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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4702/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” del 13/03/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. Parte_1 dom. avv. BEATRICI Christian, giusta procura in atti - RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Controparte_1
proc. dom. avv. SANDRINI Maria Cristina, giusta procura in atti - CONVENUTO con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 1363/2024, pubblicata in data 14/06/2024, questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e il giorno 29/02/2008 in Pisogne, dalla cui Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 7 Per_ unione sono nati i figli (n. 14/10/2008) ed (n. 15/05/2010), allo stato Per_1 entrambi ancora minorenni.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice delegato, assunte le prove orali ritenute ammissibili e rilevanti e disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte del
Servizio sociale territorialmente competente “Comunità Montana Laghi Bergamaschi –
Ambito distrettuale Alto Sebino-Lovere”, all'udienza tenutasi in data 23/01/2025 si discutevano eventuali proposte conciliative alla luce della disponibilità manifestata da entrambi i genitori di proseguire il percorso di mediazione intrapreso presso il Consultorio familiare di Clusone, oltre all'assistenza educativa domiciliare presso le rispettive abitazioni per il tempo ritenuto necessario dal Servizio Sociale;
inoltre, i difensori delle parti riferivano che la coppia genitoriale aveva anche raggiunto un accordo in sede di mediazione sia rispetto alla ripartizione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia rispetto alla suddivisione delle spese inerenti alla baby-sitter.
All'udienza di rinvio fissata per la verifica del buon esito dell'accordo, i difensori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione al
Collegio.
Ebbene, il Tribunale osserva, anzitutto, come la coppia genitoriale abbia mostrato impegno e senso di responsabilità nel raggiungere degli accordi che paiono del tutto adeguati e confacenti alle esigenze morali e materiali dei minori, impegnandosi anche ad intraprendere un percorso di mediazione familiare che possa favorire il dialogo e il raggiungimento di futuri accordi che tengano prioritariamente conto dei bisogni individuali di ciascun figlio. Il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti pare del tutto in linea con le risultanze degli accertamenti compiuti da questo Tribunale attraverso il
Servizio sociale e specialistico territorialmente competente, che nell'ultima relazione ha rappresentato che, tra momenti di alti e bassi nelle relazioni, sono state poste le basi per il raggiungimento di un equilibrio maggiormente attento ai bisogni dei figli (v. relazione psicosociale di aggiornamento datata 07/01/2025, redatta dal Servizio Sociale Ambito
Alto Sebino, a firma dell'assistente sociale dr.ssa e dalla psicologa dr.ssa Testimone_1
. Testimone_2
Valutandosi positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, il Per_ Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto dei minori d Per_1 ex art. 473-bis.4 c.p.c.
pagina 2 di 7 Anche le pattuizioni inerenti alla ripartizione degli oneri di mantenimento ordinario e straordinario dei figli possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze di vita dei minori, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro di ciascun genitore coobbligato ex art. 337-ter c.c., per come emerse dalla documentazione versata in atti, dal libero interrogatorio delle parti e dall'istruttoria compiuta in corso di causa.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
Per_
1. dispone l'affidamento condiviso dei minori ed , con residenza e Per_1
collocazione presso la madre, alla quale è assegnata la casa familiare;
2. rispetto ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, deve darsi attuazione al calendario concordato con il mediatore, già in atto dal 27/01/25 (quale “settimana 1”), di seguito riportato, che si allega, in base al quale il padre terrà con sé i figli:
Per_
- Settimana 1 (dispari da calendario): il martedì: e alle 19 sino al mattino Per_1
Per_ Per_ seguente e la madre porterà a scuola;
il mercoledì: alle 19; il venerdì Per_1
Per_ e alle ore 13 dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina e la madre porterà Per_1
Per_ a scuola;
nota: da settembre 2025 nel caso non ci sia il pulmino per portare a scuola
Per_ a Clusone il padre porterà a scuola dal lunedì mattina al venerdì mattina e gestirà il rientro del venerdì pomeriggio;
Per_
- Settimana 2 (pari da calendario): il martedì: e dalle 19 sino al mattino Per_1
Per_ Per_ seguente e la madre porterà a scuola;
il mercoledì: dalle 19 sino al mattino
Per_ Per_ seguente e la madre porterà a scuola;
il giovedì: e alle 19 al mattino Per_1
Per_ seguente e la madre porterà a scuola;
nota: da settembre 2025 nel caso non ci sia il
Per_ Per_ pulmino per portare a scuola a Clusone il padre porterà a scuola dal martedì mattina al venerdì mattina.
