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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/12/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
140-1/ /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Francesco Lupia- Presidente
dott.ssa Chiara Pulicati - Giudice rel. ed est.
dott.ssa RI Ruperto - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
dichiarativa della liquidazione giudiziale di (c.f. e p.iva n. Parte_1
), con sede in Olevano Romano, viale Vittorio Veneto n. 94, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avvocato Grazia Tiberia Pomponi (C.F. – P.E.C. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Roma, Via Prisciano n. 75;
Letto il ricorso presentato dalla (p.iva Parte_2
ed esaminata la documentazione ad esso allegata;
P.IVA_2
Udita la relazione del giudice relatore;
Ritenuto che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Olevano
Romano, comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
1 Ravvisata la legittimazione attiva del ricorrente, titolare di credito fondato su titolo giudiziale esecutivo;
Rilevato che risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice, il cui oggetto sociale è “lo svolgimento non nei confronti del pubblico di attività di natura finanziaria, in particolare l'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi…”;
Considerato che la debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
segnatamente, osserva il Collegio che non risultano depositati bilanci nell'ultimo triennio (né alcun bilancio dalla data della costituzione), sicché le deduzioni svolte sul punto dalla debitrice appaiono destituite di ogni fondamento nella carenza del necessario riscontro;
le scritture versate in atti (“registro i.v.a. riepilogativo” privo di data certa, modello i.v.a.) non spiegano l'efficacia probatoria richiesta dalle norme sopra citate in relazione all'ammontare di attivo, ricavi e passivo dei tre esercizi antecedenti;
Ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice - inteso come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento - reso manifesto dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti della ricorrente (almeno per la residua somma di €
88.000,00), dall'esito infruttuoso dell'azione esecutiva promossa dalla ricorrente, dal mancato versamento del capitale sociale (si osserva incidentalmente che le somme eventualmente versate nel corso degli anni sul conto intestato alla Parte_1 risultano, dall'esame degli estratti conto versati in atti, sempre meramente in transito e poi distratte;
si veda il bonifico effettuato dalla legale rappresentante in data Controparte_1
3.11.2022 per l'importo di 30.000 euro con causale di “ aumento capitale sociale”, distratto il giorno successivo in favore della società , dalla costante incapienza del conto Pt_3 corrente intestato alla società (evincibile dagli estratti conto), dal debito (seppur del contenuto importo di 3.483 euro) verso Agenzia delle Entrate;
Rilevato che l'ammontare complessivo del credito è superiore a trentamila euro;
2
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. e p.iva n. Parte_1
), con sede in Olevano Romano, viale Vittorio Veneto n. 94; P.IVA_1
NOMINA
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Chiara Pulicati
NOMINA
Curatore l'avv. Antonio Capizzi
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 16 marzo 2026 ore 10.15 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
3 d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 CCII
Così deciso in Tivoli all'esito della camera di consiglio telematica del 4 dicembre 2025
Il Giudice rel ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Francesco Lupia- Presidente
dott.ssa Chiara Pulicati - Giudice rel. ed est.
dott.ssa RI Ruperto - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
dichiarativa della liquidazione giudiziale di (c.f. e p.iva n. Parte_1
), con sede in Olevano Romano, viale Vittorio Veneto n. 94, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avvocato Grazia Tiberia Pomponi (C.F. – P.E.C. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Roma, Via Prisciano n. 75;
Letto il ricorso presentato dalla (p.iva Parte_2
ed esaminata la documentazione ad esso allegata;
P.IVA_2
Udita la relazione del giudice relatore;
Ritenuto che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Olevano
Romano, comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
1 Ravvisata la legittimazione attiva del ricorrente, titolare di credito fondato su titolo giudiziale esecutivo;
Rilevato che risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice, il cui oggetto sociale è “lo svolgimento non nei confronti del pubblico di attività di natura finanziaria, in particolare l'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi…”;
Considerato che la debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
segnatamente, osserva il Collegio che non risultano depositati bilanci nell'ultimo triennio (né alcun bilancio dalla data della costituzione), sicché le deduzioni svolte sul punto dalla debitrice appaiono destituite di ogni fondamento nella carenza del necessario riscontro;
le scritture versate in atti (“registro i.v.a. riepilogativo” privo di data certa, modello i.v.a.) non spiegano l'efficacia probatoria richiesta dalle norme sopra citate in relazione all'ammontare di attivo, ricavi e passivo dei tre esercizi antecedenti;
Ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice - inteso come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento - reso manifesto dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti della ricorrente (almeno per la residua somma di €
88.000,00), dall'esito infruttuoso dell'azione esecutiva promossa dalla ricorrente, dal mancato versamento del capitale sociale (si osserva incidentalmente che le somme eventualmente versate nel corso degli anni sul conto intestato alla Parte_1 risultano, dall'esame degli estratti conto versati in atti, sempre meramente in transito e poi distratte;
si veda il bonifico effettuato dalla legale rappresentante in data Controparte_1
3.11.2022 per l'importo di 30.000 euro con causale di “ aumento capitale sociale”, distratto il giorno successivo in favore della società , dalla costante incapienza del conto Pt_3 corrente intestato alla società (evincibile dagli estratti conto), dal debito (seppur del contenuto importo di 3.483 euro) verso Agenzia delle Entrate;
Rilevato che l'ammontare complessivo del credito è superiore a trentamila euro;
2
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. e p.iva n. Parte_1
), con sede in Olevano Romano, viale Vittorio Veneto n. 94; P.IVA_1
NOMINA
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Chiara Pulicati
NOMINA
Curatore l'avv. Antonio Capizzi
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 16 marzo 2026 ore 10.15 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
3 d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 CCII
Così deciso in Tivoli all'esito della camera di consiglio telematica del 4 dicembre 2025
Il Giudice rel ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
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