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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 678/2024 Ruolo Generale
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difesa e rappresentata dall'avv.to Parte_1 C.F._1
NI AR, ricorrente contro difeso e rappresentato Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to COMISSO DEBORA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente
“ferma la pronuncia sullo status,
1) disporsi l'affido condiviso e il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
2) disporsi che il padre abbia diritto/dovere di vedere e tenere con sé i figli
1 a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola (o, in periodo non scolastico, dalle ore 14:00) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o dalla mamma/nonni in periodo non scolastico alle ore 11:30).
Inoltre, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, nella settimana in cui il padre ha il turno lavorativo mattutino, egli potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi infrasettimanali individuati nel mercoledì e giovedì senza pernotto dalle ore 14:00 sino alle ore 19:00 (nel periodo non scolastico sino alle ore 21:00).
Gli spostamenti saranno a carico del padre.
Vacanze natalizie suddivise a metà con alternanza del giorno di Natale e di
Capodanno. Intere vacanze pasquali ad anni alterni. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 4 settimane, di cui 3 anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
3) Porsi a carico del padre l'obbligo di concorrere nel mantenimento ordinario dei figli versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile ex indici ISTAT da gennaio 2027, oltre al 50% delle spese straordinarie da assumersi e ripartirsi secondo il Protocollo in uso al Tribunale, con la precisazione che la retta di EL e la futura retta di presso il convitto di Cividale sarà anticipata dalla Per_1 Persona_2 madre, la quale percepirà e tratterrà l'intero rimborso senza chiedere al padre la differenza, a condizione che le poste economiche di spesa e rimborso rimangano invariate, se non per eventuali rivalutazioni;
4) a.u.u. integralmente alla madre;
5) darsi atto che il sig. si impegna a saldare la somma di euro CP_1
819,45 entro il 6.12.2025 con riserva di valutare eventuali differenze rispetto alla dote famiglia;
6) darsi atto che il sig. dichiara di estinguere il residuo CP_1 finanziamento relativo alla automobile parimenti entro il 6.12.2025;
7) darsi atto che le parti si impegnano a rivolgersi al Consultorio per eventuali problematiche relative alla genitorialità che dovessero in futuro presentarsi anche per esaminare e discutere eventuali modalità di gestione
2 dei bambini nei periodi non scolastici;
8) spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 15/3/2024 e regolarmente notificato, Pt_1 premesso di aver contratto matrimonio il 18/5/2019 con
[...] [...]
e che dalla loro unione son nati EL (2/3/2015) e CP_1 Per_1
(19/10/2020), ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Udine, con decreto del
24/3/2023, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al
Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Oltre alla pronuncia di divorzio, la ricorrente ha chiesto altresì la conferma dell'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e ampio diritto di visita paterno, nonché la previsione di un assegno di euro
400,00 mensili complessivi da porsi a carico del marito per il mantenimento dei figli.
Si è costituito che si è dichiarato remissivo alla Controparte_1 pronuncia di divorzio, ma ha chiesto il collocamento paritario dei figli con mantenimento ordinario diretto dei minori da parte dei genitori. In subordine, ha insistito per la previsione di un più ampio diritto di visita in proprio favore chiedendo nel contempo una diversa e inferiore quantificazione dell'assegno a proprio carico.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 4/7/2024 il giudice istruttore ha recepito, in via provvisoria e urgente, le condizioni concordate dalle parti.
I coniugi avevano altresì domandato di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione;
la causa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la decisione.
3 Pronunciata sentenza non definitiva sullo status, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore che, attese le criticità comunicative e relazionali emerse, ha invitato le parti ad avviare senza ritardo un percorso di sostegno alla genitorialità – separato o congiunto a discrezione degli operatori – presso il Consultorio competente per il
Comune di Remanzacco – con la finalità di superare la conflittualità emersa sulle questioni riguardanti la gestione dei minori e di acquisire una modalità comunicativa funzionale alla adozione condivisa delle decisioni che debbono essere assunte nell'interesse della prole.
Effettuato un lungo monitoraggio ed acquisite relazioni di aggiornamenti da parte del servizio specialistico, all'udienza del 1.12.2025 le parti hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse.
