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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/10/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3088 del 2015 - Pag. 1 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte, ha, mediante deposito della stessa a mezzo p.c.t. che tiene luogo della lettura del dispositivo, alla luce delle modalità ex art. 127 ter c.p.c. utilizzate, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3088 del 2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a RI LA (CS), in [...] Parte_1 C.F._1 01.10.1960, e C.F. , parte nata a [...] Parte_2 C.F._2 LA (CS), in data 08.11.1963, nella qualità di eredi di , C.F. Persona_1
, nata a [...], in data [...] e deceduta in data C.F._3 25.01.2016, entrambi, rappresentati e difesi dall'avv. FABIO SALCINA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORI in prosecuzione – E P.VA , in persona del Controparte_1 P.VA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DORA MAURO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata come in atti
- CONVENUTA – E P.VA , in persona del legale Controparte_2 P.VA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO LAGHI, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata come in atti
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA – E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_3 C.F._4
LA (CS), in data 11.08.1972, nella qualità di erede di , C.F. Persona_1
, rappresentata e difesa dall'avv. COSIMINA FEDERICO, giusta procura C.F._3 in atti, elettivamente domiciliata come in atti
, C.F. , parte nata a [...], Controparte_4 C.F._5 in data 23.01.1958, nella qualità di erede di , C.F. , Persona_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. NATALE GIORGIO MANGANO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
, C.F. , parte nata a [...], in Parte_3 C.F._6 data 25.11.1968 e , C.F. parte Parte_4 CodiceFiscale_7 nata a [...], in data [...], nella qualità di eredi di , Persona_1
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO GIOVANNI FUSARO, C.F._3 giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
, C.F. parte nata a [...], in Controparte_5 C.F._8 data 08.09.1999, nella qualità di erede/chiamato all'eredità per rappresentazione ex art. 467 c.c. di R.G. n. 3088 del 2015 - Pag. 2 di 14
, C.F. , successore di , Parte_5 C.F._9 Persona_1 C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE TURANO, giusta C.F._3 procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
, C.F. , parte nata a [...], in Parte_6 C.F._10 data 19.07.1975, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori e , eredi/chiamati all'eredità per Persona_2 Persona_3 rappresentazione ex art. 467 c.c. di , C.F. , Parte_3 C.F._6 successore di , C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1 C.F._3 ANTONIO GIOVANNI FUSARO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- CONVENUTI in prosecuzione – E
, C.F. , parte nata a [...], Parte_5 C.F._9 in data 13.11.1970, e , entrambi in proprio e nella qualità di Controparte_6 esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_4 Per_5
, eredi/chiamati all'eredità per rappresentazione ex art. 467 c.c. di
[...] Parte_5
, C.F. , successore di , C.F.
[...] C.F._9 Persona_1
C.F._3
- CONVENUTI in prosecuzione - contumaci –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 09.12.2015,
, nella qualità di procuratrice speciale di , ha convenuto Parte_1 Persona_1 in giudizio la a difesa della parte attrice ha Controparte_1 dedotto che:
- dal mese di maggio 2011 a novembre 2011 è stata ricoverata presso la Persona_1
poiché affetta da “demenza senile di grado Controparte_1 lieve a probabile base degenerativa primaria e disturbi psico-comportamentali in anziana fragile con sindrome metabolica sec DF (obesità di I grado, ipertensione arteriosa e diabete di tipo 2 scompensato) Cardiopatia ischemica. Anemia iposideremica. Spondiloartrosi. Incontinenza urinaria”;
- in data 26.10.2011, verso le ore 06:00 circa, è caduta rovinosamente a Persona_1 terra nella struttura convenuta ed è stata trasportata d'urgenza in ambulanza presso il Pronto Soccorso di RI LA, dove i sanitari di turno le hanno diagnosticato
“frattura femore sinistro” ed è stato disposto il ricovero presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico;
- in seguito alla caduta, dopo essere stata ricoverata e sottoposta ad Persona_1 intervento chirurgico, è stata dimessa in data 10.11.2011, con prescrizione di controlli clinici specialisti e diversi cicli fisioterapici;
- a causa della caduta, la non è stata più in grado di deambulare e risulta essere Per_1 allettata da quando ha subito l'intervento chirurgico;
- permangono, purtroppo, a distanza di circa tre anni e mezzo dal trauma postumi degni di rilievo che, nella loro essenza, realizzano un danno biologico a causa della perdita di una percentuale dell'integrità fisica e, quindi, del patrimonio psico-fisico della persona;
- infatti, per come argomentato nella perizia a firma del dott. allegata Persona_6 al presente atto, la violenza dell'urto, in seguito alla caduta, l'immediato riscontro dell'impotenza funzionale e della tumefazione del femore sinistro, consentono di affermare che si è trattato di un trauma di particolare entità tale da giustificare il ricovero ospedaliero, il protrarsi della sintomatologia dolorosa e la conseguente necessità della R.G. n. 3088 del 2015 - Pag. 3 di 14
di sottoporsi ad intervento chirurgico di sintesi che ha comportato una serie di Per_1 controlli clinici specialisti e diversi cicli fisioterapici;
- tali patologie erano state evidenziate nell'immediato post-trauma ed erano state successivamente confermate dai controlli clinici e specialistici ripetuti nel tempo, in maniera da non porre dubbi circa la loro permanenza e sussistenza del nesso di causalità materiale e diretto tra le lesioni subite a causa della caduta e la menomazione residuata;
- a distanza di tempo dall'evento, vi sono ancora postumi degni di rilievo che, per come evidenziato nella relazione medica di parte a firma del dott. nella loro Persona_6 essenza realizzano un danno biologico a causa di perdita di una percentuale dell'integrità fisica e, quindi, del patrimonio psico-fisico della persona;
- tali patologie hanno determinato esiti a carattere permanente che danno vita ad una percentuale di danno biologico pari al 30%;
- il danno così derivato alla persona di pertanto, in considerazione delle Persona_1 più aggiornate tabelle applicate dal Tribunale di Milano, può essere quantificato complessivamente in € 149.037,00, così dettagliatamente specificato: ITA 30 (giorni di ricovero) x € 145,00 (diaria giornaliera da tabella) = € 2.880.00, ITP al 50% giorni 30 x
€ 72,50 = € 1.440,00, invalidità permanente al 30% in relazione all'età dell'attrice all'epoca del sinistro (79 anni) = € 112.184,09;
- tali lesioni, tenuto conto delle considerazioni di cui sopra e delle sofferenze dalla stessa patite, hanno senza dubbio determinato un ulteriore pregiudizio costituito dal danno morale ed esistenziale quantificato in € 6.130,30;
- con raccomanda A/R del 23.02.2015 del sottoscritto procuratore la ha Persona_1 chiesto alla il ristoro delle lesioni subite a Controparte_1 seguito della caduta e tale richiesta è rimasta inevasa;
- inoltre, per come stabilito dalla normativa dettata in materia a pena di procedibilità della domanda d.lgs. 28/2010, la ha convenuto la Per_1 Controparte_1
[..
innanzi all'Organismo di Mediazione Conciliaconsumatori s.r.l. e, in data 15.09.2015, è stato redatto verbale di mancato raggiungimento dell'accordo;
- nel caso di specie sussiste la responsabilità in capo alla convenuta
[...]
per non aver vigilato e provveduto ad evitare la caduta della Controparte_7
Persona_1
- la struttura, proprio in ragione delle condizioni psico-fisiche della , avrebbe Per_1 dovuto comunque predisporre e attuare nei di lei confronti un controllo e una vigilanza ininterrotti;
- la , per la patologia da cui è affetta, è una paziente priva di autonomia funzionale, Per_1 di età avanzata, per cui mai avrebbe dovuto essere lasciata in balia di sè stessa;
- l'accettazione nella clinica privata del paziente ai fini del ricovero determina la conclusione, con la struttura, di un contratto di natura atipica, incentrato su una prestazione complessa a favore dell'ammalato che può, sinteticamente, definirsi di
“assistenza sanitaria”;
- nell'ambito di tale rapporto atipico assumono rilievo, oltre alle prestazioni mediche, quelle di carattere latu sensu alberghiero e le obbligazioni accessorie di sicurezza e/o protezione;
- ne deriva, quindi, che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente che ha subito lesioni a seguito di caduta all'interno della stessa ha natura contrattuale e può sussistere a prescindere dalla possibilità o meno di accertare e/o identificare il comportamento colposo di un soggetto operante all'interno della struttura stessa;
- poiché il rapporta che lega il paziente all'istituzione sanitaria, pubblica o privata che sia ha natura contrattuale (contratto di spedalità), l'istituzione assume un'obbligazione principale avente ad oggetto la cura del paziente, o l'accertamento diagnostico, ciò che costituisce lo scopo primario dell'operazione negoziale;
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- l'istituzione è, quindi, vincolata dal preciso obbligo “accessorio” di salvaguardia del paziente, contro le aggressioni provenienti dalla struttura o comunque da cause rientranti nella sfera di controllo di questa;
- la fonte di tale obbligo, sia che risieda in un obbligo accessorio “di protezione”, sia che, invece, debba essere rinvenuta nell'obbligo generale di buona fede, inteso in senso "integrativo” del contenuto negoziale, ha natura e rango contrattuali, sicché è alla disciplina dell'obbligazione che si deve aver riguardo, per regolare le conseguenze dell'inadempimento (art. 1218 c.c.);
- il contratto atipico, denominato contratto di spedalità, ha ad oggetto una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, o di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle latu sensu alberghiere;
- la prova dell'adempimento grava sul debitore per cui la , al fine di ottenere il Per_1 risarcimento dei danni patiti a seguito della caduta all'interno della clinica, deve fornire solo la prova della fonte negoziale, prova documentale allegata in atti;
- l'evento lesivo occorso (caduta a terra) è dipeso esclusivamente dalla carenza assoluta di vigilanza e di assistenza da parte del personale dipendente della suddetta struttura;
- la convenuta, con missiva del 05.03.2015, ha comunicato che la caduta è da addebitare alla “per aver posizionato il piede in modo errato”; circostanza quest'ultima, non Per_1 solo inveritiera, ma addirittura fantasiosa, diretta solo allo scopo di venir meno ai propri obblighi nascenti da contratto. Tanto premesso, la parte attrice ha chiesto a questo Tribunale di: a. accertare e dichiarare che sussiste la responsabilità contrattuale della struttura
[...]
Controparte_7 b. accertare e dichiarare che le lesioni subite da sono diretta conseguenza del Persona_1 sinistro per come descritto in premessa;
c. accertare e dichiarare che a causa del sinistro sopra descritto, ha subito una Persona_1 malattia che si è concretizzata in danno alla persona che va quantificato, per come dettagliatamente in premessa, in € 149.037,00 comprensivi di € 6.130,00 per danno morale;
d. condannare, di conseguenza, la convenuta all'immediato pagamento, in favore dell'attrice, per i danni da questa subiti a causa dell'incidente de quo, delle somme per come sopra accertate e liquidande, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme così rivalutate da giorno del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
e. condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.02.2016, si è costituita la in persona legale rappresentante pro Controparte_1 tempore. La sua difesa ha dedotto che:
- l'atto di citazione è nullo ai sensi degli artt. 163 comma 2 n. 4 e 164 c.p.c., atteso che l'attore nulla ha dedotto in ordine all'esposizione degli elementi di fatto e diritto costituenti le ragioni della domanda;
- l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, del quale deve essere dimostrata l'esistenza, è necessaria anche quando venga proposta una domanda generica di condanna, atteso che l'omessa indicazione della relativa causa petendi ne rende assolutamente incerto l'oggetto e ne determina conseguentemente la nullità ai sensi dell'art. 163 c.p.c. che non è sanabile trattandosi di vizio inerente alla editio actionis;
- nel caso di specie, la citazione in esame racconta in maniera generica ed errata elementi di fatto, attraverso i quali non è dato, alla convenuta, individuare elementi di difesa rispetto alla responsabilità attribuitale per il fatto di cui è causa;
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- la gestisce una Comunità alloggio per anziani Controparte_1
“San Benigno" destinata ad accogliere esclusivamente anziani in condizioni di autosufficienza e non ha finalità assistenziali, non essendo struttura sanitaria;
- le finalità sono quelle di garantire agli ospiti una vita comunitaria, offrire stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione;
pertanto, l'utenza che vi soggiorna non può che essere di anziani autosufficienti e che, per particolari condizioni psico-fisiche, necessitano di una vita comunitaria di reciproca solidarietà;
- ha soggiornato presso la struttura “San Benigno” dal mese di maggio Persona_1 2011 al mese di novembre 2011 e, per quanto sopra, non poteva che essere persona con capacità di autonomia funzionale, tanto che non beneficiava dell'indennità d'accompagnamento;
- in data 26.10.2011, verso le 05:30 circa, mentre si recava in bagno, poggiando il piede in modo errato, è caduta a terra;
- alzatasi, ha lamentato al personale in servizio subito accorso dolore alla gamba e, pertanto, è stata trasportata in autoambulanza presso l'Ospedale di RI LA;
- per i fatti così come narrati nell'atto di citazione, nessuna responsabilità può essere addebitata alla odierna convenuta, atteso che manca totalmente la condotta illecita della stessa, tale da non potersi configurare l'evento dannoso e, quindi, la responsabilità della medesima;
- la caduta di è stata del tutto accidentale, dettata da caso fortuito e non Persona_1 conseguenza di cattiva gestione e/o di inadeguatezza della struttura e/o inadempienza del personale e ciò implica l'assoluta estraneità di responsabilità della odierna convenuta al fatto verificatosi;
- la ha messo in atto e rispettato tutte le buone Controparte_1 regole cautelari che si impongono nella gestione della cosa, ha assunto tutte le condotte necessarie in relazione alla natura della cosa e, pertanto, il danno che si è verificato non può che derivare da caso fortuito;
- le condizioni psico-fisiche di all'epoca dei fatti, erano del tutto normali Persona_1
e, come già sopra evidenziato, non era necessario predisporre e attuare controlli e vigilanza ininterrotti, atteso che la stessa si è sempre spostata, all'interno della struttura, autonomamente e non necessitava di accompagnatore;
- d'altronde, non è dato comprendere, dai fatti narrati in citazione, qual è stata la “causa” della caduta e la conseguente responsabilità della convenuta, mancando ogni addebito specifico alla condotta di quest'ultima;
- non esiste, pertanto, fatto colposo in capo alla struttura e non si può parlare di inadempimento contrattuale;
- la causa del danno è del tutto estranea alla sfera di azione della Controparte_1
e, come tale, integra il caso fortuito;
[...]
- i caratteri della forza maggiore, quale fattore che esclude la responsabilità del debitore, sono integrati da un evento inevitabile e imprevedibile, non imputabile a negligenza dell'obbligato e non prevenibile dallo stesso, nonostante l'adozione di ogni misura idonea ad assicurare il puntuale adempimento dell'obbligazione;
- la colpa del danneggiato integra gli estremi del caso fortuito solo se costituisca la causa esclusiva dell'evento dannoso;
- nel caso che ci occupa la causa esclusiva dell'evento dannoso deriva unicamente da causo fortuito, ribadito che non vi è stato, così come in realtà non emerge nell'atto di citazione, alcun elemento specifico addebitabile a condotta e/o “cattiva gestione” all'interno della struttura e/o per responsabilità della convenuta;
- di fatto, ha dichiarato, espressamente, al personale intervenuto, di essere Persona_1 caduta per aver posizionato il piede in modo errato;
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- la con missiva del 28.10.2011, ha denunciato il Controparte_1 sinistro alla propria assicurazione;
- si impugna e contesta tutta la documentazione sanitaria ex adverso prodotta e le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice, perché basata su una relazione di parte priva di ogni valenza probatoria;
- la richiesta è totalmente infondata e sproporzionata, avendo l'attrice richiesto anche il danno morale ed esistenziale che deve essere ricompreso nel danno biologico, che appare, ad ogni modo, sproporzionato anche in relazione all'età della all'epoca Per_1 del sinistro;
- non è dovuta la rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo, poiché la liquidazione del danno da lesioni avviene all'attualità e la somma appare conseguentemente già rivalutata. Ciò posto, la ha chiesto a questo Controparte_1 Tribunale di: a. in via preliminare, autorizzare la chiamata di terzo di in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e differire ai sensi dell'art. 269 c.p.c. l'udienza fissata per consentire la citazione;
b. in via principale, dichiarare la nullità della citazione e, in ogni caso, rigettare la domanda attrice perché priva di fondamento sia in fatto che in diritto;
c. con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c. d. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore conclusione rassegnata in via principale, condannare la terza chiamata
[...] a manlevare e tenere indenne la convenuta da tutte le domande Controparte_2 proposte da parte attrice contro la stessa e conseguentemente, rifondere alla stessa tutte le somme che eventualmente fosse condannata a pagare per le causali di cui in premessa e, ove ritenuto, con condanna diretta della terza chiamata Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore dell'attrice, il tutto
[...] nei limiti del danno che dovrà essere rigorosamente provato;
e. con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Differita la prima udienza ex art. 269 c.p.c., con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.11.2016 si è costituita in giudizio in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per difetto degli elementi costitutivi essenziali e per assoluta genericità nonché l'inammissibilità, improcedibilità e l'infondatezza della domanda attorea, facendo proprie tutte le deduzioni, eccezioni e richieste formulate dalla difesa della convenuta chiamante in causa. La compagnia assicurativa ha, altresì, dedotto che:
- parte attrice ha fornito una descrizione dell'accaduto assai generica e nebulosa, non fornendo alcuna prova che i danni asseritamente subiti da siano Persona_1 riconducibili all'evento lesivo in questione;
- comunque, nessuna responsabilità può ascriversi ad alcun titolo alla convenuta visto che questa ha osservato tutte le cautele Controparte_1 Controparte_1 previste:
- invero, la ove la si trovava ricoverata Controparte_1 Per_1 all'epoca dei fatti, è una struttura a carattere socioassistenziale destinata ad anziani in condizioni di autosufficienza, ed è dotata di tutte cautele necessarie e richieste per la corretta gestione della cosa;
- la , al momento dell'immissione nella struttura in questione, era in condizioni di Per_1 autosufficienza, e la caduta avvenne in maniera del tutto accidentale avendo la stessa poggiato il piede in modo errato mentre si recava in bagno;
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- se la avesse adoperato la dovuta cautela e diligenza, avrebbe senz'altro evitato il Per_1 verificarsi dell'incidente ovvero e avrebbe potuto limitarne le conseguenze;
- con riferimento al quantum debeatur, la richiesta risarcitoria ex adverso avanzata è priva di qualsivoglia fondamento probatorio, oltre che assolutamente indeterminata e comunque, assolutamente sproporzionata rispetto alla reale entità del danno;
- invero, i danni che si assumono subiti dall'istante sono stati richiesti in Persona_1 via generica e complessiva, non sono adeguatamente provati e sono supportati da scarna certificazione medica, che non è compatibile con le lesioni asseritamente subite dall'istante;
- il danno non patrimoniale non può essere suddiviso in diverse poste risarcitorie, ma va considerato essenzialmente come unicum;
- in particolare, il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, con la conseguenza che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo, posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica, come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello c.d. esistenziale. Ciò posto, la terza chiamata ha chiesto a questo Controparte_2 Tribunale di: a. dichiarare la nullità la nullità ovvero l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda introduttiva del presente giudizio proposta dall'attrice quale Parte_1 procuratrice speciale di e, comunque, subordinatamente rigettare la Persona_1 medesima perché oltremodo infondata in fatto e in diritto;
b. il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio oltre VA e CPA come per legge. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, alla successiva udienza il g.i. ha disposto ex officio iudicis l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 d.lgs. n. 28/2010, ratione temporis applicabile, rinviando all'udienza del 22.05.2018. Alla successiva udienza, verificato l'esito negativo della procedura di mediazione esperita, sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti. Nelle more del giudizio, è deceduta, in RI LA, l'attrice Persona_1 (in data 25.01.2016) e, con comparsa di costituzione volontaria, depositata telematicamente in data 05.06.2019, si sono costituiti, per la prosecuzione del giudizio ex art. 302 c.p.c., Parte_1 e riportandosi alle deduzioni, richieste e conclusioni contenute
[...] Parte_2 nell'atto introduttivo del giudizio e insistendo nell'accoglimento della domanda risarcitoria esperita dalla de cuius. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, con comparsa depositata in data 22.02.2020, si è costituito in giudizio , Controparte_3 riportandosi alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio e insistendo nell'accoglimento della domanda risarcitoria esperita dalla de cuius, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Con comparsa di costituzione depositata in data 22.02.2020, si è costituito in giudizio riportandosi alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del Controparte_4 giudizio e insistendo nell'accoglimento della domanda risarcitoria esperita dalla de cuius, nonché la condanna della convenuta e della terza chiamata Controparte_1 CP_2 R.G. n. 3088 del 2015 - Pag. 8 di 14
in solido tra loro, al pagamento, ognuno pro quota, "nei limiti dell'eredità di ognuno”, CP_8 in favore degli eredi intervenuti nel presente procedimento delle somme per i danni subiti dalla de cuius e dante causa, in virtù dell'incidente occorsole, per come sopra accertate, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali delle somme così rivalutate dal giorno del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
con condanna della convenuta alle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario. Successivamente, con comparsa di intervento volontario depositata in data 25.02.2025 si è costituito in giudizio , quale rappresentante ex art. 467 c.c. di Controparte_5 Parte_5
, deducendo preliminarmente che quest'ultimo, con proprio atto dell'8.02.2016, aveva
[...] dichiarato formalmente di rinunciare alla eredità della genitrice pertanto, facendo Persona_1 proprie tutte le difese e richieste già svolte dall'originaria attrice, ne ha chiesto l'accoglimento. Con comparsa di costituzione depositata in data 25.02.2025, si sono costituiti in giudizio e , il primo eccependo il Parte_3 Parte_4 proprio difetto di legittimazione, avendo rinunciato all'eredità della madre, la seconda chiedendo l'accoglimento della domanda di risarcimento a suo tempo proposta dalla propria madre, con condanna della convenuta alle spese di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati e/o eredi per rappresentazione di e , con comparsa di costituzione Parte_3 Parte_5 depositata in data 05.02.2021, si è costituita in giudizio , in Parte_6 proprio e nella qualità di genitore esercente potestà sui figli minori e Persona_2 Per_3
, quali appresentanti ex art. 467 c.c. del rinunciante , eccependo il
[...] Parte_3 proprio difetto di legittimazione e chiedendo, in relazione ai minori, in vista dell'autorizzazione all'accettazione dell'eredità con le modalità previste, di condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti da in conseguenza della caduta per cui è Persona_1 causa, con condanna della convenuta alle spese di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Nessuno si è costituito per . Controparte_6 Successivamente, escussi i testi ammessi ed espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della struttura convenuta, è stata disposta ed espletata CTU medico-legale, per l'accertamento dei danni subiti dalla de cuius Persona_1
Depositata la relazione da parte del CTU, dott. , all'udienza del 9.04.2024, Persona_7 è stata dichiarata la nullità della consulenza tecnica per non avere questi dato comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali a tutte le parti e ne è stata disposta la rinnovazione. Conclusa l'istruttoria con il deposito della consulenza tecnica rinnovata, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza dell'11.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti – ad eccezione di - hanno precisato le conclusioni come da note Controparte_3 scritte di trattazione tempestivamente depositate.
2. Declaratoria di contumacia. Va prima di tutto dichiarata la contumacia di e , Parte_5 Controparte_6 in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Persona_4 e , non costituiti nonostante la notifica dell'atto di integrazione del Persona_5 contraddittorio nei loro confronti sia stata regolarmente eseguita.
3. In rito. 3.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta e dalla terza chiamata, l'atto di citazione non è affetto da nullità ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c., perché dalla lettura globale dello stesso e dalla correlazione tra la parte motiva e le conclusioni di esso si comprendono in maniera sufficientemente chiara tanto la cosa oggetto della domanda quanto l'esposizione dei fatti a fondamento della stessa e risultano individuati in maniera specifica petitum e causa petendi, anche sotto il profilo relativo alle responsabilità attribuite alla convenuta. R.G. n. 3088 del 2015 - Pag. 9 di 14
Del resto, la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare assolutamente incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum (Cass. Civ. n. 1681 del 2015). 3.2. Va dichiarata la carenza di titolarità passiva del rapporto di e Parte_3
, entrambi convenuti per la prosecuzione del giudizio in qualità di Parte_5 eredi/chiamati all'eredità di essendo emerso pacificamente dalla documentazione Persona_1 allegata in atti che entrambi hanno rinunciato all'eredità di quest'ultima (cfr. produzione documentale , costituitosi personalmente, e , costituitosi Parte_3 Controparte_5 volontariamente in qualità di erede per rappresentazione di ). Parte_5 Ai sensi dell'art. 521 c.c., infatti, la rinuncia ha effetto retroattivo e il chiamato all'eredità che vi abbia rinunciato è considerato come se non fosse mai stato chiamato. 3.3. Va, altresì, dichiarata la carenza di titolarità passiva del rapporto di CP_6
e in proprio, non essendo successori per rappresentazione, ex
[...] Parte_6 artt. 467 e 468 c.c., dei rispettivi coniugi, i quali hanno entrambi rinunciato all'eredità della de cuius. 3.4. Inoltre, va rilevato il difetto di rappresentanza e di autorizzazione dei minori Per_2 e , convenuti in giudizio nella qualità di chiamati all'eredità per
[...] Persona_3 rappresentazione ex art. 467 c.c. di , stante l'omessa regolarizzazione della Parte_3 costituzione in giudizio. I minori, infatti, risultano costituiti in giudizio solo per mezzo della madre, Parte_6
e non anche del padre, (costituitosi in giudizio solo in proprio) e
[...] Parte_3 non risulta né che la madre sia esercente la responsabilità genitoriale in via esclusiva, né che sia intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ex art. 471 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 5111 del 2009 e Cass. Civ. n. 2211 del 2007, secondo cui “l'art. 471 c.c., disponendo le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 cod. civ., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti "intra vires hereditatis". Ne consegue che l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 cod. civ., non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione”). Inoltre, nonostante il G.I., con ordinanza dell'11.04.2021, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2021 - dopo aver osservato che “ex art. 75 c.p.c. i minori sono rappresentati in giudizio congiuntamente da entrambi i genitori e che, invece, una volta accettata l'eredità con beneficio di inventario, non sia necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, dal momento che un primo vaglio giudiziale sia già stato superato;
infatti non abbisogna di autorizzazione la domanda giudiziale che sia semplicemente finalizzata a tutelare i diritti e a far valere le pretese creditorie di un atto eccedente l'ordinaria amministrazione posto in essere in suo nome dai genitori” - avesse rilevato il predetto vizio di rappresentanza e di autorizzazione e assegnato ex art. 182 comma 2 c.p.c., “alla parte onerata, in giudizio in rappresentanza dei minori, un termine perentorio fino al 30.6.21 per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza e per il rilascio delle rispettive autorizzazioni”, questa non vi ha provveduto. R.G. n. 3088 del 2015 - Pag. 10 di 14
4. Nel merito. 4.1. La parte attrice ha agito in giudizio per l'accertamento della responsabilità della per i danni subiti in occasione dell'infortunio occorsole Controparte_1 mentre era ricoverata presso la struttura residenziale assistenziale da questa gestita, allorché in data 26.10.2011, alle ore 6:00 circa, è caduta rovinosamente a terra, riportando frattura al femore sinistro, trattata poi con intervento chirurgico, all'esito del quale sarebbero residuate conseguenze lesive post trauma. L'attrice, in particolare, ha dedotto che l'evento infortunistico de quo sia da ascrivere all'esclusiva responsabilità della convenuta per non aver vigilato e provveduto ad evitare la caduta della paziente, ospite della struttura, attese le condizioni psico-fisiche della stessa, affetta da
“demenza senile di grado lieve a probabile base degenerativa primaria e disturbi psico- comportamentali in anziana fragile con sindrome metabolica sec DF (obesità di I grado, ipertensione arteriosa e diabete di tipo 2 scompensato) Cardiopatia ischemica. Anemia iposideremica. Spondiloartrosi. Incontinenza urinaria” e, dunque, priva di autonomia funzionale, riconducendo, espressamente, la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale. 4.2. Alla luce del petitum e della causa petendi articolati nei termini decadenziali delle preclusioni assertive, la domanda attorea deve essere qualificata come azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. della struttura residenziale-assistenziale (casa di cura per anziani) gestita dalla convenuta, la quale con l'accettazione presso di sé della paziente ha stipulato con essa un contratto, assumendo così un preciso obbligo di salvaguardia della medesima, contro le aggressioni provenienti dalla struttura stessa o comunque da cause rientranti nella sua sfera di controllo. È noto, infatti, che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di assistenza e, eventualmente, di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze, con la conseguenza che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 9556 del 2002; Cass. Civ. n. 1698 del 2006; Cass., Civ. n. 18610 del 2015). È, perciò, configurabile una responsabilità autonoma e diretta della casa di cura, qualora il danno subito dal paziente risulti casualmente riconducibile a un'inadempienza delle obbligazioni poste a suo carico. Inoltre, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, qualsiasi struttura sanitaria e/o assistenziale, nel momento stesso in cui accetta il ricovero di un paziente, stipula un contratto dal quale discendono sia l'obbligo di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua condizione sia quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 22331 del 2014). Il contratto di ricovero, dunque, produce, quale effetto naturale ex art. 1374 c.c., l'obbligo della struttura di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne e la prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile offerta dal danneggiante, richiesta dall'art. 1218 c.c., va verificata sul piano della non esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto (Cass. Civ. n. 25288 del 2020). L'estensione e il contenuto dell'obbligo di protezione e vigilanza, pertanto, variano in funzione delle circostanze del caso concreto e sarà tanto più stringente quanto maggiore è il rischio R.G. n. 3088 del 2015 - Pag. 11 di 14
che il degente possa causare danni o patirne;
inoltre, né la capacità di intendere e di volere né l'assoggettamento del paziente ad un trattamento sanitario obbligatorio sono presupposti necessari perché sorga l'obbligo di vigilanza, potendo soltanto incidere sulle modalità di adempimento (si veda in tal senso Cass. Civ. n. 13037 del 2023, secondo cui “In tema di responsabilità per i danni subiti da un paziente ricoverato presso una RSA, la struttura che, pur avendo palesato i propri deficit organizzativi, abbia accettato il ricovero del paziente, è tenuta ad assolvere diligentemente e con perizia gli obblighi di sorveglianza e protezione nei sui confronti, in modo adeguato e coerente rispetto alle condizioni psico-fisiche del paziente al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne;
ne consegue che, accertato l'inadempimento (o inesatto adempimento) dei predetti obblighi, la responsabilità può essere esclusa solo dalla prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile della prestazione ad essa richiesta in base al c.d. contratto di ricovero, essendo, peraltro, nulla, ai sensi dell'art. 1229 c.c., una pattuizione volta ad escludere o limitare la responsabilità della struttura per colpa grave”). In giurisprudenza, anche per effetto della pacifica applicazione del concorso di tutele, si sostiene che il rapporto che lega il paziente all'istituzione, pubblica o privata che sia, ha natura contrattuale;
