Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
Per la presentazione della domanda di riparazione dell'errore giudiziario o di equa riparazione a giudice incompetente non è prevista la sanzione dell'inammissibilità con la conseguenza che la Corte d'appello, ove si ritenga incompetente, applicherà i principi sulla competenza e sulla giurisdizione di cui agli artt. 22 e seguenti cod. proc. pen. e, quindi, rilevata la propria incompetenza, disporrà la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/1999, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Frangini Bruno Presidente del 29/01/1999
1.Dott. Lisciotto Francesco Consigliere SENTENZA
2. " Mariano Battisti " rel. N. 271
3. " FE GI " REGISTRO GENERALE
4. " RO NZ " N. 15196/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Ministero del Tesoro in persona del Ministro pro tempore avverso l'ordinanza della corte di appello di Roma in data 8 gennaio 1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mariano Battisti lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 568, comma 2, c.p.p.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto del 31 luglio 1997, DO ON proponeva alla corte di appello di Roma domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 21 febbraio al 16 aprile 1994.
2 - La corte di appello di Roma, con ordinanza dell'8 gennaio 1998, dichiarava la propria incompetenza per territorio e ordinava al trasmissione degli atti alla corte di appello di Catania nella quale ravvisava il giudice territorialmente competente.
3 - Il ministero del tesoro, ricorrendo per cassazione, denuncia "inosservanza e violazione degli articoli 315, 633, 634, 643, 645 c.p.p., in relazione all'articolo 606, comma 1, lettere, a), b), c)
ed e), c.p.p.".
Deduce, tra l'altro, che "la corte di appello ha travalicato i suoi poteri disponendo d'ufficio la trasmissione degli atti alla corte di appello ritenuta competente, violando, così, ogni principio normativo posto alla base dell'istituto", ché "la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è un atto prettamente di parte, la quale è l'unica a dare impulso - appunto per il tramite della domanda - al procedimento relativo" e ciò anche perché "l'istituto della riparazione, come per unanime riconoscimento, ha connotati civilistici che ne permeano la natura".
Aggiunge che l'articolo 315, comma 3, c.p.p. - rinvia, in quanto applicabili, alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario e l'articolo 645 c.p.p., nel disciplinare la domanda sull'errore giudiziario, stabilisce che la stessa è presentata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza da individuarsi, secondo il disposto dell'articolo 633, comma 1, c.p.p., nel giudice che ha pronunciato la decisione di revisione e il successivo articolo 634 dispone che la richiesta di revisione deve essere dichiarata inammissibile, oltre che se proposta fuori delle ipotesi di cui agli articoli 629 e 630 c.p.p., anche se proposta senza l'osservanza delle disposizioni degli articoli 631, 632, 633, 641 dello stesso codice, cioè anche se proposta a giudice incompetente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
1 - Va, innanzitutto, puntualizzato che il ricorrente non contesta, non nega, che, come ha dichiarato la corte di appello, la competenza appartenga alla corte di appello di Catania, ma afferma che la corte di appello, constatato che la domanda di riparazione era stata proposta a giudice incompetente, si sarebbe dovuta limitare a dichiararla inammissibile, sicché non avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza e, conseguentemente, non avrebbe dovuto ordinare la trasmissione degli atti alla corte di appello di Catania ritenuta competente per territorio.
Questa puntualizzazione si impone perché, ove il provvedimento fosse stato impugnato contestandosi al dichiarazione di incompetenza in quanto tale, nel merito, se così può dirsi, sarebbe stata inevitabile l'applicazione della norma dell'articolo 568, comma 2, c.p.p. il quale, nel dettare le regole generali sulle impugnazioni,
dispone, nel comma 2, che "sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice civile decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28 c.p.p. ed è innegabile che la declaratoria di incompetenza della corte di appello di Roma si presti ad un conflitto, non potendo escludersi, in linea di principio, che il giudice, ritenuto competente, declini, a, sua volta, la propria competenza.
