Art. 1.
Per la campagna 1951-52 sono assunti a carico dello Stato il disavanzo della gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di produzione nazionale e quello della gestione di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato e precisamente:
a) il disavanzo derivante dal minor ricavo ottenuto nella cessione ai prezzi ufficialmente fissati, del grano di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;
b) il disavanzo derivante dalla non integrale copertura delle spese relative ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonche' in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano tenero e duro rimasti invenduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate.
Per la campagna 1951-52 sono assunti a carico dello Stato il disavanzo della gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di produzione nazionale e quello della gestione di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato e precisamente:
a) il disavanzo derivante dal minor ricavo ottenuto nella cessione ai prezzi ufficialmente fissati, del grano di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;
b) il disavanzo derivante dalla non integrale copertura delle spese relative ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonche' in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano tenero e duro rimasti invenduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate.