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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 9495/2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto “Decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e la regolamentazione dell'affidamento della prole”, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, Parte_1 dagli Avv.ti Annabella Paola de Felice e Antonio Triola
-RICORRENTE- e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE- NONCHÉ
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta nomina in Controparte_2 atti, dall'Avv. Calfapietro Annunziata Anna Luisa;
- CURATORE SPECIALE- NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE- FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.09.2024, deduceva di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con il sig. Dalla loro unione, in data 13.02.2012, Controparte_1 era nata la figlia che entrambi avevano riconosciuto. Il legame sentimentale era CP_2 cessato molto presto e, da quel momento, il padre/odierno resistente si era disinteressato di sua figlia, moralmente ed economicamente, non avendo mai provveduto al suo sostentamento.
La ricorrente rappresentava, infatti, di essersi fatta integralmente carico della crescita della figlia, esercitando in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla minore, ciò anche in virtù della sindrome schizofrenica disorganizzata di cui il era affetto. La ricorrente adiva CP_1 pertanto l'intestato Tribunale chiedendo di: “Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. a causa del su totale disinteresse per la figlia che non Controparte_1 incontra sin dalla nascita.
2. In subordine affidare la figlia minore in via Controparte_2 superesclusiva alla madre;
3. disporre che la signora riscuota in via esclusiva l'assegno Pt_1 unico in favore della figlia minore;
4. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Con ordinanza del 14.10.2024, il giudice istruttore, letti ed esaminati gli atti di causa, ritenuta la necessità di garantire alla minore un'adeguata rappresentanza nel giudizio, nominava, ex art. 473 bis.8 c.p.c., la curatrice speciale dei minori, nella persona dell'Avv. Calfapietro
Annunziata Anna Luisa, la quale si costituiva in giudizio il 06.12.2024 e, in sede di comparsa di costituzione, deduceva di aver incontrato la minore unitamente alla di lei madre CP_2
e al collega Triola. Evidenziava che in detta occasione la minore le era apparsa serena e forte del legame affettivo che la univa alla sua attuale famiglia composta dalla mamma, dal marito di lei, dal fratellino e dalla sorella La curatrice rassegnava, pertanto, le Per_1 Per_2 seguenti conclusioni: 1) in caso di contumacia del resistente, dichiarare il sig. CP_1 decaduto dalla responsabilità genitoriale;
in caso di sua costituzione valutare,
[...] anche sulla base del contenuto della comparsa e della documentazione che il convenuto produrrà a corredo dell'atto difensivo, la rispondenza all'interesse della minore dell'affidamento super esclusivo in favore della genitrice mantenendo comunque la responsabilità genitoriale in capo al resistente. 2) quanto agli aspetti patrimoniali disporre che la sig.ra riscuota per intero l'assegno unico in favore della figlia minore Parte_1 e nel contempo porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente, a CP_1 titolo di contributo al mantenimento della minore ed in favore della genitrice, un importo non inferiore ad euro 180,00 o altra maggior somma che il Tribunale vorrà quantificare, con gli adeguamenti annuali di legge, anche sulla base della posizione reddituale che ai sensi dell'art. 473 bis 12 cpc il resistente è tenuto a documentare. Il resistente, ad onta della ritualità della notifica del ricorso introduttivo non si costituiva in giudizio.
Il ometteva di presenziare all'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473-bis. 21 CP_1
c.p.c, del 13.02.2025, sicché il Giudice delegato, ritenuta la causa già matura per la decisione, a fronte dell'oggettiva insussistenza della necessità di assunzione di mezzi di prova di sorta, rimetteva la causa al Collegio per la decisione;
il P.M. rassegnava le sue conclusioni con nota del 22.02.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Anzitutto, in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della prole la Suprema Corte insegna che si può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Civ. 7 dicembre
2010, n. 24841 e più di recente, Cass. n. 16738/2018). Ne consegue che la deroga all'affido condiviso si giustifica quando dalla sua applicazione possa derivare pregiudizio al minore, pregiudizio che sussiste non solo in presenza di carenze educative e relazionali ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 17/12/2009, n. 26587), come accaduto nel caso che qui ci occupa.
