Sentenza 30 settembre 2014
Massime • 2
In tema di trasferimento fraudolento di valori, la stipulazione di un contratto di affitto di azienda può integrare l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 12-quinquies del D.L. n. 306 del 1992 (conv. in legge n. 352 del 1992), che sanziona non solo l'attribuzione fittizia, ma anche la mera disponibilità di un bene attraverso qualsiasi tipologia di atto in grado di creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il denaro, i beni o le altre utilità rispetto alle quali permane il potere del titolare effettivo.
Nella fase delle indagini preliminari, ai fini della applicazione di misure cautelari, per la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203) è sufficiente la prova della elevata probabilità dell'esistenza dell'associazione agevolata. (Fattispecie in cui è stato ritenuto penalmente rilevante il contributo di un soggetto che, vivendo in una piccola realtà territoriale, si era prestato all'intestazione solo apparente di beni sotto forma dell'affitto di azienda, consentendo ad un gruppo criminoso di perpetuare il controllo sulla economia locale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2014, n. 52614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52614 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 30/09/2014
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA NI - Consigliere - N. 1842
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 19914/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ DA n. Roma il 5 settembre 1962;
D'IN AR n. Roma il 10 aprile 1979;
avverso l'ordinanza emessa il 13 marzo 2014 dal Tribunale di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. BALDI Fulvio che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia del ricorrente ZZ e il rigetto del ricorso del D'TI;
sentito il difensore del ricorrente D'TI, avv. Simone Faiella del foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
osserva:
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 26 febbraio 2014 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di numerose persone sottoposte ad indagini in relazione a vari episodi, realizzati nell'arco temporale tra il 2004 e l'agosto 2013, di intestazione fittizia di beni riconducibili a AS IN e ai suoi familiari sottoposti ad indagini in ordine al delitto di associazione mafiosa. Tra costoro vi sono ZZ DA - prestatosi ad assumere formalmente dal 3 maggio 2007 al 29 novembre 2012 l'amministrazione della società Il OR cui faceva capo lo stabilimento balneare Village sul litorale di Ostia, successivamente svuotata affittando nel maggio 2008 due rami di azienda (la discoteca alla società SAND e la yogurteria alla società TITTA&PICCI (capo B)- e D'TI AR prestatosi all'intestazione nel maggio 2013 del ramo di azienda relativo alla gestione del chiosco-bar preso in affitto dalla società MALIBU BEACH dei AS (capo A).
Secondo la ricostruzione accusatoria i componenti della famiglia AS (AS IN, la moglie LI IL NC e le figlie AS ZU e AS RI), riavuta la piena disponibilità delle quote sociali e dei beni aziendali delle società sequestrati nell'ambito del procedimento Los Moros/Madara, avevano provveduto a mettere al riparo i loro beni da eventuali iniziative giudiziarie in materia di prevenzione patrimoniale mettendo in atto una serie di operazioni dirette ad attribuire fittiziamente la titolarità formale e l'amministrazione di società cui facevano capo le loro redditizie attività imprenditoriali sul litorale laziale, scorporando rami di azienda e affittandoli a soggetti disponibili a figurare, personalmente o attraverso società costituite ad hoc, quali intestatari dei contratti. In tale prospettiva era stato trasferito, tra l'altro, il patrimonio della società Il OR s.r.l. - società comprendente il complesso balneare VILLAGE di Ostia lido, di cui i AS non avevano mai negato anche nel procedimento Los Moros/Madara l'effettiva titolarità, e già oggetto di fittizia intestazione attraverso i fratelli LA - alla società di nuova costituzione MALIBU BEACH s.r.l., intestata a fiduciari dei AS (i coniugi SC NI e PI AR LU e il genero ON DA) e amministrata da SC SI (figlia dei coniugi SC). Quest'ultima società, tramontata l'ipotesi di utilizzare per scopi illeciti la società RAPANUI s.r.l. in cui compariva il nome dei AS (la società era stata appositamente costituita il 12 settembre 2012 da AS ZU e dal fidanzato AZ KO ed era amministrata dalla AS che il 18 ottobre 2012 aveva ceduto