Art. 4. Distaccamenti volontari
(articolo 10, commi 1 e 2, legge 10 agosto 2000, n. 246) (( 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, puo' promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, cui e' assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 8, da impiegare per le attivita' di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico integrato, alla cui istituzione possono contribuire, con appositi accordi, anche le regioni e gli enti locali, con l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti. )) (( 2. In ogni caso, le regioni e gli enti locali possono contribuire, previo accordo, al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari. ))
(articolo 10, commi 1 e 2, legge 10 agosto 2000, n. 246) (( 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, puo' promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, cui e' assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 8, da impiegare per le attivita' di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico integrato, alla cui istituzione possono contribuire, con appositi accordi, anche le regioni e gli enti locali, con l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti. )) (( 2. In ogni caso, le regioni e gli enti locali possono contribuire, previo accordo, al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari. ))