per l'effetto, l'istituzione assume un'obbligazione principale avente ad oggetto la assistenza del paziente, che costituisce lo scopo primario dell'operazione negoziale e la prestazione principale della stessa. La struttura, poi, si trova vincolata da un preciso obbligo “accessorio” di salvaguardia del paziente, contro le aggressioni provenienti dalla struttura o comunque da cause rientranti nella sfera di controllo di questa. La fonte di tale obbligo, sia che risieda in un obbligo accessorio “di protezione” che accede alla prestazione principale, sia che trovi la propria fonte nell'obbligo generale di buona fede, inteso in chiave “integrativa” del contenuto negoziale, ha sicuramente natura e rango contrattuale, sicché è alla disciplina dell'obbligazione che si deve aver riguardo, per regolare le conseguenze dell'inadempimento ex art. 1218 c.c.. Ad avviso del Tribunale, in una precisa ricostruzione sistematica, dunque, sarà necessario distinguere - all'interno del danno contrattuale - quello non patrimoniale da inadempimento in senso stretto, quale lesione di interessi non patrimoniali oggetto della obbligazione e della lesione dell'interesse cui era preordinata la prestazione oggetto di scambio, dal danno contrattuale non patrimoniale in senso lato, quale pregiudizio non patrimoniale discendente dalla compromissione di beni aquiliani non dedotti in obbligazione, ove il contratto rileva quale fatto/occasione che mette il debitore in contatto con la sfera del creditore. Quest'ultima tipologia di danni, anche qualora si continui a proteggerli nelle forme della responsabilità contrattuale, mantiene insuperabili differenze rispetto alla disciplina del danno da inadempimento correttamente inteso. In ogni caso la natura della responsabilità contrattuale della struttura non muta, sia in relazione a fatti di inadempimento propri, sia per quanto concerne quelli posti in essere da coloro di cui si avvale nella esecuzione di una obbligazione complessa, connotata da una pluralità di prestazioni e da un fascio di obbligazioni avvinte e rivolte alla cura della persona. 4.3. In ogni caso, nella prospettiva sopra evocata, pur ammettendo che l'onere probatorio è dettato dalle regole di cui all'art. 1218 c.c. e dal principio di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c., le stesse devono essere conformate agli approdi più recenti della giurisprudenza in materia. Dalla natura contrattuale della responsabilità discende una applicazione dei più generali principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. Tuttavia, l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla R.G. n. 3088 del 2015 - Pag. 12 di 14
produzione del danno, gravando sul debitore la prova o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno. Pertanto, in applicazione degli ormai consolidati principi dettati in tema di responsabilità contrattuale, deve affermarsi che grava sul danneggiato l'onere di fornire la prova del danno e del relativo nesso di causalità con l'allegato inadempimento contrattuale, mentre resta a carico dell'obbligato – nel caso di specie la struttura assistenziale-residenziale convenuta - la prova che la prestazione dovuta sia stata eseguita in modo diligente e che il danno sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile. Spetta, dunque, al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua causale riconducibilità al fatto del debitore, quindi, all'inadempimento imputabile, in virtù delle regole di cui all'art. 1218 c.c. e del principio di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c. Pertanto, dette norme, se è vero che esonerano il creditore dalla prova della colpa del debitore, salvo la prova liberatoria eventualmente fornita dal debitore stesso, non lo esimono dal provare il nesso causale tra la condotta colposa di quest'ultimo - l'inadempimento imputabile – e il danno lamentato, nesso che va, invece, dimostrato dal creditore secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., comma 1, in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto al risarcimento (cfr. Cass. Civ. n. 24528 del 2018). 4.4. Ciò premesso, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
La parte attrice si è limitata a provare la fonte del rapporto (il contratto di spedalità) e il danno materiale subito mentre la stessa era ricoverata nella struttura, senza tuttavia aver provato, come era suo onere, né lo specifico inadempimento della casa di cura, né il rapporto di causalità fra la condotta asseritamente colposa della struttura, consistita nell'omessa vigilanza dell'anziana, e il danno procurato. Sul punto nulla è emerso dalla documentazione in atti e dall'espletata istruttoria. La prova testimoniale assunta in corso di causa, invero, risulta alquanto generica in ordine al contenuto delle obbligazioni gravanti sulla struttura in virtù del contratto. In particolare, il teste genero dell'attrice, ha dichiarato che “Quando fu Testimone_1 ricoverata la aveva qualche problema, in quanto un po' ragionava e un po' no. Proprio per Per_1 questo la portammo presso la struttura: non era autonoma e aveva bisogno di assistenza” (v. verbale udienza 13.09.2022); mentre, il teste nipote della , ha riferito che Tes_2 Per_1
“Venne ricoverata nella struttura in quanto, tra le altre patologie, affetta da demenza senile ... prima del ricovero mia nonna già non poteva più stare da sola e i figli facevano a turno”; “Quando fu ricoverata, la signora camminava ... aveva sempre bisogno di aiuto, a causa della demenza senile;
quindi in parte deambulava, ma aveva comunque bisogno di aiuto. Dopo l'intervento, invece, non ha più camminato” (v. verbale udienza 21.03.2023). Dalla lettura delle deposizioni rese dai testi di parte attrice, pertanto, si evince solo che era stata ricoverata presso la casa di cura della convenuta, non potendo vivere da Persona_1 sola e avendo bisogno di assistenza, in quanto affetta da demenza senile di grado lieve;
mentre nulla è stato riferito dai testi in ordine alla necessità della di essere sorvegliata ininterrottamente Per_1 dal personale della struttura e/o all'impossibilità della stessa di deambulare autonomamente ovvero di attendere ai propri bisogni fisiologici. Inoltre, anche il CTU nominato in corso di causa, dott. , dall'analisi della Persona_7 documentazione medica in atti - essendo la perizianda deceduta in corso di causa - ha rilevato che la paziente, ai fini del ricovero presso la casa di cura, era stata valutata “come anziano autosufficiente con piccoli disturbi mentali e ridotte potenzialità riabilitative” (v. pag. 5 relazione tecnica d'ufficio), mentre nulla ha rilevato con riferimento a ulteriori deficit e/o patologie limitative dell'autonomia funzionale dell'anziana. Non vi è dubbio, dunque, che al momento del suo ingresso nella struttura, Persona_1 deambulava autonomamente e non necessitasse di misure di contenzione. R.G. n. 3088 del 2015 - Pag. 13 di 14
Pertanto, alla luce delle emergenze istruttorie, deve escludersi che il personale della struttura fosse gravato dell'obbligo di assistere l'anziana personalmente e individualmente in tutti i suoi spostamenti all'interno della struttura. L'attrice, invero, non ha provato né allegato una condizione patologica tale da richiedere, da parte della struttura convenuta, un obbligo di costante sorveglianza dell'ospite, non rispettato in occasione dell'evento dannoso per cui è causa, né la necessità di adottare particolari dispositivi per limitare i movimenti della paziente all'interno della struttura;
né è stato mai dedotto uno stato di salute incompatibile con l'autonoma deambulazione o con l'autogestione del proprio corpo. L'attrice, infatti, non ha mai riferito di aver avuto difficoltà nel deambulare ovvero di versare in condizioni di disorientamento comportanti la necessità di una particolare sorveglianza (ad esempio controllo “a vista”) da parte del personale della struttura presso cui era ricoverata o l'adozione di dispositivi per evitare che potesse alzarsi e camminare in autonomia, anche per attendere ai propri bisogni fisiologici (ad esempio utilizzo di sponde/barriere o cinghie di fissaggio per il letto). In particolare, non è stato allegato e provato un inadempimento di carattere specifico né della struttura residenziale assistenziale né del personale competente. Il riferimento è ad esempio alla mancata adeguata vigilanza dell'anziana e alle ragioni che avrebbero giustificato – in quell'arco di tempo determinato – l'intervento del personale. La specifica allegazione dell'inadempimento quale fatto costitutivo della domanda è tanto più rilevante dal momento che si verte in materia di diritti eterodeterminati, con la conseguente necessità di una espressa indicazione dei fatti storici sui quali è fondata la causa petendi, non essendo sufficiente una mera attività narrativa senza esplicitazione dei fatti che rappresentino la ragione della domanda (v. Cass. Civ. n. 10577 del 2018). In secondo luogo, non sussiste neppure sufficiente allegazione o prova in ordine al nesso causale che lega inadempimento e danno, altro elemento costitutivo della domanda di credito risarcitorio (cfr. Cass. Civ. n. 21140 del 2007). Non sono, infatti, emersi in corso di causa elementi tali da indurre a ritenere sussistente il rapporto di causalità tra la condotta omissiva imputata alla convenuta in termini di inadeguata vigilanza e controllo dell'anziana e l'evento dannoso dalla stessa subito mentre era ricoverata presso la struttura. Peraltro, diversamente da quanto dedotto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio, in cui l'evento lesivo occorso alla è stato causalmente ricondotto alla Per_1 mancata predisposizione e attuazione da parte della struttura assistenziale di controllo e vigilanza ininterrotti, nella consulenza tecnica di parte, a firma del dott. allegata al Persona_6 fascicolo di parte attrice, si legge che “I parenti riferiscono che la signora cadeva Per_1 accidentalmente a causa del pavimento bagnato mentre era ricoverata presso la casa di cura
“ ” per demenza senile” (pag. 1 consulenza tecnica di parte allega Controparte_1 CP_1 al fascicolo dell'attrice). Pertanto, in assenza di alcuna specificazione in ordine alle concrete condizioni della Per_1 e in assenza di specifiche deduzioni in ordine all'inadempimento della struttura, dalle mere deduzioni della parte attrice non si comprende se l'evento lesivo sia stato causato – nella prospettiva della stessa parte attrice – dal pavimento bagnato (presupponendo, quindi, la autonomia della paziente nell'espletare le minime attività personali) o dall'assenza di personale che avrebbe dovuto sorvegliare h 24 tutti i movimenti della (presupponendo, quindi, che la stessa non fosse in Per_1 grado di attendere all'espletamento delle minime attività personali). La domanda risarcitoria è, dunque, infondata e deve essere rigettata.