fittiziamente le proprie quote a AZ RI), era stata successivamente "svuotata" attraverso l'attribuzione fittizia della titolarità formale delle quote e dell'amministrazione di alcune società (SETTESEI s.r.l. semplificata, Yogusto s.r.l. semplificata, MPM s.r.l. semplificata) e della titolarità formale della ditta individuale MA LL agli indagati LA CO e AZ RI (SETTESEI s.r.l.), SA ZI (YOGUSTO s.r.l.), D'TI AR (MPM s.r.l.), MA LL (ditta individuale MA LL). Alle società o ditte individuali appositamente costituite da costoro erano stati quindi affittati singoli rami di azienda (la somministrazione di alimenti e bevande alla SETTESEI s.r.l. semplificata appositamente costituita l'8 marzo 2013 dal socio unico LA CO, cui era poi subentrato nell'agosto 2013 TI RI;
la yogurteria alla società YOGUSTO s.r.l. semplificata appositamente costituita il 20 marzo 2013 dal socio unico SA ZI;
il chiosco-bar alla MPM s.r.l. semplificata, appositamente costituita il 17 aprile 2013 da D'TI AR;
il bar-pizzeria alla ditta MA LL, in attività dal 4 giugno 2013). In tal modo AS IN e i suoi familiari avevano formalmente allontanato dalle loro persone la titolarità del complesso balneare che, attraverso le operazioni di frazionato trasferimento fittizio della proprietà ed anche della gestione di singole attività imprenditoriali e commerciali nella realtà loro riconducibili, veniva posto al riparo da ulteriori interventi ablativi disposti dall'Autorità giudiziaria.
2. Il Tribunale di Roma con ordinanza in data 13 marzo 2014 ha confermato l'ordinanza cautelare nei confronti di ZZ DA e l'ha riformata nei confronti del D'TI, sostituendo la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo (cd. braccialetto elettronico).
3. Avverso la predetta ordinanza hanno presentato ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, sia il ZZ, il quale successivamente ha fatto pervenire rinuncia al ricorso, che il D'TI.
Con il ricorso presentato nell'interesse del ZZ si deduce:
1) la violazione di legge per mancanza o mera apparenza della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto;
2) la violazione di legge in ragione della mancanza o mera apparenza della motivazione in ordine alla mancata sostituzione della custodia cautelare in carcere con misura meno afflittiva anche in seguito alla dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 275 c.p.p., comma 3 nella parte in cui, in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo non fa salva altresì l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, nonché l'illogicità della motivazione sul punto. Con il ricorso presentato nell'interesse del D'TI si deduce:
1) l'assenza o l'insufficienza della motivazione, la violazione dell'art. 292 c.p.p., commi 2 e 2 bis e art. 309 c.p.p. in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p.; la violazione del D.L. n. 152 del 1991;
la motivazione sarebbe carente in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari per la posizione del D'TI, nemmeno menzionato sotto questo profilo nell'ordinanza genetica (il D'TI, incensurato, avrebbe solo affittato per un anno il chiosco operante nella stagione estiva) che il Tribunale del riesame non ha integrato;
quanto alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 cit. D.L. nel provvedimento impugnato era stata ritenuta solo per il fatto che era stato contestato ai AS il reato di associazione mafiosa;
nell'ordinanza impugnata peraltro non vi era alcun riferimento al metodo mafioso, ma solo e in maniera del tutto generica all'agevolazione dell'associazione mafiosa;
il D'TI sul punto non era stato nemmeno menzionato;
2) la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies e la violazione dell'art. 292 c.p.p., commi 2 e 1 bis e at. 309 cod. proc. pen.; non sarebbe ravvisabile nella condotta del D'TI l'intestazione fittizia in quanto l'affitto non equivale a intestazione, ma riguarda la mera gestione di un'attività, peraltro nel caso di specie limitata nel tempo e inidonea ad ostacolare l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale;
lo strumento contrattuale utilizzato non avrebbe potuto limitare l'applicazione di provvedimenti ablatori perché il contratto di affitto non comporta la cessione e ribadisce la signoria del dante causa;
3) la motivazione sulla fittizietà dell'affitto sarebbe carente o comunque meramente assertiva;
il mancato pagamento era dovuto all'arresto della locatrice PI AR LU;
la documentazione si trovava presso il commercialista.
