In altre parole, non vi è nel caso di specie alcuna prova idonea dell'esperimento da parte del lavoratore dell'esecuzione forzata, anche nei confronti degli ex soci rispetto ai quali la stessa non
è stata nemmeno tentata.
5 Alla luce delle argomentazioni esposte, nel caso di specie non possono dirsi integrati i presupposti richiesti dalla norma per l'attivazione delle garanzie del Fondo, per cui la domanda non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico del ricorrente tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate CP_1 in € 300,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 17.01.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
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