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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara ConSIliere relatore
Paolo Caliman ConSIliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 604/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 04.12.2024, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Elettivamente domiciliata, anche indirizzo telematico, presso l'avvocato Serenella
Cosenza (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore domiciliata in presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, Via del CP_2 CP_1
Tempio di Giove 21, con l'avvocato Giorgio Pasquali (c.f. che C.F._3
la rappresenta e difende per procura generale alle liti per atto del notaio , Persona_1
in rep. n. 22954, raccolta n. 12378 del 09/07/2024 in atti -APPELLATA- CP_1
Oggetto: appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma n. 13255/2019, in data
21.06.2019, a definizione del giudizio recante n° R.G. 24919/2017 promosso da
[...]
nei confronti di oggetto: opposizione avverso determinazione Pt_1 CP_1
dirigenziale ingiuntiva -
IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 1 oppone, dinanzi al primo giudice, Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva Parte_1
n. 95170001036, in data 07.02.2017, notificatale il 03.03.2017, da
[...]
Parte_2
per il pagamento di euro 26.027,67, a seguito
[...] dell'accertamento, di cui al verbale n. 731000006608 del 15.03.2012 della Polizia di della violazione dell'art. 15 della L.R. 12/1999, risultando, CP_1 [...]
occupare, senza titolo, l'immobile in Via dei Berio 8. Pt_1 CP_1
Con il medesimo verbale di accertamento, viene dato atto di procedere, a carico di
[...]
ai sensi degli artt. 633 e 639 bis c.p.c. Pt_1
A sostegno della opposizione, la ricorrente allega:
- l'immobile, per contratto del febbraio del 1996, è stato assegnato a
[...]
zia della opponente, con la quale ella conviveva, come da Persona_2
certificato di residenza del 29.03.2012;
- alla morte della assegnataria, possedendo i requisiti per subentrare nella di lei posizione contrattuale, di aver presentato, al tal fine, numerose richieste, tutte rimaste senza riscontro;
- di essere subentrata nel contratto nei fatti, per aver corrisposto sempre i canoni di affitto e gli accessori relativi all' immobile;
- di essere separata e di vivere nell'immobile con le due figlie minorenni;
La opponente invoca, altresì, l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 45 c.p., sostenendo che la mancanza di un alloggio costituisce un'ipotesi di lesione indiretta dell'integrità fisica e conclude per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<< (…) dichiarare illegittimo ed infondato il verbale numero 73100006608 del
06.12.2011 emesso da Polizia capitale e notificato in data CP_1 Parte_3
03.03.2017; annullare lo stesso per le motivazioni di cui in premessa;
invitare
[...]
a regolarizzare la posizione abitativa della SInora CP_1 Parte_1
predisponendo un canone di locazione riferito al reddito del conduttore /occupante, così come previsto per legge”. si costituisce il 10.10.2017 e chiede il rigetto del ricorso della CP_1 Pt_1
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia.
<< (…) Rigetta l'opposizione alla Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva n.
r.g. n. 2 Queste, le ragioni poste a sostegno della decisione.
- Quanto alla domanda di annullamento del verbale di accertamento, qualunque contestazione afferente a modalità, circostanze e merito del verbale di accertamento posto a base del provvedimento impugnato, postula l'esperimento della querela di falso, per la valenza di prova privilegiata del verbale stesso, con la conseguente inammissibilità delle questioni in punto di illegittimità dell'accertamento, e/o inesistenza dei verbali di contravvenzione amministrativa, dalle quale la opponente intende far discendere la declaratoria di nullità, annullabilità e/o inesistenza dell'ordinanza ingiunzione di pagamento.
- Incontestata è la circostanza che , al momento dell'accertamento da Parte_1
parte della Polizia Municipale, non era ancora residente nell'appartamento, dimorandovi senza titolo.
- Difettando anche prova del fatto che la assegnataria dell'immobile, fosse o meno ancora in vita e, in ogni caso, alla morte dell'assegnatario, non si verifica una successione nel rapporto locatizio, perché gli eredi dello stesso non hanno il diritto a subentrare nel rapporto, salvo vedersi riconosciuta una posizione di interesse legittimo in ordine alla facoltà di chiedere una nuova assegnazione del medesimo bene, e comunque all'esito dell'accertamento dei requisiti richiesti, determinandosi la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il conseguente ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente.
- I requisiti soggettivi per ottenere l'assistenza abitativa e di cui all'art. 12 comma
1 L.R. Lazio 12 del 1999 devono sussistere ed essere fatti valere prima della data dell'accertamento, nel concreto intervenuto il 15.03.2012, e di questo non vi
è prova.
- Nessuno può ritenersi legittimato a considerarsi automaticamente assegnatario definitivo di un immobile di edilizia residenziale pubblica per il solo fatto di avervi trasferito la residenza e di poter essere considerato facente parte del nucleo familiare del legittimo assegnatario.
- Sussistono, dunque, i presupposti per l'applicazione della sanzione comminata.
- Quanto alla invocata esimente, in tema di sanzioni amministrative, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità, periste dall'art. della legge 24 novembre 1981, n. 689, occorre, in mancanza di ulteriori precisazioni, fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale segnatamente, per quanto r.g. n. 3 concerne lo stato di necessità, all'art. 54 cod. pen. e la opponente nulla prova al riguardo.
- Nulla per le spese: l'Amministrazione si è costituita con proprio funzionario delegato.