Ed invero, nella fattispecie per cui vi è causa, mentre è indubbia la capacità accuditiva ed educativa della ricorrente, che ha sempre tenuto con sé ed allevato la minore, non altrettanto può dirsi per il padre, che si è eclissato completamente sin dalla nascita, ignorando i suoi doveri morali e materiali nei confronti della figlia. Va specificato, inoltre, che il CP_1 risulta affetto da una patologia psichica (la schizofrenia) ed è stato dichiarato invalido civile
(cfr. Certificazione in atti). Indubbiamente, la patologia che affligge il resistente rende ancor più difficoltoso l'esercizio del dovere-diritto di padre dello stesso. Il totale disinteresse sia morale che economico del nei confronti di sua figlia, CP_1 reiterato per un prolungato periodo di tempo – considerato che la minore ha già compiuto il tredicesimo anno d'età - ed accompagnato dalla consapevole scelta di non voler riprendere alcun contatto con lei, costituisce una condotta che integra gli estremi dell'art. 337 quater c.c., essendo evidente che l'affido condiviso, nella situazione innanzi descritta, sarebbe controproducente per il corretto sviluppo psico fisico della minore;
l'incapacità del padre di assumere con senso di responsabilità il suo ruolo di genitore impone, quindi, di mutare l'assetto attuale, sicché la minore va affidata in via esclusiva alla madre. Risulta, pertanto, necessario disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre e il collocamento della stessa presso la di lei abitazione.
Tale soluzione, peraltro, si impone anche alla luce della sostanziale acquiescenza del resistente alla richiesta avanzata dalla odierna ricorrente, costui, infatti, non costituendosi in giudizio né opponendosi alla domanda, non ha contestato la prospettazione della ricorrente secondo cui egli si disinteresserebbe totalmente di sua figlia sia dal punto di vista affettivo che economico;
ne consegue che i fatti dedotti devono ritenersi provati ex art. 115, co. 1, c.p.c., non essendo stati fatti oggetto di specifica contestazione. In sostanza, la mancata costituzione in giudizio è sintomatica di un totale disinteresse da parte del a CP_1 partecipare attivamente all'educazione e alle scelte di vita più importanti che riguardano sua figlia e ciò non può che giustificare la deroga al regime di affidamento condiviso.
Non si ravvisano, nel caso di specie, i presupposti per dichiarare la decadenza del CP_1 dalla responsabilità genitoriale, ritenendo che, d'altro canto, il regime di affidamento applicato al caso di specie tuteli efficacemente e prontamente gli interessi superiori del minore.
Considerato, inoltre, che la figlia della coppia ha ormai tredici anni e non incontra suo padre da tempo, il diritto di visita verrà esercitato, se e quando il lo rivendicherà, nel pieno CP_1 accordo dei genitori o, in difetto, secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali competenti per territorio, cui il resistente dovrà rivolgersi, finalizzato a favorire il recupero dell'affettività e del rapporto padre/figlia.
2- L'assegno unico universale, spettante ex lege per la figlia minore va attribuito CP_2 per intero, al genitore affidatario esclusivo del minore, id est alla madre , che Parte_1 potrà richiederne il pagamento diretto all'ente erogatore, senza previamente acquisire il consenso dell'altro genitore.
