Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/08/2009, n. 17903
CASS
Sentenza 3 agosto 2009

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In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il divieto di esercitare industrie o commerci di cui all'art. 16, comma primo, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (richiamato nell'art. 3, comma primo, lett. d), del d.lgs. n. 109/2006), opera in riferimento allo svolgimento professionale di tali attività, mentre singole operazioni commerciali, anche realizzate con finalità speculativa, non possono di per sé ritenersi generalmente vietate al magistrato. (La Corte ha così cassato la sentenza disciplinare di condanna per l'addebito mosso al magistrato di avere operato quale finanziatore e socio occulto per la ristrutturazione di un immobile, consentendone la sua fittizia intestazione).

Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 32-bis, comma primo, del d.lgs. n. 109/2006, deve ritenersi la persistente unicità dello stesso procedimento disciplinare promosso in base alla normativa anteriormente in vigore, quando, a seguito della pronuncia di una sentenza penale (di assoluzione o di condanna), i fatti oggetto del processo penale, già contestati anche in sede disciplinare, vengano ivi riformulati sia mediante la riduzione degli addebiti, sia mediante la valorizzazione di aspetti intrinseci alla vicenda oggetto dell'imputazione in sede penale, fermo restando in ogni caso che le semplici modificazioni dell'atto di incolpazione non determinano l'instaurarsi di un nuovo e diverso procedimento disciplinare. (Fattispecie in cui il procedimento disciplinare, già promosso ai sensi del previgente rito in ordine alla violazione di cui all'art. 18 r.d.lgs. n. 511/1946, era stato sospeso in attesa della definizione del processo penale ed in seguito riavviato con la conseguente riformulazione dei capi d'incolpazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/08/2009, n. 17903
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17903
    Data del deposito : 3 agosto 2009

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