5. Il regime delle spese. La complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa e le ragioni poste a base della decisione, tenuto anche conto dell'evoluzione del quadro giurisprudenziale in materia di responsabilità della struttura sanitaria e/o R.G. n. 3088 del 2015 - Pag. 14 di 14
assistenziale, costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., ivi comprese quelle relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la contumacia di e , in proprio e Parte_5 Controparte_6 nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori;
B. DICHIARA il difetto di rappresentanza/autorizzazione dei minori e Persona_2 ; Persona_3 C. RIGETTA la domanda proposta dalla parte attrice;
D. COMPENSA integralmente le spese di lite;
E. PONE definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio, in egual quota, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto depositato contestualmente alla presente sentenza;
F. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 9 ottobre 2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte, ha, mediante deposito della stessa a mezzo p.c.t. che tiene luogo della lettura del dispositivo, alla luce delle modalità ex art. 127 ter c.p.c. utilizzate, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3088 del 2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a RI LA (CS), in [...] Parte_1 C.F._1 01.10.1960, e C.F. , parte nata a [...] Parte_2 C.F._2 LA (CS), in data 08.11.1963, nella qualità di eredi di , C.F. Persona_1
, nata a [...], in data [...] e deceduta in data C.F._3 25.01.2016, entrambi, rappresentati e difesi dall'avv. FABIO SALCINA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORI in prosecuzione – E P.VA , in persona del Controparte_1 P.VA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DORA MAURO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata come in atti
- CONVENUTA – E P.VA , in persona del legale Controparte_2 P.VA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO LAGHI, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata come in atti
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA – E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_3 C.F._4
LA (CS), in data 11.08.1972, nella qualità di erede di , C.F. Persona_1
, rappresentata e difesa dall'avv. COSIMINA FEDERICO, giusta procura C.F._3 in atti, elettivamente domiciliata come in atti
, C.F. , parte nata a [...], Controparte_4 C.F._5 in data 23.01.1958, nella qualità di erede di , C.F. , Persona_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. NATALE GIORGIO MANGANO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
, C.F. , parte nata a [...], in Parte_3 C.F._6 data 25.11.1968 e , C.F. parte Parte_4 CodiceFiscale_7 nata a [...], in data [...], nella qualità di eredi di , Persona_1
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO GIOVANNI FUSARO, C.F._3 giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
, C.F. parte nata a [...], in Controparte_5 C.F._8 data 08.09.1999, nella qualità di erede/chiamato all'eredità per rappresentazione ex art. 467 c.c. di R.G. n. 3088 del 2015 - Pag. 2 di 14
, C.F. , successore di , Parte_5 C.F._9 Persona_1 C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE TURANO, giusta C.F._3 procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
, C.F. , parte nata a [...], in Parte_6 C.F._10 data 19.07.1975, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori e , eredi/chiamati all'eredità per Persona_2 Persona_3 rappresentazione ex art. 467 c.c. di , C.F. , Parte_3 C.F._6 successore di , C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1 C.F._3 ANTONIO GIOVANNI FUSARO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- CONVENUTI in prosecuzione – E
, C.F. , parte nata a [...], Parte_5 C.F._9 in data 13.11.1970, e , entrambi in proprio e nella qualità di Controparte_6 esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_4 Per_5
, eredi/chiamati all'eredità per rappresentazione ex art. 467 c.c. di
[...] Parte_5
, C.F. , successore di , C.F.
[...] C.F._9 Persona_1
C.F._3
- CONVENUTI in prosecuzione - contumaci –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 09.12.2015,
, nella qualità di procuratrice speciale di , ha convenuto Parte_1 Persona_1 in giudizio la a difesa della parte attrice ha Controparte_1 dedotto che:
- dal mese di maggio 2011 a novembre 2011 è stata ricoverata presso la Persona_1
poiché affetta da “demenza senile di grado Controparte_1 lieve a probabile base degenerativa primaria e disturbi psico-comportamentali in anziana fragile con sindrome metabolica sec DF (obesità di I grado, ipertensione arteriosa e diabete di tipo 2 scompensato) Cardiopatia ischemica. Anemia iposideremica. Spondiloartrosi. Incontinenza urinaria”;
- in data 26.10.2011, verso le ore 06:00 circa, è caduta rovinosamente a Persona_1 terra nella struttura convenuta ed è stata trasportata d'urgenza in ambulanza presso il Pronto Soccorso di RI LA, dove i sanitari di turno le hanno diagnosticato
“frattura femore sinistro” ed è stato disposto il ricovero presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico;
- in seguito alla caduta, dopo essere stata ricoverata e sottoposta ad Persona_1 intervento chirurgico, è stata dimessa in data 10.11.2011, con prescrizione di controlli clinici specialisti e diversi cicli fisioterapici;
- a causa della caduta, la non è stata più in grado di deambulare e risulta essere Per_1 allettata da quando ha subito l'intervento chirurgico;
- permangono, purtroppo, a distanza di circa tre anni e mezzo dal trauma postumi degni di rilievo che, nella loro essenza, realizzano un danno biologico a causa della perdita di una percentuale dell'integrità fisica e, quindi, del patrimonio psico-fisico della persona;
- infatti, per come argomentato nella perizia a firma del dott. allegata Persona_6 al presente atto, la violenza dell'urto, in seguito alla caduta, l'immediato riscontro dell'impotenza funzionale e della tumefazione del femore sinistro, consentono di affermare che si è trattato di un trauma di particolare entità tale da giustificare il ricovero ospedaliero, il protrarsi della sintomatologia dolorosa e la conseguente necessità della R.G. n. 3088 del 2015 - Pag. 3 di 14
di sottoporsi ad intervento chirurgico di sintesi che ha comportato una serie di Per_1 controlli clinici specialisti e diversi cicli fisioterapici;
- tali patologie erano state evidenziate nell'immediato post-trauma ed erano state successivamente confermate dai controlli clinici e specialistici ripetuti nel tempo, in maniera da non porre dubbi circa la loro permanenza e sussistenza del nesso di causalità materiale e diretto tra le lesioni subite a causa della caduta e la menomazione residuata;
- a distanza di tempo dall'evento, vi sono ancora postumi degni di rilievo che, per come evidenziato nella relazione medica di parte a firma del dott. nella loro Persona_6 essenza realizzano un danno biologico a causa di perdita di una percentuale dell'integrità fisica e, quindi, del patrimonio psico-fisico della persona;
- tali patologie hanno determinato esiti a carattere permanente che danno vita ad una percentuale di danno biologico pari al 30%;
- il danno così derivato alla persona di pertanto, in considerazione delle Persona_1 più aggiornate tabelle applicate dal Tribunale di Milano, può essere quantificato complessivamente in € 149.037,00, così dettagliatamente specificato: ITA 30 (giorni di ricovero) x € 145,00 (diaria giornaliera da tabella) = € 2.880.00, ITP al 50% giorni 30 x
€ 72,50 = € 1.440,00, invalidità permanente al 30% in relazione all'età dell'attrice all'epoca del sinistro (79 anni) = € 112.184,09;
- tali lesioni, tenuto conto delle considerazioni di cui sopra e delle sofferenze dalla stessa patite, hanno senza dubbio determinato un ulteriore pregiudizio costituito dal danno morale ed esistenziale quantificato in € 6.130,30;
- con raccomanda A/R del 23.02.2015 del sottoscritto procuratore la ha Persona_1 chiesto alla il ristoro delle lesioni subite a Controparte_1 seguito della caduta e tale richiesta è rimasta inevasa;
- inoltre, per come stabilito dalla normativa dettata in materia a pena di procedibilità della domanda d.lgs. 28/2010, la ha convenuto la Per_1 Controparte_1
[..
innanzi all'Organismo di Mediazione Conciliaconsumatori s.r.l. e, in data 15.09.2015, è stato redatto verbale di mancato raggiungimento dell'accordo;
- nel caso di specie sussiste la responsabilità in capo alla convenuta
[...]
per non aver vigilato e provveduto ad evitare la caduta della Controparte_7
Persona_1
- la struttura, proprio in ragione delle condizioni psico-fisiche della , avrebbe Per_1 dovuto comunque predisporre e attuare nei di lei confronti un controllo e una vigilanza ininterrotti;
- la , per la patologia da cui è affetta, è una paziente priva di autonomia funzionale, Per_1 di età avanzata, per cui mai avrebbe dovuto essere lasciata in balia di sè stessa;
- l'accettazione nella clinica privata del paziente ai fini del ricovero determina la conclusione, con la struttura, di un contratto di natura atipica, incentrato su una prestazione complessa a favore dell'ammalato che può, sinteticamente, definirsi di
“assistenza sanitaria”;
- nell'ambito di tale rapporto atipico assumono rilievo, oltre alle prestazioni mediche, quelle di carattere latu sensu alberghiero e le obbligazioni accessorie di sicurezza e/o protezione;
- ne deriva, quindi, che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente che ha subito lesioni a seguito di caduta all'interno della stessa ha natura contrattuale e può sussistere a prescindere dalla possibilità o meno di accertare e/o identificare il comportamento colposo di un soggetto operante all'interno della struttura stessa;
- poiché il rapporta che lega il paziente all'istituzione sanitaria, pubblica o privata che sia ha natura contrattuale (contratto di spedalità), l'istituzione assume un'obbligazione principale avente ad oggetto la cura del paziente, o l'accertamento diagnostico, ciò che costituisce lo scopo primario dell'operazione negoziale;
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- l'istituzione è, quindi, vincolata dal preciso obbligo “accessorio” di salvaguardia del paziente, contro le aggressioni provenienti dalla struttura o comunque da cause rientranti nella sfera di controllo di questa;
- la fonte di tale obbligo, sia che risieda in un obbligo accessorio “di protezione”, sia che, invece, debba essere rinvenuta nell'obbligo generale di buona fede, inteso in senso "integrativo” del contenuto negoziale, ha natura e rango contrattuali, sicché è alla disciplina dell'obbligazione che si deve aver riguardo, per regolare le conseguenze dell'inadempimento (art. 1218 c.c.);
- il contratto atipico, denominato contratto di spedalità, ha ad oggetto una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, o di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle latu sensu alberghiere;
- la prova dell'adempimento grava sul debitore per cui la , al fine di ottenere il Per_1 risarcimento dei danni patiti a seguito della caduta all'interno della clinica, deve fornire solo la prova della fonte negoziale, prova documentale allegata in atti;
- l'evento lesivo occorso (caduta a terra) è dipeso esclusivamente dalla carenza assoluta di vigilanza e di assistenza da parte del personale dipendente della suddetta struttura;
- la convenuta, con missiva del 05.03.2015, ha comunicato che la caduta è da addebitare alla “per aver posizionato il piede in modo errato”; circostanza quest'ultima, non Per_1 solo inveritiera, ma addirittura fantasiosa, diretta solo allo scopo di venir meno ai propri obblighi nascenti da contratto. Tanto premesso, la parte attrice ha chiesto a questo Tribunale di: a. accertare e dichiarare che sussiste la responsabilità contrattuale della struttura
[...]
