Ordinanza cautelare 17 novembre 2022
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 11/06/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00793/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01078/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2022, proposto da
Gv Brothers S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Damato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capurso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Emanuele Petronella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del 9.8.2022 (P.E. cod. 2022/05711/PDC), a firma del responsabile del SUE del Settore Assetto del Territorio del Comune di Capurso, recante diniego sull’istanza di permesso di costruire prot. n.12209 del 27.5.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capurso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04.06.2025 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori: l'avv. Domenico Damato, per la ricorrente, e l'avv. Domenico Emanuele Petronella, per il comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le parti dibattono in ordine alla legittimità del diniego del permesso di costruire epigrafato, con cui l’Ente ha negato il titolo edilizio richiesto dalla ricorrente -unitamente ad altri istanti che vi hanno prestato acquiescenza- per la costruzione di varie unità immobiliari da realizzarsi previa demolizione (di 24 abitazioni; 19 box e 7 posti auto) e ricostruzione con ampliamento di volumetria, fruendo (anche) del bonus di cui all’art. 12 della L.R. Puglia n. 13 del 10.06.2008 s.m.i.. riconosciuto per gli interventi di edilizia sostenibile ( I Comuni possono prevedere in favore di coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile secondo i requisiti fissati dal disciplinare tecnico di cui all’articolo 10:
(...)
b) incrementi fino al 10 per cento del volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, al netto delle murature, per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento, di sostituzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), e delle quantità complessive minime fissate dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni. Tali incrementi non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali. ).
Il bonus reclamato è stato escluso (e di qui il mancato rilascio del titolo sul progetto presentato) in quanto il Regolamento comunale (Titolo III, Capo I del RET o REC) ha conformato la premialità in questione, con la previsione di cui all'art. 4.7 che richiede in ogni caso il rispetto dei limiti di densità edilizia ( Le tipologie di incentivazione per interventi di edilizia sostenibile ai sensi del presente Regolamento e dell'art. 12 della L.R. 13/2008, sono le seguenti:
a) bonus volumetrico: incremento del volume edificabile calcolato in percentuale sulla volumetria massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti all'interno del lotto. Tale incremento sarà calcolato secondo le modalità previste dal R.E.C. L'incremento volumetrico dovrà essere eseguito nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e delle quantità complessive minime fissate dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni. Negli elaborati di progetto dovrà essere evidenziata la porzione di fabbricato da realizzare usufruendo degli incentivi volumetrici; ): nel progetto in esame, ricadente in zona B2 di completamento, è stato rilevato un esubero della volumetria massima ammissibile (per la zona omogenea B pari a 5 mc/mq) per la zona omogenea di riferimento, sicchè l'incremento volumetrico del 6% previsto dalla Tab. 3 (ulteriore a quello del 35% per il c.d. piano casa – L.R. n.14/2009- richiesto e comunque concesso in relazione al successivo progetto che gli istanti hanno presentato), non è stato ritenuto possibile.
Contesta tale provvedimento la società in epigrafe, ponendo a base del proprio interesse a ricorrere (pur dopo l’abbandono del predetto progetto e la presentazione di altro, conforme alle prescrizioni indicate nel diniego ed ormai integralmente realizzato) quello risarcitorio.
All’udienza del 04.06.2025, la causa è stata tratta in decisione.
Il ricorso non è fondato e tanto esime il Collegio dal soffermarsi sull’eccezione di difetto di interesse sollevata dalla difesa dell’Ente in ragione della successiva presentazione di un diverso progetto, epurato della volumetria non assentita dall’Ente.
Con i due motivi di ricorso, intimamente connessi e, per questo, da trattarsi congiuntamente, la ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego evidenziando da un lato che le premialità di cui al c.d. piano casa (pari al 35%) ed alla L.R. n.13/2008 (pari al 6%) sono cumulabili e nessuna disposizione ne esclude la concessione congiunta; dall’altro che il bonus per l’edilizia sostenibile rappresenta una parte assai esigua del progetto nel suo complesso: di 5.645,68 mc proposti in progetto, 5.326,11 mc rivengono dall’attribuzione dell’incremento volumetrico del 35% del “Piano casa Puglia”, mentre solo la parte residua pari a 319,57, deriva dall’incremento del 6% di cui si dibatte. Di qui la lamentata violazione del principio di leale collaborazione e buon andamento.
Il provvedimento impugnate resiste alle censure mosse.
Il primo motivo si rivela fuori mira.
Il punto nodale della questione agitata non risiede affatto nella cumulabilità dei due incrementi volumetrici incentivanti, contemplati dalle due sopraindicate normative di settore.
Il diniego non si fonda punto su tale ragione, quanto piuttosto sul necessario rispetto del limite di densità edilizia.
Sia la previsione normativa regionale (art.12 cit.: incrementi fino al 10 per cento….. nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ) sia quella comunale (art. 4.7 REC: L'incremento volumetrico dovrà essere eseguito nel rispetto dei limiti di densità edilizia e distanza fra i fabbricati fissati dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ) richiedono tassativamente il rispetto di tale rapporto (mc/mq) che, dunque, laddove derogato dal progetto, esclude l’ammissibilità della premialità invocata e, quale immediata conseguenza, il rilascio del titolo edilizio.
Del tutto irrilevante si rivela poi, il carattere esiguo della volumetria negata che infrangerebbe il principio di leale collaborazione, in considerazione della natura vincolata del provvedimento impugnato che non consente di tener conto della natura minima o cospicua della volumetria richiesta extra ordinem .
Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore del comune di Capurso, delle spese di lite che liquida in euro 3.500,00, oltre accessori (IVA, CAP e spese generali in misura massima).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 04.06.2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Desirèe Zonno | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO