Sentenza 3 agosto 2009
Massime • 2
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il divieto di esercitare industrie o commerci di cui all'art. 16, comma primo, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (richiamato nell'art. 3, comma primo, lett. d), del d.lgs. n. 109/2006), opera in riferimento allo svolgimento professionale di tali attività, mentre singole operazioni commerciali, anche realizzate con finalità speculativa, non possono di per sé ritenersi generalmente vietate al magistrato. (La Corte ha così cassato la sentenza disciplinare di condanna per l'addebito mosso al magistrato di avere operato quale finanziatore e socio occulto per la ristrutturazione di un immobile, consentendone la sua fittizia intestazione).
Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 32-bis, comma primo, del d.lgs. n. 109/2006, deve ritenersi la persistente unicità dello stesso procedimento disciplinare promosso in base alla normativa anteriormente in vigore, quando, a seguito della pronuncia di una sentenza penale (di assoluzione o di condanna), i fatti oggetto del processo penale, già contestati anche in sede disciplinare, vengano ivi riformulati sia mediante la riduzione degli addebiti, sia mediante la valorizzazione di aspetti intrinseci alla vicenda oggetto dell'imputazione in sede penale, fermo restando in ogni caso che le semplici modificazioni dell'atto di incolpazione non determinano l'instaurarsi di un nuovo e diverso procedimento disciplinare. (Fattispecie in cui il procedimento disciplinare, già promosso ai sensi del previgente rito in ordine alla violazione di cui all'art. 18 r.d.lgs. n. 511/1946, era stato sospeso in attesa della definizione del processo penale ed in seguito riavviato con la conseguente riformulazione dei capi d'incolpazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/08/2009, n. 17903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17903 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DO. SENESE Salvatore - Primo Presidente f.f. -
DO. ELEFANTE Antonino - Presidente di Sezione -
DO. MERONE Antonio - Consigliere -
DO. FELICETTI Francesco - Consigliere -
DO. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
DO. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
DO. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
DO. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
DO. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1301/2009 proposto da:
P.E. ((omesso) ), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO STEFANO, rappresentato e difeso dagli avvocati ZARRELLI MARIO, SENESE SAVERIO, per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 117/2008 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 12/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2009 dal Consigliere DO. SAVERIO TOFFOLI;
uditi gli avvocati Saverio SENESE, Mario ZARRELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale DO. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 17 ottobre 2008 - 12 novembre 2008 (comunicata con nota in data 14.11.2008, asseritamente ricevuta il 17.11.2008), la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha inflitto al DO. E..P. , al tempo dei fatti Pretore di XXXXXX e Giudice del Tribunale di XXXXXXX, la sanzione disciplinare della rimozione, rigettandone la richiesta di revoca della misura cautelare della sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio e dichiarandone, ai sensi del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n.511, art. 35, la responsabilità in ordine alle incolpazioni ascrittegli, nell'ambito del procedimento disciplinare recante il n. 34/2008 R.G..
2. L'azione disciplinare era stata promossa dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione con nota del 14 luglio 2003, in ordine alla violazione di cui al R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18, "per essersi reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere, così compromettendo il prestigio dell'ordine giudiziario", in relazione ad una serie di fatti oggetto di imputazioni penali nell'ambito di una indagine avviata presso la Procura della Repubblica di Trieste.
Con sentenza del Tribunale di Trento in data 25 ottobre 2007 (ove il processo era stato trasferito per competenza), il DO. P. veniva assolto perché il fatto non sussiste dai capi di imputazione pervenuti al dibattimento.
Con nota del 23 novembre 2007 il P.G. presso la Corte di cassazione revocava il decreto di sospensione del procedimento disciplinare - adottato il 15 aprile 2004 in attesa della definizione del processo penale - e disponeva procedersi nella relativa istruttoria riformulando i capi di imputazione.
3. Le condotte oggetto di contestazione in relazione all'addebito della violazione di cui al R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 18, così come individuate nei relativi capi d'incolpazione, possono essere così riassunte:
A) avere intrattenuto rapporti con persone coinvolte in procedimenti penali e comunque di discutibile moralità, frequentando locali pubblici e di divertimento, concludendo transazioni commerciali a condizioni di favore, esplicando attività incompatibili con la dignità della funzione, sempre ostentando quest'ultima e facendola valere per ottenere favori e considerazione (così come nei capi successivi meglio specificato);
B) avere, con l'apparente motivazione di collezionare orologi di pregio, preteso e trattenuto, senza pagarne il relativo valore, un orologio "Breitling" da persona con cui intratteneva intensi rapporti, anche d'affari, per la vendita di un'auto e per l'attività di antiquario, nonché per aver acquistato dal "mercato parallelo", tramite il cognato, un altro orologio di marca Rolex risultato rubato in un'orologeria di (omesso) ;
C) avere intrattenuto con numerosi e specificati rivenditori, intermediari e concessionari intensi rapporti commerciali, facendo valere la sua attività di pretore, accettando di fare da "testimonial" per l'attività di vendita, richiedendo ed ottenendo sconti e facilitazioni di pagamento, cambiando in media un'auto all'anno, mantenendo un intenso giro di assegni e rapporti di debito e credito per la vendita e l'acquisto di varie autovetture, nonché ottenendo per la moglie un'auto "di cortesia" e per il suocero un'altra auto a prezzo di favore;
D) avere, con le medesime modalità, ottenuto sconti e facilitazioni nell'acquisto di vestiti presso una specifica ditta, nonché, servendosi dell'intermediazione di taluni geometri che compensava con abnormi nomine quali C.T.U., forniture di serramenti, porte e scale interne per la sua casa in ristrutturazione;
E) aver operato quale finanziatore e socio occulto di uno dei suddetti geometri per la ristrutturazione di una casa ad opera di un'impresa, e consentito la sua fittì zia intestazione, svolgendo di fatto attività incompatibile con la funzione di magistrato;
F) omissis, G) aver violato ogni norma di legge, opportunità ed equilibrio, nominando quale C.T.U. un geometra per n. 96 volte, ed un altro geometra per n. 46 volte, utilizzandoli contestualmente per le sue attività private;
fatti commessi nell'arco temporale ricompreso tra il (omesso) ed oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento penale concluso dal Tribunale di Trento con la citata sentenza del 25 ottobre 2007. Fatti altresì qualificabili ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, e art. 2, lett. a) e d), art. 3, lett. a), b), d)
ed e), nonché art. 4, lett. d).
4. La già indicata sentenza della Sezione disciplinare del C.S.M. preliminarmente riteneva che l'azione disciplinare, che era relativa a fatti commessi sotto il regime della vecchia normativa, dovesse ritenersi iniziata in occasione del suo originario promovimento in data 14.7.2003 e quindi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.109 del 2006, il quale quindi rimaneva totalmente inapplicabile a norma della relativa disciplina transitoria (art. 32 bis, introdotto dalla L. n. 269 del 2006). Ciò in quanto la modificazione e integrazione del capo di incolpazione effettuata dal Procuratore generale il 23.11.2007 non rappresentava l'esercizio di una nuova azione disciplinare, essendo i fatti materiali i medesimi dell'originario capo di incolpazione del 14.7.2003. Pertanto nel capo di incolpazione come da ultimo modificato 18.4.2008 il riferimento anche a disposizioni identificatrici degli illeciti disciplinari del D.Lgs. n. 109 del 2006, doveva considerarsi ultroneo rispetto alla contestazione ritualmente effettuata ai sensi del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 18. E i riferimenti alle norme del nuovo testo normativo nelle ordinanze del 18.2.2008 (di conferma della sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio) e 9 maggio 2008 (di non doversi procedere per uno dei capi di incolpazione), dovevano ritenersi inesatti e produttivi di mere irregolarità non incidenti sulla sostanza e legittimità delle decisioni adottate.
Conseguentemente non era applicabile neanche il nuovo regime della prescrizione dell'azione disciplinare per il decorso di dieci anni dalla commissione dei fatti (D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 1 bis), ne' il regime previsto in sede penale relativamente al fascicolo del dibattimento (artt. 238 e 238 bis c.p.p.), peraltro incompatibile anche con il. nuovo procedimento disciplinare.
5. Circa l'efficacia nel giudizio disciplinare del giudicato penale, trovava applicazione il R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 29, u.c., secondo cui hanno autorità di cosa giudicata "i fatti che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti dalla sentenza passata in giudicato", restando salva, fuori di questi limiti, ogni autonomia del giudizio disciplinare. Autonomia implicante che anche un fatto non qualificato come reato per difetto dell'elemento oggettivo, con adozione quindi in sede penale della formula assolutoria "il fatto non sussiste", può essere configurato come illecito disciplinare e determinare la condanna nella relativa sede. Nella specie doveva acclararsi se i medesimi fatti per cui era intervenuta l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" configurassero l'illecito disciplinare di cui citato D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 18. Il vincolo del giudicato quanto ai fatti accertati in sede penale, infine, rendeva inammissibili in quanto superflue le richieste formulate dalla difesa dell'incolpato in materia di prova testimoniale e documentale.
6. Quanto all'eccezione di nullità dell'incolpazione per genericità, la Sezione disciplinare non la riteneva fondata, osservando che i fatti relativi risultavano tutti analiticamente descritti nella contestazione formulata all'incolpato - salvo quanto successivamente precisato per il capo A - e non lasciavano dubbi sull'esatta configurazione dei fatti e delle violazioni addebitate, in maniera da consentire l'adeguato esercizio della difesa.