Controparte_7 b. accertare e dichiarare che le lesioni subite da sono diretta conseguenza del Persona_1 sinistro per come descritto in premessa;
c. accertare e dichiarare che a causa del sinistro sopra descritto, ha subito una Persona_1 malattia che si è concretizzata in danno alla persona che va quantificato, per come dettagliatamente in premessa, in € 149.037,00 comprensivi di € 6.130,00 per danno morale;
d. condannare, di conseguenza, la convenuta all'immediato pagamento, in favore dell'attrice, per i danni da questa subiti a causa dell'incidente de quo, delle somme per come sopra accertate e liquidande, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme così rivalutate da giorno del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
e. condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.02.2016, si è costituita la in persona legale rappresentante pro Controparte_1 tempore. La sua difesa ha dedotto che:
- l'atto di citazione è nullo ai sensi degli artt. 163 comma 2 n. 4 e 164 c.p.c., atteso che l'attore nulla ha dedotto in ordine all'esposizione degli elementi di fatto e diritto costituenti le ragioni della domanda;
- l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, del quale deve essere dimostrata l'esistenza, è necessaria anche quando venga proposta una domanda generica di condanna, atteso che l'omessa indicazione della relativa causa petendi ne rende assolutamente incerto l'oggetto e ne determina conseguentemente la nullità ai sensi dell'art. 163 c.p.c. che non è sanabile trattandosi di vizio inerente alla editio actionis;
- nel caso di specie, la citazione in esame racconta in maniera generica ed errata elementi di fatto, attraverso i quali non è dato, alla convenuta, individuare elementi di difesa rispetto alla responsabilità attribuitale per il fatto di cui è causa;
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- la gestisce una Comunità alloggio per anziani Controparte_1
“San Benigno" destinata ad accogliere esclusivamente anziani in condizioni di autosufficienza e non ha finalità assistenziali, non essendo struttura sanitaria;
- le finalità sono quelle di garantire agli ospiti una vita comunitaria, offrire stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione;
pertanto, l'utenza che vi soggiorna non può che essere di anziani autosufficienti e che, per particolari condizioni psico-fisiche, necessitano di una vita comunitaria di reciproca solidarietà;
- ha soggiornato presso la struttura “San Benigno” dal mese di maggio Persona_1 2011 al mese di novembre 2011 e, per quanto sopra, non poteva che essere persona con capacità di autonomia funzionale, tanto che non beneficiava dell'indennità d'accompagnamento;
- in data 26.10.2011, verso le 05:30 circa, mentre si recava in bagno, poggiando il piede in modo errato, è caduta a terra;
- alzatasi, ha lamentato al personale in servizio subito accorso dolore alla gamba e, pertanto, è stata trasportata in autoambulanza presso l'Ospedale di RI LA;
- per i fatti così come narrati nell'atto di citazione, nessuna responsabilità può essere addebitata alla odierna convenuta, atteso che manca totalmente la condotta illecita della stessa, tale da non potersi configurare l'evento dannoso e, quindi, la responsabilità della medesima;
- la caduta di è stata del tutto accidentale, dettata da caso fortuito e non Persona_1 conseguenza di cattiva gestione e/o di inadeguatezza della struttura e/o inadempienza del personale e ciò implica l'assoluta estraneità di responsabilità della odierna convenuta al fatto verificatosi;
- la ha messo in atto e rispettato tutte le buone Controparte_1 regole cautelari che si impongono nella gestione della cosa, ha assunto tutte le condotte necessarie in relazione alla natura della cosa e, pertanto, il danno che si è verificato non può che derivare da caso fortuito;
- le condizioni psico-fisiche di all'epoca dei fatti, erano del tutto normali Persona_1
e, come già sopra evidenziato, non era necessario predisporre e attuare controlli e vigilanza ininterrotti, atteso che la stessa si è sempre spostata, all'interno della struttura, autonomamente e non necessitava di accompagnatore;
- d'altronde, non è dato comprendere, dai fatti narrati in citazione, qual è stata la “causa” della caduta e la conseguente responsabilità della convenuta, mancando ogni addebito specifico alla condotta di quest'ultima;
- non esiste, pertanto, fatto colposo in capo alla struttura e non si può parlare di inadempimento contrattuale;
- la causa del danno è del tutto estranea alla sfera di azione della Controparte_1
e, come tale, integra il caso fortuito;
[...]
- i caratteri della forza maggiore, quale fattore che esclude la responsabilità del debitore, sono integrati da un evento inevitabile e imprevedibile, non imputabile a negligenza dell'obbligato e non prevenibile dallo stesso, nonostante l'adozione di ogni misura idonea ad assicurare il puntuale adempimento dell'obbligazione;
- la colpa del danneggiato integra gli estremi del caso fortuito solo se costituisca la causa esclusiva dell'evento dannoso;
- nel caso che ci occupa la causa esclusiva dell'evento dannoso deriva unicamente da causo fortuito, ribadito che non vi è stato, così come in realtà non emerge nell'atto di citazione, alcun elemento specifico addebitabile a condotta e/o “cattiva gestione” all'interno della struttura e/o per responsabilità della convenuta;
- di fatto, ha dichiarato, espressamente, al personale intervenuto, di essere Persona_1 caduta per aver posizionato il piede in modo errato;
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- la con missiva del 28.10.2011, ha denunciato il Controparte_1 sinistro alla propria assicurazione;
- si impugna e contesta tutta la documentazione sanitaria ex adverso prodotta e le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice, perché basata su una relazione di parte priva di ogni valenza probatoria;
- la richiesta è totalmente infondata e sproporzionata, avendo l'attrice richiesto anche il danno morale ed esistenziale che deve essere ricompreso nel danno biologico, che appare, ad ogni modo, sproporzionato anche in relazione all'età della all'epoca Per_1 del sinistro;
- non è dovuta la rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo, poiché la liquidazione del danno da lesioni avviene all'attualità e la somma appare conseguentemente già rivalutata. Ciò posto, la ha chiesto a questo Controparte_1 Tribunale di: a. in via preliminare, autorizzare la chiamata di terzo di in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e differire ai sensi dell'art. 269 c.p.c. l'udienza fissata per consentire la citazione;
b. in via principale, dichiarare la nullità della citazione e, in ogni caso, rigettare la domanda attrice perché priva di fondamento sia in fatto che in diritto;
c. con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c. d. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore conclusione rassegnata in via principale, condannare la terza chiamata
[...] a manlevare e tenere indenne la convenuta da tutte le domande Controparte_2 proposte da parte attrice contro la stessa e conseguentemente, rifondere alla stessa tutte le somme che eventualmente fosse condannata a pagare per le causali di cui in premessa e, ove ritenuto, con condanna diretta della terza chiamata Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore dell'attrice, il tutto
[...] nei limiti del danno che dovrà essere rigorosamente provato;
e. con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Differita la prima udienza ex art. 269 c.p.c., con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.11.2016 si è costituita in giudizio in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per difetto degli elementi costitutivi essenziali e per assoluta genericità nonché l'inammissibilità, improcedibilità e l'infondatezza della domanda attorea, facendo proprie tutte le deduzioni, eccezioni e richieste formulate dalla difesa della convenuta chiamante in causa. La compagnia assicurativa ha, altresì, dedotto che:
- parte attrice ha fornito una descrizione dell'accaduto assai generica e nebulosa, non fornendo alcuna prova che i danni asseritamente subiti da siano Persona_1 riconducibili all'evento lesivo in questione;
- comunque, nessuna responsabilità può ascriversi ad alcun titolo alla convenuta visto che questa ha osservato tutte le cautele Controparte_1 Controparte_1 previste:
- invero, la ove la si trovava ricoverata Controparte_1 Per_1 all'epoca dei fatti, è una struttura a carattere socioassistenziale destinata ad anziani in condizioni di autosufficienza, ed è dotata di tutte cautele necessarie e richieste per la corretta gestione della cosa;
- la , al momento dell'immissione nella struttura in questione, era in condizioni di Per_1 autosufficienza, e la caduta avvenne in maniera del tutto accidentale avendo la stessa poggiato il piede in modo errato mentre si recava in bagno;
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- se la avesse adoperato la dovuta cautela e diligenza, avrebbe senz'altro evitato il Per_1 verificarsi dell'incidente ovvero e avrebbe potuto limitarne le conseguenze;
- con riferimento al quantum debeatur, la richiesta risarcitoria ex adverso avanzata è priva di qualsivoglia fondamento probatorio, oltre che assolutamente indeterminata e comunque, assolutamente sproporzionata rispetto alla reale entità del danno;
- invero, i danni che si assumono subiti dall'istante sono stati richiesti in Persona_1 via generica e complessiva, non sono adeguatamente provati e sono supportati da scarna certificazione medica, che non è compatibile con le lesioni asseritamente subite dall'istante;
- il danno non patrimoniale non può essere suddiviso in diverse poste risarcitorie, ma va considerato essenzialmente come unicum;
- in particolare, il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, con la conseguenza che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo, posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica, come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello c.d. esistenziale. Ciò posto, la terza chiamata ha chiesto a questo Controparte_2 Tribunale di: a. dichiarare la nullità la nullità ovvero l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda introduttiva del presente giudizio proposta dall'attrice quale Parte_1 procuratrice speciale di e, comunque, subordinatamente rigettare la Persona_1 medesima perché oltremodo infondata in fatto e in diritto;
b. il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio oltre VA e CPA come per legge. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, alla successiva udienza il g.i. ha disposto ex officio iudicis l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 d.lgs. n. 28/2010, ratione temporis applicabile, rinviando all'udienza del 22.05.2018. Alla successiva udienza, verificato l'esito negativo della procedura di mediazione esperita, sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti. Nelle more del giudizio, è deceduta, in RI LA, l'attrice Persona_1 (in data 25.01.2016) e, con comparsa di costituzione volontaria, depositata telematicamente in data 05.06.2019, si sono costituiti, per la prosecuzione del giudizio ex art. 302 c.p.c., Parte_1 e riportandosi alle deduzioni, richieste e conclusioni contenute
[...] Parte_2 nell'atto introduttivo del giudizio e insistendo nell'accoglimento della domanda risarcitoria esperita dalla de cuius. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, con comparsa depositata in data 22.02.2020, si è costituito in giudizio , Controparte_3 riportandosi alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio e insistendo nell'accoglimento della domanda risarcitoria esperita dalla de cuius, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Con comparsa di costituzione depositata in data 22.02.2020, si è costituito in giudizio riportandosi alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del Controparte_4 giudizio e insistendo nell'accoglimento della domanda risarcitoria esperita dalla de cuius, nonché la condanna della convenuta e della terza chiamata Controparte_1 CP_2 R.G. n. 3088 del 2015 - Pag. 8 di 14
in solido tra loro, al pagamento, ognuno pro quota, "nei limiti dell'eredità di ognuno”, CP_8 in favore degli eredi intervenuti nel presente procedimento delle somme per i danni subiti dalla de cuius e dante causa, in virtù dell'incidente occorsole, per come sopra accertate, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali delle somme così rivalutate dal giorno del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
con condanna della convenuta alle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario. Successivamente, con comparsa di intervento volontario depositata in data 25.02.2025 si è costituito in giudizio , quale rappresentante ex art. 467 c.c. di Controparte_5 Parte_5
, deducendo preliminarmente che quest'ultimo, con proprio atto dell'8.02.2016, aveva
[...] dichiarato formalmente di rinunciare alla eredità della genitrice pertanto, facendo Persona_1 proprie tutte le difese e richieste già svolte dall'originaria attrice, ne ha chiesto l'accoglimento. Con comparsa di costituzione depositata in data 25.02.2025, si sono costituiti in giudizio e , il primo eccependo il Parte_3 Parte_4 proprio difetto di legittimazione, avendo rinunciato all'eredità della madre, la seconda chiedendo l'accoglimento della domanda di risarcimento a suo tempo proposta dalla propria madre, con condanna della convenuta alle spese di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i chiamati e/o eredi per rappresentazione di e , con comparsa di costituzione Parte_3 Parte_5 depositata in data 05.02.2021, si è costituita in giudizio , in Parte_6 proprio e nella qualità di genitore esercente potestà sui figli minori e Persona_2 Per_3
, quali appresentanti ex art. 467 c.c. del rinunciante , eccependo il
[...] Parte_3 proprio difetto di legittimazione e chiedendo, in relazione ai minori, in vista dell'autorizzazione all'accettazione dell'eredità con le modalità previste, di condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti da in conseguenza della caduta per cui è Persona_1 causa, con condanna della convenuta alle spese di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Nessuno si è costituito per . Controparte_6 Successivamente, escussi i testi ammessi ed espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della struttura convenuta, è stata disposta ed espletata CTU medico-legale, per l'accertamento dei danni subiti dalla de cuius Persona_1
Depositata la relazione da parte del CTU, dott. , all'udienza del 9.04.2024, Persona_7 è stata dichiarata la nullità della consulenza tecnica per non avere questi dato comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali a tutte le parti e ne è stata disposta la rinnovazione. Conclusa l'istruttoria con il deposito della consulenza tecnica rinnovata, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza dell'11.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti – ad eccezione di - hanno precisato le conclusioni come da note Controparte_3 scritte di trattazione tempestivamente depositate.