Con atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…):
1. Accertata la titolarità della SI.ra ad occupare legittimamente Pt_1
l'immobile sito in via DEI BERIO, 8 SC. CD int 29, dichiarare ILLEGITTIMO e CP_1
INFONDATO il verbale n. 73100006608 DEL 06.12.2011 elevato da Polizia CP_1
Capitale U. O e notificato in data 03.03.2017: 2. Annullare lo stesso per le motivazioni sopra indicate:
3. invitare a regolarizzare la posizione abitativa CP_1
della IG.ra , predisponendo un canone di locazione riferito al reddito del Parte_1
conduttore/occupante, così come previsto dalla legge:
4. Condannare la convenuta al pagamento delle spese. competenze ed onorari di lite, oltre IVA e CPA, come per legge, del doppio grado di giudizio. in favore del sottoscritto avvocato antistatario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi. In via istruttoria si chiede venga disposta Prova testimoniale ove, i motivi dedotti non siano pregnanti fino al punto da travolgere l'arida sentenza di primo grado e nomina CTU>>. chiede il rigetto delle conclusioni dell'appellante. CP_1 propone un unico motivo di appello, rubricato: “Sul mancato Parte_1 riconoscimento al diritto di subentro nel contratto”. Vi si allega vizio di interpretazione della domanda. A tal fine, l'appellante sostiene di essere stata autorizzata direttamente dalla zia a subentrare nel contratto di locazione;
di essere già titolare dell'alloggio
E.R.P. in in Via A. Mitelli 30, per provvedimento di assegnazione n. 322 del CP_1
17.12.2001, ma di aver chiesto, il 09.02.2010, al Comune di Roma, ente proprietario,
l'autorizzazione al cambio alloggio, avendo, la zia, bisogno di assistenza;
il mancato riscontro alla richiesta di cambio dell'alloggio, rappresenta ipotesi di silenzio – assenso e, dunque, di essersi allontanata dall'alloggio assegnatole, per trasferirsi nell'immobile assegnato alla zia, salvo poi ricevere da Comune di Roma una lettera di decadenza della assegnazione dell'alloggio, occupato abusivamente da terzi.
L'appello è manifestamente infondato: le censure non inficiano la decisione nella parte in cui esclude la sussistenza dei presupposti per il subingresso nel contratto di locazione, quali la presenza, nel nucleo familiare della assegnataria, su richiesta dell'assegnataria stessa, dunque in epoca antecedente al decesso e all'accertamento della violazione, nonché la mancata prova della esistenza di una esimente, punti di r.g. n. 4 motivazione che da soli valgono a giustificare la pronuncia di rigetto della opposizione per difetto di un titolo per la incontestata occupazione dell'alloggio, presupposto unico della applicazione della sanzione.
In ogni caso le determinazioni dell'originario assegnatario dell'immobile rispetto al mutamento soggettivo del contratto sono del tutto irrilevanti;
la assegnazione di un diverso immobile di edilizia residenziale agevolata, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, rappresenta un difetto dei requisiti per l'assegnazione di un ulteriore immobile;
il silenzio della pubblica amministrazione non ha il valore di un atto di assegnazione, atteso che i contratti conclusi dalla P.A. devono soddisfare il requisito della forma scritta "ad substantiam" e della contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti;
irrilevante è la volontà espressa, alla appellante, dalla assegnataria dell'alloggio, rispetto al subingresso nella assegnazione dell'alloggio, non avendo certo la disponibilità dell'immobile assegnato.
Tali considerazioni sono assorbenti.
Giova ribadire che secondo la sua stessa prospettazione, dopo il decesso della assegnataria, l'immobile è rimasto nella disponibilità della opponente (tanto che ella assume di aver corrisposto regolarmente, per il godimento dell'alloggio, canoni di locazione e oneri accessori); la opponente ha spostato la propria residenza presso l'immobile solo dopo l'accertamento della polizia municipale che ne ha rilevato la presenza all'interno dell'immobile; non risulta comunicata, dalla legittima assegnataria dell'alloggio, alcuna richiesta di ampliamento del nucleo familiare rispetto alla presenza, nell'alloggio, della appellante ( e in vero non risulta comunicata neppure la presenza, a titolo assistenziale e dunque transitorio, nell'alloggio) dunque la opponente vi è rimasta, senza chiedere ed ottenere l'autorizzazione a farlo.
Per assicurare gli scopi perseguiti dalla normativa di favore, la presenza del terzo nell'alloggio locato deve essere tempestivamente resa nota alla PA e autorizzata, per il riscontro delle finalità pubblicistiche di costituzione di una stabile e duratura convivenza, con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva, legittimanti anche (ma non solo) il successivo subentro nel rapporto in luogo dell'originario assegnatario dell'alloggio (Cass. n. 9783/2015).
Né rileva quella che è stata, da parte della P.A., una mera presa d'atto della presenza non autorizzata nell'alloggio che per altro determina la decadenza della stessa assegnazione.
r.g. n. 5 L'ingresso della opponente nell'alloggio è avvenuto, in assenza dell'istanza di ampliamento a firma dell'originaria assegnataria, al di fuori di quanto prescritto dal comma 5 dell'art. 12 della l. r. n.12/99
Ciò detto l'appello è manifestamente infondato.
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività di difesa in concreto svolta, esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata.
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato, a seguito della revoca dell'ammissione della parte al beneficio del patrocinio a carico dello Stato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Pt_1 CP_1
Tribunale Ordinario di Roma n. 13255/2019, in data 21.06.2019, a definizione del giudizio recante n° R.G. 24919/2017 promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: CP_1
- Rigetta l'appello.
- Condanna a rifondere, a le spese di lite che liquida, in Parte_1 CP_1
euro 6.940,00 per compensi oltre accessori di legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 05.02.2025
Il ConSIliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 6
r.g. n.
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95170001036 del 07.02.2017, notificata in data 03.03.17 emessa da
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Regolamenti Comunali. Nulla per le spese di lite tra le parti>>.