7. La sentenza disciplinare, passando all'esame delle incolpazioni contestate, ha rilevato, relativamente al capo A), che con lo stesso erano addebitate, genericamente, alcune condotte che, in diversi casi, si coloravano disciplinarmente solo tenendo conto dei comportamenti specifici contestati nei successivi capi di incolpazione. Tenendo conio anche del fatto che ci si doveva obbligatoriamente orientare solo con riferimento ai fatti incontestabilmente accertati o esclusi dalla sentenza penale del Tribunale di Trento in data 25 ottobre 2007, la sentenza precisava ulteriormente che le condotte genericamente addebitate in tale capo di incolpazione o non trovano riscontro nella predetta sentenza, come nel caso della contestata frequentazione di locali pubblici o di divertimento (frequentazione peraltro che, da sola, non integrava alcuna condotta deontologicamente rilevante), o, trovandovi totale o parziale riscontro, intanto erano addebitatoli al DO. P. , in quanto si riverberassero nei singoli episodi specificamente contestati.
7. Quanto agli addebiti di cui al capo B), la Sezione disciplinare osservava che essi riguardavano due episodi.
Il primo atteneva alla condotta attraverso la quale, con l'apparente motivazione di collezionare orologi di pregio, senza pagarne il relativo valore, il P. aveva preteso e trattenuto un orologio Breitling, modello Giro d'Italia, appartenente a Pi.Pi.Pa. , con cui intratteneva intensi rapporti, anche di affari, per la vendita di un'auto e per l'attività di antiquario. Riportati integralmente i relativi passaggi della sentenza penale, si formulavano le seguenti conclusioni. Sono stati accertati i seguenti fatti in sede penale:
- la presenza di rapporti di affari tra i due e, in particolare, il tentativo di vendita di un'auto del P. al Pi. ed il parziale pagamento del Pi. con un assegno al P. ;
- la dazione del prezioso orologio dal Pi. all'incolpato;
- il trattenimento dell'orologio - del valore di circa L. tre milioni ed a garanzia di un assegno, mai incassato, di sole L. due milioni - da parte del P. , che mai lo ha restituito, con un guadagno di L. un milione;
- la restituzione dell'auto al P. ;
- la ricezione da parte del P. , con il trattenimento dell'orologio e l'incasso dell'assegno, di un totale di circa L. nove milioni, trattenute a compensazione di una cifra "certamente molto minore che era a lui dovuta per spese, svalutazione del mezzo, sanzioni amministrative pagate";
- i contrasti tra il P. ed il Pi. , che sono poi sfociati, dapprima, nella denuncia del Pi. , che ha dato l'avvio al procedimento penale, e, poi, nella condanna per calunnia dello stesso denunciante.
Secondo il giudice disciplinare, questa condotta, non rilevante in sede penale, integrava, sul piano disciplinare, la violazione del dovere di correttezza del magistrato al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie ed era fonte di responsabilità ai sensi del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 18, in quanto si riverberava in una concreta lesione del prestigio dell'ordine giudiziario, consistente nel discredito e nella gravissima compromissione della dignità del magistrato dinanzi agli operatori del diritto ed all'opinione pubblica derivante dai predetti, poco chiari, rapporti di affari finalizzati ad un indebito arricchimento;
rapporti, certamente non illeciti, ma senz'altro gravemente inopportuni, anche per l'immagine del magistrato sconvenientemente "affaristica" che emergeva dal contesto della vicenda estrinsecatasi - come tutte le altre contestate - proprio nel circondario Veneto ove l'incolpato esercitava, in una piccola sede giudiziaria, le sue funzioni di controllo di legalità.
8. Il secondo episodio relativo allo stesso capo B) atteneva all'acquisto sul "mercato parallelo", tramite il cognato A.V. , di un orologio Rolex, risultato rubato in un'orologeria di (omesso) . Riportati gli accertamenti contenuti nella sentenza penale in relazione a persona diversa dal P. (la moglie dello stesso, imputata di favoreggiamento e assolta per mancanza di prova dell'elemento soggettivo), la sentenza disciplinare rilevava quanto segue.
In sede penale erano emerse le seguenti circostanze:
- il P. era sempre alla ricerca di soluzioni economiche nei suoi acquisti;
- cercava di soddisfare i suoi gusti di collezionista di orologi;
- il cognato OI (V..A. ) gli aveva riferito le possibilità che si presentavano per l'esistenza di una sorta di "mercato parallelo";
- lo stesso cognato aveva acquistato con un fortissimo sconto l'orologio, sprovvisto di garanzia e della confezione per la vendita;
- l'orologio, che era risultato rubato, era stato acquistato dal P. ;
- tempo dopo, la moglie del P. , temendo la provenienza sospetta, lo aveva spedito al fratello VI, insieme ad altri gioielli;
- era stata ipotizzata l'accettazione del rischio da parte del P. .
Anche questa condotta del DO. P. , non rilevante in sede penale, integrava, sul piano disciplinare, la violazione del dovere di correttezza del magistrato, nei confronti di terzi, al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie ed era fonte di responsabilità disciplinare in quanto si riverberava in una concreta lesione del prestigio dell'ordine giudiziario consistente nel discredito del magistrato dinanzi agli operatori del diritto ed all'opinione pubblica derivante dal ricorso, da parte di un magistrato, al c.d. mercato alternativo, per l'acquisto di un orologio prezioso privo di garanzia.
9. Riguardo alle condotte di cui al capo C), relative ad acquisti di auto ed episodi connessi o affini, la sentenza, riportati i relativi passaggi della sentenza penale, concludeva nei seguenti termini. Gli elementi rilevanti della condotta del P. in sede disciplinare consistevano:
- neh"aver acquistato con forti sconti (dal 15 al 25 per cento) vetture nuove da concessionari accreditati, quantitativamente circa un'autovettura all'anno durante la sua permanenza negli uffici giudiziari XXXXXX;
- nell'essere conosciuto come pretore, se non altro da chi, come il D.Z. , aveva pendenti due cause civili presso il suo ufficio giudiziario;
- nell'essere utilizzato da questi operatori commerciali come "testimonial" nel ristretto ambiente delle cittadine di residenza;
- nell'aver acquistato le vetture attraverso la intestazione fiduciaria alla stessa concessionaria, che poi le aveva rivendute al compratore dopo sei mesi, e, in due casi, mediante la intestazione fittizia alla Autoscuola Filippi, il cui titolare era suo amico;
- nell'aver rivenduto tali vetture a buon prezzo sul mercato dell'usato.
Pure questa condotta del dott. P. , non rilevante in sede penale, integrava, sul piano disciplinare, la violazione del dovere di correttezza del magistrato, al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, nonché dell'immagine di imparzialità, ed era fonte di responsabilità ai sensi del R.D.Lgs. n. 511, art. 18, in quanto si riverberava in una concreta lesione del prestigio dell'ordine giudiziario consistente nel discredito del magistrato, assai conosciuto in un ambiente di provincia quale quello in cui prestava attività giurisdizionale, derivante proprio dalla continua attività di compravendita di vetture, con intestazioni fiduciarie (al fine di scaricarsi l'I.V.A.) e con un discreto guadagno finale. In effetti costituiva un illecito disciplinare grave il comportamento del P. che, con il ruolo di pretore presso una sezione distaccata di piccole dimensioni, aveva posto in essere rilevanti rapporti economici, anche tramite interposizioni di altre persone, con soggetti giuridici i quali o avevano pendenze giudiziarie presso il suo ufficio o, comunque, lo conoscevano come autorevole personaggio del luogo (al punto da utilizzarlo come "testimonial"). Egli si era giovato della sua notorietà e di schermi giuridici pur formalmente legittimi per conseguire una indubbia situazione di vantaggio inaccessibile, o più difficilmente accessibile, a persone che non fossero nella sua posizione, ed era così entrato in situazione di conflitto di interesse con i suoi doveri istituzionali e funzionali, sia concretamente in relazione ai procedimenti giudiziari del D.Z. pendenti dinanzi a sè, sia potenzialmente in relazione ad ogni eventuale (e probabile) procedimento giudiziario (anche per semplice ricupero crediti) di noti operatori commerciali della provincia veneta in cui operava.
10. La sentenza disciplinare, riportate le parli della sentenza penale relative agli addebiti di cui al capo D) (sconti e facilitazioni nell'acquisto di vestiti e, mediante l'intermediazione dei geometri B. e M. - compensati con abnormi nomine a c.t.u. -, nelle forniture di serramenti, porte e scale interne da parte della ditta ER per la casa del magistrato in ristrutturazione), ha ritenuto che gli elementi rilevanti nella sede disciplinare fossero, analogamente a quanto evidenziato dagli altri episodi:
- la ricerca del P. delle soluzioni più economiche negli acquisti da effettuare;
- la sua presentazione, al punto vendita, come magistrato;
- l'ottenimento degli sconti, ulteriori rispetto a quelli che il laboratorio di maglieria solitamente praticava ai clienti;
- la circostanza che sulla scelta commerciale era stata determinante la vantata qualità di magistrato, unitamente alle sue insistenze e che, anche in relazione alla ristrutturazione della propria abitazione, l'incolpato aveva lucrato economicamente avvalendosi della sua posizione di magistrato;
- la circostanza che il direttore dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione del magistrato era stato il geom. B. , al quale erano affidate dal P. molte consulenze tecniche d'ufficio e il dato che anche altri professionisti avevano collaborato nell'opera di ristrutturazione e anche ad essi il medesimo aveva affidato incarichi di c.t.u. (per es. geom. M. );
- il dato che i fratelli Be. , preposti all'opera di ristrutturazione, avrebbero dovuto incassare, al conteggio finale, ancora L. venti milioni, ma il geom. B. aveva contestato specifici crediti in compensazione per non meglio specificati ritardi, per un ammontare di otto milioni;
- la circostanza, infine, che nella trattativa economica si era inserito anche tale avv. D.C. , il quale aveva ammonito i Be. sul fatto che, ove avessero scelto la via del contenzioso giudiziario, avrebbero dovuto rivolgersi al foro di XXXXXXX per la qualità di magistrato della controparte.