Autorizzate a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Essendo pertanto concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio deve pronunciare sentenza in conformità alle stesse, anche perché pienamente confacenti ai superiori interessi morali e materiali dei figli minori e comunque non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferma la pronuncia non definitiva n. 781/2024 sullo status, così dispone:
1) dispone l'affido condiviso e il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
2) dispone che il padre abbia diritto/dovere di vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola (o, in periodo non scolastico, dalle ore 14:00) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o dalla mamma/nonni in periodo non scolastico alle ore 11:30).
Inoltre, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, nella settimana in cui il padre ha il turno lavorativo mattutino, egli potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi infrasettimanali individuati nel mercoledì e giovedì senza
4 pernotto dalle ore 14:00 sino alle ore 19:00 (nel periodo non scolastico sino alle ore 21:00). Gli spostamenti saranno a carico del padre. Vacanze natalizie suddivise a metà con alternanza del giorno di Natale e di
Capodanno. Intere vacanze pasquali ad anni alterni. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 4 settimane, di cui 3 anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
3) Pone a carico del padre l'obbligo di concorrere nel mantenimento ordinario dei figli versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile ex indici ISTAT da gennaio 2027, oltre al 50% delle spese straordinarie da assumersi e ripartirsi secondo il Protocollo in uso al Tribunale, con la precisazione che la retta di EL e la futura retta di presso il convitto di Cividale sarà anticipata dalla Per_1 Persona_2 madre, la quale percepirà e tratterrà l'intero rimborso senza chiedere al padre la differenza, a condizione che le poste economiche di spesa e rimborso rimangano invariate, se non per eventuali rivalutazioni;
4) dispone che l'a.u.u. venga percepito integralmente alla madre;
5) dà atto che il sig. si impegna a saldare la somma di euro 819,45 CP_1 entro il 6.12.2025 con riserva di valutare eventuali differenze rispetto alla dote famiglia;
6) dà atto che il sig. dichiara di estinguere il residuo finanziamento CP_1 relativo alla automobile parimenti entro il 6.12.2025;
7) dà atto che le parti si impegnano a rivolgersi al Consultorio per eventuali problematiche relative alla genitorialità che dovessero in futuro presentarsi anche per esaminare e discutere eventuali modalità di gestione dei bambini nei periodi non scolastici;
8) spese di lite compensate.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difesa e rappresentata dall'avv.to Parte_1 C.F._1
NI AR, ricorrente contro difeso e rappresentato Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to COMISSO DEBORA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente
“ferma la pronuncia sullo status,
1) disporsi l'affido condiviso e il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
2) disporsi che il padre abbia diritto/dovere di vedere e tenere con sé i figli
1 a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola (o, in periodo non scolastico, dalle ore 14:00) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o dalla mamma/nonni in periodo non scolastico alle ore 11:30).
Inoltre, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, nella settimana in cui il padre ha il turno lavorativo mattutino, egli potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi infrasettimanali individuati nel mercoledì e giovedì senza pernotto dalle ore 14:00 sino alle ore 19:00 (nel periodo non scolastico sino alle ore 21:00).
Gli spostamenti saranno a carico del padre.
Vacanze natalizie suddivise a metà con alternanza del giorno di Natale e di
Capodanno. Intere vacanze pasquali ad anni alterni. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 4 settimane, di cui 3 anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
3) Porsi a carico del padre l'obbligo di concorrere nel mantenimento ordinario dei figli versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile ex indici ISTAT da gennaio 2027, oltre al 50% delle spese straordinarie da assumersi e ripartirsi secondo il Protocollo in uso al Tribunale, con la precisazione che la retta di EL e la futura retta di presso il convitto di Cividale sarà anticipata dalla Per_1 Persona_2 madre, la quale percepirà e tratterrà l'intero rimborso senza chiedere al padre la differenza, a condizione che le poste economiche di spesa e rimborso rimangano invariate, se non per eventuali rivalutazioni;
4) a.u.u. integralmente alla madre;
5) darsi atto che il sig. si impegna a saldare la somma di euro CP_1
819,45 entro il 6.12.2025 con riserva di valutare eventuali differenze rispetto alla dote famiglia;
6) darsi atto che il sig. dichiara di estinguere il residuo CP_1 finanziamento relativo alla automobile parimenti entro il 6.12.2025;
7) darsi atto che le parti si impegnano a rivolgersi al Consultorio per eventuali problematiche relative alla genitorialità che dovessero in futuro presentarsi anche per esaminare e discutere eventuali modalità di gestione
2 dei bambini nei periodi non scolastici;
8) spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 15/3/2024 e regolarmente notificato, Pt_1 premesso di aver contratto matrimonio il 18/5/2019 con
[...] [...]