- La madre li terrà di conseguenza quando non saranno con il padre.
Per_
- Durante il periodo estivo: ed trascorreranno entrambi una settimana da Per_1 soli con ciascun genitore, mentre l'altro genitore si occuperà dell'altro figlio/a. Qualora ci siano necessità particolari legate al giorno di rientro dalle ferie con e alla Per_1
possibilità che uno o più giorni del week end restino scoperti, il genitore di competenza pagina 3 di 7 da calendario ordinario come sopra riportato potrà chiedere collaborazione all'altro per Per_ la gestione di , in particolare rispetto al pernottamento, e provvederà a coprire le spese della baby-sitter qualora l'altro genitore abbia impegni che impediscano la gestione
Per_ di durante la giornata.
- Durante il periodo settembre-giugno: entrambi i genitori avranno due settimane di ferie, non continuative, non sovrapponibili, e non nei giorni senza scuola, da comunicare all'altro genitore con almeno un mese di preavviso, in modo da garantire l'organizzazione adeguata per la gestione dei figli, che sarà in capo al genitore non in ferie. Anche in questo caso, qualora la settimana di ferie di un genitore coinvolga due week end, l'altro genitore gestirà il pernottamento dei figli, mentre sugli orari giornalieri in caso di impegni (ad esempio lavorativi) interverrà la baby-sitter, pagata dal genitore che è in ferie.
- Festività natalizie e relativi giorni senza scuola: i genitori concordano una gestione ad Per_ anni alterni, secondo cui un anno dal 23 al 30 dicembre ed staranno con il Per_1 padre, e dal 31/12 al 06/01 con la madre, e l'anno successivo viceversa. Per_
- Festività infrasettimanali: esse verranno alternate, per cui ed le Per_1
trascorreranno, seguendo il calendario annuale, una volta con il padre, e quella successiva con la madre. Il giorno festivo verrà gestito dal genitore di competenza dalle 19.00 della sera precedente alle 19.00 della sera del festivo, quando torna in vigore il calendario ordinario. A partire dal 14/01/25 il successivo giorno festivo sarà di competenza del padre e poi i genitori si alterneranno durante l'anno. Qualora per motivi di ferie uno dei genitori si troverà a gestire due giorni festivi successivi, l'altro genitore gestirà poi i due festivi seguenti;
3. dà atto che le spese per le ore di presenza della baby-sitter effettuate nei giorni dal lunedì al venerdì nel periodo non scolastico verranno suddivise al 50%. Durante il periodo scolastico ciascuno provvederà a pagare la quota relativa alle ore in cui la baby-sitter copre giorni o orari di propria competenza. Qualora le ore della baby-sitter siano necessarie per impegni relativi ad uno o ad entrambi i figli, le spese saranno coperte al
50% indipendentemente dal giorno di competenza dei genitori.
4. dà atto che l madre utilizzerà i giorni previsti dalla L. 104/1992 per provvedere alle
Per_ necessità di : terminati i tre giorni mensili disponibili, sarà il padre ad accompagnare
Per_
ad eventuali visite mediche. In casi particolari, come eventuali gite scolastiche, il padre interverrà nel coprire giorni lavorativi della mamma che eccedono i giorni ex. L.