Secondo la Sezione disciplinare anche questa condotta del DO. P. , non rilevante in sede penale, integrava, sul piano disciplinare, la violazione del dovere di correttezza del magistrato, al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, nonché dell'immagine di imparzialità ed era fonte di responsabilità ai sensi del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 18, in quanto si riverberava in ima concreta lesione del prestigio dell'ordine giudiziario consistente nel discredito del magistrato nel piccolo centro ove operava, derivante dalla spendita del suo nome e della sua funzione. Il sistema, l'abituale modo di fare del DO. P. impressionava, visto che attraverso la sua vantata qualità di magistrato otteneva sconti o trattamenti di favore ovunque. D'altra parte già in altri casi era stato ritenuto che integrasse un illecito disciplinare la condotta di un magistrato che abusi della propria qualità di pretore del luogo per conseguire un risultato estraneo alle funzioni pubbliche esercitate e per conseguire vantaggi economici, consistenti in sconti e compensazioni (Sez. Disc. CSM, n. 33 del 17 febbraio 2006 e n. 153 del 27 ottobre 2006). 11. Relativamente agli addebiti di cui al capo E (ruolo di finanziatore e socio occulto del geom. B. per l'operazione relativa alla ristrutturazione di una casa), la sentenza disciplinare, riportati i relativi passaggi della sentenza penale, riteneva che assumessero rilevanza in sede disciplinare:
- l'avere il P. assunto il ruolo di socio occulto del B. finanziandone l'operazione immobiliare nella misura del 50%, con un guadagno finale di circa L. cinquanta milioni;
- l'avere egli intessuto rapporti commerciali del tutto vietati ad un magistrato.
Ne derivava la violazione del dovere di correttezza del magistrato, al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, nonché dell'immagine di imparzialità, con responsabilità ai sensi del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 18, in quanto tutto ciò si riverberava in una concreta lesione del prestigio dell'ordine giudiziario consistente nel discredito del magistrato che aveva contravvenuto palesemente all'espresso divieto ordinamentale (art. 16 ord. giud.) di intrattenere rapporti commerciali, favorendo terzi e lucrando per se circa L. cinquanta milioni. In questa occasione, invero, il DO. P. si era improvvisato imprenditore ai fine di procurare un ingente profitto economico a sè ed al suo socio occulto, geom. B. , che era anche uno dei collaboratori nell'opera di ristrutturazione della propria casa, nonché il suo c.t.u. di fiducia, e non è deontologicamente corretto, ne' concepibile, che un pretore diventi socio occulto ed intrattenga rapporti di affari con un geometra che sia anche il proprio c.t.u. di fiducia. 12. In merito agli addebiti di cui al capo G (aver violato ogni norma di legge, opportunità ed equilibrio nominando, nell'esercizio delle funzioni, numerosissime volte consulenti tecnici d'ufficio il geom. B. ed il geom. M. , che contestualmente utilizzava per le sue attività private) acquistava rilevanza disciplinare la circostanza che, nonostante i rapporti di affari derivanti non solo dalla ristrutturazione della propria abitazione, ma anche dall'episodio del finanziamento sopra descritto, il DO. P. avesse conferito una gran mole di incarichi peritali proprio al B. in violazione del divieto di concentrazione degli incarichi peritali (circa uno al mese per la durata di dieci anni e, per quel che in questa sede interessa, nell'arco del periodo in contestazione disciplinare). Le conseguenze disciplinari di questa condotta del DO. P. erano nel senso della violazione del dovere di correttezza del magistrato, al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, nonché della immagine di imparzialità nella scelta dei consulenti tecnici: quindi, nel senso della responsabilità ai sensi del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 18. Anche tale condotta, infatti, determinava una concreta lesione del prestigio dell'ordine giudiziario consistente nel discredito del magistrato che, in contrasto con gli obblighi di trasparenza nella trattazione degli affari ed in violazione dei principi di equa ripartizione degli incarichi peritali, assegnava un numero abnorme di consulenze tecniche proprio al B. - con il quale aveva intessuto una fitta relazione di affari e che era legato a lui dalla c.d. affectio societatis per il coinvolgimento economico nella stessa impresa - oltre che ad altri professionisti, quali il geom. M. , che pure avevano avuto con lui rapporti di affari e di collaborazione professionale.
Peraltro, fermo restando che il provvedimento di incarico al c.t.u. è provvedimento giurisdizionale, che risponde al criterio della ragionevolezza e presuppone d'altra parte un rapporto fiduciario tra il giudice ed il consulente, tale discrezionalità è senza dubbio suscettibile di sindacato quando dia luogo a gravi e rilevanti distorsioni, come nel caso di specie, in cui si riscontravano elementi (altissimo numero di incarichi e pregressi o contestuali rapporti di affari) atti a far sorgere il convincimento, anche at di là di un ragionevole dubbio, che della concentrazione fosse stata ispirata a criteri diversi da quelli di una ricerca della collaborazione tecnica più affidabile. Nella specie il DO. P. aveva quindi violato ripetutamente il dovere posto dall'art. 23 disp. att. c.p.c., di "equa ripartizione" degli incarichi conferiti agli iscritti all'albo dei consulenti, dovere gravante non solo sul presidente del tribunale tenuto alla vigilanza, ma su ogni singolo giudice che, in qualsiasi manifestazione della sua attività, è tenuto sempre a prevenire qualsiasi sospetto di favoritismo che possa pregiudicare anche solo l'apparenza di una corretta ed imparziale amministrazione della giustizia.
13. In sede di considerazioni conclusive la Sezione disciplinare osservava che le ripetute, gravissime condotte del DO. P. erano tutte improntate ad una distorta concezione della funzione giurisdizionale, con una commistione stabile tra l'attività di ufficio ed i comportamenti privati, caratterizzati spesso da interessi economici incompatibili con l'indipendenza e l'imparzialità, che sono precondizioni necessarie dell'esercizio dell'attività giurisdizionale e che non possono mai mancare nel magistrato. Sottolineava anche che le dichiarazioni del P. , convinto della correttezza deontologica del suo comportamento, evidenziavano che egli non si rendeva conto del fatto che certe cose un magistrato non le può lare.
La Sezione disciplinare riteneva sanzione adeguata quella della rimozione poiché il comportamento tenuto dall'incolpato doveva essere valutato del tutto negativamente sotto il profilo dell'influenza avuta sulla fiducia e sulla considerazione di cui il magistrato deve godere e sul prestigio dell'ordine giudiziario. Doveva considerarsi anche che la delicatezza dei fatti e la risonanza degli stessi all'esterno avevano avuto conseguenze negative di certo non eliminabili, suscitando sfiducia nella condotta del magistrato e nell'esempio di correttezza e di rettitudine che egli deve dare, e che non appariva più sanabile l'effetto pregiudizievole prodottosi per la stima del magistrato, per il prestigio della funzione esercitata e per la credibilità dell'intero corpo giudiziario, risultando incrinata in maniera irreparabile la fiducia in questo riposta dai cittadini. Gli illeciti contestati al magistrato erano di tale entità che ogni altra sanzione sarebbe risultata insufficiente alla tutela di quei valori che la legge intende perseguire e che sono costituiti - anche nel nuovo sistema disciplinare, così come nel vecchio - dalla fiducia e dalla considerazione di cui il magistrato deve godere.
14. Con ricorso notificato il 13 gennaio 2009 al Ministero della Giustizia ed al P.G. presso la Corte di cassazione (e depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2009), il DO. P.E. ha impugnato la sentenza disciplinare, deducendo undici articolati motivi di impugnazione.
Il Ministero della giustizia non si è costituito. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al combinato disposto del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 29, comma 3, e D.Lgs. n.109 del 2006, artt. 2, 3 e 11, art. 12, comma 5, art. 15, comma 1
bis, artt. 32 e 32 bis, per avere la Sezione disciplinare applicato al presente procedimento, promosso ai sensi del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 29, comma 3, in esito alla sentenza penale di assoluzione del Tribunale di Trento, il previgente rito disciplinare, nonostante il procedimento de quo fosse stato promosso in data 23 novembre 2007, ossia dopo la data del 19 giugno 2006; denuncia, altresì, la violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 1 bis, per essere stata promossa l'azione disciplinare in data 23 novembre 2007, per fatti in gran parte risalenti ad oltre dieci anni prima, e nonostante la sentenza penale di assoluzione pronunziata il 25 ottobre 2007; denuncia, infine, la violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 2, 3 e 11, e art. 12, comma 5, per avere la Sezione
disciplinare applicato la sanzione della rimozione al di fuori dei casi di tipizzazione dell'illecito previsti dal nuovo ordinamento, nonché al di fuori della tassativa ipotesi prevista dall'art. 12, comma 5, del su citato decreto legislativo.
