Sentenza 19 novembre 2015
Massime • 1
In tema di delitto di trasferimento fraudolento di valori, in caso di fittizia attribuzione della titolarità di una società attraverso una serie di atti culminati nel conferimento di una procura generale ad uno dei dipendenti, il reato assume la natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, ed il momento consumativo va individuato nel predetto conferimento, con il quale la "nuova apparenza" della compagine sociale raggiunge un assetto stabile e definitivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva reputato irrilevanti, per l'individuazione del momento consumativo, la data di costituzione della società e quella in cui il ricorrente stesso era stato assunto).
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Rassegna di giurisprudenza Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'intestazione fittizia, sicché, per potersi affermare il concorso da parte di soggetto terzo è necessario dimostrare che questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momento stesso dell'attribuzione fraudolenta, non avendo invece alcuna rilevanza l'eventuale ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (fattispecie nella quale la ricorrente che, in qualità di dipendente di una banca, avrebbe consentito ai soci occulti di una società di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2015, n. 47452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47452 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2015 |
Testo completo
4745 2/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sentenza n.2378 dott. Mario Gentile - Presidente - dott. Domenico Gallo - Consigliere - P.U. 19/11/2015 dott. Marco RI Alma - Consigliere - R.G.N. 15761/2014 dott. ER María Carrelli Palombi di Montrone - Consigliere relatore - dott.ssa Lucia Aielli - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN PI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/1/2014 della Corte d'appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ER RI Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione;
udito per l'imputato l'avv. Francesco Gambardella che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento ed in subordine eccependo l'estinzione del reato per prescrizione;
lette le conclusioni depositate dall'avv. Caterina Restuccia, nell'interesse della costituita parte civile Comune di Lamezia Terme;
RITENUTO IN FATTO 1 Blen 1. Con sentenza in data 28/1/2014, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 19/2/2013, che aveva condannato AN PI alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato al lui ascritto al capo B) 110, 81 cod. pen., 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992. 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di riconosciuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame: erronea applicazione dell'art. 12 quinquies d.l. 306/1992 nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Rileva al riguardo che l'epoca di commissione del reato deve essere ravvisata nel 10/10/2001, data in cui venne costituita la società o al più in quella del 28/3/2002, quando il ricorrente viene assunto nella Deltavi Costruzioni e che quindi il reato era già prescritto all'epoca della pronuncia della Corte d'appello, trattandosi di reato istantaneo con effetti permanenti. Rappresenta ancora che i concorrenti necessari nel reato, cioè coloro i quali si intestavano fittiziamente la società, hanno visto la loro posizione archiviata, non giustificandosi la sola riconosciuta responsabilità del ricorrente, stante la comune determinazione che sarebbe alla base della interposizione fittizia. Evidenzia poi che la procura generale rilasciata in data 28/5/2007 allo AN dalla Deltavi fa venir meno definitivamente la sussistenza del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO inammissibile, per essere3. Il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondate tutte le doglianze proposte. Quanto all'epoca di commissione del reato, il capo di imputazione riporta la data dell'accertamento indicata nel mese di ottobre 2010 e parla di reato tuttora in corso, volendosi, evidentemente, riferire ad un reato permanente. Viceversa la costante giurisprudenza di questa Corte ha considerato il delitto di trasferimento di fraudolento di valori come un reato istantaneo con effetti permanenti che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'intestazione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (sez. U