104/1992 disponibili: in merito in genitori si accorderanno preventivamente. pagina 4 di 7 5. le parti provvederanno al mantenimento ordinario diretto della prole nei periodi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore;
6. la ripartizione dell'assegno unico avverrà al 70% in favore della madre e al 30% in favore del padre;
7. la ripartizione delle spese straordinarie secondo il Protocollo di intesa in uso al
Tribunale di Bergamo del 31/10/2024 e relativo schema avverrà nella misura del 50% fra i genitori: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per pagina 5 di 7 iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione
e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese pagina 6 di 7 senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
8. le parti ripartiranno le spese ordinarie per l'abbigliamento, ricariche telefoniche e parrucchiere dei figli al 50%;
9. le spese di lite sono compensate.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza, nonché per la comunicazione al
Servizio Sociale “Comunità Montana Laghi Bergamaschi” – Ambito distrettuale Alto
Sebino-Lovere (c.a. Ass. soc. e psicologa dr.ssa per Testimone_1 Testimone_2 opportuna conoscenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” del 13/03/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. Parte_1 dom. avv. BEATRICI Christian, giusta procura in atti - RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Controparte_1
proc. dom. avv. SANDRINI Maria Cristina, giusta procura in atti - CONVENUTO con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 1363/2024, pubblicata in data 14/06/2024, questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e il giorno 29/02/2008 in Pisogne, dalla cui Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 7 Per_ unione sono nati i figli (n. 14/10/2008) ed (n. 15/05/2010), allo stato Per_1 entrambi ancora minorenni.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice delegato, assunte le prove orali ritenute ammissibili e rilevanti e disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte del
Servizio sociale territorialmente competente “Comunità Montana Laghi Bergamaschi –
Ambito distrettuale Alto Sebino-Lovere”, all'udienza tenutasi in data 23/01/2025 si discutevano eventuali proposte conciliative alla luce della disponibilità manifestata da entrambi i genitori di proseguire il percorso di mediazione intrapreso presso il Consultorio familiare di Clusone, oltre all'assistenza educativa domiciliare presso le rispettive abitazioni per il tempo ritenuto necessario dal Servizio Sociale;
inoltre, i difensori delle parti riferivano che la coppia genitoriale aveva anche raggiunto un accordo in sede di mediazione sia rispetto alla ripartizione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia rispetto alla suddivisione delle spese inerenti alla baby-sitter.
All'udienza di rinvio fissata per la verifica del buon esito dell'accordo, i difensori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione al
Collegio.
Ebbene, il Tribunale osserva, anzitutto, come la coppia genitoriale abbia mostrato impegno e senso di responsabilità nel raggiungere degli accordi che paiono del tutto adeguati e confacenti alle esigenze morali e materiali dei minori, impegnandosi anche ad intraprendere un percorso di mediazione familiare che possa favorire il dialogo e il raggiungimento di futuri accordi che tengano prioritariamente conto dei bisogni individuali di ciascun figlio. Il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti pare del tutto in linea con le risultanze degli accertamenti compiuti da questo Tribunale attraverso il
Servizio sociale e specialistico territorialmente competente, che nell'ultima relazione ha rappresentato che, tra momenti di alti e bassi nelle relazioni, sono state poste le basi per il raggiungimento di un equilibrio maggiormente attento ai bisogni dei figli (v. relazione psicosociale di aggiornamento datata 07/01/2025, redatta dal Servizio Sociale Ambito
Alto Sebino, a firma dell'assistente sociale dr.ssa e dalla psicologa dr.ssa Testimone_1
. Testimone_2
Valutandosi positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, il Per_ Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto dei minori d Per_1 ex art. 473-bis.4 c.p.c.
pagina 2 di 7 Anche le pattuizioni inerenti alla ripartizione degli oneri di mantenimento ordinario e straordinario dei figli possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze di vita dei minori, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro di ciascun genitore coobbligato ex art. 337-ter c.c., per come emerse dalla documentazione versata in atti, dal libero interrogatorio delle parti e dall'istruttoria compiuta in corso di causa.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
Per_
1. dispone l'affidamento condiviso dei minori ed , con residenza e Per_1
collocazione presso la madre, alla quale è assegnata la casa familiare;
2. rispetto ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, deve darsi attuazione al calendario concordato con il mediatore, già in atto dal 27/01/25 (quale “settimana 1”), di seguito riportato, che si allega, in base al quale il padre terrà con sé i figli:
Per_
- Settimana 1 (dispari da calendario): il martedì: e alle 19 sino al mattino Per_1
Per_ Per_ seguente e la madre porterà a scuola;
il mercoledì: alle 19; il venerdì Per_1
Per_ e alle ore 13 dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina e la madre porterà Per_1
Per_ a scuola;
nota: da settembre 2025 nel caso non ci sia il pulmino per portare a scuola
Per_ a Clusone il padre porterà a scuola dal lunedì mattina al venerdì mattina e gestirà il rientro del venerdì pomeriggio;
Per_
- Settimana 2 (pari da calendario): il martedì: e dalle 19 sino al mattino Per_1
Per_ Per_ seguente e la madre porterà a scuola;
il mercoledì: dalle 19 sino al mattino
Per_ Per_ seguente e la madre porterà a scuola;
il giovedì: e alle 19 al mattino Per_1
Per_ seguente e la madre porterà a scuola;
nota: da settembre 2025 nel caso non ci sia il
Per_ Per_ pulmino per portare a scuola a Clusone il padre porterà a scuola dal martedì mattina al venerdì mattina.