In particolare si osserva che il Procuratore Generale, ricevuta la sentenza assolutoria del Tribunale di Trento, aveva ritenuto di promuovere, ai sensi del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 29, comma 3, un nuovo giudizio disciplinare, iscritto al n. 34/2008, ed avente una nuova e diversa ipotesi di accusa disciplinare, articolata in 7 capi di incolpazione, nessuno dei quali coincidente con qualcuno dei 22 capi di incolpazione di cui alla precedente azione disciplinare, promossa in data 14.7.2003. Risultava ictu oculi la diversità dei capi di incolpazione con quelli della precedente azione disciplinare (riportati nelle premesse del ricorso), superati e smentiti in punto di fatto dalla sentenza assolutoria, tanto che il P.G. non ne aveva più coltivato alcuno.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del combinato disposto di cui all'art. 125 c.p.c., comma 3, in relazione all'art. 76 c.p.c. (1930), comma 3, art. 185 c.p.c. (1930), n. 3, e R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 34, comma 3, nonché la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, stante la nullità dell'impugnata sentenza e del procedimento, per l'insanabile violazione della partecipazione del P.M. al procedimento e del diritto di intervento, assistenza e rappresentanza del magistrato incolpato, al quale la Sezione Disciplinare ha vietato, con ordinanza resa in data 18 aprile 2008, emessa senza acquisire il previo obbligatorio parere del P.M., di farsi assistere da entrambi i difensori di fiducia, ritualmente nominati con comunicazione trasmessa al C.S.M. in data 30 ottobre 2007.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 412 c.p.p. (1930),
stante la nullità del decreto di fissazione dell'udienza di discussione disciplinare, per la manifesta indeterminatezza dei capi di incolpazione.
3.1. Vengono formulati rilievi specifici in riferimento a vari capi di incolpazione.
Per il capo A) si rileva che la genericità è affermata anche dalla sentenza impugnata, che inoltre ha ritenuto l'irrilevanza disciplinare della condotta genericamente contestata, e ciò nonostante ha dichiarato la colpevolezza del P. anche in ordine al capo stesso e irrogato la massima sanzione. La genericità è lamentata anche per quei tipi di comportamento che secondo la sentenza trovano indicazioni concrete in successivi capi di incolpazione.
Relativamente al capo B) le doglianze si incentrano particolarmente sul riferimento a "intensi rapporti di affari" "per attività di antiquario del Pi. ", al "mercato parallelo" (orologio Rolex). Si sostiene che la non determinabilità dell'addebito dipende anche dal fatto che esso non può riferirsi a fatti per cui vi è stata assoluzione perché il fatto non sussiste.
I precedente rilievi sono formulati anche riguardo alle incolpazione di cui ai capi C) (in particolare con riferimento a "intensi rapporti commerciali", "sconti e facilitazioni", "intensi rapporti di debito e credito per la vendita e l'acquisto delle varie autovetture") e D) ("sconti e facilitazioni", acquisto di "vestiti" e "serramenti". 3.2, L'indeterminatezza è poi eccepita in relazione all'ambito temporale delle incolpazione, osservandosi che sussiste una contraddittorietà tra l'indicazione, in apertura di contestazione, "durante gli anni di svolgimento della funzione giudiziaria nel mandamento di XXXXX e nel circondario di Vicenza" (il che implicherebbe il riferimento al periodo (omesso) ) e la precisazione, in sede di chiusura della contestazione, che quest'ultima si riferiva "ai fatti commessi dal (omesso) e valutati nel corso del procedimento penale".
3.3. Si lamenta poi che il P. sia stato ritenuto responsabile di varie condotte estranee ai capi di incolpazione:
- trattenimento dell'orologio (di cui al capo B) a garanzia di un assegno, non restituzione dell'orologio e guadagno di L. un milione;
- poco chiari rapporti di affari tra il DO. P. e il Pi. , finalizzati ad un indebito arricchimento;
rapporti inopportuni e immagine sconvenientemente affaristica;
- commercio assai strano con il cognato;
- essere conosciuto come Pretore dai concessionari di auto ed essere stato utilizzato come testimonial;
- intestazioni fiduciarie al fine di scaricarsi l'IVA;
- presentazione come magistrato al punto di vendita PULL - Rover (abbigliamento) e conseguimento di sconti ulteriori rispetto a quelli solitamente praticati;
- intrattenimento di rapporti commerciali vietati a un magistrato ed essersi improvvisato imprenditore;
- violazione dei doveri di correttezza del magistrato e dell'esigenza di mantenere un'immagine di imparzialità nella scelta dei c.t.u.;
- aver ingenerato il dubbio che fossero stati adottati criteri di scelta dei consulenti diversi da quelli della ricerca della collaborazione tecnica più affidabile.
3.4. Si osserva poi che le incertezze circa l'effettivo ambito della contestazione si evince anche dal fatto che da un lato nell'incolpazione vi è la citazione, tra le fonti, non solo della sentenza penale, ma anche degli atti del P.M. e del Gip, e dall'altro con l'ordinanza del 18.7.2008 erano state rigettate in blocco tutte le istanze di prova.
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.360 c.p.c., n. 3, in relazione al R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 29, comma 4, per avere la Sezione disciplinare posto a base dell'impugnata sentenza una ricostruzione dei fatti contraria ed antitetica rispetto agli accertamenti operati dalla sentenza penale irrevocabile n. 802/2007, emessa dal Tribunale di Trento il 25 ottobre 2007.
In termini generali e di principio si sostiene che l'efficacia di giudicato della sentenza penale nel giudizio penale a carico dei magistrati a norma del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 29, presuppone il duplice requisito che i fatti formarono oggetto del giudizio penale (e comparivano nel capo di imputazione a carico del soggetto in questione) e che gli stessi risultino dalla sentenza passata in giudicato e quindi dal relativo dispositivo. Ciò comporterebbe l'efficacia assolutamente preclusiva nel giudizio disciplinare della formula assolutoria "il fatto non sussiste".
Da un punto di vista specifico si lamenta l'affermata sussistenza di una serie di fatti, già esclusi in sede penale, quali:
- episodio orologio Breitling, per cui la sentenza penale aveva escluso sia l'appropriazione violenta, sia il mancato pagamento;
- sconti e facilitazioni negli acquisti, avendo la sentenza penale escluso l'abuso delle funzioni al riguardo;
- modalità di nomina dei c.t.u., per cui dalla sentenza penale (che aveva accertato il rispetto della prassi dell'ufficio ed escluso favoritismi) non risultava confermato l'addebito del P.G. di contrarietà a legge, opportunità e equilibrio e l'utilizzazione per compensare i tecnici utilizzati per le attività private;
- svolgimento di attività incompatibile con quella di magistrato e assunzione della veste di imprenditore (si sostiene che il ricorrente era stato solo acquirente pro quota di un appartamento, di cui non aveva consentito la fittizia intestazione;
che egli non aveva svolto attività di impresa con il geom. B. , che non era titolare di imprese, e non aveva avuto alcun contatto con l'impresa Alba);
- accettazione del ruolo di "testimonial" per una marca di autovetture.
5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 145
e 368 c.p.c. (1930), art. 305 c.p.c. (1930), comma 2, dell'art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., comma 3, nonché dell'art. 6, comma
3, lett. d), art. 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, per avere l'impugnata sentenza vulnerato il diritto alla prova riconosciuto dall'ordinamento al magistrato incolpato, immotivatamente dichiarando inammissibili tutti i mezzi di prova invocati dal ricorrente in relazione ad una serie di punti decisivi della controversia.
In linea generale e di principio, ribadendo quanto già sostenuto con il quarto motivo, si sostiene che, nulla potendo provare nel presente giudizio la sentenza penale, in considerazione della formula assolutoria adottata, si è deciso senza la necessaria autonoma ricostruzione del fatto. Ne consegue anche che il rigetto di tutte le istanze istruttorie ha comportato la violazione del diritto di difesa dell'incolpato.
Si indicano poi fatti specifici a) che non avrebbero formato oggetto dell'accertamento penale e b) che inoltre anche non avrebbero formato oggetto di contestazione. Segue nel ricorso un prospetto con riportati i testi indicati e i relativi capitoli di prova. Vi sono anche riferimenti a un non concesso esame dell'incolpato.
6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.185 c.p.c. (1930), n. 3, artt. 145 e 368 c.p.c. (1930), art. 305 c.p.c. (1930), comma 2, degli artt. 24 e 111 Cost., nonché dell'art. 6, comma 3, lett. d) e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, con la conseguente nullità della sentenza impugnata per omessa valutazione delle memorie difensive prodotte nel corso del procedimento disciplinare (memoria prodotta nel corso dell'interrogatorio del 17.3.2008;
memoria integrativa prodotta all'udienza del 18.7.2008, contenente in particolare analitiche deduzioni documentali e testimoniali), il cui esame avrebbe condotto l'organo giudicante ad una diversa decisione.
7. Con il settimo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l'omessa (in alcuni casi), l'insufficiente (in altri casi), nonché la contraddittoria (in altri casi ancora) motivazione circa punti decisivi per il giudizio, concernenti tutti l'intero nucleo costitutivo degli addebiti formulati con i capi di incolpazione. In sostanza vengono in molti casi riproposte sotto il profilo di omessa o contraddittoria motivazione questioni già proposte sotto il profilo del contrasto con il giudicato penale o con la contestazione di non ammissione di prove.
