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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/05/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.494 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/05/1971, ivi elettivamente domiciliato in Via Malta n.73/d, presso lo studio dell'avv. Giorgio Cannata che lo rappresenta e difende, giusta procura agli atti.
OPPONENTE
E
(C.F. ), con sede in Milano, via San Controparte_1 P.IVA_1
Prospero n. 4, ed in sua vece la procuratrice Parte_2
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Raffaella Greco, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, presso lo studio dell'Avv. Laura Ausilia Di Benedetto.
OPPOSTA
E
C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante, con sede in Acireale, via Cefalù 19/21 ed ivi elettivamente
1 domiciliata in via Vito D'Anna 16 presso lo studio dell'Avv. Antonino Cavallaro,
che la rappresenta e difende, giusta procura agli atti.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
E
CA ES (C.F. ),residente in C.F._2
Caltanissetta, via Giuseppe Cinnirella 41,
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza del 8 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' opponente conveniva in giudizio la impugnando il decreto ingiuntivo n. 169/2020, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Caltanissetta in data 2/3 aprile 2020, notificato il 1 febbraio 2021
con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 9.931,53 ed in solido con FI NC, nella qualità di coobbligato, la somma di euro
22.641,30.
In particolare, lamentava l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto, la prescrizione del credito e l'illegittimità della pretesa creditoria, disconoscendo la firma apposta sul documento contrattuale.
Concludeva chiedendo “”In accoglimento della presente opposizione, previa
acquisizione del fascicolo della fase monitoria, in via preliminare accertare,
ritenere e dichiarare l'inefficacia del D.I. opposto;
Ritenere e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito nascente dal contratto di finanziamento n.
491822 stipulato in data 23/11/2007; Accertare, ritenere e dichiarare la falsità
materiale del modulo contrattuale relativamente al contratto n. 610349 del
18/07/2008 e, per l'effetto l'inesistenza dell'obbligazione e del relativo credito;
accertare, ritenere e dichiarare la inesistenza, nullità, illegittimità, infondatezza
e/o comunque l'erroneità della pretesa creditoria e, per l'effetto, revocare il
decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui sopra, ovvero con qualsivoglia altra
2 formula e/o statuizione;
il tutto con vittoria di spese e compensi di difesa da
distrarre in favore del sottoscritto avvocato anticipatario relativamente al
presente giudizio di opposizione””.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta la Controparte_1
quale contestava in toto la domanda attorea.
In particolare, chiedeva ”” accertare e dichiarare l'improcedibilità (e/o
inammissibilità) della avversa opposizione per tardività della iscrizione a ruolo
del presente giudizio e quindi per tardività della costituzione di parte opponente;
In via subordinata: - in rito: autorizzare ai sensi dell'art. 106 c.p.c. la chiamata
in causa della società codice fiscale Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Acireale Via P.IVA_2
Cefalù 19-21, disponendo a tal fine differimento della prima udienza di
comparizione delle parti ai sensi dell'art. 269 c.p.c. al fine di consentire la
citazione del terzo indicato nel rispetto dei termini di legge;
- nel merito: per tutte
le motivazioni di cui sopra, rigettare l'opposizione per cui si procede e comunque
accertare e dichiarare che il sig. , come sopra generalizzato, è Parte_1
debitore nei confronti della della somma di € 32.572,83 oltre Controparte_1
interessi come da decreto, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
condannandolo al pagamento del relativo importo in favore della CP_1
- in via ulteriormente gradata sempre nel merito: nella denegata ipotesi in
[...]
cui venga accertata l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento in atti e/o comunque venga accolta l'avversa opposizione,
accertare e dichiarare la responsabilità della società Controparte_2
come sopra meglio generalizzata, condannandola al pagamento in favore
[...]
