Sentenza 6 marzo 2009
Massime • 1
In caso di applicazione di pena su richiesta delle parti in misura non inferiore a tre anni di reclusione occorre tener conto, per l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, della determinazione in concreto della pena, e quindi dell'incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti oltre che della diminuente per il rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2009, n. 12894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12894 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/03/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 963
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 037083/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE VITTORIO MARIO, N. IL 23/02/1951;
avverso SENTENZA del 15/07/2008 GIP TRIBUNALE di TORINO;
UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Martusciello V. (A.S.R.). RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che il G.i.p. del Tribunale di Torino, con sentenza del 15/7/2008, applicava su richiesta delle parti a RI De RI, imputato dei reati di tentato omicidio, detenzione abusiva di una pistola e maltrattamenti, la pena di anni tre di reclusione cosi determinata:
p.b. per il più grave delitto omicidiario anni 7, ridotta per le attenuanti generiche e per quella del risarcimento del danno ad anni 3 e mesi 6, aumentata per la continuazione ad anni 4 e mesi 6, ridotta in fine per il rito ad anni 3 di reclusione;
che il G.i.p. dichiarava altresì l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
che l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando violazione degli artt. 29 e 77 c.p. in riferimento all'erronea applicazione della pena accessoria in un caso di condanna a pena inferiore ad anni tre di reclusione quanto alla violazione più grave;
- che il ricorso e fondato, atteso che, ai fini dell'applicazione della pena accessoria, deve aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito del bilanciamento operato per effetto delle circostanti attenuanti ma anche dell'applicazione dell'ulteriore diminuente premiale per la scelta del rito speciale (Cass., Sez. 2, 16/11/1994 n. 4914, P.M. in proc. Fagiano, rv. 200342 e Sez. 2, 7/10/2003 n. 43604, D'Angelo, rv. 227608, entrambe in tema di patteggiamento in appello;
cui adde Sez. Un., 27/5/1998 n. 8411, P.M. in proc. Ishaka, rv. 210980; Sez. 4, 23/12/2003 n. 3538, Maisto, rv. 230305; Sez. 6, 25/3/2004 n. 21113, Carneli, rv. 229126, in tema di giudizio abbreviato);
che, nella specie, la pena detentiva per il più grave delitto omicidiario è stata determinata, previa concessione delle attenuanti generiche e di quella del risarcimento del danno, in anni 3 e mesi 6 di reclusione, e quindi, dovendosi procedere all'ulteriore detrazione di un terzo per la scelta del rito, in misura - quella definitiva di anni 2 e mesi 4 di reclusione - inferiore alla soglia prevista dall'art. 29 c.p. per l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici;
che la sentenza impugnata va pertanto annullata, sul punto, senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che elimina. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2009