L'attenzione e focalizzata:
- sulle contraddizioni e assenze di motivazioni (rispetto al dispositivo) relative al capo A);
- su carenze di motivazione rispetto a vari punti del capo B), anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo;
- sulla ricostruzione dei fatti relativamenle al capo C), in particolare circa la strumentalizzazione della posizione di pretore e l'accettazione di fare da testimonial;
- sulla ricostruzione delle circostanze del capo D);
Per il capo E), premesso che l'accertamento penale riguardava solo i rapporti con la impresa Alba, si lamenta il conseguente difetto di motivazione sulla illiceità disciplinare di operazione di acquisto prò quota, sottoposizione a migliorie e rivendita di un immobile, e sulla qualificazione come imprenditore (questione oggetto anche del successivo nono motivo), e sull'elemento soggettivo. Per il capo G (nomine c.t.u.) si lamenta l'immotivato contrasto con accertamento penale.
8. Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art.360 c.p.c., n. 5, e con riferimento al R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art.18, nonché agli artt. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c.,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza dell'illecito disciplinare, per avere la sezione disciplinare ritenuto che costituisse violazione del citato art. 18 la circostanza che l'incolpato fosse conosciuto come pretore, ovvero che fosse presentato, o si presentasse come magistrato, mentre la sentenza penale di assoluzione del Tribunale di Trento aveva già negativamente accertato ed escluso che il ricorrente avesse mai abusato del suo ruolo per ottenere sconti e facilitazioni di acquisto.
In sostanza viene riproposta sotto il profilo del vizio di motivazione l'eccezione basata sul fatto dell'intervenuta assoluzione perché il fatto non sussiste dalle ipotesi di concussione e si sostiene che la utilizzazione (spendita) del titolo di magistrato è espressamente consentita dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 31, (T.U. impiegati dello stato) e non integra illecito disciplinare se non accompagnata dall'intenzione di conseguire vantaggi indebiti o di reclamare un trattamento di privilegio correlato alla qualifica rivestita. Si lamenta anche la mancata motivazione sull'elemento soggettivo.
9. Con il nono motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione: a) dell'art.2247 c.c., in relazione agli artt. 2082, 2555 e 1100 c.c., per aver l'impugnata sentenza erroneamente ritenuto che l'acquisto episodico e prò quota di un appartamento, poi alienato a terzi, abbia costituito esercizio di attività d'impresa in forma societaria da parte del ricorrente, in difetto dei relativi requisiti oggettivi e soggettivi, integrando invece la fattispecie un'ipotesi di comunione di beni immobili ex art. 1100 c.c.; b) dell'art. 1813 c.c., per aver erroneamente ritenuto che il pagamento della quota parte del corrispettivo dell'acquisto - in comunione con altra persona - costituisca attività di finanziamento a favore del coacquirente, invece che adempimento ex art. 1498 c.c., dell'obbligazione di pagamento del prezzo;
c) del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 29, per aver erroneamente ritenuto che la sentenza penale faccia stato nel giudizio disciplinare non solo quanto ai fatti che hanno costituito oggetto del procedimento penale, accertati con sentenza, ma anche quanto alla qualificazione giuridica dei medesimi, con particolare riguardo alla loro rilevanza disciplinare.
10. Con il decimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 18, per avere la Sezione disciplinare, adottato la sanzione della rimozione senza alcuna motivazione in ordine alla valutazione dei profili necessari per adottare una sanzione proporzionata tra l'illecito e, rispettivamente, la sanzione irrogata. 11. Con l'undicesimo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, che la Sezione disciplinare, con insanabile contraddizione, abbia dichiarato nella motivazione che l'accertamento dei fatti, in sede disciplinare, era basato sull'accertamento di quei medesimi fatti, svolto dal Tribunale di Trento, con sentenza penale in data 25.10.2007 di assoluzione perché il fatto non sussiste;
ed invece abbia poi fondato il giudizio di responsabilità disciplinare del dott. P. sulla scorta di comportamenti radicalmente esclusi dalla sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste, ovvero per fatti che espressamente il giudice penale aveva dichiarato che non costituivano oggetto del procedimento penale, bensì di quello disciplinare, e che quindi il giudice disciplinare avrebbe dovuto ricostruire e valutare in sede propria.
12. Il primo motivo pone essenzialmente una questione di interpretazione e applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 32 bis, comma 1, secondo cui "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla sua entrata in vigore".
12.1. Si ritiene che al riguardo debba essere enunciato il principio di diritto secondo cui, ai sensi di tale disposizione transitoria, deve ritenersi la presenza dello stesso procedimento disciplinare promosso nella vigenza della disciplina previgente quando, a seguito di sentenza penale, vuoi di assoluzione che di condanna, i fatti oggetto del processo penale, e già contestati anche in sede disciplinare mediante riferimento ai capi di imputazione del procedimento penale, vengano recepiti in sede di riformulazione dei capi di incolpazione disciplinare, sia mediante riduzione della contestazione, quantitativa o qualitativa, sia comunque mediante valorizzazione di aspetti intrinseci alla vicenda oggetto della imputazione penale, anche se non (particolarmente) evidenziati dalla imputazione penale in quanto non integranti elementi costitutivi del reato o delle relative circostanze aggravanti, oppure perché emersi nel corso del dibattimento come modalità concreta di verificazione degli stessi fatti oggetto dell'imputazione penale, fermo restando in ogni caso che le semplici modificazioni dell'incolpazione (variazioni e puntualizzazioni non risolventisi in un mutamento radicale dei fatti) non determinano l'instaurazione di un nuovo e diverso procedimento disciplinare.
Tale enunciazione è giustificata dal rilievo che costituisce normale evoluzione della incolpazione disciplinare il suo adattamento all'esito del giudizio penale, in conseguenza sia del fatto che sia intervenuta una condanna o un'assoluzione, sia della circostanza che comunque la sentenza penale abbia puntualizzato l'accertamento del fatto in relazione alla concreta modalità di verificazione della vicenda storica oggetto della contestazione penale. La rispondenza a normalità di un'esigenza di puntualizzazione della incolpazione disciplinare a seguito della conclusione del procedimento penale, d'altra parte, si collega anche a fenomeni quali il segreto istruttorio, la sospensione del procedimento disciplinare nella pendenza di quello penale, l'impossibilità di effettuare contestazioni alternative o subordinate.
Del resto nel previgente ordinamento era un analogo ordine di ragioni che consentiva la formulazione dei capi di incolpazione, al di fuori di ogni decadenza, dopo la sentenza penale, a norma del R.D.Lgs. n.511 del 1946, art. 29, comma 3, evidentemente con implicito riferimento ad una adeguata connessione tra incolpazione e vicenda oggetto del procedimento penale. Ed appare sostenibile che per le stesse ragioni debba essere interpretata estensivamente l'espressione "medesimo fatto" nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 8, lett. a), sulla sospensione dei termini in caso di esercizio dell'azione penale.
12.2. In applicazione del sopra enunciato principio, deve ritenersi, in relazione all'effettivo sviluppo dell'azione disciplinare, che sia infondata la censura in esame, peraltro non corredata da riferimenti alle concrete specificità del caso. In effetti, del capo di incolpazione A) la stessa Sezione disciplinare ha rilevato la sostanziale irrilevanza (sul punto v. anche infra), e, tenuti anche presenti gli accertamenti di cui alla sentenza di assoluzione del Tribunale di Trento, il capo B) si correla adeguatamente ai precedenti capi 1), 2) e 3 (si fa riferimento alla numerazione originaria, recepita nella iniziale incolpazione disciplinare trascritta nel ricorso), sia pure con talune modificazioni per la prima parte e riduzione qualitativa dell'addebito per la seconda (il P. era stato imputato di ricettazione dell'orologio Rolex); il capo C) si correla ai capi da 4) a 8), prevalentemente con riduzione qualitativa dell'addebito rispetto all'ipotesi della concussione;
il capo D) si correla al capo 10 (acquisti di vestiario) e al capo 9) (agevolazioni di corrispettivo nelle forniture per la ristrutturazione dell'abitazione del P. stesso), con analoga riduzione qualitativa dell'addebito, mentre l'aspetto relativo al compenso del geom. B. , che sarebbe avvenuto mediante il conferimento di incarichi di c.t.u., peraltro lasciato cadere dalla Sezione disciplinare, sarebbe correlabile al capo n. 20 in cui sono addebitate, sotto il profilo dell'abuso d'ufficio, le ripetute nomine di alcuni professionisti come consulenti tecnici, facendosi riferimento anche alla presenza di un interesse dovuto a rapporti di debito con il geom. B. ; il capo R) si correla al capo 11) di nuovo con riduzione qualitativa degli addebiti;
il capo G) (nomine di consulenti tecnici) si correla al già richiamato capo 20. 12.3. È consequenziale la non fondatezza delle ulteriori doglianze di cui al primo motivo, correlate all'ipotesi della applicabilità della normativa disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006. 13. Anche il secondo motivo non è fondato.
Queste Sezioni unite hanno infatti rilevato che la previsione del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, art. 34, comma 2, secondo cui l'incolpato può farsi assistere da "un altro magistrato", integra una deroga espressa alla facoltà, prevista dall'art. 125 c.p.p., previgente (applicabile nel procedimento disciplinare fino alla sua riforma in base al D.L. n. 361 del 1995, art. 1, comma 8, convertito con L. n. 437 del 1995), di farsi assistere nel giudizio da due difensori, deroga operante anche a seguito della facoltà dell'incolpato, operante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 2000, di farsi assistere da un avvocato invece che da un collega (sentenze n. 19660/2003 e 3758/09). Anche la doglianza relativa alla mancata richiesta del parere del pubblico ministero non può ritenersi fondata. Deve rilevarsi che in realtà il ricorrente fa riferimento all'invito all'incolpato di scegliere il difensore tra i due nominati, che era contenuto nel decreto presidenziale di fissazione dell'udienza e quindi in un atto preliminare, per il quale non è richiesto l'intervento del p.m.. Tale invito, poi, costituiva atto di favore nei confronti dell'incolpato, il quale era posto nella possibilità di effettuare la scelta tra i due difensori invece di trovarsi di fronte ad una selezione effettuata d'ufficio, per esempio seguendo l'ordine di indicazione da parte sua dei difensori. Peraltro la questione non è stata proposta in sede di udienza.