- La madre li terrà di conseguenza quando non saranno con il padre.
Per_
- Durante il periodo estivo: ed trascorreranno entrambi una settimana da Per_1 soli con ciascun genitore, mentre l'altro genitore si occuperà dell'altro figlio/a. Qualora ci siano necessità particolari legate al giorno di rientro dalle ferie con e alla Per_1
possibilità che uno o più giorni del week end restino scoperti, il genitore di competenza pagina 3 di 7 da calendario ordinario come sopra riportato potrà chiedere collaborazione all'altro per Per_ la gestione di , in particolare rispetto al pernottamento, e provvederà a coprire le spese della baby-sitter qualora l'altro genitore abbia impegni che impediscano la gestione
Per_ di durante la giornata.
- Durante il periodo settembre-giugno: entrambi i genitori avranno due settimane di ferie, non continuative, non sovrapponibili, e non nei giorni senza scuola, da comunicare all'altro genitore con almeno un mese di preavviso, in modo da garantire l'organizzazione adeguata per la gestione dei figli, che sarà in capo al genitore non in ferie. Anche in questo caso, qualora la settimana di ferie di un genitore coinvolga due week end, l'altro genitore gestirà il pernottamento dei figli, mentre sugli orari giornalieri in caso di impegni (ad esempio lavorativi) interverrà la baby-sitter, pagata dal genitore che è in ferie.
- Festività natalizie e relativi giorni senza scuola: i genitori concordano una gestione ad Per_ anni alterni, secondo cui un anno dal 23 al 30 dicembre ed staranno con il Per_1 padre, e dal 31/12 al 06/01 con la madre, e l'anno successivo viceversa. Per_
- Festività infrasettimanali: esse verranno alternate, per cui ed le Per_1
trascorreranno, seguendo il calendario annuale, una volta con il padre, e quella successiva con la madre. Il giorno festivo verrà gestito dal genitore di competenza dalle 19.00 della sera precedente alle 19.00 della sera del festivo, quando torna in vigore il calendario ordinario. A partire dal 14/01/25 il successivo giorno festivo sarà di competenza del padre e poi i genitori si alterneranno durante l'anno. Qualora per motivi di ferie uno dei genitori si troverà a gestire due giorni festivi successivi, l'altro genitore gestirà poi i due festivi seguenti;
3. dà atto che le spese per le ore di presenza della baby-sitter effettuate nei giorni dal lunedì al venerdì nel periodo non scolastico verranno suddivise al 50%. Durante il periodo scolastico ciascuno provvederà a pagare la quota relativa alle ore in cui la baby-sitter copre giorni o orari di propria competenza. Qualora le ore della baby-sitter siano necessarie per impegni relativi ad uno o ad entrambi i figli, le spese saranno coperte al
50% indipendentemente dal giorno di competenza dei genitori.
4. dà atto che l madre utilizzerà i giorni previsti dalla L. 104/1992 per provvedere alle
Per_ necessità di : terminati i tre giorni mensili disponibili, sarà il padre ad accompagnare
Per_
ad eventuali visite mediche. In casi particolari, come eventuali gite scolastiche, il padre interverrà nel coprire giorni lavorativi della mamma che eccedono i giorni ex. L.
104/1992 disponibili: in merito in genitori si accorderanno preventivamente. pagina 4 di 7 5. le parti provvederanno al mantenimento ordinario diretto della prole nei periodi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore;
6. la ripartizione dell'assegno unico avverrà al 70% in favore della madre e al 30% in favore del padre;
7. la ripartizione delle spese straordinarie secondo il Protocollo di intesa in uso al
Tribunale di Bergamo del 31/10/2024 e relativo schema avverrà nella misura del 50% fra i genitori: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per pagina 5 di 7 iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione
e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese pagina 6 di 7 senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
8. le parti ripartiranno le spese ordinarie per l'abbigliamento, ricariche telefoniche e parrucchiere dei figli al 50%;
9. le spese di lite sono compensate.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza, nonché per la comunicazione al
Servizio Sociale “Comunità Montana Laghi Bergamaschi” – Ambito distrettuale Alto
Sebino-Lovere (c.a. Ass. soc. e psicologa dr.ssa per Testimone_1 Testimone_2 opportuna conoscenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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