2. Declaratoria di contumacia. Va prima di tutto dichiarata la contumacia di e , Parte_5 Controparte_6 in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Persona_4 e , non costituiti nonostante la notifica dell'atto di integrazione del Persona_5 contraddittorio nei loro confronti sia stata regolarmente eseguita.
3. In rito. 3.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta e dalla terza chiamata, l'atto di citazione non è affetto da nullità ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c., perché dalla lettura globale dello stesso e dalla correlazione tra la parte motiva e le conclusioni di esso si comprendono in maniera sufficientemente chiara tanto la cosa oggetto della domanda quanto l'esposizione dei fatti a fondamento della stessa e risultano individuati in maniera specifica petitum e causa petendi, anche sotto il profilo relativo alle responsabilità attribuite alla convenuta. R.G. n. 3088 del 2015 - Pag. 9 di 14
Del resto, la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare assolutamente incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum (Cass. Civ. n. 1681 del 2015). 3.2. Va dichiarata la carenza di titolarità passiva del rapporto di e Parte_3
, entrambi convenuti per la prosecuzione del giudizio in qualità di Parte_5 eredi/chiamati all'eredità di essendo emerso pacificamente dalla documentazione Persona_1 allegata in atti che entrambi hanno rinunciato all'eredità di quest'ultima (cfr. produzione documentale , costituitosi personalmente, e , costituitosi Parte_3 Controparte_5 volontariamente in qualità di erede per rappresentazione di ). Parte_5 Ai sensi dell'art. 521 c.c., infatti, la rinuncia ha effetto retroattivo e il chiamato all'eredità che vi abbia rinunciato è considerato come se non fosse mai stato chiamato. 3.3. Va, altresì, dichiarata la carenza di titolarità passiva del rapporto di CP_6
e in proprio, non essendo successori per rappresentazione, ex
[...] Parte_6 artt. 467 e 468 c.c., dei rispettivi coniugi, i quali hanno entrambi rinunciato all'eredità della de cuius. 3.4. Inoltre, va rilevato il difetto di rappresentanza e di autorizzazione dei minori Per_2 e , convenuti in giudizio nella qualità di chiamati all'eredità per
[...] Persona_3 rappresentazione ex art. 467 c.c. di , stante l'omessa regolarizzazione della Parte_3 costituzione in giudizio. I minori, infatti, risultano costituiti in giudizio solo per mezzo della madre, Parte_6
e non anche del padre, (costituitosi in giudizio solo in proprio) e
[...] Parte_3 non risulta né che la madre sia esercente la responsabilità genitoriale in via esclusiva, né che sia intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ex art. 471 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 5111 del 2009 e Cass. Civ. n. 2211 del 2007, secondo cui “l'art. 471 c.c., disponendo le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 cod. civ., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti "intra vires hereditatis". Ne consegue che l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 cod. civ., non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione”). Inoltre, nonostante il G.I., con ordinanza dell'11.04.2021, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2021 - dopo aver osservato che “ex art. 75 c.p.c. i minori sono rappresentati in giudizio congiuntamente da entrambi i genitori e che, invece, una volta accettata l'eredità con beneficio di inventario, non sia necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, dal momento che un primo vaglio giudiziale sia già stato superato;
infatti non abbisogna di autorizzazione la domanda giudiziale che sia semplicemente finalizzata a tutelare i diritti e a far valere le pretese creditorie di un atto eccedente l'ordinaria amministrazione posto in essere in suo nome dai genitori” - avesse rilevato il predetto vizio di rappresentanza e di autorizzazione e assegnato ex art. 182 comma 2 c.p.c., “alla parte onerata, in giudizio in rappresentanza dei minori, un termine perentorio fino al 30.6.21 per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza e per il rilascio delle rispettive autorizzazioni”, questa non vi ha provveduto. R.G. n. 3088 del 2015 - Pag. 10 di 14
4. Nel merito. 4.1. La parte attrice ha agito in giudizio per l'accertamento della responsabilità della per i danni subiti in occasione dell'infortunio occorsole Controparte_1 mentre era ricoverata presso la struttura residenziale assistenziale da questa gestita, allorché in data 26.10.2011, alle ore 6:00 circa, è caduta rovinosamente a terra, riportando frattura al femore sinistro, trattata poi con intervento chirurgico, all'esito del quale sarebbero residuate conseguenze lesive post trauma. L'attrice, in particolare, ha dedotto che l'evento infortunistico de quo sia da ascrivere all'esclusiva responsabilità della convenuta per non aver vigilato e provveduto ad evitare la caduta della paziente, ospite della struttura, attese le condizioni psico-fisiche della stessa, affetta da
“demenza senile di grado lieve a probabile base degenerativa primaria e disturbi psico- comportamentali in anziana fragile con sindrome metabolica sec DF (obesità di I grado, ipertensione arteriosa e diabete di tipo 2 scompensato) Cardiopatia ischemica. Anemia iposideremica. Spondiloartrosi. Incontinenza urinaria” e, dunque, priva di autonomia funzionale, riconducendo, espressamente, la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale. 4.2. Alla luce del petitum e della causa petendi articolati nei termini decadenziali delle preclusioni assertive, la domanda attorea deve essere qualificata come azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. della struttura residenziale-assistenziale (casa di cura per anziani) gestita dalla convenuta, la quale con l'accettazione presso di sé della paziente ha stipulato con essa un contratto, assumendo così un preciso obbligo di salvaguardia della medesima, contro le aggressioni provenienti dalla struttura stessa o comunque da cause rientranti nella sua sfera di controllo. È noto, infatti, che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di assistenza e, eventualmente, di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze, con la conseguenza che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 9556 del 2002; Cass. Civ. n. 1698 del 2006; Cass., Civ. n. 18610 del 2015). È, perciò, configurabile una responsabilità autonoma e diretta della casa di cura, qualora il danno subito dal paziente risulti casualmente riconducibile a un'inadempienza delle obbligazioni poste a suo carico. Inoltre, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, qualsiasi struttura sanitaria e/o assistenziale, nel momento stesso in cui accetta il ricovero di un paziente, stipula un contratto dal quale discendono sia l'obbligo di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua condizione sia quello di assicurare la protezione delle persone di menomata o mancante autotutela, per le quali detta protezione costituisce la parte essenziale della cura (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 22331 del 2014). Il contratto di ricovero, dunque, produce, quale effetto naturale ex art. 1374 c.c., l'obbligo della struttura di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne e la prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile offerta dal danneggiante, richiesta dall'art. 1218 c.c., va verificata sul piano della non esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto (Cass. Civ. n. 25288 del 2020). L'estensione e il contenuto dell'obbligo di protezione e vigilanza, pertanto, variano in funzione delle circostanze del caso concreto e sarà tanto più stringente quanto maggiore è il rischio R.G. n. 3088 del 2015 - Pag. 11 di 14
che il degente possa causare danni o patirne;
inoltre, né la capacità di intendere e di volere né l'assoggettamento del paziente ad un trattamento sanitario obbligatorio sono presupposti necessari perché sorga l'obbligo di vigilanza, potendo soltanto incidere sulle modalità di adempimento (si veda in tal senso Cass. Civ. n. 13037 del 2023, secondo cui “In tema di responsabilità per i danni subiti da un paziente ricoverato presso una RSA, la struttura che, pur avendo palesato i propri deficit organizzativi, abbia accettato il ricovero del paziente, è tenuta ad assolvere diligentemente e con perizia gli obblighi di sorveglianza e protezione nei sui confronti, in modo adeguato e coerente rispetto alle condizioni psico-fisiche del paziente al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne;
ne consegue che, accertato l'inadempimento (o inesatto adempimento) dei predetti obblighi, la responsabilità può essere esclusa solo dalla prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile della prestazione ad essa richiesta in base al c.d. contratto di ricovero, essendo, peraltro, nulla, ai sensi dell'art. 1229 c.c., una pattuizione volta ad escludere o limitare la responsabilità della struttura per colpa grave”). In giurisprudenza, anche per effetto della pacifica applicazione del concorso di tutele, si sostiene che il rapporto che lega il paziente all'istituzione, pubblica o privata che sia, ha natura contrattuale;
per l'effetto, l'istituzione assume un'obbligazione principale avente ad oggetto la assistenza del paziente, che costituisce lo scopo primario dell'operazione negoziale e la prestazione principale della stessa. La struttura, poi, si trova vincolata da un preciso obbligo “accessorio” di salvaguardia del paziente, contro le aggressioni provenienti dalla struttura o comunque da cause rientranti nella sfera di controllo di questa. La fonte di tale obbligo, sia che risieda in un obbligo accessorio “di protezione” che accede alla prestazione principale, sia che trovi la propria fonte nell'obbligo generale di buona fede, inteso in chiave “integrativa” del contenuto negoziale, ha sicuramente natura e rango contrattuale, sicché è alla disciplina dell'obbligazione che si deve aver riguardo, per regolare le conseguenze dell'inadempimento ex art. 1218 c.c.. Ad avviso del Tribunale, in una precisa ricostruzione sistematica, dunque, sarà necessario distinguere - all'interno del danno contrattuale - quello non patrimoniale da inadempimento in senso stretto, quale lesione di interessi non patrimoniali oggetto della obbligazione e della lesione dell'interesse cui era preordinata la prestazione oggetto di scambio, dal danno contrattuale non patrimoniale in senso lato, quale pregiudizio non patrimoniale discendente dalla compromissione di beni aquiliani non dedotti in obbligazione, ove il contratto rileva quale fatto/occasione che mette il debitore in contatto con la sfera del creditore. Quest'ultima tipologia di danni, anche qualora si continui a proteggerli nelle forme della responsabilità contrattuale, mantiene insuperabili differenze rispetto alla disciplina del danno da inadempimento correttamente inteso. In ogni caso la natura della responsabilità contrattuale della struttura non muta, sia in relazione a fatti di inadempimento propri, sia per quanto concerne quelli posti in essere da coloro di cui si avvale nella esecuzione di una obbligazione complessa, connotata da una pluralità di prestazioni e da un fascio di obbligazioni avvinte e rivolte alla cura della persona. 4.3. In ogni caso, nella prospettiva sopra evocata, pur ammettendo che l'onere probatorio è dettato dalle regole di cui all'art. 1218 c.c. e dal principio di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c., le stesse devono essere conformate agli approdi più recenti della giurisprudenza in materia. Dalla natura contrattuale della responsabilità discende una applicazione dei più generali principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. Tuttavia, l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla R.G. n. 3088 del 2015 - Pag. 12 di 14