3.- La soccombenza del resistente comporta la sua condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con ricorso depositato il 19/09/2024 da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. DISPONE che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale sulla minore
Controparte_2
2. DISPONE che la figlia minore delle parti in causa, sia affidata in via esclusiva alla madre;
3. DISPONE che l'assegno unico universale dovrà essere corrisposto per intero al genitore affidatario esclusivo della minore, id est alla madre , che potrà Parte_1 richiederne il pagamento diretto all'ente erogatore senza acquisire previamente il consenso dell'altro genitore, 4. CONDANNA il resistente al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.698,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 18/03/2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dott. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 9495/2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto “Decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e la regolamentazione dell'affidamento della prole”, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, Parte_1 dagli Avv.ti Annabella Paola de Felice e Antonio Triola
-RICORRENTE- e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE- NONCHÉ
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta nomina in Controparte_2 atti, dall'Avv. Calfapietro Annunziata Anna Luisa;
- CURATORE SPECIALE- NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE- FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.09.2024, deduceva di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con il sig. Dalla loro unione, in data 13.02.2012, Controparte_1 era nata la figlia che entrambi avevano riconosciuto. Il legame sentimentale era CP_2 cessato molto presto e, da quel momento, il padre/odierno resistente si era disinteressato di sua figlia, moralmente ed economicamente, non avendo mai provveduto al suo sostentamento.
La ricorrente rappresentava, infatti, di essersi fatta integralmente carico della crescita della figlia, esercitando in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla minore, ciò anche in virtù della sindrome schizofrenica disorganizzata di cui il era affetto. La ricorrente adiva CP_1 pertanto l'intestato Tribunale chiedendo di: “Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. a causa del su totale disinteresse per la figlia che non Controparte_1 incontra sin dalla nascita.
2. In subordine affidare la figlia minore in via Controparte_2 superesclusiva alla madre;
3. disporre che la signora riscuota in via esclusiva l'assegno Pt_1 unico in favore della figlia minore;
4. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Con ordinanza del 14.10.2024, il giudice istruttore, letti ed esaminati gli atti di causa, ritenuta la necessità di garantire alla minore un'adeguata rappresentanza nel giudizio, nominava, ex art. 473 bis.8 c.p.c., la curatrice speciale dei minori, nella persona dell'Avv. Calfapietro
Annunziata Anna Luisa, la quale si costituiva in giudizio il 06.12.2024 e, in sede di comparsa di costituzione, deduceva di aver incontrato la minore unitamente alla di lei madre CP_2
e al collega Triola. Evidenziava che in detta occasione la minore le era apparsa serena e forte del legame affettivo che la univa alla sua attuale famiglia composta dalla mamma, dal marito di lei, dal fratellino e dalla sorella La curatrice rassegnava, pertanto, le Per_1 Per_2 seguenti conclusioni: 1) in caso di contumacia del resistente, dichiarare il sig. CP_1 decaduto dalla responsabilità genitoriale;
in caso di sua costituzione valutare,
[...] anche sulla base del contenuto della comparsa e della documentazione che il convenuto produrrà a corredo dell'atto difensivo, la rispondenza all'interesse della minore dell'affidamento super esclusivo in favore della genitrice mantenendo comunque la responsabilità genitoriale in capo al resistente. 2) quanto agli aspetti patrimoniali disporre che la sig.ra riscuota per intero l'assegno unico in favore della figlia minore Parte_1 e nel contempo porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente, a CP_1 titolo di contributo al mantenimento della minore ed in favore della genitrice, un importo non inferiore ad euro 180,00 o altra maggior somma che il Tribunale vorrà quantificare, con gli adeguamenti annuali di legge, anche sulla base della posizione reddituale che ai sensi dell'art. 473 bis 12 cpc il resistente è tenuto a documentare. Il resistente, ad onta della ritualità della notifica del ricorso introduttivo non si costituiva in giudizio.
Il ometteva di presenziare all'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473-bis. 21 CP_1
c.p.c, del 13.02.2025, sicché il Giudice delegato, ritenuta la causa già matura per la decisione, a fronte dell'oggettiva insussistenza della necessità di assunzione di mezzi di prova di sorta, rimetteva la causa al Collegio per la decisione;
il P.M. rassegnava le sue conclusioni con nota del 22.02.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Anzitutto, in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della prole la Suprema Corte insegna che si può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Civ. 7 dicembre
2010, n. 24841 e più di recente, Cass. n. 16738/2018). Ne consegue che la deroga all'affido condiviso si giustifica quando dalla sua applicazione possa derivare pregiudizio al minore, pregiudizio che sussiste non solo in presenza di carenze educative e relazionali ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 17/12/2009, n. 26587), come accaduto nel caso che qui ci occupa.
