Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2014, n. 52614
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Sentenza 30 settembre 2014

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In tema di trasferimento fraudolento di valori, la stipulazione di un contratto di affitto di azienda può integrare l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 12-quinquies del D.L. n. 306 del 1992 (conv. in legge n. 352 del 1992), che sanziona non solo l'attribuzione fittizia, ma anche la mera disponibilità di un bene attraverso qualsiasi tipologia di atto in grado di creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il denaro, i beni o le altre utilità rispetto alle quali permane il potere del titolare effettivo.

Nella fase delle indagini preliminari, ai fini della applicazione di misure cautelari, per la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203) è sufficiente la prova della elevata probabilità dell'esistenza dell'associazione agevolata. (Fattispecie in cui è stato ritenuto penalmente rilevante il contributo di un soggetto che, vivendo in una piccola realtà territoriale, si era prestato all'intestazione solo apparente di beni sotto forma dell'affitto di azienda, consentendo ad un gruppo criminoso di perpetuare il controllo sulla economia locale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2014, n. 52614
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 52614
    Data del deposito : 30 settembre 2014

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