produzione del danno, gravando sul debitore la prova o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno. Pertanto, in applicazione degli ormai consolidati principi dettati in tema di responsabilità contrattuale, deve affermarsi che grava sul danneggiato l'onere di fornire la prova del danno e del relativo nesso di causalità con l'allegato inadempimento contrattuale, mentre resta a carico dell'obbligato – nel caso di specie la struttura assistenziale-residenziale convenuta - la prova che la prestazione dovuta sia stata eseguita in modo diligente e che il danno sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile. Spetta, dunque, al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua causale riconducibilità al fatto del debitore, quindi, all'inadempimento imputabile, in virtù delle regole di cui all'art. 1218 c.c. e del principio di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c. Pertanto, dette norme, se è vero che esonerano il creditore dalla prova della colpa del debitore, salvo la prova liberatoria eventualmente fornita dal debitore stesso, non lo esimono dal provare il nesso causale tra la condotta colposa di quest'ultimo - l'inadempimento imputabile – e il danno lamentato, nesso che va, invece, dimostrato dal creditore secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., comma 1, in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto al risarcimento (cfr. Cass. Civ. n. 24528 del 2018). 4.4. Ciò premesso, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
La parte attrice si è limitata a provare la fonte del rapporto (il contratto di spedalità) e il danno materiale subito mentre la stessa era ricoverata nella struttura, senza tuttavia aver provato, come era suo onere, né lo specifico inadempimento della casa di cura, né il rapporto di causalità fra la condotta asseritamente colposa della struttura, consistita nell'omessa vigilanza dell'anziana, e il danno procurato. Sul punto nulla è emerso dalla documentazione in atti e dall'espletata istruttoria. La prova testimoniale assunta in corso di causa, invero, risulta alquanto generica in ordine al contenuto delle obbligazioni gravanti sulla struttura in virtù del contratto. In particolare, il teste genero dell'attrice, ha dichiarato che “Quando fu Testimone_1 ricoverata la aveva qualche problema, in quanto un po' ragionava e un po' no. Proprio per Per_1 questo la portammo presso la struttura: non era autonoma e aveva bisogno di assistenza” (v. verbale udienza 13.09.2022); mentre, il teste nipote della , ha riferito che Tes_2 Per_1
“Venne ricoverata nella struttura in quanto, tra le altre patologie, affetta da demenza senile ... prima del ricovero mia nonna già non poteva più stare da sola e i figli facevano a turno”; “Quando fu ricoverata, la signora camminava ... aveva sempre bisogno di aiuto, a causa della demenza senile;
quindi in parte deambulava, ma aveva comunque bisogno di aiuto. Dopo l'intervento, invece, non ha più camminato” (v. verbale udienza 21.03.2023). Dalla lettura delle deposizioni rese dai testi di parte attrice, pertanto, si evince solo che era stata ricoverata presso la casa di cura della convenuta, non potendo vivere da Persona_1 sola e avendo bisogno di assistenza, in quanto affetta da demenza senile di grado lieve;
mentre nulla è stato riferito dai testi in ordine alla necessità della di essere sorvegliata ininterrottamente Per_1 dal personale della struttura e/o all'impossibilità della stessa di deambulare autonomamente ovvero di attendere ai propri bisogni fisiologici. Inoltre, anche il CTU nominato in corso di causa, dott. , dall'analisi della Persona_7 documentazione medica in atti - essendo la perizianda deceduta in corso di causa - ha rilevato che la paziente, ai fini del ricovero presso la casa di cura, era stata valutata “come anziano autosufficiente con piccoli disturbi mentali e ridotte potenzialità riabilitative” (v. pag. 5 relazione tecnica d'ufficio), mentre nulla ha rilevato con riferimento a ulteriori deficit e/o patologie limitative dell'autonomia funzionale dell'anziana. Non vi è dubbio, dunque, che al momento del suo ingresso nella struttura, Persona_1 deambulava autonomamente e non necessitasse di misure di contenzione. R.G. n. 3088 del 2015 - Pag. 13 di 14
Pertanto, alla luce delle emergenze istruttorie, deve escludersi che il personale della struttura fosse gravato dell'obbligo di assistere l'anziana personalmente e individualmente in tutti i suoi spostamenti all'interno della struttura. L'attrice, invero, non ha provato né allegato una condizione patologica tale da richiedere, da parte della struttura convenuta, un obbligo di costante sorveglianza dell'ospite, non rispettato in occasione dell'evento dannoso per cui è causa, né la necessità di adottare particolari dispositivi per limitare i movimenti della paziente all'interno della struttura;
né è stato mai dedotto uno stato di salute incompatibile con l'autonoma deambulazione o con l'autogestione del proprio corpo. L'attrice, infatti, non ha mai riferito di aver avuto difficoltà nel deambulare ovvero di versare in condizioni di disorientamento comportanti la necessità di una particolare sorveglianza (ad esempio controllo “a vista”) da parte del personale della struttura presso cui era ricoverata o l'adozione di dispositivi per evitare che potesse alzarsi e camminare in autonomia, anche per attendere ai propri bisogni fisiologici (ad esempio utilizzo di sponde/barriere o cinghie di fissaggio per il letto). In particolare, non è stato allegato e provato un inadempimento di carattere specifico né della struttura residenziale assistenziale né del personale competente. Il riferimento è ad esempio alla mancata adeguata vigilanza dell'anziana e alle ragioni che avrebbero giustificato – in quell'arco di tempo determinato – l'intervento del personale. La specifica allegazione dell'inadempimento quale fatto costitutivo della domanda è tanto più rilevante dal momento che si verte in materia di diritti eterodeterminati, con la conseguente necessità di una espressa indicazione dei fatti storici sui quali è fondata la causa petendi, non essendo sufficiente una mera attività narrativa senza esplicitazione dei fatti che rappresentino la ragione della domanda (v. Cass. Civ. n. 10577 del 2018). In secondo luogo, non sussiste neppure sufficiente allegazione o prova in ordine al nesso causale che lega inadempimento e danno, altro elemento costitutivo della domanda di credito risarcitorio (cfr. Cass. Civ. n. 21140 del 2007). Non sono, infatti, emersi in corso di causa elementi tali da indurre a ritenere sussistente il rapporto di causalità tra la condotta omissiva imputata alla convenuta in termini di inadeguata vigilanza e controllo dell'anziana e l'evento dannoso dalla stessa subito mentre era ricoverata presso la struttura. Peraltro, diversamente da quanto dedotto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio, in cui l'evento lesivo occorso alla è stato causalmente ricondotto alla Per_1 mancata predisposizione e attuazione da parte della struttura assistenziale di controllo e vigilanza ininterrotti, nella consulenza tecnica di parte, a firma del dott. allegata al Persona_6 fascicolo di parte attrice, si legge che “I parenti riferiscono che la signora cadeva Per_1 accidentalmente a causa del pavimento bagnato mentre era ricoverata presso la casa di cura
“ ” per demenza senile” (pag. 1 consulenza tecnica di parte allega Controparte_1 CP_1 al fascicolo dell'attrice). Pertanto, in assenza di alcuna specificazione in ordine alle concrete condizioni della Per_1 e in assenza di specifiche deduzioni in ordine all'inadempimento della struttura, dalle mere deduzioni della parte attrice non si comprende se l'evento lesivo sia stato causato – nella prospettiva della stessa parte attrice – dal pavimento bagnato (presupponendo, quindi, la autonomia della paziente nell'espletare le minime attività personali) o dall'assenza di personale che avrebbe dovuto sorvegliare h 24 tutti i movimenti della (presupponendo, quindi, che la stessa non fosse in Per_1 grado di attendere all'espletamento delle minime attività personali). La domanda risarcitoria è, dunque, infondata e deve essere rigettata.
5. Il regime delle spese. La complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa e le ragioni poste a base della decisione, tenuto anche conto dell'evoluzione del quadro giurisprudenziale in materia di responsabilità della struttura sanitaria e/o R.G. n. 3088 del 2015 - Pag. 14 di 14
assistenziale, costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., ivi comprese quelle relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la contumacia di e , in proprio e Parte_5 Controparte_6 nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori;
B. DICHIARA il difetto di rappresentanza/autorizzazione dei minori e Persona_2 ; Persona_3 C. RIGETTA la domanda proposta dalla parte attrice;
D. COMPENSA integralmente le spese di lite;
E. PONE definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio, in egual quota, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto depositato contestualmente alla presente sentenza;
F. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 9 ottobre 2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Il Giudice dott. Alessandro Caronia