Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Massimo De Cesare Consigliere
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 20.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 189 dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. RUZZA TIZIANA, giusta procura in atti;
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. PLACIDI MASSIMILIANO, Controparte_1
giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 74/2024 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
27/02/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Aquila che ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 77/2022 proposta dalla stessa società.
Il decreto ingiuntivo era stato emesso dal Tribunale di L'Aquila su domanda del sig. CP_1
, in relazione a compensi scaturenti da contratti di collaborazione professionale
[...]
stipulati con la stessa per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2022, nonché per Pt_1
l'indennità di mancato preavviso. Il sig. aveva infatti dedotto di aver emesso fatture CP_1 per l'attività svolta in favore dell'appellante, depositate nel fascicolo monitorio, e che il rapporto di collaborazione si era interrotto per volere della senza preavviso, nonostante Pt_1
il contratto tra le parti prevedesse per la risoluzione un preavviso di sei mesi.
In sede di opposizione la aveva dedotto che l'attività del sig. in favore della Pt_1 CP_1
società nel periodo in questione si fosse grandemente ridotta a seguito di contestazione da parte del delle strategie aziendali, che il contratto di collaborazione in essere tra le CP_1
parti, stipulato a gennaio 2020, fosse stato consensualmente risolto e sostituito con un diverso contratto ad aprile 2022, in cui era previsto un ridimensionamento degli incarichi del sig.
. Lo stesso avrebbe volontariamente terminato il rapporto disciplinato dal secondo CP_1
contratto, il rapporto non sarebbe quindi terminato per volontà dell'azienda.
Il Tribunale ha respinto l'opposizione evidenziando che la società, pur deducendo una riduzione (non cessazione) dell'attività svolta dal non ha mai mosso contestazioni CP_1
nel periodo tra il febbraio e l'aprile 2022 allo stesso, ed anzi ha poi modificato il contratto integrandolo, risultando inverosimile che la società abbia voluto integrare un contratto rispetto al quale la controparte era rimasta inadempiente. Ha inoltre rinvenuto nella corrispondenza intercorsa con la società la prova che la stessa abbia deciso di interrompere il rapporto.
La ha impugnato la suddetta sentenza eccependone la nullità, perché dalla sua lettura Pt_1
non si comprenderebbe il ragionamento logico giuridico sotteso alla decisione.
La sentenza risulterebbe contraddittoria perché pur riconoscendo la contrazione dell'attività del respingerebbe l'opposizione confermando gli importi indicati nelle fatture CP_1 depositate dal professionista. Quest'ultimo non avrebbe dato prova, come sarebbe stato suo onere fare, dello svolgimento dell'attività contrattualmente prevista nei mesi in questione.
Quanto alla cessazione del rapporto, l'email del 13.4.2022 valorizzata dal primo giudice dovrebbe intendersi unicamente come comunicazione dell'uscita del sig. , insieme CP_1 ad altro dipendente, da uno specifico team a cui appartenevano i destinatari dell'email, per proseguire con le altre mansioni previste dal nuovo contratto, e non come intenzione di cessare qualsiasi rapporto.
Il sig. si è costituito contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo la conferma CP_1
della sentenza impugnata.
L'appello è infondato.
Il giudice di prime cure, seppur succintamente, ha evidenziato correttamente gli elementi da cui deriva l'infondatezza delle contestazioni della società al credito vantato dal sig. . CP_1
In particolare è stato evidenziato che la società, pur lamentando una “riduzione” dell'attività del sig. (contestata dallo stesso) non ha negato che egli abbia comunque prestato la CP_1
propria attività in qualche misura, circostanza che pertanto è incontestata: l'eccezione di riduzione è peraltro del tutto generica, e non appare coerente con il contenuto del contratto di collaborazione sottoscritto tra le parti: in esso è previsto (art. 3) un obbligo di risultato, corrispondente al buon esito dell'incarico, in piena autonomia ed in assenza di un vincolo di subordinazione – non è pertanto stato indicato dalla società uno specifico inadempimento con riferimento agli obiettivi previsti, rimanendo la stessa vincolata ai sensi del contratto a corrispondere gli importi su base mensile in esso convenuti.
Quanto all'asserita risoluzione del primo contratto, che sarebbe stato sostituito con quello stipulato il 1° aprile 2021, essa è stata correttamente esclusa dal primo giudice, sulla base dell'inequivocabile lettera dell'accordo di aprile 2021, che testualmente recita “ Il contratto di assistenza e consulenza sottoscritto il 2 gennaio 2020 si è rinnovato fino al 31/12/2023
(…)”, “le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente integrazione al contratto iniziale sottoscritto il 2 gennaio 2020 e alla prima integrazione sottoscritta il 4 gennaio 2021 (…)”, “le parti sono comunemente d'accordo nel rettificare l'oggetto e il corrispettivo di tutto quanto pattuito fino ad ora …”. Le parti hanno inoltre confermato un preavviso minimo di 6 mesi.
E' dunque evidente che si sia trattato (come recita l'intestazione) di una integrazione del primo contratto, che non è in alcun modo venuto meno, né è stato espresso dalle parti alcun intento novativo rispetto ai diritti maturati sulla base del precedente contratto e valendo le modifiche espressamente solo per il futuro.
Quanto alla volontà di porre fine anticipatamente al rapporto essa, sulla base dell'email del
13.4.2022 menzionata dal giudice di prime cure, deve essere addebitata senz'altro alla società. Non emerge infatti da tale missiva – il cui invio non è stato in alcun modo disconosciuto dalla società – che si trattasse di una comunicazione volta unicamente a limitare la collaborazione del sig. sulla base delle modifiche approvate dalle parti, e rivolta unicamente ad un CP_1
gruppo ristretto di lavoro. Il sig. ha infatti comunicato espressamente di agire “in Tes_1 qualità di procuratore della specificando che “ la stessa a partire dalla data Parte_1
odierna non intende fruire della collaborazione professionale dei seguenti signori: dott. Ing.
(…)”, facendo dunque riferimento a qualsiasi tipo di collaborazione, e Controparte_1 privando il sig. dell'accesso alla email aziendale alla quale fino a quel momento CP_1
aveva fatto riferimento. Non è supportata da alcun riscontro la circostanza – dedotta dall'azienda e contestata dal – che a seguito del mutamento di ruolo il sig. CP_1 CP_1
potesse operare tramite l'email l contrario dall'email dell'8 aprile Email_1
2013 emerge che tale operatività, nonostante l'invio della password, non gli fosse stato ancora concessa (“predisponiamo noi a breve la tua operatività su superbonus@coafsrl.com con i portali di Intesa, Desio e Deloitte”) e dopo pochi giorni veniva inviata email che informava i dipendenti dell'interruzione della collaborazione.
La manifestata volontà di scioglimento del rapporto da parte della dà dunque Parte_1
diritto al sig. al pagamento delle sei mensilità di preavviso previste dal contratto, CP_1
in aggiunta alle fatture rimaste insolute, dovendosi così confermare la sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
- Respinge l'appello
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato nella misura di euro 1.984,00 oltre spese generali, IVA e CPA
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma
17 L. n. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 20/02/2025
Il Presidente
Fabrizio Riga