RITENUTO IN DIRITTO
4. Il ricorso presentato nell'interesse di ZZ DA va dichiarato inammissibile per la rinuncia dovuta a sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata sostituita nei confronti dell'indagato la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Trattandosi di carenza d'interesse sopravvenuta per causa non imputabile al ricorrente, non deve essere pronunciata condanna pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (Cass. sez. 3 25 gennaio 2012 n. 8025, Oliverio).
5. Il secondo e il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse del D'TI precedono logicamente il primo, che è l'unico ad essere fondato nella parte riguardante le censure relative alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari.
5.1. Il secondo motivo è infondato.
Nell'ordinanza impugnata la fittizietà dell'affitto del chiosco-bar da parte del D'TI è stata desunta dall'analitica ricostruzione delle operazioni di trasferimento poste in essere da soggetti individuati come prestanome o fiduciari dei AS, che agivano come fittizi intestatari di quote delle società MALIBU BEACH s.r.l. e EMMEDIESSE GROUP s.p.a., in relazione ai rami aziendali della società Il OR s.r.l. comprendente lo stabilimento balneare di Ostia Lido e le connesse attività aziendali tra cui il chiosco-bar affittato il 4 maggio 2013 per un anno, con previsione di rinnovazione tacita, dalla MALIBU BEACH s.r.l. (già intestata fittiziamente a SC SI, PI AR LU e ON DA) alla MPM s.r.l. semplificata che risultava essere stata costituita appositamente pochi giorni prima dal D'TI. Il giudice del riesame ha ritenuto che l'ipotesi accusatoria della fittizietà del chiosco-bar al D'TI fosse avvalorata dall'inserimento del contratto in esame in un'articolata serie di plurime operazioni fittizie (affitti e cessioni simulate) realizzate nell'arco di qualche mese dalla MALIBU BEACH s.r.l. e dalla SETTESEI s.r.l. le cui quote sociali erano intestate a fiduciari dei AS, dal mancato pagamento del canone da parte del D'TI (non giustificato dalle condizioni in cui il chiosco si trovava e nel quale, peraltro, non risultavano essere state autorizzate spese da parte dell'affittuario), dal mancato rinvenimento nella sede sociale, nell'abitazione del D'TI e presso il "tenutario delle scritture" di documentazione contabile relativa ai profitti, alle spese asseritamente sostenute per la ristrutturazione del chiosco, alle uscite per l'acquisto di forniture, dalla conoscenza infine da parte dell'indagato della caratura criminale dei AS sia tramite AZ KO (fidanzato di AS ZU) sia in ragione del fatto che viveva ad Ostia ove era notoria l'appartenenza del Village ai AS. Si è ritenuto, inoltre, che anche se il D'TI avesse effettivamente lavorato nel chiosco, come riferito dai testi esaminati dalla difesa, non per questo poteva ritenersi provata la sua acquisizione della disponibilità autonoma del ramo di azienda.
