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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna IA US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1796 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nata a [...], il [...], Parte_1
E
, nato a [...], il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Emilio Dejoma, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. del 9 dicembre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 2 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 27 novembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni con- cordate.
Sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi del 9 dicembre 2025 dal depo- sito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi ricon- ciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9 dicem- bre 2025 innanzi il Giudice relatore il procuratore delle parti ha insistito nell'ac- coglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Pre- sidente del Tribunale e dall'emissione del decreto di omologa del 5 dicembre
2019, divenuto esecutivo il 27 dicembre 2019.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le
- 2 - parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e rav- visato che le ulteriori statuizioni economiche non sono contrarie a norme im- perative o di ordine pubblico, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'ac- coglimento delle concordi istanze.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Siculiana, il il 21 agosto 2007, da e , trascritto nel registro Parte_1 Parte_2
degli atti del matrimonio del Comune di Licata al n. 23, parte II, serie B, dell'anno 2007 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 27 no- vembre 2025, da intendersi integralmente trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. IA US
- 3 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna IA US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1796 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nata a [...], il [...], Parte_1
E
, nato a [...], il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Emilio Dejoma, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. del 9 dicembre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 2 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 27 novembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni con- cordate.
Sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi del 9 dicembre 2025 dal depo- sito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi ricon- ciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9 dicem- bre 2025 innanzi il Giudice relatore il procuratore delle parti ha insistito nell'ac- coglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Pre- sidente del Tribunale e dall'emissione del decreto di omologa del 5 dicembre
2019, divenuto esecutivo il 27 dicembre 2019.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le
- 2 - parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e rav- visato che le ulteriori statuizioni economiche non sono contrarie a norme im- perative o di ordine pubblico, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'ac- coglimento delle concordi istanze.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Siculiana, il il 21 agosto 2007, da e , trascritto nel registro Parte_1 Parte_2
degli atti del matrimonio del Comune di Licata al n. 23, parte II, serie B, dell'anno 2007 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 27 no- vembre 2025, da intendersi integralmente trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. IA US
- 3 -