Sentenza 7 novembre 1997
Massime • 1
Nella fase delle indagini preliminari, ai fini della applicazione di misure cautelari, per l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991,n.152 conv. in legge 12 luglio 1991, n.203 è sufficiente la prova della elevata probabilità dell'esistenza dell'associazione agevolata, prova che ben può essere desunta dalle dichiarazioni della persona offesa o danneggiata dal reato quando queste siano attendibili, indipendentemente dalla sussistenza di riscontri esterni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/1997, n. 4381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4381 |
| Data del deposito : | 7 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI - Presidente del 7.11.1997
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
Dott. Adalberto ALBAMONTE - Consigliere N.4381
Dott. Eugenio AMARI - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Antonio S. AGRÒ - Consigliere N.32273/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LU NO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 17.6.1997. Sentita in camera di consiglio la relazione del Consigliere dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fulvio UCCELLA, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. IU DI PERI del Foro di Palermo. La C O R T E osserva:
1. Con decisione del 16.4.1997 il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Palermo applicava a LU NO, indagato per il reato di cui agli artt. 61 n. 7, 81, 110, 629 cod. pen. e 7 d.l. n. 152/91, la misura cautelare della custodia in carcere.
Il Tribunale di Palermo, con decisione del 17.6.1997, confermava l'ordinanza applicativa della misura cautelare coercitiva, ritenendo che sussistono a carico del LU NO i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di estorsione continuata in danno di LO CO NZ, imprenditore edile, obbligato a sottostare alle estorsioni poste in atto con minacce dall'indagato quantomeno al fine di favorire l'associazione mafiosa e consistenti nell'alienazione di immobili in favore di prestanome senza pagamento di alcun corrispettivo.
Ricorre per cassazione il LU e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., denuncia l'ordinanza impugnata per 11 errata applicazione e la mancanza e l'illogicità della motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
La decisione impugnata è legittima sia sotto il profilo di correttezza dell'applicazione della legge che sotto quello della logicità della motivazione.
Posto che per costante giurisprudenza, in tema di valutazione probatoria, anche nel vigente ordinamento processuale la persona offesa o danneggiata dal reato assume la qualità di testimone con modalità e contenuti che non si differenziano dal ruolo delle deposizioni rese da persone estranee agli interessi coinvolti nel processo penale, essendo sufficiente che il giudice ne dimostri la credibilità ponendo in relazione tale testimonianza con altri elementi emergenti dalle risultanze processuali (rv. 195.961), va riaffermato il principio per il quale l'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non si applica alle dichiarazioni indizianti rese da una persona informata sui fatti o dalla parte offesa, che sono soggette al solo limite ordinario dell'attendibilità, senza necessità di riscontri esterni (rv. 197.386).
Una volta che tale esigenza sia rimasta soddisfatta ed il convincimento trattone sia sostenuto da congrua e logica motivazione, il relativo giudizio non può soffrire censure di legittimità. Nel caso di specie, le dichiarazioni di LO CO NZ, circa le estorsioni praticate in più occasioni in suo danno dal LU NO, presentatosi quale latore delle richieste dell'associazione per delinquere di tipo mafioso facente capo a VI IU, cui appartiene il fratello LU CE, sono state ritenute dal Tribunale attendibili per la spontaneità, l'univocità, la coerenza logica, la costanza e la precisione e non deviate da mire particolari, e, provenendo dalla persona offesa, idonee a costituire gravi indizi di colpevolezza dell'accusa per il reato di estorsione aggravata, di cui all'art. 629 cod. pen.. Peraltro il Tribunale non ha tralasciato di considerare il valore indiziante di altri elementi specifici e personalizzanti, rappresentati: a) dalle affermazioni dell'indagato CH IU, di cui all'interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 19.4.1997, circa 10 intestazione a suo nome di un appartamento, con rilascio di cambiali per simularne il pagamento, successivamente restituitegli dal LO CO;
b) dal riscontro documentale del trasferimento di proprietà ad esso prestanome e dell'esistenza di documentazione bancaria conferente;
c) dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia CALVARUSO Antonio, circa i rapporti intercorrenti tra il LU NO e l'associazione mafiosa del VI.
Da tali elementi il giudice del riesame ha ritenuto di dedurre l'esistenza di elementi indizianti di particolare gravità circa la sussistenza dell'aggravante speciale dell'art. 7 d.l. 13.5.1991 n.152. In proposito il Tribunale ha correttamente applicato la norma dell'art. 7 cit., che richiede che i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo siano commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso. Ha ritenuto sussistente, con giudizio di merito sostenuto dagli elementi indizianti indicati in motivazione, la seconda delle due ipotesi previste, dando, per la configurabilità dell'aggravante, la prova dell'elevata probabilità dell'esistenza dell'associazione agevolata, cosiccome è sufficiente nella fase delle indagini preliminari, ai fini dell'applicazione di misure cautelari (rv. 197.430).
3. Quanto alla doglianza circa la sussistenza delle esigenze cautelari, il motivo non è specifico.
Il ricorrente non ha tenuto conto dell'ampia motivazione della decisione in proposito, indirizzata propriamente a indicare gli elementi di pericolo di inquinamento della prova e di concreto pericolo di reiterazione della condotta illecita, e non solo, come sarebbe stato sufficiente, a rendere ragione della assoluta mancanza di elementi che rendessero superflua la misura cautelare della custodia in carcere derivante dalla presunzione iuris tantum di necessità della cautela coercitiva per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..
Riproducendo il motivo di ricorso per cassazione la doglianza già oggetto del riesame senza alcun riferimento alla motivazione della ordinanza impugnata, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano a un determinato punto della decisione impugnata ed appaiono, quindi, prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, lett. c, cod. proc. pen.. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Deve disporsi che la Cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1ter disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 7 novembre 1997.
Depositato in cancelleria il 25 marzo 1998