14. La prima parte del terzo motivo lamenta l'indeterminatezza dei capi di incolpazione.
Al riguardo deve innanzitutto osservarsi che la sentenza disciplinare impugnata, pur avendo ritenuto il P. "responsabile dell'imputazione ascrittagli", in effetti, come è logico, ha provveduto nella motivazione esplicitamente o implicitamente a operazioni di più puntuale identificazione, rispetto agli elementi meramente letterali dei capi di incolpazione, delle fattispecie per le quali la Sezione disciplinare ha ritenuto responsabile l'incolpato. Ne deriva che, pur permanendo in linea di principio la possibilità di verifica della adeguatezza della contestazione e della riconducibilità ad essa delle fattispecie come accertate dal giudice disciplinare, manca l'interesse del ricorrente a censurare aspetti di eccessiva genericità della contestazione che non siano stati valorizzati in sede di dichiarazione della responsabilità. Questo è il caso dei rilievi di genericità formulati nei confronti del capo A), di cui in sentenza è stata rilevata la sostanziale superfluità, perché, per la parte non relativa a tipi di condotte effettivamente in sè non censurabili, non faceva altro che anticipare e riassumere contestazioni più specificamente articolate in capi seguenti. Analogamente manca l'interesse riguardo al riferimento nel capo B) agli intensi rapporti correlati all'attività di antiquario del Pi. , di cui pur non appare ravvisabile una contestabile genericità.
Nel valutare le altre doglianze in punto di adeguata specificità delle contestazioni, deve ricordarsi il principio che al riguardo rileva non solo quanto indicato specificamente nel capo di incolpazione ma anche quanto risulta dal complesso degli elementi portati a conoscenza dell'incolpato e sui quali lo stesso è stato messo in grado di difendersi (cfr. Cass. S.U. n. 27172/2006, 2685/2007). Nel caso in esame la circostanza che l'incolpazione era stata riformulata dopo il giudizio penale e la relativa sentenza di assoluzione, espressamente richiamata nella formula finale del capo di incolpazione, giustificava l'impiego di contestazioni maggiormente sintetiche, sufficienti tuttavia a una chiara identificazione degli addebiti. Ci riferisce in particolare all'impiego della espressione "mercato parallelo" (per l'acquisto dell'orologio Rolex) formula non priva di una propria significatività ma la cui portata risultava meglio chiarita per il fatto che era stata utilizzata con ulteriori specificazioni nella sentenza penale, e alle contestazioni riguardo alle vicende relative agli acquisti di autovetture, di articoli di vestiario e alle forniture per la ristrutturazione della casa. Si ritiene poi palesemente infondata la doglianza relativa alla presunta contraddittorietà tra la indicazione iniziale della riconducibilità delle incolpazione all'epoca di svolgimento da parte del P. di funzioni giudiziarie nel mandamento di XXXXXX e nel circondario di XXXXXXX e la specificazione temporale finale "dal (omesso) ", visto che questo periodo si colloca appunto a cavallo dello svolgimento delle funzioni giudiziarie presso tali due sedi.
15. Le ulteriori censure (comprese quelle della seconda parte del secondo motivo, relative a valorizzazione di fatti per cui era mancata la contestazione), ai fini di una trattazione ordinata, razionale e chiara dette questioni, non possono essere esaminate seguendo l'ordine della proposizione nei vari motivi, sia perché analoghe questioni sono riproposte, magari con quale variazione di prospettiva, in vari motivi, sia perché, risulta frammentata tra vari motivi anche la deduzione dei vizi inerenti a ciascuno degli illeciti disciplinari contestati.
Si seguirà quindi il criterio di esaminare prima le ulteriori questioni di principio di rilievo generale e poi le questioni riguardanti specificamente ì vari capi di incolpazione. 16. Una questione di principio ripetutamente posta dal ricorso (e specificamente con il quarto e undicesimo motivo) si basa sulla contestazione della tesi accolta dal giudice disciplinare, secondo cui dalla sentenza penale, che è di assoluzione perché il fatto non sussiste, potesse desumersi un giudicato utile a costituire la base probatoria delle incolpazione disciplinari. La censura però e infondata, poiché il R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, art. 29, u.c., secondo cui "nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti, oggetto del processo penale, risultanti da sentenza passata in giudicato", comporta la vincolatività dell'accertamento dei fatti nella loro materialità anche nel caso di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste (Cass. S.U. n. 2582/1985, 1120/2000, 18451/2005, 27689/2005), formula che come noto e utilizzata quando nel fatto addebitato non sono presenti gli estremi (oggettivi) del reato, anche se i fatti storici di cui all'imputazione sono in tutto o in parte positivamente accertati dal giudice penale. La stessa giurisprudenza precisa che la sentenza penale non pregiudica, fermo restando il vincolo relativo all'accertamento dei fatti, la valutazione della loro rilevanza sul piano disciplinare, nell'ottica più rigorosa dell'illecito disciplinare (cfr. Cass. S.U. n. 18451/2005, cit.). È opportuno infine precisare che l'utilizzazione dell'espressione "fatti materiali" deve ritenersi equivalente a quella di "fatti storici", nel senso che l'accertamento può comprendere (esplicitamente o implicitamente) anche aspetti relativi alla volontarietà delle condotte, rimanendo salva la valutazione dei fatti ai fini disciplinari.
Riguardo alla costituzionalità di tale disciplina deve considerarsi che la cassazione penale ha chiarito che la legittimazione all'impugnazione, anche delle sentenze di assoluzione piena, deve essere stabilita in base al metro dell'interesse, e che quindi quest'ultimo può riguardare anche la rilevanza dell'accertamento penale nel giudizio civile o disciplinare (cfr. Cass. pen., Sez. 3^, 15 aprile 1999 n. 6581, Sez. 5^, 18 maggio 1999 n. 9135, Sez. un. 29 maggio 2008 n. 40049). 17. Sia nell'ambito del terzo motivo (seconda parte) che del quinto motivo risulta accennata la deduzione secondo cui nell'udienza pubblica di trattazione del giudizio sarebbe stato impedita al P. la facoltà di rendere dichiarazioni sui fatti oggetto delle incolpazione. La doglianza relativa deve ritenersi inammissibile in quanto le relative circostanze di fatto e la stessa inerente censura non sono state esposte in maniera compiuta ed univoca. Per le circostanze di fatto se ne ha una conferma mediante l'esame del verbale di udienza, in cui sono riportate dichiarazioni conclusive dell'incolpato di una certa ampiezza. Quanto alla formulazione della censura deve rilevarsi che la epigrafe - introduzione del quinto motivo e il quesito conclusivo appaiono contraddittoriamente riferire la doglianza ad una mancata ammissione delle prove chieste dallo stesso ricorrente a verbale invece che ad un rifiuto di ascolto dell'incolpato personalmente.
18. Quanto alla doglianza di cui al sesto motivo di mancato esame delle memorie difensive, deve rilevarsi che si tratta di censura generica, sicuramente infondata dal punto di vista formale. In effetti la prima di dette memorie è espressamente menzionata, sono state esaminate difese della parte e le sue richieste istruttorie sono state rigettate. Peraltro una doglianza complessiva e generica come quella ora in esame non può ritenersi ammissibile per quanto riguarda la eventuale rilevanza del mancato esame di specifiche difese.
19. Passando all'esame dei motivi di ricorso seguendo la linea conduttrice dei singoli episodi oggetto delle incolpazione, deve rilevarsi che la dichiarazione di responsabilità per il capo B) non resiste alle specifiche censure che ad essa si riferiscono. 19.1. Quanto alla prima parte (orologio Breitling), con riferimento alle puntuali censure di cui al quarto motivo, non può ritenersi che l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza del Tribunale di Trento giustifichi la ricostruzione dei fatti medesimi compiuta dal giudice disciplinare e del capo di incolpazione, che invece risulta smentito.
Infatti la sentenza, esclusa la tesi di un costringimento del Pi. quanto alla cessione dell'orologio al P. , ricorda che questa cessione avvenne nel quadro dei rapporti che stavano intercorrendo tra i due relativamente all'acquisto da parte del primo di un'autovettura del magistrato. Erano stati dati in pagamento tre assegni, di cui due posdatati e l'orologio - il cui valore venne stimato in L. due milioni da una perizia eseguita nel corso delle indagini -, inizialmente venne ricevuto dal P. a titolo di breve comodato e poi era stato da lui trattenuto in alternativa all'incasso del secondo assegno, di L. due milioni. Di conseguenza, osserva il Tribunale penale, il guadagno effettivo dell'imputato nell'operazione di sostituzione, o meglio di datio in solulum, era stato di L. un milione. La sentenza stessa, rispetto alla vendita dell'auto, ricorda che la operazione si chiuse con la restituzione della stessa al P. , che però aveva già incassato il primo assegno e ottenuto l'orologio, per un totale di circa L. nove milioni, importo che poteva ritenersi molto superiore alla somma a lui dovuta per spese, svalutazione del mezzo e sanzioni amministrative pagate. Deve quindi ritenersi che, in effetti, la sentenza penale riferisce l'accertamento, sia pure in termini generici, di un ingiustificato lucro del P. all'episodio, non perfettamente chiarito, della cessione e successiva restituzione dell'autovettura, non adeguatamente ricompreso nel capo di incolpazione, e non alla cessione in sè dell'orologio, che aveva trovato giustificazione in una datio in solutum, sia pure a sua volta risultata favorevole all'incolpato in base alla successiva stima dell'orologio. Ogni altro motivo relativo a tale parte dell'incolpazione rimane quindi assorbito.
