Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 16.4.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2721/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_1 C.F._1
Alessandro Beccaria,
- attrice opponente - contro
(C.F.: ), in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_2
Formaro,
- convenuta in opposizione -
Conclusioni
All'udienza del 16.4.2025 la convenuta opposta ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., con liquidazione delle spese di lite.
Motivi della decisione
1. - Trattasi di giudizio di opposizione (tardiva) al decreto ingiuntivo n. 1721/2023, emesso il 16.10.2023, per l'importo capitale di € 64.175,53. L'opponente ha rinunciato agli atti del giudizio e la rinuncia è stata regolarmente accettata dall'opposta, che ha chiesto la liquidazione delle spese a proprio favore.
2. – Si deve quindi pronunciare l'estinzione del giudizio ex art. 306 comma 1° c.p.c.
3. – L'attrice opponente, quale rinunciante, deve rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite ai sensi del comma 4° della suddetta disposizione. Tali spese sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ed, in particolare, di quelli medi per la fasi di studio ed introduttiva e di quello minimo per la fase di trattazione/istruttoria.
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P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. dichiara l'estinzione del presente giudizio ex art. 306 c.p.c., confermando, per l'effetto, la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo tardivamente opposto;
II. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta Pt_1 delle spese di lite, che liquida, per compenso di Controparte_1 difensore, in complessivi € 7.000,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 17 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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