Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/1999, n. 271
CASS
Sentenza 29 gennaio 1999

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Per la presentazione della domanda di riparazione dell'errore giudiziario o di equa riparazione a giudice incompetente non è prevista la sanzione dell'inammissibilità con la conseguenza che la Corte d'appello, ove si ritenga incompetente, applicherà i principi sulla competenza e sulla giurisdizione di cui agli artt. 22 e seguenti cod. proc. pen. e, quindi, rilevata la propria incompetenza, disporrà la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/1999, n. 271
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 271
    Data del deposito : 29 gennaio 1999

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