n. 8 del 28/2/2001, Rv. 218768; sez. 5 n. 30605 del 2 Run 22/5/2009, Rv. 244482; sez. 6 n. 24657 del 27/5/2014, Rv. 262045). Detto ciò, rileva il Collegio che nella sentenza impugnata, con valutazione in fatto non censurabile in questa sede e neppure contestata nel giudizio di merito, la Corte territoriale individua il momento consumativo del reato, cioè quello in cui l'attuale ricorrente acquisisce di fatto la proprietà della DELTAVI Costruzioni S.r.I., nel momento del rilascio, in data 28/5/2007, da parte di tal CA RI MA nella qualità di amministratore unico, in favore dello AN della procura generale. Sul punto i giudici di appello parlano, ragionevolmente, dell'atto con il quale < ... il prevenuto suggella, all'esterno, l'avvenuto ingresso, da proprietario e plenipotenziario, nella società in parola consentendo altresì di datare, ai fini che qui rilevano, il perfezionamento della condotta criminosa...>>. E la soluzione accolta dai giudici di merito risulta perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, laddove, dopo avere ribadito la natura di reato istantaneo con effetti permanenti della fattispecie prevista dall'art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992 convertito nella legge n. 356 del 1992, si è affermato che, qualora la condotta criminosa si articoli in una serie di attribuzioni fittizie, il reato si consuma quando viene realizzata l'ultima di esse (sez. 1 n. 23266 del 28/5/2010, Rv. 247581; sez. 2 n. 39756 del 5/10/2011, Rv. 251192). Difatti occorre tenere presente la ratio della fattispecie incriminatrice introdotta dall'art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992, che è quella di perseguire qualsiasi forma di trasferimento di beni da un soggetto, che ne rimane comunque effettivo dominus, ad un altro che assume il ruolo di titolare apparente in un'ottica complessiva di riduzione degli spazi di autonomia privata nel cui ambito sono ritenuti leciti i fenomeni di intestazione fiduciaria o di negozi indiretti;
il tutto con la finalità ultima di impedire che vengano eluse le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale. A ciò consegue che l'ambito oggettivo delineato dalla norma incriminatrice non si presta ad essere imbrigliato in schemi predefiniti, potendo essere molteplici e non classificabili in astratto i meccanismi attraverso i quali può realizzarsi l'attribuzione fittizia, né può ricondursi la definizione di titolarità o disponibilità entro schemi tipizzati di carattere civilistico. In sostanza la norma lascia al giudice di merito la discrezionalità di accertare, senza vincoli di carattere formale, il fatto storico apparente rispetto a quello reale e lo scopo specifico che ha 3 Ruu caratterizzato la condotta dell'interposizione. Ciò deve essere particolarmente tenuto presente in quelle situazioni, assimilabili a quella oggetto del presente ricorso, nelle quali, attraverso meccanismi complessi e diversificati nel tempo, vengono poste in essere plurime condotte volte tutte a consentire al reale titolare del bene di mantenere il proprio rapporto di signoria con lo stesso. Ci si vuole, cioè, riferire a tutte quelle condotte gestorie, ricorrenti quando il fenomeno dell'interposizione si verifica in campo societario, che vengono ad introdurre un quid novi anche sul versante della stessa condizione qualitativa e quantitativa dei beni, come anche il riempiego di utili o operazioni di gestione ordinaria pur sempre inquadrabili nello schema dell'interposizione fittizia. Ed allora, al riguardo e con particolare riferimento al capo di specie, deve essere ribadito il principio già affermato da questa Corte, in base al quale qualora ad una plurima condotta di fittizia attribuzione di beni o utilità seguano operazioni, anche di natura societaria, dirette a creare o trasformare nuove società, ovvero ad attribuire, sempre fittiziamente, nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, deve escludersi che si tratti di post fatto non punibile, se tali operazioni siano dirette al medesimo scopo di eludere le disposizioni normative cui si riferisce l'art. 12 quinquies citato. Diversamente proprio le condotte elusive più insidiose, collegate ad operazioni di ripetute fittizie intestazioni in ambito societario, resterebbero fuori dalla portata della norma incriminatrice, che risulterebbe sostanzialmente aggirata ... >> (sez. 6 n. 10024 del 11/12/2008, Rv. 242754). Ed allora quando, come avvenuto nel caso di specie e come già affermato