Sentenza 1 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2004, n. 4117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4117 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. TRIFONE CO - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'RI SC LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell'avvocato ANDREA BADANAI, che lo difende unitamente all'avvocato LUIGI SC BONITO, con procura speciale del Dott. Notaio Ettore Savastano in Roma 20/2/2001, Rep. n. 27008;
- ricorrente -
contro
ANAS, COMUNE DI ANZIO;
- intimati -
sul 2^ ricorso n. 15451/00 proposto da:
COMUNE DI ANZIO in persona del sindaco pro tempore Dott. Candido De Angelis, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 2, difeso dall'avvocato GABRIELE LIUZZO, con procura speciale del Dott. Notaio Vittorio Terzi in Roma 15/03/2002;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
D'RI SC LO;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n. 17292/00 proposto da:
ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - ANAS in persona dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
D'RI SC LO, COMUNE DI ANZIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2078/99 della Corte d'Appello di ROMA, prima sezione civile emessa il 9/6/1999, depositata il 28/06/99; RG. 4463/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato LUIGI SC BONITO;
udito l'Avvocato CH CO (per delega Avv. Liuzzo Gabriele);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 27.11.1995 D'IA CO OL proponeva davanti alla Corte d'appello di Roma appello nei confronti dell'Anas e del Comune di Anzio avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata il 19.1.1995, che aveva condannato gli enti ad effettuare opere di regimentazione delle acque - individualmente specificate nella detta sentenza impugnata - per eliminare i fenomeni alluvionali nella sua proprietà immobiliare in Anzio, alla Via Ardeatina, nonché aveva condannato in solido gli appellati al risarcimento del danno quantificato in L. 250.000.000, relativo al crollo del muro di cinta tra la proprietà D'IA e la strada comunale e a smottamenti avvenuti nella sua proprietà.
L'appellante contestava in particolare la ritenuta non necessità della redazione di un progetto esecutivo di ricostruzione al fine di stabilire il danno patito e da risarcire e all'importo del risarcimento quantificato dal Tribunale contrapponeva il diverso importo di L. 805.269.512, oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto.
Determinatosi il contraddittorio, l'Alias contestava le ragioni dell'impugnazione instando per il rigetto della stessa e proponeva appello incidentale chiedendo dichiararsi il Comune di Anzio unico responsabile dei danni lamentati dal D'IA e in subordine affermarsi la concorrente responsabilità di quest'ultimo, con correlata riduzione dell'importo liquidato dal Tribunale. Per parte sua il Comune di Anzio chiedeva il rigetto dell'appello principale e con appello incidentale chiedeva la esclusione della sua responsabilità ed in via subordinata la pronuncia di corresponsabilità a carico dell'Anas, del Comune e dello stesso D'IA; inoltre, perché l'ammontare del danno venisse contenuto nella misura di L. 180.000.000.
La Corte d'appello di Roma con sentenza 9-28.6.1999, ora impugnata, in parziale accoglimento dell'appello principale del D'IA - ovvero unicamente per quanto atteneva all'attualizzazione dell'importo risarcitorio liquidato dal primo giudice e agli interessi legali - disponeva la rivalutazione all'attualità della somma di L. 250.000.000 con gli ulteriori interessi legali sulla somma rivalutata da calcolarsi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di primo grado sull'importo come rivalutato anno per anno e rigettava nel resto l'appello principale in uno agli appelli incidentali proposti dall'Arias e dal Comune di Anzio, disponendo l'integrale compensazione delle spese del grado.
Avverso tale sentenza D'IA CO OL ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi. Resistono con distinti controricorsi e ricorsi incidentali il Comune di Anzio e l'Ente nazionale per le strade - Anas.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Previamente i ricorsi vanno riuniti, attenendo alla medesima sentenza.
Nel primo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente principale D'IA lamenta che la sentenza impugnata è apodittica e contro ogni logica laddove la Corte d'appello romana ha escluso la necessità di redigere un progetto esecutivo per il calcolo dei danni.
Il motivo non può ricevere accoglimento, poiché la Corte ha fornito sufficiente e logica giustificazione del proprio convincimento, osservando che per quanto atteneva alla questione estimatoria del danno il CTU aveva dato ampie delucidazioni sulle misure, fatte a seguito di accessi in loco nel contraddittorio tra le parti o di elementi forniti dallo stesso D'IA, della quantità delle opere di ripristino della proprietà, calcolate voce per voce, sui prezzi applicati e gli oneri finanziari e spese amministrative e che per il calcolo dei danni - secondo un giudizio di fatto del giudice di merito a quo, insindacabile in questa sede - appariva ben sufficiente un mero computo metrico estimativo senza la necessità della predisposizione di un progetto esecutivo, atteso che nella specie il ripristino era rapportato ad una sistemazione preesistente, vale a dire già delineata esecutivamente.