Ed invero, nella fattispecie per cui vi è causa, mentre è indubbia la capacità accuditiva ed educativa della ricorrente, che ha sempre tenuto con sé ed allevato la minore, non altrettanto può dirsi per il padre, che si è eclissato completamente sin dalla nascita, ignorando i suoi doveri morali e materiali nei confronti della figlia. Va specificato, inoltre, che il CP_1 risulta affetto da una patologia psichica (la schizofrenia) ed è stato dichiarato invalido civile
(cfr. Certificazione in atti). Indubbiamente, la patologia che affligge il resistente rende ancor più difficoltoso l'esercizio del dovere-diritto di padre dello stesso. Il totale disinteresse sia morale che economico del nei confronti di sua figlia, CP_1 reiterato per un prolungato periodo di tempo – considerato che la minore ha già compiuto il tredicesimo anno d'età - ed accompagnato dalla consapevole scelta di non voler riprendere alcun contatto con lei, costituisce una condotta che integra gli estremi dell'art. 337 quater c.c., essendo evidente che l'affido condiviso, nella situazione innanzi descritta, sarebbe controproducente per il corretto sviluppo psico fisico della minore;
l'incapacità del padre di assumere con senso di responsabilità il suo ruolo di genitore impone, quindi, di mutare l'assetto attuale, sicché la minore va affidata in via esclusiva alla madre. Risulta, pertanto, necessario disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre e il collocamento della stessa presso la di lei abitazione.
Tale soluzione, peraltro, si impone anche alla luce della sostanziale acquiescenza del resistente alla richiesta avanzata dalla odierna ricorrente, costui, infatti, non costituendosi in giudizio né opponendosi alla domanda, non ha contestato la prospettazione della ricorrente secondo cui egli si disinteresserebbe totalmente di sua figlia sia dal punto di vista affettivo che economico;
ne consegue che i fatti dedotti devono ritenersi provati ex art. 115, co. 1, c.p.c., non essendo stati fatti oggetto di specifica contestazione. In sostanza, la mancata costituzione in giudizio è sintomatica di un totale disinteresse da parte del a CP_1 partecipare attivamente all'educazione e alle scelte di vita più importanti che riguardano sua figlia e ciò non può che giustificare la deroga al regime di affidamento condiviso.
Non si ravvisano, nel caso di specie, i presupposti per dichiarare la decadenza del CP_1 dalla responsabilità genitoriale, ritenendo che, d'altro canto, il regime di affidamento applicato al caso di specie tuteli efficacemente e prontamente gli interessi superiori del minore.
Considerato, inoltre, che la figlia della coppia ha ormai tredici anni e non incontra suo padre da tempo, il diritto di visita verrà esercitato, se e quando il lo rivendicherà, nel pieno CP_1 accordo dei genitori o, in difetto, secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali competenti per territorio, cui il resistente dovrà rivolgersi, finalizzato a favorire il recupero dell'affettività e del rapporto padre/figlia.
2- L'assegno unico universale, spettante ex lege per la figlia minore va attribuito CP_2 per intero, al genitore affidatario esclusivo del minore, id est alla madre , che Parte_1 potrà richiederne il pagamento diretto all'ente erogatore, senza previamente acquisire il consenso dell'altro genitore.
3.- La soccombenza del resistente comporta la sua condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con ricorso depositato il 19/09/2024 da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. DISPONE che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale sulla minore
Controparte_2
2. DISPONE che la figlia minore delle parti in causa, sia affidata in via esclusiva alla madre;
3. DISPONE che l'assegno unico universale dovrà essere corrisposto per intero al genitore affidatario esclusivo della minore, id est alla madre , che potrà Parte_1 richiederne il pagamento diretto all'ente erogatore senza acquisire previamente il consenso dell'altro genitore, 4. CONDANNA il resistente al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.698,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 18/03/2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dott. Giuseppe Disabato