19.2. Per l'altro episodio il ricorso fondatamente eccepisce nell'ambito del quinto motivo (mancata ammissione della articolata prova sul punto) e del sesto motivo (vizio di motivazione) che la sentenza penale non aveva efficacia di giudicato nei confronti del P. quanto all'episodio dell'acquisto dell'orologio Rolex, in quanto la vicenda è stata esaminata solo in riferimento ad un capo di imputazione riferito ad altri imputati. Risultano quindi fondate le censure formulate. In effetti, mancando la efficacia vincolante del giudicato, dalla sentenza avrebbero potuto solo trarsi elementi indiziari e sarebbe stata necessaria una motivazione specifica sull'accertamento del fatto.
20. Quanto al capo di incolpazione C), deve essere presa in considerazione innanzitutto la deduzione di cui al quarto e all'ottavo motivo, secondo cui il giudicato penale avrebbe al riguardo efficacia preclusiva, avendo escluso la utilizzazione abusiva della qualità di magistrato.
La tesi non merita accoglimento poiché il delitto di concussione, escluso in sede penale, non prende in considerazione qualsiasi condotta di non corretta utilizzazione da parte del pubblico ufficiale della sua qualità (anche sul piano degli obblighi cui egli sia astretto dal c.d. rapporto di servizio), allo scopo di assicurarsi trattamenti di favore. La norma penale riguarda solo le ipotesi in cui siano presenti gli elementi costitutivi dell'abuso della qualità o dei poteri, da un lato, e del costringimento e dell'induzione dall'altro. E tale previsione della norma incriminatrice richiede che l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri da parte del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di un pubblico servizio) determini nel soggetto passivo uno stato di timore valido a eliderne o a viziarne la volontà (Cass. pen., Sez. 6^, 17.3.1987 n. 5337, 5.2.1991 n. 6587; Sez. 2^, 1.12.1995 n. 2809) o quanto meno che detto abuso sia espressione di una volontà prevaricatrice del soggetto agente (Cass. pen., Sez. 6^, 3.11.2003 n. 4898). E anche la sentenza del Tribunale di Trento, nelle premesse in diritto sugli elementi costitutivi del delitto di concussione, in sostanza ha sottolineato la necessità di una coartazione psicologica esercitata mediante l'abuso della qualità o dei poteri, e nei casi concreti ha verificato che la qualità di magistrato non era stata utilizzata quale strumento di coercizione e che tale coercizione non si era concretizzata.
Devono poi escludersi i lamentati vizi di motivazione circa la dichiarazione di responsabilità per il capo di incolpazione in esame, che risulta rispettosa del giudicato penale anche per quanto riguarda il particolare dell'"auto di cortesia" e dell'auto a prezzo di favore per il suocero, in quanto la motivazione della sentenza penale precisa che tutti gli episodi compresi nel capo di imputazione erano stati confermati nei loro termini storici.
Tutte le particolarità della vicenda risultano sostanzialmente coerenti con il capo di incolpazione, rispetto al quale la Sezione disciplinare ha tacitamente lasciato cadere il punto non essenziale relativo al giro di assegni, che non ha riscontro nel giudicato penale. La sentenza sul punto è censurabile solo, in accoglimento sul punto del terzo motivo, nella parte in cui fa riferimento alle intestazioni fiduciarie delle auto ai fini non solo dell'accertamento circa la sussistenza degli sconti e delle facilitazioni di pagamento, ma anche per quanto riguarda la ritenuta finalità di scaricarsi l'IVA, dato che quest'ultimo e un aspetto relativo ad un tipo di illecito non ricompreso nel capo di incolpazione.
Deve anche rilevarsi che la ricognizione del giudicato sui fatti evidenzia adeguatamente come gli sconti e le agevolazioni di cui usufruiva il P. non erano praticati ai comuni clienti e si collegavano chiaramente alla posizione di spicco, inerente alla sua qualifica, rivestita nel relativamente piccolo ambiente sociale in cui egli operava, cosicché risulta logica anche la valutazione sulla rilevanza disciplinare dei fatti stessi. È opportuno anche rilevare che il termine "testimonial" è usato nella sentenza in modo atecnico e comunque non allude certo alla stipulazione di un particolare contratto o di specifiche clausole fonti di particolari obblighi, ma alle ragioni, soprattutto nell'ottica degli operatori commerciali, della giustificazione del trattamento riservato al P. . 21. Le considerazioni di carattere generale sviluppate nel precedente paragrafo sono rilevanti anche con riferimento al capo di incolpazione D).
21.1. Quanto alle circostanze di cui alla prima parte del capo di incolpazione (sconti nell'acquisto di articoli di vestiario), l'accertamento di responsabilità disciplinare risulta coerente con il giudicato penale, dal quale risulta che sulla concessione, da parte del laboratorio di maglieria in questione, di sconti ulteriori rispetto a quelli praticati ordinariamente ha giocato un ruolo determinante la vantata qualità (professionale) del P. unitamente alle sue insistenze, sicché in particolare non possono ritenersi fondate le censure di violazione di detto giudicato e di vizio di motivazione.
21.2. A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto alla seconda parte. Infatti il giudicato penale non fornisce affatto la prova dei fatti di cui all'incolpazione. Innanzitutto l'incolpazione non riflette l'effettivo, articolato, svolgimento dei fatti, caratterizzato dall'affidamento alla ditta dei fratelli Be. , avvicinata tramite il geom. M. , dell'incarico di fornitura di serramenti, porte e scale interne. Vi furono discussioni sul termine di consegna e poi un concordato suo differimento, ma anche il nuovo termine non fu rispettato e sul saldo di L. venti milioni venne opposto in compensazione un credito di otto milioni, che sarebbe stato determinato dal ritardo, e nel procedimento penale la difesa produsse documentazione e una consulenza tecnica a giustificazione di tale credito. In questa fase i contatti con la ditta ER vennero tenuti per conto del P. solo dai geom. B. e M. e non vi è
prova di utilizzo di frasi "imprudenti" per convincere la ditta. A questo punto nella sentenza penale si afferma testualmente (come del resto risulta dalla stessa sentenza disciplinare) "il tribunale non si è però appagato di una soluzione dubitativa;
accogliendo la richiesta della difesa, per verificare se vi fossero stati degli interventi illeciti per convincere i Be. ad accontentarsi di quanto veniva loro offerto, è stato ascoltato l'avvocato D.C. , che nella fase finale nella trattativa era stato da loro ricercato per dare un parere sulla migliore via da seguire per la cura dei loro interessi", e si riferisce che detto avvocato aveva sconsigliato i Be. dal ritornare sulla decisione di riconoscere alla controparte i reclamali danni per il ritardo, perché in tal caso avrebbero dovuto scegliere la via del contenzioso, che avrebbe dovuto svolgersi a Trieste, per la qualità di magistrato del P. . E l'avvocato stesso aveva precisato che proprio a lui stesso si doveva l'accenno al foro di Trieste.
In definitiva in base alla sentenza penale deve escludersi l'accertamento di uno sfruttamento da parte del P. della qualità di magistrato per conseguire un indebito trattamento di favore da parte della ditta ER. Peraltro la sentenza disciplinare stessa ha implicitamente lasciato cadere l'addebito di un compenso dei geometri mediante il conferimento degli incarichi di consulenti (non sorretto dal giudicato penale e contrastato da specifiche richieste probatorie), e anche l'aspetto del ricorso ai medesimi da parte del P. anche per le sue attività private non risulta in se stesso valorizzato dalla Sezione disciplinare come fonte di responsabilità disciplinare nel contesto della incolpazione in esame. Peraltro lo stesso aspetto è preso specificamente in considerazione nell'ambito del capo G).
Per tale parte dell'incolpazione è quindi assorbente l'accoglimento del quarto motivo.
22. Riguardo al capo E), con il terzo motivo si lamenta che non si rinviene una contestazione a giustificare l'addebito in sentenza di avere intessuto rapporti commerciali del tutto vietati ad un magistrato e di essersi improvvisato imprenditore, mentre con il quarto motivo si lamenta la violazione del giudicato penale in relazione alle medesime circostanze. Come già accennato, si sostiene infatti che il ricorrente era stato solo acquirente pro quota di un appartamento, di cui non aveva consentito la fittizia intestazione;
che egli non aveva svolto attività di impresa con il geom. B. , che non era titolare di imprese, e non aveva avuto alcun contatto con l'impresa Alba. Con il settimo motivo, premesso che l'accertamento penale riguardava solo i rapporti con la impresa Alba, si lamenta il difetto di motivazione sulla illiceità disciplinare dell'operazione di acquisto immobiliare prò quota e di sottoposizione a migliorie e rivendita di un immobile, nonché sulla qualificazione del ricorrente come imprenditore e sull'elemento soggettivo. Il punto relativo al ritenuto svolgimento di attività di impresa ed altre questioni correlate sono oggetto anche di censure nell'ambito di uno specifico motivo, il nono, come si è già visto.