2 - L'iter argomentativo del ricorrente, dianzi sintetizzato, è manifestamente infondato.
a - Se è certo che la riparazione dell'errore giudiziario segue o, meglio, può seguire ala revisione;
se è indiscutibile, dunque, il legame tra revisione e riparazione dell'errore giudiziario, è altrettanto indubbio che le norme sulla introduzione della domanda per ottenere la riparazione dell'errore giudiziario e sulle conseguenze della irrituale proposizione di questa domanda hanno una loro autonoma disciplina rispetto alle norme sulla introduzione della richiesta di revisione e, dunque, rispetto alle norme sulle conseguenze della irritualità di questa richiesta, ivi compresa la irritualità dovuta alla inesatta individuazione del giudice competente, che l'articolo 634 c.p.p. sanziona con la inammissibilità.
b - L'articolo 645 c.p.p. - applicabile, per il rinvio contenuto nel comma 3 dell'articolo 315 c.p.p., anche alla domanda di equa riparazione - nello stabilire "quando" - entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione e non entro diciotto mesi, come prescrive l'articolo 315 in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione -, come - personalmente o per mezzo di procuratore speciale - e a chi - nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza - la domanda per la riparazione dell'errore giudiziario deve essere presentata, non richiama, infatti, le norme, sulla richiesta di revisione, di cui agli articoli 633 e 634, e non le richiama anche perché, oltre che regolare il quando, il come e il a chi, detto articolo prevede pure la sanzione della inammissibilità per il caso che la domanda sia proposta oltre il termine, sanzione che non vi sarebbe stato alcun bisogno di contemplare in via autonoma se si fosse dovuta applicare, come vuole il ricorrente, la norma dell'articolo 634 c.p.p.. Sarebbe bastato, infatti, disporre che la domanda deve essere presentata entro un certo termine, in un certo modo e in un certo ufficio e rinviare, per la eventuale sanzione processuale, alla norma dell'articolo 634 c.p.p.. c - Nè si sostenga che la sanzione della inammissibilità è comminata, nell'articolo 645, soltanto per il mancato rispetto del termine per la presentazione, donde la necessità di ricorrere, per la violazione delle disposizioni sul come e sul a chi la domanda deve essere presentata, alla norma dell'articolo 634 c.p.p.. Invero, ciò avrebbe senso se la norma dell'articolo645 c.p.p. o le altre norme sulla riparazione dell'errore giudiziario rinviassero, appunto, in qualche modo, quanto alla sanzione della inammissibilità e alle ipotesi di applicazione della stessa, alle norme sulla revisione, rinvio che, per quel che si sta per dire, è assolutamente indispensabile e che, invece, invano si cercherebbe in quella norme. d - È doveroso ricordare, allorché si parla di inammissibilità, che, come questa suprema corte ha avuto occasione di affermare nella sentenza 17 ottobre 1994, Miceli, annotata con favore da autorevole voce della dottrina, "il principio di tassatività deve trovare applicazione non solo in materia di nullità, ma anche in materia di inammissibilità".
"L'articolo 2, n. 7, della legge delega per l'emanazione del nuovo c.p.p. enuncia, infatti, la regola della 'previsione espressa sia delle cause di invalidita' degli atti che delle conseguenti sanzioni processualì, regola che, evidentemente, non esaurisce il suo significato nell'ambito della disciplina delle nullità, ma coinvolge l'intera problematica delle invalidità", sicché " è corretto ritenere che il legislatore delegato abbia dato piena attuazione alla previsione della legge-delega quando ha esplicitamente contemplato al sanzione processuale per determinate cause di invalidità, anche se occorre avere riguardo, quanto alla previsione esplicita, non alle formule linguistiche adottate dal legislatore, bensì al trattamento effettivamente ad esse collegato", cioè alle formule equivalenti alla previsione tassativa della inammissibilità, come sottolinea altra autorevole voce della dottrina.
e - Se così stanno le cose, è davvero difficile sostenere che, qualora siano violate le norme sul come e sul a chi presentare le domande di riparazione dell'errore giudiziario o di equa riparazione, dalla violazione discenda la sanzione processuale della inammissibilità prevista, dall'articolo 634, per le analoghe violazioni in tema di revisione: l'articolo 645 limita espressamente quella sanzione all'inosservanza del termine per la presentazione della domanda e - giova ribadirlo - nessuna norma in tema di errore giudiziario richiama al norma dell'articolo 634 scritta in tema di revisione.
f - E a ben riflettere, non stupisce il diverso, più severo, regime riservato dal legislatore, nell'articolo 634 c.p.p., alla violazione delle norme sul come o sul a chi deve essere presentata la richiesta di revisione rispetto al regime riservato alle analoghe violazioni in tema di riparazione dell'errore giudiziario e, di conseguenza, alle analoghe violazioni in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche se, come si vedrà tra poco, alla sanzione della inammissibilità per la inosservanza delle norme sul come deve essere presentata la domanda si perviene per altra strada.