da questa Corte (sez. 1 n. 23266 del 28/5/2010, Rv. 247581), la condotta di attribuzione fittizia della società si è articolata in una serie di atti che sono culminati nel conferimento all'attuale imputato della procura generale di cui si è detto, il reato viene ad assumere la natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, in ordine alla quale la serie concatenata di atti trasformativi realizza un'azione unitaria che si esaurisce e si qualifica, sul piano dell'individuazione del relativo momento consumativo, con il raggiungimento dell'assetto stabile e definitivo della nuova apparenza della compagine sociale. E come si è visto detto momento di stabile e definitivo assetto di nuova apparenza è stato, ragionevolmente individuato nella data del 28/5/2007 al momento del conferimento allo AN della procura generale, a nulla rilevando, ai fini dell'individuazione del momento consumativo del reato, la data di costituzione della società e la data in cui il 4 Run ricorrente era stato assunto nella stessa. Manifestamente infondata è pure la questione relativa alla diversa valutazione riservata ai concorrenti nel reato, la posizione dei quali è stata archiviata. Deve al riguardo precisarsi, come correttamente evidenziato dal ricorrente, che, ad esclusione del CO ER, non si tratta dei concorrenti necessari nel delitto di cui all'art. 12 quinquies, essendo tali solo coloro i quali si rendono disponibili all'intestazione fittizia, ma di concorrenti eventuali nel reato, cioè, come indicato nel capo d'imputazione, dei soggetti che intestavano fittiziamente la proprietà societaria della Deltavi Costruzioni s.r.l. a CO ER, mentre di fatto AN PI ne era proprietario esclusivo ovvero socio occulto e gestore di fatto. Ciononostante essa non rileva ai fini della ritenuta responsabilità dello AN per il reato allo stesso ascritto, essendo contenuta nella sentenza di primo grado ed in quella di appello una motivazione più che esaustiva in ordine alla ricorrenza in capo all'attuale imputato dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato di intestazione fittizia. Difatti i giudici di merito, in linea con le affermazioni di questa Corte, hanno preso atto dell'archiviazione del procedimento per mancanza dell'elemento psicologico nei confronti degli altri soggetti indicati nel capo d'imputazione come concorrenti nel reato ed hanno evidenziato quali erano gli elementi di fatto in forza dei quali, in relazione alla posizione dell'attuale ricorrente, si era concluso per la sussistenza del reato (sez. 2 n. 29517 del 17/6/2015, Rv. 264422). Quanto, infine, all'asserita insussistenza del reato proprio in conseguenza del rilascio della procura di cui si è detto, il motivo proposto attiene a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074 ). E così segnatamente la Corte territoriale, come aveva fatto il giudice di prime cure, ha dato, adeguatamente, atto, con argomentazioni prive di contraddittorietà o illogicità manifesta, della valenza riconosciuta a tale atto in termini di sussistenza del reato contestato sotto il profillo oggettivo e soggettivo non essendovi spazio per ulteriori valutazioni da parte di questa Corte. Ed anche con riguardo alla finalità della condotta posta in essere che, come si è visto, deve essere volta ad eludere le disposizioni di legge in 5 Ru materia di misure di prevenzione patrimoniale, nella sentenza impugnata, con argomentazioni in fatto, viene evidenziato come, all'epoca di accertata consumazione del reato, l'imputato non potesse affatto considerarsi immune dal pericolo di subire l'ablazione dei beni a sé intestati.
4. Tutto ciò comporta l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza dei motivi proposti. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00. Il ricorrente deve essere, inoltre, condannato alla rifusione in favore della costituita parte civile Comune di Lamezia Terme delle spese processuali sostenute nel grado che si ritiene di dovere liquidare in euro 2.900,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione in favore della costituita parte civile Comune di Lamezia Terme delle spese processuali sostenute nel grado che liquida in euro 2.900,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 19 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. ER Mana Carrelli Palombi di Montrone Dott. Mario Gentile Haris Geubl DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE ''DIC. 2015 IL A CANCELLIERE REM DI P ClaudiaRianelli LI O N E * 6