Si ritiene che non sia configurabile una violazione della contestazione disciplinare, in quanto, a parte il problema della sua fondatezza, la qualificazione quale attività di impresa di quella nella specie di fatto svolta dal P. è riconducibile alla incolpazione, in cui si addebita al medesimo di avere operato come finanziatore e socio occulto per la ristrutturazione di una casa (e avere consentito la sua fittizia intestazione) e di avere così di fatto svolto attività incompatibile con quella di magistrato, tenute presenti anche le esposizioni e qualificazioni contenute nella sentenza penale.
Le censure nei confronti della qualificazione dell'attività in questione come imprenditoriale, e della qualificazione del P. quali "socio" in senso tecnico del geom. B. , devono invece ritenersi fondate.
Deve preliminarmente rilevarsi al riguardo che nel capo di imputazione penale si affermava che l'immobile in questione era in realtà in comproprietà tra il P. e il geom. B. e che il primo era imputato di concussione per avere costretto o indotto A.B. , che era stato incaricato dei lavori di ristrutturazione, a intestarsi per conto degli stessi l'immobile, che al termine dei lavori era stato venduto. Nella motivazione, focalizzata sull'esistenza o meno della condotta di coartazione addebitata al P. , il Tribunale di Trento ha ricordato l'occasione e le ragioni del coinvolgimento della impresa Alba e ha escluso la sussistenza di una condotta di coartazione da parte del P. quanto alla intestazione dell'immobile all'impresa stessa. Nella stessa motivazione, il Tribunale, riferendo circa i presupposti dello specifico fatto oggetto dell'imputazione e recependo al riguardo dichiarazioni sul punto del P. e del B. , ha parlato di un ruolo del primo come socio occulto del secondo, ma anche come finanziatore (o socio finanziatore) al 50% della operazione immobiliare. Nella stessa sentenza penale, nel parlare dei particolari rapporti tra il P. e il geom. B. in relazione alle nomine del secondo a c.t.u., si dice che il medesimo non solo era stato professionista di fiducia del magistrato, ma anche suo socio e di fatto prestanome "perché si trattava di una società occulta", così come si parla anche di operazione di impresa immobiliare e di affectio societatis. Deve anche rilevarsi che nella sentenza disciplinare - la quale, pur rimarcando che l'intervento del magistrato nell'operazione era rimasto occulto, non ha valorizzato gli aspetti di specifica antigiuridicità connessi con la fittizia intestazione dell'immobile ad un'impresa (con la conseguenza del formarsi di una preclusione processuale al riguardo, stante la mancanza di impugnazione incidentale da parte dei titolari dell'azione disciplinare) - la qualificazione dell'attività in questione del P. come imprenditoriale svolge un ruolo importante in sede di valutazione del disvalore deontologico della condotta in esame.
Devono ritenersi quindi rilevanti, oltre che fondati, i rilievi del ricorrente che le qualificazioni sul punto rinvenibili nella sentenza penale non avrebbero potuto ritenersi vincolanti. Tali qualificazioni, infatti, oltre ad essere operate dal Tribunale penale a cavallo della linea di confine tra il linguaggio tecnico - giuridico e quello comune, non erano direttamente rilevanti (quanto meno nella loro precisa valenza tecnica) ai fini del decidere e non integrano accertamenti di fatti materiali o storici. Non spiegano quindi efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare. La sentenza impugnata deve quindi ritenersi apodittica e sfornita di sufficiente motivazione riguardo all'accertamento dello svolgimento di attività imprenditoriale e all'assunzione del ruolo di socio in una società di persone, mancando l'accertamento del requisito della professionalità nell'esercizio di un'attività economica (art. 2082 c.c.) e dei requisiti del contratto di società (art. 2247 c.c.) -
Tale vizio della sentenza incide anche sulla ritenuta applicabilità del divieto per il magistrato di "esercitare industrie o commerci" di cui all'art. 16, comma 1, ord. giud. - R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, (ora richiamato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. d)). Infatti tale dizione, che riflette in parte la terminologia del codice di commercio del 1882, all'epoca ancora in vigore, presuppone lo svolgimento professionale di tali attività, in relazione alla sua formulazione letterale e al fatto di essere compresa in un'elencazione di attività di tipo continuativo che si conclude con il divieto di "qualsiasi libera professione" (cfr. Cass. S.U. n. 10233/2003), mentre singole operazioni commerciali, anche con finalità speculativa, non possono di per sè ed in genere ritenersi vietate al magistrato.
La sentenza deve essere quindi cassata relativamente alla decisione sul capo di incolpazione in questione, ai fini di un nuovo esame ed un'adeguata motivazione, nel rispetto dei principi enunciati, 23. Passando all'esame delle questioni relative al capo di incolpazione G) (nomine a c.t.u. dei geometri B. e M. ), è necessario ricordare che il Tribunale penale, al fine di stabilire se fosse sussistente il reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), premesso che le norme la cui violazione era implicitamente in questione erano gli artt. 22 e 23 disp. att. c.p.c., sulla distribuzione degli incarichi di consulente tecnico d'ufficio, e che rassegnazione degli incarichi in difformità della direttiva di una regolare rotazione degli stessi poteva ritenersi accettabile esclusivamente nell'ottica di una sua finali nazione alla migliore prestazione del servizio giustizia, e non come strumento di scelte di favore per persone legate al magistrato;
premesso altresì che nella specie era necessaria una valutazione rigorosa, non tanto a causa del conferimento da parte del P. al B. di un incarico professionale (direzione dei lavori di ristrutturazione della sua abitazione), quanto del particolare e occulto legame inerente alla comune speculazione immobiliare;
ha escluso che in concreto fosse rinvenibile alcun favore nel conferimento delle nomine a c.t.u. del geom. B. , in quanto nelle cause civili il c.t.u. veniva scelto dagli avvocati di comune accordo e, se ciò non era possibile, la designazione in concreto era fatta dal cancelliere sulla base di un elenco da lui stesso predisposto, mentre nei processi penali provvedeva sempre il cancelliere.
Il giudice disciplinare nella specie era vincolato solo dall'accertamento dei fatti anche nella loro componente soggettiva e, nonostante l'esclusione del reato di abuso di ufficio, aveva indubbiamente ampi spazi di valutazione circa la rilevanza disciplinare dei comportamenti, potendo anche discostarsi dalle valutazioni del giudice penale non inerenti appunto all'accertamento dei fatti. Nell'ambito della pluralità di considerazioni e valutazioni compiute dalla Sezione disciplinare (comprensive, tra l'altro, del rilievo che non risultava rispettato il divieto di concentrazione degli incarichi, che il giudice deve assicurare anche l'immagine di imparzialità nell'assegnazione degli incarichi e che - cfr. paragr. 10 della sentenza - non è accettabile la prassi della autonoma scelta dei c.t.u. da parte degli avvocati), ha indubbiamente un ruolo, stante la sua gravità, anche il rilievo secondo cui nella specie si riscontravano "gravi e rilevanti distorsioni" ed "elementi (altissimo numero di incarichi e pregressi o contestuali rapporti di affari) atti a far sorgere, anche al di là di un ragionevole dubbio, (il convincimento) che detta concentrazione sia stata ispirata a criteri diversi da quelli di una ricerca della collaborazione tecnica più affidabile". In tale maniera in sostanza si è, tra l'altro, contraddetto l'accertamento in punto di fatto della sentenza penale secondo cui deve escludersi che la concentrazione di incarichi sia stata determinata da un favoritismo dipendente dai contestuali rapporti di affari tra giudice e consulenti.
Sotto tale profilo (riconducibile al quarto motivo di ricorso) deve essere cassata la sentenza relativamente al capo di incolpazione G), per nuovo esame che tenga in considerazione l'evidenziato vincolo del giudicato penale.
24. L'accoglimento di plurime censure con riferimento a vari capi di incolpazione incide anche sulle valutazioni conclusive della sentenza sul rilievo complessivo delle violazioni e sulla scelta della sanzione e quindi determina l'assorbimento del decimo motivo. Rimane assorbito anche il quinto motivo, di censura del rigetto di tutte le istanze istruttorie, sia per la parte riferibile a punti di fatto, non preclusi, relativi ai capi di incolpazione per cui si è rilevata la non operatività del giudicato penale (cfr. paragr. 19.1. e 22), sia per la parte incidente sulla valutazione della personalità dell'incolpato e sulla rilevanza complessiva delle mancanze disciplinari.
25. In conclusione il ricorso deve essere accolto nei limiti delle censure di cui si è rilevata la fondatezza nei paragrafi precedenti e la sentenza deve essere cassata con rinvio del procedimento alla Sezione disciplinare del C.S.M. in diversa composizione, che procederà innanzitutto a nuovi accertamenti e valutazioni relativamente alle singole incolpazione nei casi in ciò è necessario in relazione al tipo di vizio riscontrato (capi di incolpazione B), seconda parte, E) e G)).
In relazione alle prescrizioni di cui all'art. 384 c.p.c., comma 1, si segnalano i principi di diritto di cui ai paragr. 12.1., 13.16 e 22 infine (sull'art. 16 ord. giud.).
Non deve disporsi per le spese del giudizio, visto che in concreto il Ministero della giustizia non ha promosso l'azione disciplinare e non ha resistito al ricorso. D'altra parte non è consentita la condanna alle spese del pubblico ministero (Cass. S.U. n. 8545/1990, 11191/2003).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti precisati in motivazione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento alla Sezione disciplinare del C.S.M. in diversa composizione;
nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2009