e che dalla loro unione son nati EL (2/3/2015) e CP_1 Per_1
(19/10/2020), ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Udine, con decreto del
24/3/2023, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al
Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Oltre alla pronuncia di divorzio, la ricorrente ha chiesto altresì la conferma dell'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e ampio diritto di visita paterno, nonché la previsione di un assegno di euro
400,00 mensili complessivi da porsi a carico del marito per il mantenimento dei figli.
Si è costituito che si è dichiarato remissivo alla Controparte_1 pronuncia di divorzio, ma ha chiesto il collocamento paritario dei figli con mantenimento ordinario diretto dei minori da parte dei genitori. In subordine, ha insistito per la previsione di un più ampio diritto di visita in proprio favore chiedendo nel contempo una diversa e inferiore quantificazione dell'assegno a proprio carico.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 4/7/2024 il giudice istruttore ha recepito, in via provvisoria e urgente, le condizioni concordate dalle parti.
I coniugi avevano altresì domandato di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione;
la causa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la decisione.
3 Pronunciata sentenza non definitiva sullo status, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore che, attese le criticità comunicative e relazionali emerse, ha invitato le parti ad avviare senza ritardo un percorso di sostegno alla genitorialità – separato o congiunto a discrezione degli operatori – presso il Consultorio competente per il
Comune di Remanzacco – con la finalità di superare la conflittualità emersa sulle questioni riguardanti la gestione dei minori e di acquisire una modalità comunicativa funzionale alla adozione condivisa delle decisioni che debbono essere assunte nell'interesse della prole.
Effettuato un lungo monitoraggio ed acquisite relazioni di aggiornamenti da parte del servizio specialistico, all'udienza del 1.12.2025 le parti hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse.
Autorizzate a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Essendo pertanto concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio deve pronunciare sentenza in conformità alle stesse, anche perché pienamente confacenti ai superiori interessi morali e materiali dei figli minori e comunque non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferma la pronuncia non definitiva n. 781/2024 sullo status, così dispone:
1) dispone l'affido condiviso e il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
2) dispone che il padre abbia diritto/dovere di vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola (o, in periodo non scolastico, dalle ore 14:00) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o dalla mamma/nonni in periodo non scolastico alle ore 11:30).
Inoltre, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, nella settimana in cui il padre ha il turno lavorativo mattutino, egli potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi infrasettimanali individuati nel mercoledì e giovedì senza
4 pernotto dalle ore 14:00 sino alle ore 19:00 (nel periodo non scolastico sino alle ore 21:00). Gli spostamenti saranno a carico del padre. Vacanze natalizie suddivise a metà con alternanza del giorno di Natale e di
Capodanno. Intere vacanze pasquali ad anni alterni. Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per 4 settimane, di cui 3 anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
3) Pone a carico del padre l'obbligo di concorrere nel mantenimento ordinario dei figli versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile ex indici ISTAT da gennaio 2027, oltre al 50% delle spese straordinarie da assumersi e ripartirsi secondo il Protocollo in uso al Tribunale, con la precisazione che la retta di EL e la futura retta di presso il convitto di Cividale sarà anticipata dalla Per_1 Persona_2 madre, la quale percepirà e tratterrà l'intero rimborso senza chiedere al padre la differenza, a condizione che le poste economiche di spesa e rimborso rimangano invariate, se non per eventuali rivalutazioni;
4) dispone che l'a.u.u. venga percepito integralmente alla madre;
5) dà atto che il sig. si impegna a saldare la somma di euro 819,45 CP_1 entro il 6.12.2025 con riserva di valutare eventuali differenze rispetto alla dote famiglia;
6) dà atto che il sig. dichiara di estinguere il residuo finanziamento CP_1 relativo alla automobile parimenti entro il 6.12.2025;
7) dà atto che le parti si impegnano a rivolgersi al Consultorio per eventuali problematiche relative alla genitorialità che dovessero in futuro presentarsi anche per esaminare e discutere eventuali modalità di gestione dei bambini nei periodi non scolastici;
8) spese di lite compensate.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
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