Con la richiesta di revisione, infatti, si pone in discussione il principio del giudicato, mentre con le altre due richieste si fanno valere, nel caso della riparazione dell'errore giudiziario, le conseguenze dell'ormai avvenuta cancellazione del giudicato e, nel caso dell'equa riparazione, le conseguenze dell'ormai accertata privazione oggettivamente illegittima della libertà. g - Ciò chiarito, va precisato, peraltro, che, allorché la domanda non sia proposta personalmente, ma sia proposta avvalendosi di un procuratore speciale, alla sanzione della inammissibilità si perviene certamente, come si è appena accennato, ex alia via che è la via tracciata dall'articolo 122 c.p.p., il quale stabilisce, come è noto, che "quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata", dal che si deduce che l'incarico alla presentazione conferito dall'interessato ad altri è incarico sanzionato con la inammissibilità della domanda se lo stesso non è conferito nel rispetto delle forme dell'art. 122 c.p.p.. f - Se cio è vero, è anche legittimo chiedersi perché mai il legislatore abbia sentito la necessità, nell'articolo 634, di prevedere la inammissibilità della domanda di revisione anche per il caso della inosservanza delle regole sul come presentare la domanda, visto che a questa inammissibilità si sarebbe potuto e dovuto pervenire applicando la norma dell'articolo 122 c.p.p.. Può rispondersi che, talvolta, sono le esigenze della tecnica legislativa - evitare, ad esempio, la necessità di appesantire la norma con la previsione del rinvio - che possono condurre alla ripetizione di una regola già certa e ciò specialmente allorché, come nell'articolo 634 c.p.p., la regola venga estesa ad altre ipotesi.
In ogni caso, se può discutersi della bontà della tecnica della ripetizione, al ripetizione ribadisce - appare ovvio - la regola, mentre quest'ultima non può davvero ritenersi scritta, ritenersi esplicita, quando, come nell'articolo 645 quanto al come e al chi presentare la domanda, non risulti scritta, non sia esplicita. g - Non resta che prendere atto, a questo punto, che il legislatore non ha previsto al sanzione della inammissibilità per il caso della presentazione della domanda di riparazione dell'errore giudiziario o di equa riparazione a giudice incompetente, così come, invece, l'ha prevista, per lo stesso caso, per la richiesta di revisione, con la ovvia conseguenza che la corte, cui sia presentata una di queste due domande, ove si ritenga incompetente, applicherà i principi sulla competenza e sulla giurisdizione, rivelerà, cioè la propria incompetenza e disporrà la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente (cfr. articoli e ss. c.p.p.), principi, o regole, che valgono, come è noto, anche in tema di impugnazioni, prescrivendo l'articolo 568 c.p.p., nel comma 5, seconda parte, che "se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente".
3 - Deve aggiungersi che, supposto che l'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione abbia i connotati civilistici di cui parla il ricorrente - parte della dottrina è decisamente di contrario avviso -, non v'è, però, alcun dubbio che le norme sul rito, le norme processuali che debbono osservarsi per decidere sulla domanda, siano quelle del codice di procedura penale, come, del resto, dimostra di ritenere lo stesso ricorrente, il quale, per sostenere il proprio assunto, altro non ha fatto che citare norme del codice di rito penale.
E, allora, se le norme da seguire sono quelle previste dal codice di procedura penale e se questo codice disciplina la dichiarazione di incompetenza in un certo modo, il giudice, investito della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, qualora accerti la propria incompetenza, si comporterà, come il codice di rito penale vuole che si comporti e, quindi, senza astenersi dal disporre la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente sol perché l'articolo 50 del c.p.c. prevede la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente ad esclusiva iniziativa della parte che vi abbia interesse.
Sarebbe un ben ibrido e difficilmente dominabile regime quello che scaturirebbe dalla applicazione, per il procedimento nel quale si accerta l'an e il quantum della riparazione per l'ingiusta detenzione delle norme del codice di procedura penale per quanto riguarda il quando, il come e il a chi presentate la domanda e le norme del codice di procedura civile per quel che concerne la eventuale dichiarazione di incompetenza e ciò, per un verso, senza che una qualche indicazione sul punto provenga dal legislatore e, per altro verso, dimenticando che l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione ha, quanto meno, anche, indubbi connotati pubblicistici, come si sostiene da una parte della dottrina.
L'equa riparazione è prevista, infatti, dal codice di rito penale per essere stata ristretta ingiustamente la libertà personale, restrizione ingiusta la cui riparazione l'ordinamento giuridico, alla luce delle norme costituzionali che definiscono la libertà diritto inviolabile del cittadino, non può trattare - e in realtà non tratta, non essendovi alcuna norma del codice di procedura penale dalla quale possa desumersi alla stregua di un qualsiasi altro debito dello Stato.
P.Q.M.
la corte di cassazione dichiara
inammissibile il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 1999