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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4904 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13137/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Walter Gulotta;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza/assistenza.
Conclusioni: come da verbale del 14/11/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2022 ha chiesto che venga Parte_1 accertata l'inesistenza del diritto dell' di ripetere la somma di € 16.792,12 di cui alla CP_1
nota del 23 marzo 2022. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente, da un lato, ha eccepito il difetto di motivazione del provvedimento di accertamento dell'asserito indebito e, dall'altro lato, ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito relativo ai ratei della prestazione assistenziale maturati prima del provvedimento di ricalcolo o revoca adottato dall'ente previdenziale (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 19 gennaio 2024 l' ha chiesto il rigetto CP_1
del ricorso, contestando le difese avversarie ed argomentando circa la legittimità della sua pretesa restitutoria (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
La controversia riguarda le somme indebitamente percepite dalla ricorrente a titolo di pensione di inabilità tra l'1 maggio 2017 ed il 30 aprile 2022.
Il carattere indebito della prestazione ricevuta non è controverso tra le parti (soltanto a fortiori e per mera completezza motivazionale, dunque, va rilevato come la ricorrente, gravata del relativo onere, non abbia fornito la prova del diritto alla prestazione negata dall' . CP_1
Chiarito quanto precede, la doglianza relativa al difetto di motivazione del provvedimento del 23 marzo 2022 è manifestamente infondata, visto che tale documento riporta sinteticamente, ma chiaramente la causale dell'indebito (cfr. provvedimento allegato al ricorso: “reddito superiore ai limiti di legge per gli invalidi parziali”): tale dizione risulta certamente adeguata per la comprensione delle ragioni della pretesa dell'ente previdenziale.
Passando all'eccezione di irripetibilità dell'indebito, va osservato quanto segue.
Come spiegato dall' l'indebito maturava a seguito della visita di revisione del 26 CP_1 aprile 2017, all'esito della quale veniva accertato che la ricorrente non aveva più un grado d'invalidità tale da giustificare la pensione d'inabilità.
L'esito della visita di revisione veniva comunicato alla ricorrente (cfr. allegato alla memoria di costituzione, prestando attenzione al fatto che in ogni caso la relativa circostanza, chiaramente allegata dall'ente previdenziale, non è stata specificamente contestata dall'avversaria), con la conseguenza che la medesima non poteva più fare legittimamente affidamento sulla permanenza del diritto all'erogazione dei ratei successivi
(va notato, infatti, che la protrazione dei pagamenti di per sé è un fatto neutro, inidoneo a fondare un affidamento legittimo).
Le ragioni che precedono conducono al rigetto del ricorso ed alla condanna della ricorrente, soccombente ex art. 91 c.p.c., al rimborso delle spese giudiziali dell' che si CP_1 liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
2
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dell di ripetere nei confronti di CP_1
l'indebito di € 16.792,12; Parte_1
condanna al pagamento in favore dell' delle spese giudiziali, Parte_1 CP_1
che liquida in € 1.686,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 14/11/2025
Il Giudice del Lavoro
BI TO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13137/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Walter Gulotta;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza/assistenza.
Conclusioni: come da verbale del 14/11/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2022 ha chiesto che venga Parte_1 accertata l'inesistenza del diritto dell' di ripetere la somma di € 16.792,12 di cui alla CP_1
nota del 23 marzo 2022. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente, da un lato, ha eccepito il difetto di motivazione del provvedimento di accertamento dell'asserito indebito e, dall'altro lato, ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito relativo ai ratei della prestazione assistenziale maturati prima del provvedimento di ricalcolo o revoca adottato dall'ente previdenziale (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 19 gennaio 2024 l' ha chiesto il rigetto CP_1
del ricorso, contestando le difese avversarie ed argomentando circa la legittimità della sua pretesa restitutoria (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
La controversia riguarda le somme indebitamente percepite dalla ricorrente a titolo di pensione di inabilità tra l'1 maggio 2017 ed il 30 aprile 2022.
Il carattere indebito della prestazione ricevuta non è controverso tra le parti (soltanto a fortiori e per mera completezza motivazionale, dunque, va rilevato come la ricorrente, gravata del relativo onere, non abbia fornito la prova del diritto alla prestazione negata dall' . CP_1
Chiarito quanto precede, la doglianza relativa al difetto di motivazione del provvedimento del 23 marzo 2022 è manifestamente infondata, visto che tale documento riporta sinteticamente, ma chiaramente la causale dell'indebito (cfr. provvedimento allegato al ricorso: “reddito superiore ai limiti di legge per gli invalidi parziali”): tale dizione risulta certamente adeguata per la comprensione delle ragioni della pretesa dell'ente previdenziale.
Passando all'eccezione di irripetibilità dell'indebito, va osservato quanto segue.
Come spiegato dall' l'indebito maturava a seguito della visita di revisione del 26 CP_1 aprile 2017, all'esito della quale veniva accertato che la ricorrente non aveva più un grado d'invalidità tale da giustificare la pensione d'inabilità.
L'esito della visita di revisione veniva comunicato alla ricorrente (cfr. allegato alla memoria di costituzione, prestando attenzione al fatto che in ogni caso la relativa circostanza, chiaramente allegata dall'ente previdenziale, non è stata specificamente contestata dall'avversaria), con la conseguenza che la medesima non poteva più fare legittimamente affidamento sulla permanenza del diritto all'erogazione dei ratei successivi
(va notato, infatti, che la protrazione dei pagamenti di per sé è un fatto neutro, inidoneo a fondare un affidamento legittimo).
Le ragioni che precedono conducono al rigetto del ricorso ed alla condanna della ricorrente, soccombente ex art. 91 c.p.c., al rimborso delle spese giudiziali dell' che si CP_1 liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
2
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dell di ripetere nei confronti di CP_1
l'indebito di € 16.792,12; Parte_1
condanna al pagamento in favore dell' delle spese giudiziali, Parte_1 CP_1
che liquida in € 1.686,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 14/11/2025
Il Giudice del Lavoro
BI TO
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