5.2. Quanto alla dedotta carenza di gravi indizi in ordine alla natura fittizia dell'affitto del ramo di azienda alla MPM s.r.l. e al dolo del reato di intestazione fittizia, il Tribunale del riesame ha opportunamente rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies cit. D.L. convertito nella L. n. 356 del 1992) è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma e che il fatto-reato consiste, quindi, in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, e nel realizzare volontariamente tale situazione al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. Nel caso sottoposto all'esame della Corte l'affitto del ramo d'azienda è intervenuto tra il ricorrente e la società MALIBU BEACH s.r.l. la cui riconducibilità alla famiglia AS, nonostante l'intestazione formale delle quote a soggetti diversi, era ben nota al D'TI avendo la famiglia sempre mantenuto (e riconosciuto, come si desume dalle dichiarazioni esplicite della moglie di AS IN riportate a f.14 dell'ordinanza impugnata) l'effettivo controllo sullo stabilimento balneare ed essendo, inoltre, lo stesso D'TI amico da lungo tempo del fidanzato di AS ZU. Correttamente si è ritenuto pertanto che il D'TI si fosse consapevolmente prestato a fungere da prestanome per assecondare i AS (e non gli intestatari, anche loro fittizi, delle quote della MALIBU BEACH) nel loro intento di frapporre un ulteriore schermo tra le loro persone e le redditizie attività commerciali sul litorale romano che permanevano nella loro effettiva disponibilità. Anche il contratto di affitto di azienda, del resto, va inteso come "attribuzione fittizia della disponibilità" di un bene, a pieno titolo rientrante nella condotta tipica del reato previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies che sanziona "l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro beni o altre utilità". Nel prevedere l'attribuzione fittizia non solo della titolarità, ma anche della mera "disponibilità" il legislatore ha inteso, come già affermato da questa Corte, "espungere gli atti dispositivi, di fatto o di diritto, pure ammessi dall'autonomia negoziale, di chiunque intenda prevenire e stravolgere i presidi legislativi, posti a tutela del nostro ordinamento economico, con la legislazione della prevenzione, del contrabbando e del riciclaggio" (Cass. sez. 2 11 gennaio 2013 n. 19123, Prudentino). La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che l'espressione "attribuzione" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il denaro, i beni o le altre utilità, rispetto alle quali permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione o per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione è operata il legislatore, infatti, non ha inteso formalizzare i meccanismi, che possono essere molteplici e non classificabili in astratto, attraverso i quali può realizzarsi la "attribuzione fittizia", ne' ricondurre la definizione di "titolarità" o "disponibilità" entro schemi tipizzati di carattere civilistico dovendo gli schemi e le modalità operative concretamente adottate essere oggetto di un apprezzamento coordinato ed unitario che tenga conto delle evoluzioni che la "storia" dei singoli beni può aver subito (Cass. sez.2 5 ottobre 2011 n. 39756, Ciancimino e altri;
sez. I 26 aprile 2007 n. 30165, Di Cataldo;
sez. 2 9 luglio 2004 n. 38733, P.M. in proc. Casillo;
sez. Ili 15 luglio 1993 n. 1665, Lai). Alla luce dei dati fattuali riportati nell'ordinanza impugnata e dei richiamati principi giurisprudenziali, correttamente il Tribunale del riesame ha quindi ritenuto che anche l'affitto di un ramo di azienda (peraltro nel caso concreto oggetto di un contratto stipulato da una società costituita appositamente, le cui quote erano state a loro volta intestate a dei prestanome) possa integrare un caso di "attribuzione fittizia" diretta a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale dominus. Nè può dubitarsi che, ove come nel caso in esame vi sia stata una precedente intestazione fittizia mediante la costituzione apposita di una società, la creazione di ulteriori schermi per coprire o mascherare l'effettiva proprietà dei beni possa integrare un autonomo reato di trasferimento fraudolento di valori (Cass. sez. 6 11 dicembre 2008 n. 10024, P.M. in proc. Noviello e altri;
sez.I 28 maggio 2010 n. 23266, Martiradonna).
