Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2111 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. FACCHINI ENRICO presso cui elettivamente domicilia in VIA BELLALANCIA, 9 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv.NICOLINI ALESSANDRA presso cui elettivamente domicilia inVIA MAZZINI, 32 46100 MANTOVA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/12/2023, tenutasi con note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e i procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente nel seguente modo: ““1) i coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare la residenza ove meglio
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riterranno opportuno, con obbligo di mutuo rispetto e con l'obbligo, ciascuno verso l'altro, di comunicare a mezzo raccomandata a.r. ogni e qualsiasi cambiamento di residenza, ciò fintanto che i figli nati dal matrimonio non saranno economicamente autosufficienti e/o abiteranno da soli;
2) il figlio minore viene affidato in forma condivisa ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento prevalente presso la madre sig.ra Controparte_1 nell'abitazione di proprietà di questa in Goito, Via
Scirea 29. Il padre sig. potrà vedere e tenere con sé il Parte_1
figlio, compatibilmente con le necessità e i desideri del minore, un fine settimana ogni due, dal venerdì all'uscita di scuola (dalle ore 8,00 durante le vacanze scolastiche) al lunedì quando lo riaccompagnerà presso l'istituto scolastico per le lezioni (durante le vacanze scolastiche alla domenica alle ore 21,00); un pomeriggio nelle settimane in cui non trascorre il weekend con il figlio, dall'uscita di scuola (dalle ore 8,00 durante le vacanze scolastiche) al mattino successivo quando lo riaccompagnerà presso l'istituto scolastico per le lezioni (durante le vacanze scolastiche alle ore
21,00); una settimana durante le feste natalizie, alternando di anno in anno la settimana comprendente il Natale con quella comprendente il capodanno, tre giorni durante le feste pasquali e due settimane durante le ferie estive. Per le altre festività ed in ricorrenza dei compleanni del figlio si applicherà il Per_1 principio dell'alternanza annuale tra i genitori. Compatibilmente con le esigenze ed i desideri del figlio i genitori potranno consensualmente Per_1
CP_ derogare ai criteri di frequentazione del minore da parte del fin qui Pt_1
esposti, adeguandoli alle necessità contingenti degli stessi genitori e del figlio minore. Il figlio maggiorenne continuerà a risiedere nell'abitazione paterna Per_2 mentre la figlia , anch'ella maggiorenne, continuerà a risiedere nella Per_3
casa materna;
gli stessi figli e , entrambi non ancora economicamente Per_2 Per_3
autosufficienti, si determineranno autonomamente in ordine alla futura collocazione delle rispettive residenze;
3) il signor corrisponderà alla Pt_1
signora a titolo di concorso al mantenimento del CP_1 figlio minore la somma mensile di €.350,00 (euro Per_1
trecentocinquanta/00) entro il giorno dieci. di ciascun mese e ciò fino all'indipendenza economica del figlio. Il predetto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale in base alla variazione degli indici ISTAT;
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4) l'assegno unico spettante per il figlio verrà percepito Per_1
interamente dalla signora CP_1
5) i genitori sopporteranno nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni previa esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie relative ai figli: a) spese mediche, ovvero tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); spese (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
spese per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche, ovvero tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria). Tutte le altre spese di natura straordinaria dovranno essere concordate tra i genitori e saranno parimenti suddivise secondo le modalità e le tempistiche sopra precisate;
a tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare;
l'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. Ogni spesa straordinaria sostenuta nell'interesse dei figli al di fuori della
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casistica elencata nel presente articolo rimarrà a carico esclusivo del genitore che l'ha anticipata laddove l'esborso non sia stato preventivamente concordato per iscritto. La ripartizione delle spese sopra elencate riguarderà tutti e tre i figli dei sig.ri ed e si rimanda per tutto quanto non qui Pt_1 CP_1 previsto ed elencato al protocollo d'intesa vigente tra il Tribunale di Mantova e l'Ordine degli Avvocati di Mantova in materia di spese non coperte dall'assegno periodico di mantenimento dei figli, protocollo ben noto ai coniugi;
6) la casa coniugale sita in Rodigo (MN), Via Gramsci n. 63, di proprietà del signor , rimarrà in uso esclusivo dello stesso;
Parte_1
7) i ricorrenti hanno già provveduto a regolare ogni altro rapporto patrimoniale (suddivisione dei risparmi comuni, beni mobili e proprietà delle rispettive autovetture) e si danno reciprocamente atto di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione;
8) la signora e il signor dichiarano di essere CP_1 Pt_1
economicamente autosufficienti svolgendo entrambi attività lavorativa dipendente con contratto a tempo indeterminato;
9) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto per l'espatrio del figlio minorenne ” Per_1
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si è costituita in giudizio la resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e chiedendo differenti condizioni economiche.
All'udienza del 12/12/2023 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa è rimessa al collegio per la decisione.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale, ritualmente omologata in data 21 ottobre 2022 dall'intestato
Tribunale.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della
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domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L.55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le stesse, conforme anche agli interessi della prole minore di età e non economicamente autosufficiente.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
2) regolamenta i rapporti tra le parti e rispetto alla prole, sia di natura personale che economica secondo l'accordo raggiunto tra le parti e riportato nelle conclusioni;
3) spese di lite compensate;
4) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mantova per l'iscrizione della presente sentenza ex art. 63 DPR 396/2000 e per le ulteriori annotazioni di rito (anno 1996 – Numero 130 – Parte II Serie A).
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 22/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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