Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 14/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 130/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 130/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Moira Fagiani, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Dario Zanno, come da procura in atti;
RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENIENTE
OGGETTO: regolamentazione condizioni affidamento e mantenimento figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 5/2/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni prestando acquiescenza ai provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. Il P.M., con nota del
6/2/2025, ha espresso parere favorevole alla regolamentazione
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/2/2024 ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale di disporre che “1) La minore sia Per_1 affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre in San Salvo alla via
Ovidio n. 2. 2) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. 3) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione;
4) Quanto al regime di visita, vista la considerevole distanza delle residenze dei due, il signor
[...] si rechi in San Salvo il sabato o la domenica dove potrà Parte_1 vedere e tenere con sè, senza la necessaria presenza di la CP_1 figlia dalle 11:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 17:00; una volta al mese la minore verrà accompagnata dalla mamma a Montegiorgio CP_1 presso la residenza del padre in modo che la minore possa trascorrere più ore con lo stesso, condividere i pasti e riposare presso la casa del , mantenendo in questo modo anche i rapporti con i nonni Parte_1 paterni;
5) Giornalmente siano effettuate delle videochiamate di almeno mezz'ora in modo che il padre possa vedere la figlia, interagire e parlare con la stessa;
6) Per quanto concerne le feste comandate, le vacanze di Natale e la Santa Pasqua, le parti dovranno accordarsi al fine di fare in modo che la bambina trascorra in maniera alternata le feste, una volta con il padre ed una volta con la madre;
7) Per le vacanze estive, entrambi i genitori abbiano la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre
2 di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo. entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi e degli eventuali impegni estivi della minore. Qualora il padre o la madre decidano di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia dovranno reciprocamente darne congruo preavviso all'altro genitore, indicando la località di destinazione e l'indirizzo preciso in cui si trova la località di vacanza ed i recapiti telefonici della medesima, nonché le date di partenza e di ritorno;
8) Il sig. debba Parte_1 corrispondere mensilmente alla sig.ra un assegno di CP_1
€ 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia con rivalutazione annuale secondo gli indici Per_1
ISTAT; le spese straordinarie per la figlia, ( determinate in base al protocollo vigente nel distretto di L'Aquila), previamente concordate, saranno pagate al 50% da entrambi i genitori o comunque rimborsate dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, i contributi pubblici di sostegno al reddito del nucleo familiare, in particolare l'assegno UNICO, sarà percepito al
100% dalla signora;
9) I genitori discutano di tutte le CP_1 cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche. In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Il genitore che programma gli appuntamenti per la minore informerà l'altro genitore
7 giorni prima in modo che costui possa partecipare. Le spese mediche dovranno essere pagate dalla madre e dal padre al 50% 10) I genitori debbano impegnarsi reciprocamente a mantenere un comportamento volto al rispetto reciproco, con una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, cercando di garantire alla minore un clima sereno e tranquillo”.
Con memoria di costituzione del 31/5/2024 la resistente
[...]
ha chiesto al Tribunale di “dare le disposizioni ai CP_1 genitori, accogliendo le proposte di modifica al Piano Genitoriale
3 proposto dal secondo quanto prospettato nel Parte_1 presente atto”.
Alla prima udienza di comparizione del 5/6/2024, le parti, personalmente presenti con i rispettivi difensori, hanno chiesto rinvio dell'udienza pendenti trattative. Tuttavia, alla successiva udienza dell'11/9/2024, le parti hanno dato atto di non aver raggiunto un accordo, sicché, con ordinanza del 12/9/2024, il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.:
“• dispone l'affido condiviso della minore ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
• prevede che il padre possa vedere e tenere con sé tutti Per_1
i finesettimana, o il sabato o la domenica, recandosi a San Salvo, dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17 (salvo diverso accordo delle parti), senza la presenza della madre (a meno che ciò non si riveli opportuno); prevedendosi altresì la possibilità per le parti di concordare che l'incontro settimanale del padre con la minore si svolga presso la residenza dello stesso o comunque nelle
Marche nelle occasioni di soggiorno della madre con la minore nella regione Marche;
prevedendosi, in ogni caso, la possibilità per le parti di prevedere turni di visita aggiuntivi per il padre;
• dispone che versi, entro il giorno 10 di Parte_1 ogni mese, a , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della figlia minore , la somma di € 350,00 mensili, Persona_2 rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat;
• dispone che le spese straordinarie relative alla minore siano in capo a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno”.
All'udienza del 5/2/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni dichiarando di prestare acquiescenza ai provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rileva che tutti i patti e le condizioni fissati non sono contrari a disposizioni di legge né all'ordine pubblico e
4 sono corrispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore . Per_1
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 130/2024, così provvede:
− prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento e il mantenimento della minore avvenga secondo le condizioni Persona_2 concordate dalle parti come ritrascritte in motivazione;
− compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 13/2/2025.
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott.ssa Maria Elena Faleschini
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