di di un importo corrispondente a quello di cui al decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto con riferimento al contratto n. 610349 o della maggiore o
minore somma ritenuta di giustizia, anche a titolo di risarcimento del
danno……””
3 Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva l' chiedendo: Controparte_2
- autorizzare ai sensi dell'art. 106 c.p.c. la chiamata in causa del sig. FI
NC, codice fiscale: , residente in [...], CodiceFiscale_3
via Giuseppe Cinnirella 41, disponendo a tal fine il differimento della prima
udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 269 c.p.c. al fine di
consentire la citazione del terzo indicato nel rispetto dei termini di legge;
- in via
pregiudiziale accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della
opposizione proposta da per tardività della iscrizione a ruolo del Parte_1
presente giudizio e quindi per tardività della costituzione di parte opponente;
-
preliminarmente, ma in via subordinata rispetto alla superiore richiesta,
accertare e dichiarare la prescrizione di ogni preteso diritto vantato dalla
nei confronti della società esponente e, comunque, Controparte_1
dichiarare, in tutto od in parte, prescritto il credito da questa vantato nei
confronti di in forza del contratto di finanziamento n. 610349; - Parte_1
sempre in via subordinata, ma nel merito, rigettare l'opposizione a Decreto
ingiuntivo per la somma ingiunta (Euro 22.641,30) relativamente
all'inadempimento del contratto di finanziamento n. 610349 e, comunque,
dichiarare che il sig. è debitore per il predetto importo nei confronti Parte_1
della dichiarando inammissibile ed infondata la proposta Controparte_1
querela di falso ad esso relativo e, comunque, inammissibile il disconoscimento
del predetto contratto;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui venisse
riconosciuto il disconoscimento del contratto di finanziamento n. 610349
limitatamente alla persona di rigettare tutte le domande proposte Parte_1
dalla nei confronti dell perché Controparte_1 Controparte_2
inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
- infine, in via ancora più
gradata, nella non temuta ipotesi in cui venissero accolte, a qualunque titolo, le
domande formulate dalla nei confronti dell' Controparte_1 [...]
dichiarare il sig. FI NC, come sopra meglio CP_2
4 generalizzato, obbligato a manlevare a sua volta la società esponente di quanto
la stessa fosse tenuta a corrispondere alla .””. Controparte_3
Autorizzata, altresì, la chiamata di FI NC, questi non si costituiva benchè ritualmente citato in giudizio.
Indi, conclusasi la fase istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per note conclusive e repliche.
La proposta opposizione deve dichiararsi improcedibile per tardiva costituzione della parte opponente.
Costituisce, infatti, principio consolidato quella della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il Giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'improcedibilità della domanda senza che possa provvedersi alla disamina nel merito del contenuto dell'opposizione ( Cfr. Cass. Sez. 1 del 03/04/1990 n. 2707; Cass. Sez. 1 del
03/03/1998 n. 3316).
L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario;
l'obiettivo è quello di attribuire rilievo solo alle opposizioni caratterizzate dall'effettivo intento dell'intimato di addivenire al definitivo accertamento ( negativo) della pretesa creditoria consacrata dall'ingiunzione.
A tale stregua, viene sanzionato il mancato rispetto dell'onere da parte dell'opponente di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio.
Nel presente giudizio, l'opponente ha notificato l'atto di opposizione, tramite pec presso il domicilio telematico del procuratore della , il 24 febbraio 2021 CP_1
e l'iscrizione a ruolo risulta effettuata in data 30 marzo 2021, ben oltre il termine per la costituzione dell'attore.
5 Notifica pec perfettamente valida, seguita incomprensibilmente da una notifica per mezzo dell' Ufficiale Giudiziario, perfezionatasi l'8 marzo 2021, anche rispetto alla quale l'iscrizione a ruolo si appalesa tardiva.
Rebus sic stantibus, la tardività della iscrizione a ruolo della proposta opposizione determina l'improcedibilità della stessa.
E', invero, pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte ( Cfr. ex pluribus
Cass. 03.03.2004 n. 4294) che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata tempestiva costituzione dell'opponente determina l'improcedibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, non essendo applicabile l'art. 171 c.p.c.- secondo il quale, nel caso di mancata costituzione, il processo non si estingue e ne è consentita la riassunzione – neppure qualora non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà dell'ingiunzione, in quanto il giudizio di opposizione benché costituisca un ordinario processo di cognizione, è tuttavia sottoposto alla duplice condizione di procedibilità della tempestiva proposizione dell'opposizione e della costituzione in giudizio dell'opponente, sicché grava su quest'ultimo l'onere di coltivare il giudizio di opposizione, risultando detta disciplina coerente con le conseguenze di celerità tipiche del procedimento monitorio, che risulterebbero vanificate dall'eventuale facoltà dell'opponente di riassumere la causa nel caso di opposizione alla quale non sia seguita l'iscrizione a ruolo ( Cfr. Cass. N. 5039/05 e Cass. N. 849/00).
L'opposizione va dunque dichiarata improcedibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento ai criteri indicati nel D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 169/2020, emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 2/3 aprile 2020.
6 -Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta Parte_1
che liquida in € 3.808,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
-Condanna, altresì, l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in € 3.808,00, oltre spese generali ed accessori Controparte_2
di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
-Nulla sulla spese per il terzo chiamato in causa, rimasto contumace.
Così deciso in Caltanissetta, in data 28 maggio 2025.
Il Giudice
Elvira Gambino
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