Sentenza 23 ottobre 2013
Massime • 1
La definitività del provvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, costituisce ostacolo, in mancanza di fatti nuovi dedotti, ad un intervento ablativo di segno positivo nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, solo se la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato un decreto di confisca emesso in sede di giudizio di prevenzione di un immobile, già oggetto di un sequestro, ex art. 12 sexies D.L. n. 306 cit., revocato sulla base della accertata legittima provenienza del bene).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2013, n. 48173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48173 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2013 |
Testo completo
48 1 7 3 / 1 3 IN CALCE REPUBBLICA ITALIANA ANNOTAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23.10.2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - Presidente - SENTENZA N. 3374/2013 - Consigliere - Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MARCELLO ROMBOLA' N. 5965/2013 Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AC AN N. IL 14/01/1967 avverso il decreto n. 14/2012 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 16/11/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. AN NY GIAVANEWA ch he chests lume nt Tha mma the deat impropracts Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello dell'Aquila, con decreto del 16/11/2012, confermava il decreto del Tribunale di Pescara che aveva disposto la confisca di un immobile ubicato in Pescara, intestato a Di RO DA e nella disponibilità dei coniugi LA AN e EL TA. La Corte disattendeva l'eccezione di ne bis in idem sollevata dalla difesa del ricorrente, che sottolineava come la confisca ex art. 12 sexies legge 356 del 1992 fosse stata revocata dalla stessa Corte con sentenza del 4/3/2005; si trattava di confisca penale e non di prevenzione. La Corte, infine, riteneva che gli appellanti non avessero dimostrato la legittima provenienza del bene.
2. Ricorre per cassazione il difensore di LA AN, deducendo carenza motivazionale e erronea applicazione di legge. La Corte non aveva tenuto in adeguata considerazione il precedente decreto di rigetto del Tribunale di Pescara, emesso il 7/1/2008 e divenuto irrevocabile per mancata impugnazione del pubblico ministero. La Corte territoriale aveva sostenuto erroneamente che quel decreto facesse leva sui reati di usura ed estorsione dai quali il ricorrente era stato assolto. L'immobile in questione era stato acquistato il 28/9/1996 per l'importo di lire 77 milioni, parte dei quali LA aveva ricevuta dal proprio padre, altra parte proveniente dalla vendita di un'autovettura e altra parte ancora dalle giacenze di un libretto di risparmio intestato a EL TA. L'immobile era stato poi venduto a Di RO OM il 10/3/2003 per l'importo di euro 73.500 al fine di procurarsi i mezzi finanziari per il mantenimento della famiglia e per fare fronte al risarcimento dei danni a favore della persona offesa dei reati di estorsione ed usura. Il Tribunale aveva ritenuto tale ultima vendita fittizia, con motivazione che dava atto erroneamente della mancata attività lavorativa del LA. In precedenza, la Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza del 4/3/2005 resa nel processo per usura ed estorsione, aveva accolto l'appello di LA con riferimento alla confisca dell'immobile ex art. 12 sexies legge 356 del 1992, ritenendo che gli imputati avessero acquistato l'immobile in epoca anteriore all'inizio dell'attività delittuosa e avessero dimostrato la disponibilità del denaro per detto acquisto. Tale valutazione, benché riferita ad una confisca penale e non di prevenzione, non poteva non avere incidenza sulla seconda, che è possibile nel caso in cui il soggetto non possa giustificare la legittima provenienza del bene o 2 se esso abbia un valore sproporzionato al proprio reddito. Di tale statuizione aveva preso atto il Tribunale di Pescara che, con il decreto del 7/1/2008, aveva respinto la richiesta di confisca di prevenzione, proprio menzionando la revoca della confisca disposta in appello nel processo penale e sottolineando l'occasionalità della condotta illecita posta in essere da LA e EL. Si trattava, quindi, di un caso di ne bis in idem: era già stata accertata la legittima provenienza dell'immobile e la legittimità dell'atto di compravendita successivamente stipulato. Il ricorrente conclude per l'annullamento del decreto impugnato.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento senza rinvio del decreto di confisca impugnato e del decreto di sequestro che ne è il presupposto: il Procuratore Generale ritiene operante nel caso di specie il principio della preclusione processuale, attesa la revoca del provvedimento ex art. 12 sexies d.l. 306 del 1992 e il precedente decreto di rigetto della richiesta di confisca, entrambi provvedimenti aventi ad oggetto lo stesso immobile, essendo mancata la deduzione di fatti nuovi modificativi della situazione definita;
né era sufficiente a superare la preclusione il richiamo all'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale: il ricorrente, con la produzione dei due provvedimenti, aveva dimostrato che le parti erano identiche, così come identico è il bene immobile;
in tutti i procedimenti, come nel presente, si discuteva della mancata giustificazione della legittima provenienza del bene che, al contrario, in altro procedimento era già stata provata.