Le conclusioni circa la sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle emergenze investigative, che ha consentito di ravvisare sulla base di specifici elementi la gravità indiziaria nei limiti della qualificata probabilità di attribuzione all'indagata del reato per cui si procede. Tanto basta per rendere l'ordinanza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione del materiale indiziario compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Il ricorrente con le sue doglianze formula censure di merito improponibili in sede di legittimità, prospettando sostanzialmente una rilettura in fatto degli elementi indiziari già presi in considerazione e analiticamente valutati nella loro complessiva gravità dal Tribunale del riesame che ha dato adeguatamente conto delle ragioni che giustificavano la conferma della gravità del quadro indiziario, con una motivazione coerente e lineare, conforme ai principi di diritto che governano le risultanze probatorie ed esente da contraddizioni e manifeste illogicità (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2000 n. 11, Audino). Quanto alla circostanza aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, la Corte osserva che nella fase delle indagini preliminari, ai fini della applicazione di misure cautelari, per la ravvisabilità dell'aggravante è sufficiente la prova della elevata probabilità dell'esistenza dell'associazione agevolata (Cass. sez. 6 7 novembre 1997 n. 4381. Lupo A.) non richiedendosi, nella fase incidentale in cui viene valutata la mera gravità indiziaria, altro che l'elevata probabilità di colpevolezza del chiamato. Peraltro nell'ordinanza impugnata non si manca di evidenziare che il D'TI ed altri soggetti, estranei al gruppo criminoso capeggiato dai AS ma prestatisi all'attribuzione fittizia, erano in grado di rendersi pienamente conto, vivendo nella circoscritta realtà sociale di Ostia in cui insistevano i rilevanti interessi economici della famiglia AS, di consentire allo stesso gruppo, attraverso il fittizio affitto di singoli settori della ramificata attività imprenditoriale dei AS, di continuare ad esercitare il controllo sulle attività economiche della zona e in definitiva di perseguire le finalità illecite del sodalizio. Tale motivazione, almeno nella fase cautelare che qui interessa, appare argomentata correttamente sotto il profilo giuridico e coerente dal punto di vista logico.
5.3. Il terzo motivo è fondato qiuanto alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c). Pur dando atto di una serie di elementi favorevoli quali l'unicità dell'episodio criminoso ascritto al D'TI e la superficialità dei suoi rapporti con i AS, il Tribunale nell'ordinanza impugnata ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione da parte del ricorrente della condotta criminosa sulla base essenzialmente della sola gravità dei fatti. Nell'ordinanza impugnata si è inoltre affermato che il D'TI e il coindagato ZZ avrebbero potuto "rendersi nuovamente complici, nell'interesse dei AS, ... del sistema di gestione occulta da loro architettato e realizzato assumendo la titolarità di quote o l'amministrazione di altre società non ancora sottoposte a sequestro, in quanto evidentemente ritenuti soggetti di provata affidabilità". Detta valutazione prognostica, che accomuna la posizione del D'TI a quella dell'altro indagato, appare carente sotto il profilo della motivazione perché priva di riferimenti specifici alla modalità e circostanze del fatto e alla personalità della ricorrente. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva impone una valutazione che, in modo globale, prenda in considerazione entrambi i criteri direttivi (specifiche modalità e circostanze del fatto, personalità della persona sottoposta ad indagini desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali) indicati dall'art. 274 c.p.p., lett. c) (Cass. sez. 2 23 ottobre 2012 n. 4820, Mellucci;
sez. 5 17 aprile 2009 n. 21441, Fiori;
sez. 4 3 luglio 2007 n. 34271, Cavallari;
sez. 4 19 gennaio 2005 n. 11179, Mirando;
sez. 5 5 novembre 2004 n. 49373, Esposito;
sez. 4 1 aprile 2004 n. 37566, Albanese;
sez. 3 18 marzo 2004 n. 19045, Ristia;
sez. 3 13 novembre 2003 n. 48502, Plasencia;
sez. 4 6 novembre 2003 n. 12150, Barbieri;
sez. 6 21 novembre 2001 n. 45542, Russo;
sez. 6 2 ottobre 1998 n. 2856, Mocci). Appare pertanto indispensabile una nuova valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare in questione e, in caso positivo, alla specifica idoneità della misura cautelare da applicare.
5. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata nei confronti del ricorrente D'TI limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso di ZZ DA per sopravvenuta carenza di interesse;
annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di D'TI AR limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014