Nel secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 1223 c.c. e insufficiente motivazione, il ricorrente - con riferimento ai danni di una collina - lamenta che la Corte territoriale non ha accolto nella sua quantificazione la richiesta risarcitoria formulata da esso D'IA adducendo che la stessa richiesta aveva a fondamento interventi la cui esigenza di esecuzione non era stata riscontrata dal CTU.
Il motivo è da disattendere.
in particolare, la Corte ha osservato che doveva valutarsi (e il CTU si era attenuto a questo compito) il costo del ripristino della situazione preesistente, senza considerare l'ipotesi di innovazione tecniche delle quali non era stata dimostrata la necessità. D'altra parte, posto che - come dedotto dall'Arias, e non contestato ex adverso - nella specie non si trattava di ricreare un ambiente naturale in precedenza intatto, poiché la collina in questione era stata sistemata proprio dal ricorrente con opere di movimento terra e con il muro a valle, il thema decidendum - come altresì si fa rilevare - si compendiava appunto nel determinare l'entità delle opere necessarie per ricostruire questa sistemazione, sicché il risarcimento dei danni non poteva che essere rappresentata dagli oneri necessari al ripristino e non da tipi di interventi innovativi. Nel terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 187, 345 e 356 c.p.c. e 24 Cost. e contraddittoria motivazione in quanto la Corte non ha acconsentito alla sua richiesta istruttoria di ammissione di nuova CTU per il crollo del muro verificatosi successivamente alla sentenza di primo grado nonché alla connessa richiesta di prova testimoniale tendente a comprovare tale ulteriore evento dannoso.
Anche questo motivo va disatteso.
Rilevata innanzitutto la violazione, nella specie, del principio dell'autosufficienza del ricorso, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre le prove testimoniali, osservasi, poi, che la Corte romana ha ritenuto, con incensurabile valutazione di merito, che il D'IA con la prova dedotta mirava soltanto alla identificazione storica dell'accadimento senza che al riguardo fossero stati indotti elementi tali da far ritenere che la relativa ricostruzione potesse essere attribuita a responsabilità dell'Anas e del Comune di Anzio per le infiltrazioni in questione e non fosse piuttosto effetto di un errato rifacimento dello stesso (nel senso di non tenere conto delle sussistenti spinte laterali del terreno). Naturalmente l'inammissibilità della prova rifletteva i suoi effetti negativi sull'ammissibilità e necessità della consulenza tecnica. Tutto ciò, del resto, involgeva il normale esercizio dell'attività giurisdizionale, senza importare violazione del diritto di difesa. Il ricorso principale va dunque rigettato.
A sua volta, con unico motivo di ricorso incidentale, il Comune di Anzio, deducendo il vizio di insufficiente e logica motivazione, lamenta che i giudici di merito non hanno preso in considerazione un aspetto determinante, e cioè quali situazioni di pericolo potevano avere creato gli sbancamenti e le opere realizzate dal D'IA, ovverosia se tali immutazioni potevano avere creato i presupposti, e in che misura, per l'evento che si era poi verificato. Lamenta, inoltre, come non sia stata disposta alcuna verifica sulla idoneità del muro di sostegno crollato, in relazione alla sua capacità di sopportare i carichi di terreno e quelli accidentali. Il motivo è da disattendere, giacché i giudici a quibus, con accertamento di fatto adeguatamente esplicitato, hanno - sulla scorta delle indagini del CTU - causalmente rapportato i danneggiamenti verificatisi nella proprietà D'IA, per gli allagamenti, esclusivamente alla insufficienza delle opere di drenaggio, canalizzazione e smaltimento delle acque pluvie, che corredavano entrambe le strade, statale e comunale.
Ricorso incidentale con un solo motivo è stato altresì proposto dall'Anas, che, denunciando a sua volta violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1226 e 2043 c.c., deduce che, essendosi la somma liquidata dal Tribunale convertita in un credito pecuniario certo, liquido ed esigibile, su di esso potevano decorrere solo gli interessi legali dalla data della pronuncia di primo grado, e non pure la ulteriore rivalutazione e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata.
La censura non può trovare accoglimento, poiché il giudice d'appello, tenendo ferma la liquidazione equitativa del danno operata dal primo giudice, ha, con discrezionale giudizio di merito, ampliato tale valutazione equitativa, ricomprendendo in essa (sotto il profilo del loro decorso) la rivalutazione dell'importo liquidato dalla data della pronuncia di primo grado e gli interessi sulla somma via via rivalutata.
Pure i ricorsi incidentali vanno, quindi, come quello principale, rigettati, compensandosi tra le parti le spese del presente giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2004