Articolo 3 della Legge 29 settembre 1965, n. 1117
Articolo 2Articolo 4
Versione
10 ottobre 1965
Art. 3.
L' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 , e' sostituito dal seguente:
"Per la raccolta delle schede e per la riscossione delle poste i gestori si avvalgono anche delle ricevitorie del lotto. Per il disimpegno delle funzioni predette i gestori possono altresi' autorizzare persone ed enti non appartenenti alla propria Amministrazione.
Il regolamento del giuoco o del concorso deve indicare se i ricevitori debbono essere considerati come rappresentanti del gestore o se come agenti in proprio.
I gestori sono tenuti a consentire ai propri ricevitori di provvedere anche alla raccolta delle schede ed alla riscossione delle poste degli altri giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati a norma del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ".
Entrata in vigore il 10 ottobre 1965