4. Il ricorrente ha depositato memoria, approfondendo il tema della preclusione e insistendo per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere accolto e il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio. -Pacifico e presupposto dallo stesso decreto è il pregresso dato processuale: l'immobile in questione, inizialmente confiscato ai sensi dell'art. 12 sexies legge 356 del 1992 in sede di condanna per i reati di usura ed estorsione, era stato restituito in sede di appello, ritenendo la Corte d'appello dell'Aquila che 3 gli imputati, che avevano acquistato l'immobile prima dell'inizio dell'attività delittuosa, avessero dimostrato la disponibilità del denaro necessario. La Corte territoriale sostiene l'irrilevanza del provvedimento a suo tempo adottato in sede penale: la revoca della confisca ex art. 12 sexies legge 356 del 2002 era collegata agli specifici reati contestati all'imputato e, quindi, si verterebbe in un'ipotesi del tutto diversa. La Corte tace, peraltro, del provvedimento di rigetto della confisca di prevenzione adottato dal Tribunale di Pescara con decreto del 7/1/2008 e non impugnato. La requisitoria del Procuratore Generale individua esattamente la fattispecie che si è prodotta: quella della preclusione processuale, che discende non solo dal rigetto della richiesta di confisca di prevenzione, ma anche dalla revoca di quella adottata ex art. 12 sexies legge 356 del 1992. Questa Corte ha recentemente affermato che la definitività del provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di una misura patrimoniale ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, costituisce ostacolo radicale ad un intervento ablativo di segno positivo nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni se la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni, non anche se la stessa attenga a ragioni di mero rito o ad altri momenti di concessione delle misure (Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012 - dep. 12/12/2012, D'Alessandro, Rv. 254278); in un procedimento quasi contestuale, questa Corte ha ribadito che è ostativo all'applicazione della confisca ex art. 2 ter 1. n. 575 del 1965 l'accertamento della lecita provenienza di un bene (nella specie, immobile) contenuto in un provvedimento del tribunale del riesame, relativo a sequestro adottato ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1996, conv. in I. n. 356 del 1992 (Sez. 1, n. 25846 del 04/05/2012 - dep. 04/07/2012, Franco e altri, Rv. 253080). Numerose sono, poi, le pronunce che affermano il medesimo principio per la situazione opposta, statuendo che la decisione conclusiva del procedimento di prevenzione patrimoniale, ex art. 2 ter L. n. 575 del 1965, ha effetto preclusivo su un eventuale procedimento avente ad oggetto gli stessi beni e in danno della stessa persona, per la confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, in mancanza di deduzione di fatti nuovi modificativi della situazione definita (Sez. 5, n. 22626 del 28/04/2010 - dep. 11/06/2010, P.M. in proc. D. F. e altro, Rv. 247441; Sez. 1, n. 44332 del 18/11/2008 - dep. 27/11/2008, P.G. in proc. Araniti, Rv. 242201). 4 In forza del principio della preclusione processuale, una questione già decisa, per le esigenze di certezza del diritto e di funzionalità della giurisdizione, non può formare oggetto di nuova cognizione, salva l'ipotesi di deduzione di fatti nuovi modificativi della situazione già in precedenza delibata (Cass., Sez. Un. 31.03.1999, Liddi). Non è decisiva la circostanza che le misure sono state proposte nell'ambito di procedimenti giudiziari diversi, uno di prevenzione, l'altro penale (fermo restando che, come già osservato, anche in relazione alla confisca di prevenzione è già stato emesso provvedimento negativo non oggetto di impugnazione): la preclusione opera ugualmente, perché i processi coinvolgono le stesse parti e gli stessi beni, i contenuti della cognizione sono stati omogenei, le finalità giuridiche comuni e identico il thema decidendum. In entrambe le procedure il provvedimento finale è dato dalla confisca dei beni, collegato al dato fattuale della mancanza di giustificazione in ordine alla loro legittima provenienza: in effetti, così come la confisca di prevenzione è adottata se il proposto non è riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto dei beni, la confisca ex art. 12 sexies D.L. 306 del 1992 è disposta per i beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza. L'accertamento della legittima provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto del bene da parte della Corte d'appello dell'Aquila preclude, in definitiva, l'adozione della misura di prevenzione della confisca sullo stesso bene.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato. Così deciso il 23 ottobre 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Maria Cristina Siotto Rocal chitt DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 3 DIC. 2013 IL CANCELLIERB AN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO обез, Рима ресебе Le Corte Supreme di Cinesique orchinause no Rog (feu 29124 del 19 ottobre 2018 a slepositate, I 2 22 ottobre 2018," he este, ulevite le necessiter de integrare il dispositivo effe sentense 4 48173/13 del 23 ottobre 2013, luvette de queste Cortexli bettazione, dispone che, dopo le panicle of givete wenelle sense navio il deck to imprefucts", sisuo 11 well mcotesimo dispositivo le reposuite perrate:repente porote: "I wore be e wafisce sell munobile ubice to in Pesara, disposte clot coll decreto clatite Porte Tuberwale di Pesione & conferuste di Appello dell'Aquile del 16 novembre 2012, sli steforendove be restitusione off wvente diutto, Route E N O IL DIRETTORE 14 NOV 2018 L P Roberto Tansi R E N A 1 0